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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 14/03/2025, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Lecce, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa n. 6815/2021 R.g. Ruolo degli Affari Civili Contenziosi
Promossa da
cf: , cf: Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
, rappresentate e difese dall'Avv. Antonio EZ del Foro di Lecce, in C.F._2 virtù di procura a margine del ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., nonché dall'Avv. Antonio
FINOLEZZI cf: , tutti rappresentati e difesi unitamente all'Avv. Isidoro CodiceFiscale_3
Bernardi del Foro di Lecce, come da procura a margine nuova costituzione difensore acquisita al processo civile telematico il 3.11.2022
ATTORI
Contro
già società con unico socio Controparte_1 Controparte_2 CP_2
con sede legale in Roma alla Via Ombrone n. 2, c.f. e iscrizione al Registro Imprese di Roma n.
, RT IV , in persona del suo procuratore speciale Avv. P.IVA_1 P.IVA_2 [...]
, giusta procura per notar di Roma del 12 dicembre 2017 repertorio n. CP_3 Persona_1
55629, raccolta n. 27976, rappresentata e difesa dall'Avv. Carlo Inguscio del Foro di Lecce, in virtù di procura speciale alle liti rilasciata su foglio separato
CONVENUTI
Oggetto: Servitù di elettrodotto e risarcimento danni Svolgimento del Processo
La presente motivazione viene redatta in forma sintetica, in conformità alla riforma degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 Disp. attuaz. cod. proc. civ., di cui alla legge n. 69/2009, applicabile al presente procedimento. Pertanto, deve ritenersi conforme al modello normativo la concisa trattazione delle sole ragioni di fatto e di diritto che rilevano ai fini della decisione, dovendo le restanti questioni esposte dalle parti ritenersi assorbite o logicamente e giuridicamente incompatibili con quanto ritenuto concretamente dal giudice e con rinvio, per quanto non esposto di seguito, al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza (conformemente: Cass. n. 13202/2012 e Cass. S.U. n. 642/2015).
Con ricorso ex art. 702 bis cod. proc. civ., i sigg.ri e EZ Parte_1 Parte_2
Antonio, premettendo di essere comproprietari di un immobile sito in Parabita (Le) alla Via Ferrara
n. 16 (Foglio 22 particella 570 sub 1 e 2) per il quale ricevono la fornitura di energia elettrica da
Servizio elettrico nazionale S.p.A. (codice cliente 727579168), hanno convenuto in giudizio quale legittimata passiva la società in persona del legale rappresentante pro Controparte_4
tempore con sede legale in Roma, già per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_2 conclusioni: “Accertare e dichiarare che la società resistente ha installato illegittimamente cavi e fili per il passaggio dell'energia elettrica sulla facciata dell'immobile di proprietà dei resistenti sigg.ri e EZ Antonio, in Parabita (Le) alla Via Ferrara n. 16, per Parte_1 Parte_2
lo effetto, condannare la società resistente alla rimozione dei predetti cavi e fili nonché al risarcimento dei danni patiti dai ricorrenti per i fatti di cui in narrativa per complessivi € 5.100,00 oltre interessi e rivalutazione monetaria, da liquidarsi in via equitativa, con vittoria di spese e competenze di lite oltre
IVA e CAP come per legge”.
In particolare, i ricorrenti esponevano che, nonostante la diffida a mezzo del 16.3.2021, i lavori di manutenzione, ristrutturazione ed efficientamento energetico dell'immobile di loro proprietà, erano resi difficoltosi dalla presenza di cavi elettrici, ganci e staffe di proprietà sulla relativa facciata CP_2 esterna oltre ad alterarne l'estetica e chiedevano, pertanto, che, senza sostenere alcun onere a proprio carico, provvedesse alla rimozione degli impianti esistenti e al Controparte_5
riposizionamento sottotraccia tramite interramento, ai sensi dell'art. 122 del Regio Decreto n.
1775/1933.
A sostegno delle proprie argomentazioni, gli attori depositavano unitamente alla memoria di replica ex art. 183 comma VI cod. proc. civ. del 05.12.2022, relazione tecnica a firma del geom. Testimone_1 attestante l'impossibilità di realizzare un cappotto termico per l'efficientamento energetico dell'immobile, stante il posizionamento dei cavi elettrici percorrenti l'intera lunghezza del prospetto di facciata in aderenza alle superfici. Di conseguenza, gli attori avevano potuto procedere a mezzo
CILA (Comunicazione di inizio lavori asseverata), in atti, solo a ripristinare l'intonaco e la pitturazione, a causa dell'impedimento determinato dalla permanenza dei cavi elettrici della società convenuta.
