CGT1
Sentenza 21 gennaio 2026
Sentenza 21 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. VI, sentenza 21/01/2026, n. 372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 372 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 372/2026
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2378/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40903 IMU 2014
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 410299 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 410299 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Capaccio, Ricorrente_1 ha impugnato oggetto l'intimazione di pagamento n. 40903, emessa il 05/02/2025 e notificata a mezzo PEC il 15/02/2025, per l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2014 per un importo complessivo di € 582,63.
Il ricorrente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. Spa, poiché il contratto è scaduto il 31/12/2018; la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale decorso tra la notifica delle cartelle/ingiunzioni e l'intimazione, senza atti interruttivi;
l'omessa notifica atti prodromici;
difetto di motivazione.
Si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A ed ha controdedotto che con sentenza n. 3510/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di RN (depositata il 09/07/2024), è stata ritenuta legittima e non prescritta l'ingiunzione di pagamento n. 410299/2018, atto prodromico dell'intimazione impugnata, notificato il
28/12/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, preliminarmente va riconosciuta la legittimazione attiva del concessionario che conserva il potere di riscossione e legittimazione processuale per crediti affidati durante la vigenza contrattuale, come nella fattispecie, anche dopo la scadenza della convenzione con il Comune (avvenuta il 31/12/2018).
Nel merito, con la sentenza n. 3510/2024 della CGT di I grado di RN (depositata il 09/07/2024) è stata ritenuta legittima e non prescritta l'ingiunzione di pagamento n. 410299/2018, atto prodromico dell'atto impugnato, notificato il 28/12/2018.
Dalla definitività della sentenza, che non risulta impugnata, deriva, in primo luogo, che risulta provata la notifica dell'atto prodromico e, soprattutto, che il termine di prescrizione, pur trattandosi di tributo locale, è decennale perché fissato dall'actio iudicati, che origina dalla definitività della pretesa tributaria fondata su una sentenza passata in giudicato. Va, comunque, evidenziato che successivamente al deposito della citata sentenza, come evidenziato dalla resistente, è intervenuta la notifica di vari atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione. Quanto ai vizi propri dell'atto impugnato, va evidenziato che la motivazione è congrua, tenuto conto anche degli atti prodromici notificati e che il calcolo degli interessi è stato elaborato secondo le indicazioni normative, calcolo che il ricorrente ha genericamente contestato senza indicare con precisione la sua erroneità.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 21/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 6, riunita in udienza il 19/09/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
SBRIZZI SALVATORE, Giudice monocratico in data 17/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2378/2025 depositato il 08/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 40903 IMU 2014
contro
Soget Spa - 01807790686
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INGIUNZIONE n. 410299 IMU 2014
- INGIUNZIONE n. 410299 IMU 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 6/2026 depositato il 07/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come riportato in atti
Resistente: come riportato in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso tempestivamente proposto nei confronti della SO.G.E.T. S.p.A., concessionario per la riscossione dei tributi del Comune di Capaccio, Ricorrente_1 ha impugnato oggetto l'intimazione di pagamento n. 40903, emessa il 05/02/2025 e notificata a mezzo PEC il 15/02/2025, per l'omesso/parziale versamento dell'IMU per l'anno 2014 per un importo complessivo di € 582,63.
Il ricorrente ha eccepito: la carenza di legittimazione attiva della SO.G.E.T. Spa, poiché il contratto è scaduto il 31/12/2018; la prescrizione del credito per il decorso del termine quinquennale decorso tra la notifica delle cartelle/ingiunzioni e l'intimazione, senza atti interruttivi;
l'omessa notifica atti prodromici;
difetto di motivazione.
Si è costituita la SO.G.E.T. S.p.A ed ha controdedotto che con sentenza n. 3510/2024 della Corte di Giustizia
Tributaria di I grado di RN (depositata il 09/07/2024), è stata ritenuta legittima e non prescritta l'ingiunzione di pagamento n. 410299/2018, atto prodromico dell'intimazione impugnata, notificato il
28/12/2018.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva il Giudicante che il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.
Ed invero, preliminarmente va riconosciuta la legittimazione attiva del concessionario che conserva il potere di riscossione e legittimazione processuale per crediti affidati durante la vigenza contrattuale, come nella fattispecie, anche dopo la scadenza della convenzione con il Comune (avvenuta il 31/12/2018).
Nel merito, con la sentenza n. 3510/2024 della CGT di I grado di RN (depositata il 09/07/2024) è stata ritenuta legittima e non prescritta l'ingiunzione di pagamento n. 410299/2018, atto prodromico dell'atto impugnato, notificato il 28/12/2018.
Dalla definitività della sentenza, che non risulta impugnata, deriva, in primo luogo, che risulta provata la notifica dell'atto prodromico e, soprattutto, che il termine di prescrizione, pur trattandosi di tributo locale, è decennale perché fissato dall'actio iudicati, che origina dalla definitività della pretesa tributaria fondata su una sentenza passata in giudicato. Va, comunque, evidenziato che successivamente al deposito della citata sentenza, come evidenziato dalla resistente, è intervenuta la notifica di vari atti interruttivi della prescrizione.
Ne consegue l'infondatezza dell'eccezione di intervenuta prescrizione. Quanto ai vizi propri dell'atto impugnato, va evidenziato che la motivazione è congrua, tenuto conto anche degli atti prodromici notificati e che il calcolo degli interessi è stato elaborato secondo le indicazioni normative, calcolo che il ricorrente ha genericamente contestato senza indicare con precisione la sua erroneità.
All'integrale rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente costituita che liquida in complessivi € 300,00, oltre accessori di legge se dovuti.