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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIV, sentenza 23/01/2026, n. 967 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 967 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 967/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16756/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259013519587000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rg 16756/25
10,30 Collegiale
La società ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05720259013519587000, lamentando l'omessa notifica delle sottese cartelle ed avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'illegittimità dell'intimazione per la mancata allegazione degli atti presupposti e mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
inoltre contesta la nullità dell'intimazione perché notificata da un indirizzo pec definito “non ufficiale”.
La Riscossione si costituisce, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione a tutte le poste creditorie non afferente strettamente ai tributi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n° 546/1992 e che attengono a pretese previdenziali e, come tali, rientrano nella cognizione esclusiva del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Eccepisce la regolarità della notifica dell'intimazione opposta e deduce di aver notificato intimazione n.
05720209002946901000, notificato a mezzo pec in data 18.02.2020 (doc.34) e relativo alle cartelle
05720180005541540000, 05720180011296119000, 05720180011296220000, 05720180027933617000,
05720190004545716000, 05720190011541639000, 05720190014886205000, 05720190017720172000, nonché agli avvisi di addebito 35720180000148238000, 35720190000062804000,
35720190000062905000 e 35720190000086454000. Successivamente, con notifica del 13.04.2023, veniva notificato avviso n. 05720239003247169000 (doc.35), relativo alle cartelle n.
05720170025251691000, 05720170042205389000, n.05720180003913939000,
n.05720180005541540000, n.05720180011296119000, n.05720180011296220000,
n.05720180027933617000, n.05720190004545716000, n.05720190011541639000,
n.05720190014886205000, n.05720190017720172000, n.05720190022452054000,
n.05720190023865149000, n.05720190029904081000, n.05720200005102176000,
n.05720200011067928000, n.05720200011068029000, n.05720200014549865000,
n.05720200017592177000, n.05720210017988828000, n.05720210020840385000,
n.05720210020840486000, n.05720220001152268000, n.05720220003397313000, nonché agli Avvisi di addebito 35720180000148238000, n. 35720190000062804000, 35720190000062905000,
35720190000086454000, 35720190002344435000, 35720200000034374000, 35720220000229438000
(doc.35 copia atto).
Ancora in data 27.06.2024 era notificato al debitore il PPT 05784202400002751001 (doc.36) ed il PPT
05784202400002752001.
Si è costituita anche l'amministrazione finanziaria.
La ricorrente ha depositato memorie difensive.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito per tutte le pretese inerenti l'Inail, per avere giurisdizione il giudice del lavoro.
La corte di legititmità con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare, la decisione ha precisato come: “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass.
n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018,
l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal
15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma
6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023; n. 14407/2025). Del resto, l'atto è stato tempestivamente impugnato dalla società, realizzando dunque lo scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Le precedenti intimazioni – non impugnate – risultano regolarmente notificate alla società.
Secondo l'orientamento prevalente della corte di cassazione, l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999. Questo significa che, se non viene impugnata entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nel caso specifico, gli avvisi ritualmente notificati nell'anno 2023 non sono stati impugnati, determinando la cristallizzazione della pretesa tributaria soggetta a prescrizione decennale e quella relativa a sanzioni e interessi, soggetta a prescrizione quinquennale (Cass. n. 25019/2025).
Dichiara difetto di giurisdizione del giudice adito, per avere giurisdizione il giudice del lavoro per tutte le pretese concernenti l'ente impositore Inail;
Rigetta per il resto il ricorso, con aggravio delle spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario relativamente agli atti impugnati aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.164,00 in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma ed € 7.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 14, riunita in udienza il 16/01/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
CENTI FERNANDO, Presidente
BALSAMO MILENA, AT
MARRA PAOLO, Giudice
in data 16/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16756/2025 depositato il 18/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Latina
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05720259013519587000 IVA-ALTRO 2018
a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 318/2026 depositato il 19/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Rg 16756/25
10,30 Collegiale
La società ricorrente proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.
05720259013519587000, lamentando l'omessa notifica delle sottese cartelle ed avvisi di addebito e l'intervenuta prescrizione quinquennale, nonché l'illegittimità dell'intimazione per la mancata allegazione degli atti presupposti e mancata indicazione della data di consegna del ruolo;
inoltre contesta la nullità dell'intimazione perché notificata da un indirizzo pec definito “non ufficiale”.
La Riscossione si costituisce, eccependo il difetto di giurisdizione del Giudice tributario in relazione a tutte le poste creditorie non afferente strettamente ai tributi di cui all'art. 4 del D.Lgs. n° 546/1992 e che attengono a pretese previdenziali e, come tali, rientrano nella cognizione esclusiva del Giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro.
Eccepisce la regolarità della notifica dell'intimazione opposta e deduce di aver notificato intimazione n.
05720209002946901000, notificato a mezzo pec in data 18.02.2020 (doc.34) e relativo alle cartelle
05720180005541540000, 05720180011296119000, 05720180011296220000, 05720180027933617000,
05720190004545716000, 05720190011541639000, 05720190014886205000, 05720190017720172000, nonché agli avvisi di addebito 35720180000148238000, 35720190000062804000,
35720190000062905000 e 35720190000086454000. Successivamente, con notifica del 13.04.2023, veniva notificato avviso n. 05720239003247169000 (doc.35), relativo alle cartelle n.