In via istruttoria, chiedevano prova testimoniale a mezzo dei sigg.ri e geom. Controparte_6 [...]
e CTU tecnica. Tes_1
La costituzione della società convenuta:
Si costituiva già in persona del legale Controparte_5 Controparte_7 rappresentante pro tempore, che eccepiva preliminarmente il diritto alla permanenza dei cavi elettrici e tiranti di supporto sul prospetto dell'immobile di proprietà degli attori, ex art. 1056 cod. civ., spiegando domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'intervenuta usucapione ultratrentennale della servitù di elettrodotto, relativa sia all'utenza degli attori che di altre proprietà limitrofe. In particolare, esponeva che fosse mancata da parte degli attori la comunicazione relativa ad un diverso e più comodo posizionamento dei cavi elettrici in questione e il versamento di € 100,00 all'art. 33
All. C delibera ARERA 568/19/R/eel. richiesto per poter eseguire il sopralluogo, comunque eseguito in modo informale per una sistemazione dei cavi, proposta rifiutata dagli attori.
In via istruttoria, chiedeva prova testimoniale a mezzo di un proprio tecnico ing. Persona_2
Istruzione della causa:
La causa assegnata al Giudice dott.ssa Accogli, disposta la trasformazione del rito da ricorso sommario ex art. 702 bis cod. proc. civ. a ordinario, concessi i termini ex art. 183 comma VI cod. proc. civ., è stata istruita con prove testimoniali richieste da entrambe le parti costituite, rinviata nel corso di due udienze per bonario componimento, è stata riservata per la decisione per l'udienza del
24.9.2024; senza espletamento di CTU essendo stata ritenuta superflua ai fini istruttori con ordinanza del 17.7.2023, fissata udienza per la precisazione delle conclusioni in data 5.10.2023, rinviata d'ufficio al 14.11.2023, assegnata con decreto del 10.9.2024 all'odierno Giudice, fatte precisare le conclusioni alla predetta udienza del 24.9.2024, ed assegnati i termini ex art. 190 cod. proc. civ., trasmesse dalle parti costituite, in data 16.1.2025, rimessa sul ruolo e, rifissata l'udienza di precisazione delle conclusioni, è stata definitivamente riservata per la decisione all'udienza del 17 febbraio 2025, senza assegnazione termini per comparse e repliche.
Motivi della Decisione
La domanda formulata dagli attori è fondata e merita parziale accoglimento.
Nella fattispecie, va preliminarmente osservato che la società convenuta, spiegando domanda riconvenzionale, non ha chiesto il differimento dell'udienza di prima comparizione, limitandosi a prospettare, nella comparsa di costituzione e risposta, circostanze di fatto assolutamente irrilevanti e non idonee a configurare la pretesa usucapione ultratrentennale a mantenere i cavi elettrici sulla facciata dell'immobile di proprietà degli attori, a mezzo della testimonianza del funzionario dipendente ing. all'udienza del 26.6.2023. Persona_2
La materia è regolata dal regio decreto n. 1775 del 1933, Testo Unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, e non come dedotto dalla società convenuta dalla disciplina codicistica ex art. 1068 cod. civ..
Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, “l'esigenza che le servitù coattive vanno a soddisfare è quella di tutelare un interesse che la legge giudica prevalente rispetto a quello del proprietario che lo deve subire: esse sono destinate a soddisfare una necessità e non una utilità del fondo dominante (Cassazione Civile sezione II sentenza 11.10.2022 n. 29617).
Infatti, ai sensi dell'art. 122 del regio decreto citato, comma 4°, la servitù “attribuisce al proprietario del fondo servente la facoltà di eseguire sul fondo medesimo qualunque innovazione, costruzione o impianto, facoltà della quale il proprietario può avvalersi anche nell'ipotesi in cui il suo esercizio finisca di fatto per costringere il titolare della servitù alla rimozione o ad una diversa collocazione delle condutture: in questa ultima ipotesi il proprietario del fondo servente non è obbligato a versare al titolare della servitù alcuna somma a titolo di indennizzo o rimborso delle spese necessarie per lo spostamento, ed è tenuto esclusivamente ad offrire un diverso luogo adatto all'esercizio della servitù, ma (contrariamente a quanto dispone l'art. 1068 cod. civ. comma 2°) solo se e in quanto ciò risulti possibile, verificandosi in caso contrario l'estinzione della servitù”.
