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Sentenza 4 dicembre 2025
Sentenza 4 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 04/12/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SULMONA VERBALE DI UDIENZA E SENTENZA Proc. n. 267/2025 R.G.A.C.
Oggi 4.12.2025, alle ore 10,11, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante e Parte_1 Parte_2
nessuno
[...] per parte appellata nessuno;
Controparte_1 per parte appellata , l'avvocato Federica Di Bartolomeo in CP_2 sostituzione dell'avvocato Villannova, la quale fa presente che le trattative sono naufragate senza il raggiungimento di alcun accordo, restando tutte le parti ferme nelle conclusioni già prese. Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento promosso da:
e con l'avvocato Parte_1 Parte_2
APPELLANTI contro contumace;
Controparte_1 con gli avvocati Erika Villanova e Yasmine Laachir CP_2
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di risarcimento danni da circolazione stradale. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere parzialmente accolto l'appello cumulativamente proposto da
[...]
e avverso la sentenza che ne ha rigettato Parte_1 Parte_2 la domanda di condanna solidale di e del suo Controparte_1 assicuratore della responsabilità civile al pagamento, rispettivamente, della somma di € 2.337,43 (differenza tra la fattura per riparazioni eseguite di € 3.437,43 e l'importo corrisposto in fase stragiudiziale di € 1.100,00), e di € 396,50 (per compenso del noleggio di autovettura sostitutiva), oltre accessori, corrispondente ai crediti risarcitori loro ceduti dal danneggiato da CP_3
proprietario e conducente del veicolo targato DX113HL, per il
[...] risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello scontro avvenuto il giorno 17 luglio 2016, alle ore 19,20 circa, sulla Strada Statale 479, con l'autovettura targata FC250TP, di proprietà di Controparte_1
Giova premettere che la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, cod. civ. – con conseguente applicazione della proporzionale diminuzione del credito risarcitorio ex art. 1227, c. 1, cod. civ. – è superata non dalla sola dimostrazione della responsabilità dell'altro conducente, ma dalla prova che anche il danneggiato abbia tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr., ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024, Rv. 672992 – 01: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”). Nel caso in esame, le prove testimoniali espletate concernono sì di affermare che il conducente antagonista ha compiuto una improvvisa manovra di cambio di corsia per effettuare il sorpasso di altro mezzo che lo precedeva (come si legge anche nella constatazione amichevole sottoscritta dal conducente medesimo) che la ha portato ad invadere la corsia di marcia ove viaggiava il proprietario e conducente danneggiato che ha ceduto il credito;
ma nulla di positivo risulta circa la condotta di guida di quest'ultimo (velocità consona, impossibilità di prevedere l'infrazione dell'altro conducente e di evitare lo scontro, condizione del veicolo condotto, ecc …”). D'altra parte, il c.t.u. in primo grado ha declinato l'incarico facendo rilevare l'assenza di qualsivoglia elemento utile per la ricostruzione della cinematica del sinistro. Superfluo osservare che la stessa considerazione deve farsi in ordine alle contestazioni sollevate dall'assicuratore appellato, che non consentono di superare le conclusioni di pari responsabilità ex art. 2054, c. 2, cod. civ.. Ciò posto in ordine all'an del credito risarcitorio ceduto e derivante dal costo di riparazione, deve poi osservarsi che la c.t.u. espletata in primo grado ha determinato, sulla base di puntuali rilievi e congrue argomentazioni, l'ammontare dei danni effettivamente subiti dal veicolo del cedente in ragione di € 2.457,71, che, maggiorato dell'IVA al 22%, ascende a complessivi € 2.998,41. Mentre non vi sono elementi che consentano di ritenere incongrua la spesa occorsa per ottenere la disponibilità del veicolo sostitutivo. Ne segue che il credito risarcitorio compete ai cessionari, rispettivamente: per € 1.499,00 all'imprenditore individuale, da decurtare della somma di € 1.100,00 percepita prima dell'inizio del giudizio, per