Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 03/04/2025, n. 1237 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1237 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. …….................sent.
N………………….R.G.
N………………….cron.
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE N…………………...rep.
Udienza del 05/03/2025 OGGETTO…………….... G.M. Dott. ssa Lucia Esposito
…………………………. Il Giudice
invitate le parti a precisare le conclusioni e, letto l'art. 281 sexies cod. proc. civ., ordinata la
…………………………. discussione della causa con note di trattazione scritta, decide la controversia pronunciando NOTIF. SENTENZA la sentenza incorporata al presente verbale depositando telematicamente il dispositivo e la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
…………………………. NOTIF. APPELLO
………………………….
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Nocera Inferiore, in persona del G.M., Dott. ssa Lucia Esposito, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. Civ, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 5413/2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente TRA
, in persona del legale rapp.te p.t., P.VA , elett.te dom.ta Parte_1 P.VA_1
ARUCCI N. 1/5 84124 SALERNO ITAL studio dell'Avv. TRUCILLO WILLIAM, che la rapp. e dif. giusta procura a margine dell'atto di citazione;
OPPONENTE E
C.F. , in persona del Sindaco pro Controparte_1 P.VA_2 tempore, dr. rapp.to e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone (C.F. Controparte_2
e Giuliana Senatore (C.F. ) in virtù di procura C.F._1 C.F._2 generale alle liti per scrittura privata autenticata rep. n. 3390 del 02.08.2019, con loro elettivamente domiciliato in alla Piazza E. Abbro n. 1, presso il Palazzo di Controparte_1
Città; OPPOSTO
CONCLUSIONI Con note sostitutive dell'udienza del 05/03/2025 le parti costituite hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate. MOTIVI DELLA DECISIONE Come esposto nel verbale che precede, la presente decisione viene adottata ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ. e, dunque, prescindendo dalle indicazioni contenute nell'art. 132 cod. proc. civ. (cfr. Cass., 19.10.2006, n. 22409). Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1536/2019, noti /2019 la , Parte_1 con cui le veniva ingiunto il pagamento, in favore del della CP_1 CP_1 somma di € 26.098,90, oltre interessi e spese, a titolo di spese del personale di polizia locale maturate dall'1/1/2017 al 20/5/2018, per l'espletamento di servizi di sicurezza e polizia stradale necessari allo svolgimento di attività ed iniziative di carattere privato. Parte opponente eccepiva la mancata stipula di una convenzione con la società opponente disciplinante la contabilizzazione di corrispettivi per presunti servizi di polizia locale in
N.R.G. 5413/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 1
44.288,73, chiedendone la parziale compensazione. Concludeva dunque chiedendo di: revocare il decreto ingiuntivo … n. 1536/2019 … accertando e dichiarando che la nulla deve al Parte_1 Controparte_1
per le causali di cui in atto di opposizione a d.i., comunque per inesistenza della
[...]
