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Sentenza 25 dicembre 2025
Sentenza 25 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 25/12/2025, n. 304 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 304 |
| Data del deposito : | 25 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.V.G. N. 721/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 721 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla Via G. Morelli, n. 37, ai fini del presente giudizio domiciliato in Cutro (KR), alla Via F. De Pinedo, n. 1, presso lo studio dell'avv. MIGALE AMEDEO (C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
C.F._2
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla Via G. Morelli, n. 37, ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone (KR), alla Via Torino, n. 122, presso lo studio dell'avv. GRECO ANTONIO (C.F.
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
C.F._4
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 03/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 20/06/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2003, nel Comune di
CROTONE, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al N. 91 - Parte
II - Serie A - Anno 2003;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nata in [...], il [...] Per_1
(maggiorenne, non ancora autosufficiente) e nato in [...], il [...] Per_2
(minorenne);
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, depositato in data 20/06/2025, come integrate nelle note scritte depositate in data 30/11/2025:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Crotone, alla Via G. Morelli, n. 37, riportata in Catasto Fabbricati del
Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, sub. 18, di proprietà del signor Parte_1
rimane assegnata alla sig.ra che continuerà a vivere con il figlio minore CP_1 Per_3
mentre il garage ubicato in Crotone, alla Via G. Morelli, 37, riportato in Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, su 5, rimarrà nella esclusiva disponibilità del ricorrente con possibilità di utilizzo da parte della sig.ra ; il sig.re provvederà ad CP_1 Pt_1
asportare i residui beni ed effetti personali da detto immobile entro la data dell'omologa; Il signor ut supra dichiara di donare il 100% dell'intera nuda proprietà dell'immobile Parte_1
coniugale e del garage, ubicati in Crotone, alla Via G. Morelli, n. 37, riportati in Catasto Fabbricati del Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, sub. 18 e 5, ai propri figli ut supra Persona_4
e ut supra, nella misura del 50% cadauno. Persona_3
3) Il signor garantisce e riconosce alla sig.ra di poter continuare ad Parte_1 CP_1
abitare la casa coniugale anche successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio minore e anche successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli a condizione Per_2
che la medesima non intraprenda alcuna coabitazione (nemmeno a carattere meramente temporaneo o contingente) all'interno dell'appartamento coniugale con un'altra persona legata alla medesima da relazione affettiva, e che il versamento della rate mensile del mutuo della casa coniugale venga corrisposto nella misura del 50% cadauno fino alla sua naturale estinzione;
il venir meno dell'una o dell'altra condizione comporta la decadenza della presente condizione e la sig.ra si CP_1
obbligherà a lasciare la casa coniugale nella completa disponibilità del signor , in questo caso, Pt_1
Ella non sarà più tenuta al versamento del 50% della rata mensile del mutuo, stessa cosa dicasi, qualora, per qualsiasi ragione, non intendesse più continuare a vivere nella casa coniugale con contestuale rilascio della stessa nella piana disponibilità del signor . Pt_1
4) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori, ma continuerà a vivere con la madre, Per_2
il padre avrà diritto di vederlo due pomeriggi alla settimana e nei weekend alternati, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera. Il ragazzo trascorrerà con il padre le festività natalizie e pasquali, in modo alternato, e durante l'estate un periodo di almeno 15 giorni consecutivi in un mese che i coniugi sceglieranno in base ai loro impegni lavorativi. Inoltre avranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tenuto conto, quando all'educazione ed alla istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente;
5) Considerata la propria posizione retributiva ed economica, il sig.re corrisponderà alla Pt_1
sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli , maggiorenne, non ancora CP_1 Per_1
autosufficiente economicamente e minorenne, la somma mensile, di €. 400,00 (€. 200,00 Per_2
cadauno), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate, come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Crotone, fatta salva l'eventualità che in futuro, in relazione a specifiche spese extra-assegno (come ad esempio quelle universitarie), intervenga un diverso accordo di ripartizione tra i coniugi, risultante per iscritto (anche per mail o messaggio istantaneo), in difetto del quale varrà la suddivisione in parti uguali;
