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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 24/03/2025, n. 4705 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 4705 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE OTTAVA CIVILE
in persona del Giudice Unico, dr.ssa Andreina Gagliardi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta col n. 18483/2021 R.G. il 19.3.2021 e vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Eugenio Longo, giusta procura in calce Parte_1
al ricorso
ATTORE
e
, rappresentato e difeso dall'avv. Anna Rita Paoletti, giusta PA
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
Conclusioni delle parti: le parti concludevano come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.3.2021, il IG. , nella Parte_1
qualità di erede universale della IG.ra , deceduta in data 19.11.2018 e Persona_1
legataria dell'importo di € 180.000,00 in forza delle disposizioni testamentarie del IG.
[...]
(deceduto in data 2.2.2010), chiedeva condannarsi il convenuto, nella Persona_2
qualità di erede universale del IG. , all'esatto adempimento del legato e, quindi, al Per_2
pagamento in suo favore del residuo importo di € 111.349,95 oltre alla somma corrispondente al 70% del ricavato dalla vendita del mobilio presente all'interno dell'immobile ereditario;
si costituiva in giudizio il IG. che, nel contestare la domanda avversa, ne PA
chiedeva il rigetto, riconoscendo, in via di subordine, come dovuta la minor somma di €
12.686,34.
In corso di causa, disposto il passaggio al rito ordinario e concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 c.p.c. con il deposito delle relative memorie, veniva ammessa ed espletata la prova orale articolata da entrambe le parti;
precisate quindi le conclusioni all'udienza del 6.11.2024 (svoltasi in modalità di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.), la causa, riservata a sentenza con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., a seguito dello scambio degli scritti conclusionali tra le parti, è stata decisa come da dispositivo per i motivi che seguono.
La domanda proposta dall'attore nell'ambito del presente giudizio trova fondamento nelle disposizioni testamentarie con cui il IG. , nell'istituire erede Persona_2
universale l'odierno convenuto, lo onerava dell'adempimento di una pluralità di legati, tra cui quello di € 180.000,00 in favore della IG.ra , il cui pagamento sarebbe Persona_1
stato effettuato con il ricavo della vendita dell'immobile sito in Roma, alla via del Pianeta
Mercurio, n. 4 e con la modalità di corresponsione rateale di € 1.000,00 mensili;
al punto G) del testamento olografo del 27.12.2009 (pubblicato con atto del notaio da Roma del Persona_3
12.2.2010), il testatore espressamente chiariva che “…se il prezzo stimato di vendita del citato
appartamento dovesse subire modificazioni positive o negative rispetto alla base di vendita, tutte
le citate cifre subiranno modifiche in percentuale ad eccezione di quanto disposto al punto A…”
ossia in riferimento all'ammontare del legato disposto in favore della IG.ra . Per_1
Le disposizioni testamentarie del IG. assegnavano con estrema chiarezza (e senza Per_2
possibilità di alcun dubbio interpretativo della reale volontà del testatore) alla IG.ra Persona_1
una somma di denaro predeterminata di € 180.000,00, le cui modalità di provvista
[...]
(mediante la vendita dell'immobile ereditario) e di corresponsione (€ 1.000,00 mensili) non alterano la natura giuridica del legato in questione, chiaramente qualificabile come legato di genere a carattere obbligatorio gravante non già a carico dell'eredità, ma a carico degli eredi, ai sensi dell'art. 662 c.c. Del tutto singolare e contraddittoria la prospettazione difensiva offerta dal convenuto al fine di giustificare il suo inesatto e parziale adempimento delle disposizioni testamentarie;
l'accettazione pura e semplice dell'eredità, da parte del IG. , ha determinato la CP_1
confusione del patrimonio ereditario con quello personale dell'erede, il che priva di IGnificato
l'operazione matematica di detrazione dal ricavato dalla vendita del bene dei debiti ereditari
(peraltro nemmeno compiutamente dimostrati), con la conseguente restrizione della somma da destinarsi al soddisfacimento dei legatari e proporzionale riduzione (contrariamente alla volontà
del testatore di mantenere fisso l'ammontare del legato disposto in favore della IG.ra ) Per_1
del valore di tutti i legati.