creditoria azionata dal … Subordinatamente, per l'ipotesi di accertamento CP_1
– anche solo parziale di effettiva sussistenza del diritto creditorio di cui alle causali del ricorso monitorio … accertare e dichiarare che la Nulla deve al Parte_1
essendo portatrice di un controcredito originariamente ammontante da € CP_3
di cui quantomeno € 44.288,73 … non ancora soddisfatto in moneta o mediante compensazione e/o scomputo al momento del deposito del ricorso monitorio ed all'attualità….”. In data 11/3/2020 si costituiva il eccependo in primo luogo CP_1 Controparte_1
l'applicabilità dell' l'art. 22 comma in L. 96/2017, per servizi di
“sicurezza e polizia stradale” prestati a far data dal mese di gennaio 2017. Detta norma prevedendo che “a decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, … in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione sul territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento ...”, indica una chiara decorrenza temporale della stessa “a decorrere dal 2017”. Con riguardo alla mancanza di “convenzione disciplinante la contabilizzazione di corrispettivi per presunti servizi di polizia locale in occasione di incontri calcistici”, evidenziava che il testo della norma da cui scaturisce il diritto del Comune al rimborso di spese già sostenute non prevede la stipulazione di una “convenzione” tra l'Ente e la società organizzatrice. Eccepisce altresì l'infondatezza dell'eccezione secondo cui difetterebbero nella specie i presupposti di applicazione dell'art. 22 comma 3 bis citato in quanto il servizio predisposto dal Comune sarebbe stato “richiesto” dalla Questura di Salerno e, perciò, espletato per
“ragioni di ordine pubblico”, in difetto di preventiva richiesta della società Parte_1
dal momento che la disposizione normativa prevede che le spese per i servizi di
[...] polizia erogati dal Comune “sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento”; senza che rilevi la “ragione” dei servizi medesimi o il fatto che il soggetto organizzatore abbia richiesto il servizio. Evidenziava poi che la disciplina “locale” recata dal regolamento interno del Comune di approvato con delibera del Commissario straordinario n. 205 del Controparte_1
28.11.2005 e modificato, in parte qua, con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del
N.R.G. 5413/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 2 20.09.2017: l'art. 2 del Regolamento, nel testo attuale ed in quello originario (risalente cioè alla Delibera del Commissario Straordinario n. 205 del 28.12.2005) stabilisce che <le prestazioni a pagamento da rendere su richiesta e/o nell'interesse di enti, aziende, società, ditte, organizzazioni, associazioni, comitati e soggetti privati, a titolo esemplificativo, sono le seguenti: […] b) servizi in occasione di sagre, fiere, manifestazioni sportive – anche dilettantistiche o amatoriali – folcloristiche o culturali, spettacolo teatrali o musicali, concerti>>. Nel caso di specie il pagamento dei servizi di polizia locale è richiesto per le manifestazioni sportive di ogni genere, comprese le partite di calcio disputate dalla in Lega Parte_1
Nazionale Dilettanti, non essendo richiesta, quale condizione di insorgenza del credito, la stipula di una convenzione tra il Comune e la società sportiva. Con riferimento poi alle doglianze con cui parte opponente sostiene la non addebitabilità dei costi perché il servizio sarebbe stato erogato per “ragioni di ordine pubblico”, osservava che l'art. 22 comma 3 bis del D.L. 50/2017, conv. In L. 96/2017, impone l'obbligo di rimborso delle spese del personale di polizia sostenute “in materia di sicurezza e di polizia stradale”, ossia per finalità manifestamente coincidenti con le “ragioni di ordine pubblico” che, in ipotesi, avrebbero determinato l'intervento del secondo l'avversa CP_1 prospettazione. Pertanto, quand'anche l'impiego della polizia locale fosse dipeso da disposizioni di organi dello Stato (Questura o Prefettura), non per questo verrebbe meno l'obbligo di rimborso al Comune. Con riguardo all'eccezione di compensazione evidenziava che, se è vero che Parte_1 era creditrice verso il per opere manutentive su impianti sportivi comunali,
[...] CP_1 tali voci di credito sono state compensate con debiti della società verso l'Ente ulteriori e diversi rispetto a quello oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, come risulta dalla deliberazione di Giunta Comunale n. 38 del 28.02.2020, approvata sulla base di una ricognizione delle poste reciproche esistenti al 30.11.2019. Da tale atto emerge che, quantificato in € 72.010,20 il debito complessivo della verso il Parte_2
Comune (non comprensivo degli importi oggetto del presente giudizio), è stata riconosciuta, dal l'esistenza di debiti verso la Società per € 58.329,43; dandosi CP_1 atto, per l'effetto, che alla data del 30 novembre 2019 sussisteva, al netto della compensazione effettuata, un debito della società verso il per € 13.680,77. CP_1
Concludeva dunque chiedendo: a) preliminarmente, ai sensi dell'art. 648 c.p.c., concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, essendo l'opposizione non fondata su prova scritta né di pronta soluzione;
b) nel merito, rigettare l'opposizione a d.i., siccome infondata in fatto e diritto, per le ragioni di cui ai paragrafi da 1 a 5 del presente atto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto;
c) nel merito, in ogni caso, accertare e dichiarare che il è creditore, nei confronti di Controparte_1
della somma di € 26.098,90, oltre interessi legali dall'insorgenza e fino Parte_1 al soddisfo, per le causali di cui al ricorso per d.i. iscritto al n.r.g. 4541/2019 del Tribunale di Nocera Inferiore;
per l'effetto, condannare al pagamento di Parte_1 detta somma in favore del d) condannare la al pagamento di CP_1 spese ed onorari di giudizio. In data 23/9/2020 veniva rigettata la richiesta di provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa ex art. 281 sexies c.p.c.