l'importo definitivo di € 399.00; per € 198,25 alla società di noleggio. Trattandosi di credito risarcitorio per illecito extracontrattuale, competono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, nonché, a compensazione del ritardo col quale si consegue la liquidazione del credito, gli interessi al saggio dell'art. 1224, c. 1, cod. civ., sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro a quella della presente liquidazione. Le spese di lite devono essere liquidate a carico solidale degli appellati soccombenti, che hanno comune interesse alla lite: per il primo grado, in applicazione dei parametri del primo scaglione della tabella n. 1 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisione;
per il presente grado in applicazione della tabella n. 2 del medesimo allegato, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione;
con incremento, in entrambi i casi, del 30%, ai sensi dell'art. 4, c. 2, d.m. n. 55/2014, stante la sostanziale identità di posizione degli appellanti. L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio siano compensate tra tutte le parti per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale – in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 176/2024 del 29.11.2024, che conferma per il resto – condanna in solido Controparte_1 CP_2
a pagare € 399,00 in favore di ed € 198,25 in favore di Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_2 del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed interessi al saggio dell'art. 1224, c. 1, cod. civ., sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del sinistro a quella della presente liquidazione;
a rimborsare le spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in ragione di € 346,00 per il primo grado di giudizio ed in € 462,00 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per
€ 250,00. Così deciso in Sulmona, il 04/12/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco
Oggi 4.12.2025, alle ore 10,11, davanti al giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, sono comparsi: per parte appellante e Parte_1 Parte_2
nessuno
[...] per parte appellata nessuno;
Controparte_1 per parte appellata , l'avvocato Federica Di Bartolomeo in CP_2 sostituzione dell'avvocato Villannova, la quale fa presente che le trattative sono naufragate senza il raggiungimento di alcun accordo, restando tutte le parti ferme nelle conclusioni già prese. Discussa oralmente la causa, il giudice pronuncia, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in persona del giudice dr. Pierfilippo Mazzagreco, nel procedimento promosso da:
e con l'avvocato Parte_1 Parte_2
APPELLANTI contro contumace;
Controparte_1 con gli avvocati Erika Villanova e Yasmine Laachir CP_2
APPELLATI avente ad oggetto: appello avverso sentenza in materia di risarcimento danni da circolazione stradale. RAGIONI DELLA DECISIONE Deve essere parzialmente accolto l'appello cumulativamente proposto da
[...]
e avverso la sentenza che ne ha rigettato Parte_1 Parte_2 la domanda di condanna solidale di e del suo Controparte_1 assicuratore della responsabilità civile al pagamento, rispettivamente, della somma di € 2.337,43 (differenza tra la fattura per riparazioni eseguite di € 3.437,43 e l'importo corrisposto in fase stragiudiziale di € 1.100,00), e di € 396,50 (per compenso del noleggio di autovettura sostitutiva), oltre accessori, corrispondente ai crediti risarcitori loro ceduti dal danneggiato da CP_3
proprietario e conducente del veicolo targato DX113HL, per il
[...] risarcimento dei danni subiti in conseguenza dello scontro avvenuto il giorno 17 luglio 2016, alle ore 19,20 circa, sulla Strada Statale 479, con l'autovettura targata FC250TP, di proprietà di Controparte_1