a tal proposito si precisa che la figlia maggiorenne è studentessa universitaria, frequenta la Facoltà Per_1
di Lettere presso l'UNICAL di Cosenza e che per tale ragione vive a Rende (CS), in un immobile che condivide con altri studenti;
per tale motivo, si concorda che il costo totale mensile, relativamente alle spese universitarie, di alloggio e qualsiasi altra eventuale previamente documentata — dall'una o dall'altra parte — venga divisa al 50%;
6) L'autovettura Audi Q3 trg. GH882CA di proprietà del signor e utilizzata, Pt_1
provvisoriamente, dalla sig.ra verrà riconsegnata al medesimo avendo la sig.ra CP_1 CP_1
manifestato la volontà di acquistarne una più piccola tutta sua;
7) Il signor si accollerà integralmente il pagamento delle rate del finanziamento n° Pt_1
20172831039112 contratto con la OM dalla sig.ra , fino alla completa estinzione;
CP_1
8) In riferimento al contratto di mutuo acceso presso L'Istituto Bancario Unicredit SpA – Filiale di
Crotone, relativo al finanziamento n° 000/4440569, riferibile all'immobile adibito a casa coniugale, intestato al signor è garantito dalla fideiussione n° Pt_1
0000000034776244/008 rilasciata dalla sig.ra (cfr. all. 3), le parti si obbligano a versare la rata CP_1
mensile di mutuo nella misura del 50% ciascuno, fermo restando quanto concordato al punto n° 3;
9) L'assegno unico e universale peri figli verrà ripartito al 50% tra essi coniugi, così come previsto dal
Decreto-legge n° 230 del 21 dicembre 2021 nell'ipotesi del caso di genitori separati;
per quanto concerne le detrazioni per i figli e/o familiari a carico, anch'esse verranno richieste al 50% ciascuno, salvo diversa futura pattuizione;
10) per quanto concerne i viaggi che i figli faranno con il padre o con la madre le spese relative al medesimo saranno a carico del genitore con cui gli stessi effettueranno il viaggio;
11) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carta di identità valida anche per l'estero e per quelli del figlio minore.”.
Con decreto di assegnazione della causa del 21/06/2025, il Presidente del Collegio Famiglia autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.
Seguiva un breve rinvio su richiesta delle parti finalizzato a meglio definire le condizioni di separazione. Con ordinanza del 5/12/2025, resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto delle modifiche apportate dalle parti alle condizioni di separazione e tratteneva la causa in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
Il P.M. interveniva regolarmente con parere reso in data 30/06/2025.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 721 /2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2003 a CROTONE, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al N. 91 - Parte II - Serie
A - anno 2003;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come riportate in parte motiva;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CROTONE (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone, in data 11/12/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CROTONE
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Alessandra Angiuli Presidente dott.ssa Ilaria De Pasquale Giudice dott.ssa Sofia Nobile de Santis Giudice rel. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 721 /2025 promossa da:
(C.F. ), nato a [...], il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1
residente, alla Via G. Morelli, n. 37, ai fini del presente giudizio domiciliato in Cutro (KR), alla Via F. De Pinedo, n. 1, presso lo studio dell'avv. MIGALE AMEDEO (C.F.
che lo rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
C.F._2
E
(C.F. ), nata a [...], il [...], ed ivi CP_1 C.F._3
residente, alla Via G. Morelli, n. 37, ai fini del presente giudizio domiciliata in Crotone (KR), alla Via Torino, n. 122, presso lo studio dell'avv. GRECO ANTONIO (C.F.
), che la rappresenta e difende per mandato in calce al ricorso;
C.F._4
entrambi congiuntamente ricorrenti
PUBBLICO MINISTERO intervenuto
OGGETTO: Separazione consensuale.
Conclusioni: rassegnate all'udienza del 03/12/2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto ex art. 473 bis 51. c.p.c., depositato in data 20/06/2025, Pt_1
e esponevano:
[...] CP_1
- di aver contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2003, nel Comune di
CROTONE, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile del detto Comune al N. 91 - Parte
II - Serie A - Anno 2003;
- che dalla loro unione nascevano due figli: , nata in [...], il [...] Per_1
(maggiorenne, non ancora autosufficiente) e nato in [...], il [...] Per_2
(minorenne);
- che la convivenza era divenuta intollerabile, ragion per cui decidevano di separarsi.