Premesso che non è dato conoscere con esattezza (non essendo stato formato l'inventario) la consistenza delle passività ereditarie, si osserva che le stesse risultano del tutto ininfluenti a limitare l'obbligo dell'erede (puro e semplice) di soddisfare i legatari nella quantità e con le modalità indicate dal testatore;
si osserva ancora che l'erede puro e semplice è tenuto a rispondere per intero dei debiti ereditari (tra i quali si annovera il pagamento dei legatari di somme di denaro), non operando la restrizione intra vires garantita dall'accettazione beneficiata dell'eredità.
Non appaiono condivisibili gli assunti di parte convenuta secondo cui “…quando nell'asse
ereditario non sia presente la somma lasciata a titolo di legato, l'erede è esonerato dal
pagamento delle somme stesse in ipotesi specificamente indicate, quali 1) l'accettazione
dell'eredità con beneficio di inventario;
2) legato di somma di denaro da prendere su un conto
corrente del de cuius;
3) legato di somma di denaro da prendere dal patrimonio del de cuius…”;
in primo luogo non vi è alcuna dimostrazione in atti dell'incapienza del patrimonio ereditario rispetto al pagamento dell'importo di € 180.000,00; in secondo luogo, detta somma avrebbe dovuto essere prelevata dal ricavato dalla vendita dell'immobile ereditario, con la conseguenza che, a fronte della vendita del bene al prezzo di € 330.000,00, vi era piena capienza per l'integrale soddisfacimento della legataria, mentre non si ravvisa alcun titolo giustificativo dell'operazione effettuata dall'erede/onerato di prelevare dal ricavato dalla vendita le somme necessarie al pagamento dei debiti ereditari, per poi destinare il residuo al soddisfacimento parziale di tutti i legatari, in palese violazione delle disposizioni testamentarie. Essendo l'erede puro e semplice tenuto al pagamento dei debiti ereditari anche ultra vires per effetto della confusione dei patrimoni, non sussiste alcuna ragione giustificativa dell'arbitraria limitazione, da parte dell'erede, della sua responsabilità per il pagamento dei debiti ereditari mediante il solo ricavato dalla vendita del bene;
del tutto illegittimo, pertanto, si appalesa il comportamento del convenuto che ha inteso pagare i debiti ereditari proprio con le somme ricavate dalla vendita ed espressamente destinate dal testatore al soddisfacimento dei legatari
(in misura fissa nel caso della IG.ra o in misura variabile nel caso degli altri legatari), Per_1
sicché risulta del tutto contrario alle disposizioni testamentarie (e palesemente arbitrario) il comportamento dell'erede/onerato che ha inteso destinare, in via prioritaria, il ricavato dalla vendita al pagamento dei debiti ereditari (onere gravante a suo carico in ragione dell'accettazione pura e semplice dell'eredità del de cuius).
Il legato disposto in favore della IG.ra , non qualificabile come legato di prestazioni Per_1
periodiche, bensì come legato di genere a carattere obbligatorio, da soddisfarsi con le modalità
di pagamento rateale previste dal testatore, per un verso non è stato integralmente soddisfatto
(sia in ragione dei minori importi arbitrariamente corrisposti dal convenuto che della sopravvenuta morte della beneficiaria) ed il credito per il relativo adempimento non è venuto meno per effetto della morte della beneficiaria, ma si è, al contrario, trasferito agli eredi di quest'ultima, ossia all'odierno attore, nella sua qualità di erede universale della sorella . Per_1
Pure infondata la generica eccezione di prescrizione sollevata dal convenuto in riferimento all'art. 2948 c.c.; non trattandosi di legato di prestazioni periodiche ma di legato avente ad oggetto la corresponsione di un'unica e predeterminata somma di denaro da corrispondersi ratealmente, la prescrizione applicabile è quella decennale, decorrente dalla data di apertura della successione;
a fronte della parziale esecuzione delle disposizioni testamentarie mediante la corresponsione dell'importo di € 653,81 mensili in favore della IG.ra , alcun termine prescrizionale Per_1
risulta decorso fino al momento della morte della predetta (novembre 2018); successivamente a tale data, assolutamente tempestiva risulta la domanda giudiziale proposta dall'odierno attore con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.3.2021. Infondate e smentite dalle risultanze istruttorie raccolte in corso di causa, infine, le affermazioni di parte convenuta circa una pretesa parziale rinuncia della legataria all'integrale adempimento della prestazione imposta dal testatore, mediante un non meglio specificato accordo verbale in forza del quale, a fronte del pagamento del minor importo mensile di € 653,81 la differenza sarebbe stata “…utilizzata dall'esecutore per far fronte dalle eIGenze quotidiane della IG.ra
(spesa alimentare, spese mediche, acquisto di farmaci, assistenza all'acquisto di Per_1
mobilia e/o altro…”.