Nella fattispecie dedotta in giudizio, gli attori hanno chiesto alla società convenuta la rimozione dei cavi elettrici dovendo predisporre un cappotto termico per l'efficientamento energetico dell'immobile di loro proprietà senza dover sostenere spesa alcuna, in conformità alla previsione del regio decreto del 1933 ed una risistemazione degli stessi anche per motivi estetici e di sicurezza.
La servitù di elettrodotto non può in alcun modo impedire al privato proprietario “di effettuare, nel proprio potere di godere e disporre del bene, lavori di innovazione, costruzione, ristrutturazione”, così che lo spostamento o interramento non richiede alcun onere di spesa a carico del proprietario del fondo servente.
Inoltre, come precisato dalla Corte di Cassazione, la servitù coattiva non esclude che essa possa essere costituita anche per usucapione, ma anche in tal caso, in virtù del regio decreto autorizzativo, essa è soggetta alla disciplina fissata dal T.U. all'art. 122 che “pone a carico dell' le spese relative allo CP_2 spostamento e non ricade nella previsione dell'art. 1068” (Cass. N. 5077/1983, Cass. N. 2579/1981).
Pertanto la domanda attrice con riferimento alla richiesta di rimozione dei cavi elettrici per poter procedere alla realizzazione del cappotto termico dell'immobile sito in Parabita (Le) alla Via Ferrara
n. 16, merita integrale accoglimento. La domanda di risarcimento danni formulata dall'attore per complessivi € 5.100,00 da liquidare in via equitativa non può essere accolta, infatti, nel corso dell'istruttoria, non sono stati specificati quali siano i danni, non potendo sopperirvi sia le testimonianze addotte che la relazione tecnica allegata alla memoria di replica ex art. 183 comma VI cod. proc. civ. a firma del geom. Tes_1
Ai sensi degli artt. 1226 e 2056 cod. civ. e, come precisato dalla Corte di Cassazione: “il danno liquidato in via equitativa presuppone che sia provata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile o particolarmente difficile provare il danno nel suo preciso ammontare”
(Cassazione sezione terza sentenza n. 127/2016).
In particolare, per la liquidazione del danno in via equitativa, devono sussistere i seguenti presupposti: che sia concretamente accertata l'ontologica esistenza di un danno risarcibile, gravante ex art. 2697 cod. civ. sull'attore, che l'impossibilità (o l'estrema difficoltà) di una stima esatta del danno dipenda da fattori oggettivi e non già dalla negligenza della parte danneggiata a dimostrare gli elementi dai quali desumere l'entità del danno (Cass.
8.5.2013 n. 10891).
La mancanza di tali elementi non può essere neppure essere superata dall'espletamento di una CTU, che, nella fattispecie, avrebbe avuto natura esplorativa, posto che incombe all'attore la dimostrazione dei danni sofferti.
Le spese seguono la soccombenza e devono essere liquidate come in dispositivo, in considerazione dell'attività difensiva svolta dalla difesa attrice, in relazione al valore della causa e ai valori massimi dei parametri forensi ex DM n. 147 del 13.8.2022.
PQM
Il Giudice Onorario di Pace, dott.ssa Giovanna Sara MARTINA, della I° sezione Civile del Tribunale
Ordinario di Lecce, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
1) Accoglie per quanto di ragione la domanda attrice,
2) Per lo effetto, condanna la società convenuta alla rimozione dei cavi elettrici e Controparte_4
tiranti posti sulla parte perimetrale della facciata esterna della proprietà degli attori in Parabita alla Via
Ferrara n. 16,
3) Rigetta la domanda attrice relativa alla richiesta del risarcimento in via equitativa per le ragioni in narrativa,
4) Condanna la società convenuta al rimborso delle spese del presente giudizio che liquida in complessivi €
3.830,00 per compensi tabellari, oltre rimborso forfettario 15%, IVA al 22% e Cap al 4% come per legge.
Così deciso
Lecce, 14 marzo 2025 Il Giudice Onorario di Pace
(dott.ssa Giovanna Sara Martina)