Tanto premesso, le parti chiedevano che il Tribunale pronunciasse la loro separazione alle condizioni concordate nel ricorso introduttivo, depositato in data 20/06/2025, come integrate nelle note scritte depositate in data 30/11/2025:
CONDIZIONI DI SEPARAZIONE:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto;
2) La casa coniugale sita in Crotone, alla Via G. Morelli, n. 37, riportata in Catasto Fabbricati del
Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, sub. 18, di proprietà del signor Parte_1
rimane assegnata alla sig.ra che continuerà a vivere con il figlio minore CP_1 Per_3
mentre il garage ubicato in Crotone, alla Via G. Morelli, 37, riportato in Catasto Fabbricati del
[...]
Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, su 5, rimarrà nella esclusiva disponibilità del ricorrente con possibilità di utilizzo da parte della sig.ra ; il sig.re provvederà ad CP_1 Pt_1
asportare i residui beni ed effetti personali da detto immobile entro la data dell'omologa; Il signor ut supra dichiara di donare il 100% dell'intera nuda proprietà dell'immobile Parte_1
coniugale e del garage, ubicati in Crotone, alla Via G. Morelli, n. 37, riportati in Catasto Fabbricati del Comune di Crotone al Foglio 45, particella 5179, sub. 18 e 5, ai propri figli ut supra Persona_4
e ut supra, nella misura del 50% cadauno. Persona_3
3) Il signor garantisce e riconosce alla sig.ra di poter continuare ad Parte_1 CP_1
abitare la casa coniugale anche successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio minore e anche successivamente al raggiungimento dell'indipendenza economica dei figli a condizione Per_2
che la medesima non intraprenda alcuna coabitazione (nemmeno a carattere meramente temporaneo o contingente) all'interno dell'appartamento coniugale con un'altra persona legata alla medesima da relazione affettiva, e che il versamento della rate mensile del mutuo della casa coniugale venga corrisposto nella misura del 50% cadauno fino alla sua naturale estinzione;
il venir meno dell'una o dell'altra condizione comporta la decadenza della presente condizione e la sig.ra si CP_1
obbligherà a lasciare la casa coniugale nella completa disponibilità del signor , in questo caso, Pt_1
Ella non sarà più tenuta al versamento del 50% della rata mensile del mutuo, stessa cosa dicasi, qualora, per qualsiasi ragione, non intendesse più continuare a vivere nella casa coniugale con contestuale rilascio della stessa nella piana disponibilità del signor . Pt_1
4) Il figlio minore resta affidato congiuntamente ai genitori, ma continuerà a vivere con la madre, Per_2
il padre avrà diritto di vederlo due pomeriggi alla settimana e nei weekend alternati, dal sabato all'uscita di scuola alla domenica sera. Il ragazzo trascorrerà con il padre le festività natalizie e pasquali, in modo alternato, e durante l'estate un periodo di almeno 15 giorni consecutivi in un mese che i coniugi sceglieranno in base ai loro impegni lavorativi. Inoltre avranno l'esercizio congiunto della responsabilità genitoriale, nel senso che le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione ed alla salute del minore saranno assunte di comune accordo tenuto conto, quando all'educazione ed alla istruzione, delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione, la responsabilità genitoriale potrà essere esercitata disgiuntamente;
5) Considerata la propria posizione retributiva ed economica, il sig.re corrisponderà alla Pt_1
sig.ra , a titolo di concorso nel mantenimento dei figli , maggiorenne, non ancora CP_1 Per_1
autosufficiente economicamente e minorenne, la somma mensile, di €. 400,00 (€. 200,00 Per_2
cadauno), da rivalutarsi ogni anno secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previamente documentate, come da Protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Crotone, fatta salva l'eventualità che in futuro, in relazione a specifiche spese extra-assegno (come ad esempio quelle universitarie), intervenga un diverso accordo di ripartizione tra i coniugi, risultante per iscritto (anche per mail o messaggio istantaneo), in difetto del quale varrà la suddivisione in parti uguali;