Le risultanze istruttorie presenti in atti non offrono alcun valido spunto probatorio alle allegazioni difensive del convenuto e non sono in grado di fornire piena contezza non soltanto dell'effettiva esistenza di un simile accordo verbale tra la legataria e l'erede/esecutore testamentario, ma nemmeno della effettiva e concreta esecuzione di un patto di tal genere e contenuto;
la maggior parte dei testimoni escussi, soggetti dotati di piena attendibilità (in quanto, per un verso,
estranei ai fatti di causa e, per altro verso, personalmente a conoscenza degli stessi in ragione dei rapporti all'epoca intrattenuti con la IG.ra ) ha escluso di aver mai visto o Persona_1
avuto contezza dell'esistenza dell'odierno convenuto, quale soggetto che realmente si occupasse delle eIGenze quotidiane della IG.ra che, al contrario, risultava costantemente Per_1
assistita dal fratello, odierno attore, e da una badante.
In particolare, il teste ha dichiarato “…conoscevo di vista la IG.ra Testimone_1
perché veniva a compare le IGarette nella tabaccheria in cui io lavoravo, sita Persona_1
in Roma, alla via della Scala, n. 10 ed inoltre abitava nello stabile in cui è ubicata la tabaccheria;
conosco anche l'attore perché frequentava lo stabile, recandosi in visita dalla sorella;
posso solo
dire che l'attore veniva spesso a trovare la sorella (quasi ogni giorno lo vedevo salire a casa della
sorella…la IG.ra negli ultimi anni aveva una IGnora che l'accudiva, la vedevo tutti i giorni Per_1
venire a casa o fare la spesa per conto della predetta…non conosco il IG. PA
, non so chi sia e non ho mai visto nessun altro, oltre al fratello e la badante, insieme
[...]
alla IG.ra ”; ed ancora “…ero amica d'infanzia della IG.ra e l'ho CP_2 Persona_1
sempre frequentata assiduamente, anche negli ultimi anni…ci vedevamo almeno due volte alla
settimana; so che il fratello andava spesso a trovarla, le portava il cibo, la assisteva Pt_1
economicamente e si occupava del disbrigo delle pratiche burocratiche ed amministrative;
tanto so perché l'ho visto spesso a casa della IG.ra ed inoltre quest'ultima mi riferiva delle Per_1
attività svolte dal fratello nei suoi confronti…io e l'attore abbiamo deciso insieme di affiancare
alla IG.ra una collaboratrice domestica e scegliemmo una donna di mia conoscenza, Per_1
IG.ra di nazionalità polacca…questa IGnora andava circa tre volte a settimana Testimone_2
dalla IG.ra e ciò a decorrere dal 2014 alla data del decesso…la IG.ra diceva Per_1 CP_3
che il fratello o la cognata le portavano generi alimentari, medicine ed altro…io non conosco il
IG. , del quale ho sentito parlare la IG.ra , che mi diceva fosse PA Per_1
un soggetto incaricato dal suo compagno (IG. ) di fornirle assistenza ed Persona_2
aiuto; la IG.ra si lamentava del fatto che il IG. non andasse mai a trovarla e Per_1 CP_1
non si facesse nemmeno sentire telefonicamente;
infatti io non l'ho mai visto…” (è quanto affermato dalla teste , amica di vecchia data della IG.ra ); il teste Tes_3 Persona_1
ha dichiarato che “…ero conoscente da molti anni della IG.ra che talvolta Testimone_4 Per_1
veniva anche a casa a trovarmi per chiedermi di essere accompagnata da qualche parte;
la
stessa mi riferiva che era il fratello ad accudirla e ad occuparsi di lei…la IG.ra Pt_1 Per_1
veniva assistita da una IGnora che le faceva la spesa e le commissioni…non conosco il IG.
