Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 372
CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Carenza di legittimazione attiva del concessionario

    Il giudice ha riconosciuto la legittimazione attiva del concessionario, il quale conserva il potere di riscossione e la legittimazione processuale per crediti affidati durante la vigenza contrattuale, anche dopo la scadenza della convenzione.

  • Rigettato
    Prescrizione del credito

    Il giudice ha ritenuto l'eccezione infondata, basandosi sulla sentenza n. 3510/2024 della CGT di I grado di RN che ha dichiarato legittima e non prescritta l'ingiunzione prodromica. Inoltre, ha evidenziato che il termine di prescrizione è decennale in quanto fondato su una sentenza passata in giudicato e che, successivamente a tale sentenza, sono intervenuti atti interruttivi della prescrizione.

  • Rigettato
    Omessa notifica atti prodromici

    La sentenza n. 3510/2024 della CGT di I grado di RN, ritenuta definitiva, ha provato la notifica dell'atto prodromico.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    Il giudice ha ritenuto la motivazione congrua, tenendo conto anche degli atti prodromici notificati e del calcolo degli interessi elaborato secondo le normative, contestato genericamente dal ricorrente senza indicare specifiche erroneità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 372
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno
    Numero : 372
    Data del deposito : 21 gennaio 2026

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