05720170025251691000, 05720170042205389000, n.05720180003913939000,
n.05720180005541540000, n.05720180011296119000, n.05720180011296220000,
n.05720180027933617000, n.05720190004545716000, n.05720190011541639000,
n.05720190014886205000, n.05720190017720172000, n.05720190022452054000,
n.05720190023865149000, n.05720190029904081000, n.05720200005102176000,
n.05720200011067928000, n.05720200011068029000, n.05720200014549865000,
n.05720200017592177000, n.05720210017988828000, n.05720210020840385000,
n.05720210020840486000, n.05720220001152268000, n.05720220003397313000, nonché agli Avvisi di addebito 35720180000148238000, n. 35720190000062804000, 35720190000062905000,
35720190000086454000, 35720190002344435000, 35720200000034374000, 35720220000229438000
(doc.35 copia atto).
Ancora in data 27.06.2024 era notificato al debitore il PPT 05784202400002751001 (doc.36) ed il PPT
05784202400002752001.
Si è costituita anche l'amministrazione finanziaria.
La ricorrente ha depositato memorie difensive.
Il ricorso è infondato.
In via preliminare va dichiarata la carenza di giurisdizione del giudice adito per tutte le pretese inerenti l'Inail, per avere giurisdizione il giudice del lavoro.
La corte di legititmità con una recentissima pronuncia, che ha affrontato un caso del tutto analogo, ha ritenuto che “In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione,
l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro. (Cass. Sez. 5, 03/07/2023, n. 18684). In particolare, la decisione ha precisato come: “in relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all'art.
3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell'atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.
La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass.
n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018,
l'entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal
15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma
6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re. G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia. (…) osserva anzitutto il Collegio che l'obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito solo al destinatario della notifica e non al notificante, in relazione al quale è previsto unicamente l'utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi». Pertanto, la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell'Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3-bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione.
D'altra parte, e con indicazione che si attaglia al caso di specie, questa Corte ha recentemente affermato che laddove l'agente della riscossione abbia effettuato la notifica per mezzo di un indirizzo p.e.c. non risultante nei pubblici registri (RegInde, INI-Pec e Ipa) non si verifica alcuna nullità della notifica. Viene infatti in rilievo, in questo caso, il rispetto dei canoni di leale collaborazione e buona fede che informano il rapporto fra
Amministrazione e contribuente;
di conseguenza, poiché l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro
INI-Pec non inficia ex se la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorre che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro, del quale però, come nella specie, sia evidente ictu oculi la provenienza (Cass. n. 982/2023; n. 14407/2025). Del resto, l'atto è stato tempestivamente impugnato dalla società, realizzando dunque lo scopo della notificazione ai sensi dell'art. 156 c.p.c.
Le precedenti intimazioni – non impugnate – risultano regolarmente notificate alla società.
Secondo l'orientamento prevalente della corte di cassazione, l'avviso di intimazione previsto dall'articolo 50 del Dpr n. 602/1973 deve essere considerato come rientrante nel novero degli atti tassativamente elencati dall'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992, in quanto indubbiamente assimilabile al vecchio avviso di mora di cui all'articolo 46 del citato Dpr nella versione antecedente al Dlgs n. 46/1999. Questo significa che, se non viene impugnata entro i termini di legge, la pretesa fiscale diventa definitiva (cristallizzazione), impedendo al contribuente di sollevare contestazioni su questioni come la prescrizione del credito maturata prima della notifica di tale atto tipico, in base al principio della non impugnabilità, se non per vizi propri, di un atto successivo ad altro divenuto definitivo, perché rimasto incontestato.
In proposito, la Cassazione ha osservato che l'abrogato testo dell'articolo 46 del Dpr n. 602/1973, rubricato appunto “avviso di mora” ed elencato dall'articolo 19 del Dlgs. n. 546/1992, prevedeva che l'esattore, prima di iniziare l'espropriazione forzata nei confronti del debitore moroso, dovesse notificargli un avviso contenente l'indicazione del debito, distintamente per imposte, sopratasse, pene pecuniarie, interessi, indennità di mora e spese, e l'invito a pagare entro cinque giorni. Analoga disposizione si trova, dopo le modifiche di cui al
Dlgs n. 46/1999, nell'articolo 50, comma 2, del Dpr n. 602/1973, il quale prevede che se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni.
Nel caso specifico, gli avvisi ritualmente notificati nell'anno 2023 non sono stati impugnati, determinando la cristallizzazione della pretesa tributaria soggetta a prescrizione decennale e quella relativa a sanzioni e interessi, soggetta a prescrizione quinquennale (Cass. n. 25019/2025).
Dichiara difetto di giurisdizione del giudice adito, per avere giurisdizione il giudice del lavoro per tutte le pretese concernenti l'ente impositore Inail;
Rigetta per il resto il ricorso, con aggravio delle spese, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte dichiara il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario relativamente agli atti impugnati aventi ad oggetto crediti di natura non tributaria. Rigetta per il resto il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 3.164,00 in favore della Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale 2 di Roma ed € 7.000,00, oltre accessori di legge, in favore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione con attribuzione all'Avv. Difensore_2 che si dichiara antistatario.