; la IG.ra non mi ha mai parlato del IG. e non lo ha mai nominato…”. CP_1 Per_1 CP_1
Tale imponente quadro probatorio (idoneo a fornire piena contezza delle circostanze unanimemente riferite dai testimoni escussi, con particolare riferimento all'assistenza prestata alla IG.ra dal fratello e da una badante ed alla totale assenza del IG. Persona_1 CP_1
dalla vita quotidiana della predetta) non può essere scalfito dalle generiche e non meglio circostanziate dichiarazioni testimoniali rese dai testi e (quest'ultimo Testimone_5 Testimone_6
legato da vincoli di affinità con il convenuto, in quanto suo genero), i quali si sono limitati a riferire, in non meglio dettagliate occasioni, della sporadica presenza del convenuto nella vita della IG.ra , narrando di un suo intervento in occasione di un incendio Persona_1
sviluppatosi presso l'appartamento della predetta, a descrivere di sporadiche occasioni in cui la stessa veniva accompagnata dal IG. senza specificazione di alcuna finalità e senza CP_1
alcuna definizione spazio-temporale ed a riferire di piccole riparazioni e sostituzione di lampadine effettuate presso l'appartamento della IG.ra . Per_1 Risulta, pertanto, pienamente comprovata l'inesatta ed infedele esecuzione delle disposizioni testamentarie da parte dell'odierno convenuto che, contravvenendo alle sue obbligazioni (in quanto erede/onerato) ed ai compiti affidatigli nella qualità di esecutore testamentario,
procedeva alla arbitraria riduzione del rateo mensile disposto dal testatore in favore della IG.ra ed alla ingiustificata sospensione del relativo pagamento dopo il decesso della Per_1
beneficiaria.
Non può, infine, trovare accoglimento il capo di domanda avente ad oggetto la condanna del convenuto alla corresponsione della somma corrispondente al 70% del ricavato dalla vendita del mobilio presente all'interno dell'immobile ereditario;
risulta allegata alla comparsa di costituzione e risposta la dichiarazione di quietanza, sottoscritta dalla IG.ra in data Persona_1
22.6.2010 (e non fatta oggetto di contestazione da parte attrice), in cui la stessa attestava di aver ricevuto dal IG. l'assegno di € 3.850,00 “…a saldo del ricavato del mobilio antico CP_1
contenuto all'interno dell'appartamento del de cuius come da Persona_2
ultime disposizioni testamentarie…”; è pure in atti l'offerta di acquisto del mobilio al complessivo importo di € 5.500,00 e la relativa accettazione sottoscritta dal convenuto.
Dalle considerazioni che precedono discende, in parziale accoglimento della domanda, la condanna del convenuto al pagamento, in favore del IG. (nella qualità di erede Parte_1
universale della legataria, IG.ra ) del complessivo importo di € 111.349,95, Persona_1
oltre agli accessori di legge.
Le spese di giudizio, liquidate come da dispositivo ai sensi del D.M. n. 55/2014 e successive modifiche, sono poste a carico di parte convenuta in ragione della sua piena soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunziando sulla domanda proposta da , con Parte_1
ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 10.3.2021 nei confronti di PA
, ogni altra istanza ed eccezione disattese, così provvede:
[...]
1) in parziale accoglimento della domanda, condanna il IG. al PA
pagamento, in favore dell'attore (nella qualità di erede universale della legataria, IG.ra
[...] ), del complessivo importo di € 111.349,95 per i titoli di cui al ricorso, oltre agli interessi Per_1
legali dalla data della domanda e fino all'effettivo soddisfo;
---
2) rigetta per il resto la domanda;
---
3) condanna il convenuto al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in complessivi € 14.103,00
in favore dell'avv. Eugenio Longo per dichiarato anticipo, oltre spese generali, IVA e CPA, come per legge.---
Roma, 24.3.2025
Il Giudice
dr.ssa Andreina Gagliardi