Giova premettere che la presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, c. 2, cod. civ. – con conseguente applicazione della proporzionale diminuzione del credito risarcitorio ex art. 1227, c. 1, cod. civ. – è superata non dalla sola dimostrazione della responsabilità dell'altro conducente, ma dalla prova che anche il danneggiato abbia tenuto una condotta di guida irreprensibile (cfr., ex multis, Sez. 3 -, Ordinanza n. 33483 del 19/12/2024, Rv. 672992 – 01: “In tema di responsabilità derivante da circolazione stradale, nel caso di scontro tra veicoli, ove il giudice abbia accertato la colpa di uno dei conducenti, non può, per ciò solo, ritenere superata la presunzione posta a carico anche dell'altro dall'art. 2054, comma 2, c.c., ma è tenuto a verificare in concreto se quest'ultimo abbia o meno tenuto una condotta di guida corretta”). Nel caso in esame, le prove testimoniali espletate concernono sì di affermare che il conducente antagonista ha compiuto una improvvisa manovra di cambio di corsia per effettuare il sorpasso di altro mezzo che lo precedeva (come si legge anche nella constatazione amichevole sottoscritta dal conducente medesimo) che la ha portato ad invadere la corsia di marcia ove viaggiava il proprietario e conducente danneggiato che ha ceduto il credito;
ma nulla di positivo risulta circa la condotta di guida di quest'ultimo (velocità consona, impossibilità di prevedere l'infrazione dell'altro conducente e di evitare lo scontro, condizione del veicolo condotto, ecc …”). D'altra parte, il c.t.u. in primo grado ha declinato l'incarico facendo rilevare l'assenza di qualsivoglia elemento utile per la ricostruzione della cinematica del sinistro. Superfluo osservare che la stessa considerazione deve farsi in ordine alle contestazioni sollevate dall'assicuratore appellato, che non consentono di superare le conclusioni di pari responsabilità ex art. 2054, c. 2, cod. civ.. Ciò posto in ordine all'an del credito risarcitorio ceduto e derivante dal costo di riparazione, deve poi osservarsi che la c.t.u. espletata in primo grado ha determinato, sulla base di puntuali rilievi e congrue argomentazioni, l'ammontare dei danni effettivamente subiti dal veicolo del cedente in ragione di € 2.457,71, che, maggiorato dell'IVA al 22%, ascende a complessivi € 2.998,41. Mentre non vi sono elementi che consentano di ritenere incongrua la spesa occorsa per ottenere la disponibilità del veicolo sostitutivo. Ne segue che il credito risarcitorio compete ai cessionari, rispettivamente: per € 1.499,00 all'imprenditore individuale, da decurtare della somma di € 1.100,00 percepita prima dell'inizio del giudizio, per l'importo definitivo di € 399.00; per € 198,25 alla società di noleggio. Trattandosi di credito risarcitorio per illecito extracontrattuale, competono la rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti, nonché, a compensazione del ritardo col quale si consegue la liquidazione del credito, gli interessi al saggio dell'art. 1224, c. 1, cod. civ., sulla somma annualmente rivalutata dalla data del sinistro a quella della presente liquidazione. Le spese di lite devono essere liquidate a carico solidale degli appellati soccombenti, che hanno comune interesse alla lite: per il primo grado, in applicazione dei parametri del primo scaglione della tabella n. 1 dell'Allegato al d.m. n. 55/2014, per le fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisione;
per il presente grado in applicazione della tabella n. 2 del medesimo allegato, per le fasi di studio, introduttiva e di decisione;
con incremento, in entrambi i casi, del 30%, ai sensi dell'art. 4, c. 2, d.m. n. 55/2014, stante la sostanziale identità di posizione degli appellanti. L'accoglimento solo parziale delle domande giustifica che le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio siano compensate tra tutte le parti per metà.
P.Q.M.
Il Tribunale – in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Sulmona n. 176/2024 del 29.11.2024, che conferma per il resto – condanna in solido Controparte_1 CP_2
a pagare € 399,00 in favore di ed € 198,25 in favore di Parte_1 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT Parte_2 del costo della vita per le famiglie dei lavoratori dipendenti ed interessi al saggio dell'art. 1224, c. 1, cod. civ., sulla somma annualmente rivalutata, dalla data del sinistro a quella della presente liquidazione;
a rimborsare le spese di lite, che compensa per metà e liquida, nell'intero, in ragione di € 346,00 per il primo grado di giudizio ed in € 462,00 per il presente grado di giudizio, oltre rimborso forfetario del 15% e di spese documentate per
€ 250,00. Così deciso in Sulmona, il 04/12/2025
Il Giudice
dr. Pierfilippo Mazzagreco