a tal proposito si precisa che la figlia maggiorenne è studentessa universitaria, frequenta la Facoltà Per_1
di Lettere presso l'UNICAL di Cosenza e che per tale ragione vive a Rende (CS), in un immobile che condivide con altri studenti;
per tale motivo, si concorda che il costo totale mensile, relativamente alle spese universitarie, di alloggio e qualsiasi altra eventuale previamente documentata — dall'una o dall'altra parte — venga divisa al 50%;
6) L'autovettura Audi Q3 trg. GH882CA di proprietà del signor e utilizzata, Pt_1
provvisoriamente, dalla sig.ra verrà riconsegnata al medesimo avendo la sig.ra CP_1 CP_1
manifestato la volontà di acquistarne una più piccola tutta sua;
7) Il signor si accollerà integralmente il pagamento delle rate del finanziamento n° Pt_1
20172831039112 contratto con la OM dalla sig.ra , fino alla completa estinzione;
CP_1
8) In riferimento al contratto di mutuo acceso presso L'Istituto Bancario Unicredit SpA – Filiale di
Crotone, relativo al finanziamento n° 000/4440569, riferibile all'immobile adibito a casa coniugale, intestato al signor è garantito dalla fideiussione n° Pt_1
0000000034776244/008 rilasciata dalla sig.ra (cfr. all. 3), le parti si obbligano a versare la rata CP_1
mensile di mutuo nella misura del 50% ciascuno, fermo restando quanto concordato al punto n° 3;
9) L'assegno unico e universale peri figli verrà ripartito al 50% tra essi coniugi, così come previsto dal
Decreto-legge n° 230 del 21 dicembre 2021 nell'ipotesi del caso di genitori separati;
per quanto concerne le detrazioni per i figli e/o familiari a carico, anch'esse verranno richieste al 50% ciascuno, salvo diversa futura pattuizione;
10) per quanto concerne i viaggi che i figli faranno con il padre o con la madre le spese relative al medesimo saranno a carico del genitore con cui gli stessi effettueranno il viaggio;
11) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo dei rispettivi passaporti e carta di identità valida anche per l'estero e per quelli del figlio minore.”.
Con decreto di assegnazione della causa del 21/06/2025, il Presidente del Collegio Famiglia autorizzava altresì la trattazione scritta della stessa, con deposito di note scritte fino al giorno dell'udienza, ex art. 127-ter c.p.c.
Seguiva un breve rinvio su richiesta delle parti finalizzato a meglio definire le condizioni di separazione. Con ordinanza del 5/12/2025, resa in sostituzione d'udienza, il Giudice dava atto delle modifiche apportate dalle parti alle condizioni di separazione e tratteneva la causa in decisione collegiale, in Camera di Consiglio.
Il P.M. interveniva regolarmente con parere reso in data 30/06/2025.
*****
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza
è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita.
Va pertanto pronunciata la separazione consensuale alle condizioni concordate dai coniugi, rientrando l'oggetto di tali accordi nella disponibilità delle parti e non presentando profili di illiceità.
Essendo l'odierno ricorso congiunto, nulla deve essere disposto per le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Crotone, sezione civile, volontaria giurisdizione, in composizione collegiale, nel giudizio civile n. 721 /2025 R.G.V.G., disattesa ogni ulteriore istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 CP_1
hanno contratto matrimonio con rito concordatario in data 19/07/2003 a CROTONE, con atto iscritto nei registri dello Stato Civile di detto Comune, al N. 91 - Parte II - Serie
A - anno 2003;
2) Dispone che le condizioni siano quelle concordate dai coniugi, come riportate in parte motiva;
3) Autorizza i coniugi a vivere separatamente;
4) Manda alla Cancelleria per quanto di competenza e perché trasmetta copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
CROTONE (KR), perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio del Tribunale di Crotone, in data 11/12/2025.
Il Giudice rel. est.
Dott.ssa Sofia Nobile de Santis Il Presidente
Dott.ssa Alessandra Angiuli