2. Sul merito. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, con l'instaurazione del presente giudizio di opposizione valgono le regole in tema riparto dell'onere probatorio proprie del
N.R.G. 5413/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 3 giudizio ordinario di cognizione (art. 2697 c.c.), tenuto conto della posizione sostanziale delle parti, per cui il creditore opposto riveste la posizione sostanziale di attore ai sensi dell'art. 2697, co. 1, c.c., mentre il debitore opponente quella di convenuto ai sensi dell'art. 2697, co. 2, c.c.
“Nel procedimento per ingiunzione per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto;
ciò esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri e alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti” (cfr. ex multis, Cass. civ., sez. I, n. 22113/2015). Pertanto, in ossequio ai principi statuiti dalle Sezioni Unite sul riparto dell'onere probatorio in materia di obbligazioni di fonte contrattuale, il creditore opposto è tenuto a fornire la prova della titolarità e dell'esigibilità del credito, potendo limitarsi ad allegare l'inadempimento del debitore, mentre il debitore opponente è tenuto a provare l'avvenuto adempimento ovvero la non imputabilità dell'inadempimento (cfr. SS.UU. civ. n. 13533/2001, testualmente: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte;
sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento”; “le richiamate esigenze di omogeneità del regime probatorio inducono ad estendere anche all'ipotesi dell'inesatto adempimento il principio della sufficienza dell'allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando anche in tale eventualità sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento”). Nel caso di specie parte opposta non ha fornito prova del titolo in forza del quale richiede il pagamento. Infatti, le prestazioni per i servizi d'ordine aggiuntivi organizzati in occasione di manifestazioni sportive non costituiscono un servizio a domanda individuale rispetto al quale è prevista ex lege la contribuzione degli utenti in favore dei Comuni. L'art. 43, comma 3, della L. 27 dicembre 1997, n. 449, stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari. L'art. 119 del Tuel prevede che in applicazione dell'articolo 43 della L. 27 dicembre 1997, n. 449, al fine di favorire una migliore qualità dei servizi prestati, i comuni, le province e gli altri enti locali indicati nel presente testo unico, possono stipulare contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione, nonché convenzioni con soggetti pubblici o privati diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi;
secondo il comma 4 della disposizione sopra citata, con regolamento, le pubbliche amministrazioni individuano le prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali, per le quali richiedere un contributo da parte dell'utente e l'ammontare del contributo richiesto;
tra i servizi pubblici non essenziali, tra cui rientrano anche i servizi resi in occasione di manifestazioni sportive, sono stati considerati dai Comuni erogabili, in modo pressochè uniforme, previa libera domanda del richiedente (comunque condizionata, per la sua accettazione, alle valutazioni dell'ente) (cfr. Corte dei Conti Emilia-Romagna Sez. contr., Delib., (ud. 15/10/2018) 15-10-2018, n. 123). Con nota interpretativa sull'attuazione dell'art. 22 comma 3 bis del D.L. n. 50 del 2017 del
N.R.G. 5413/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 4 26.7.2018 la Conferenza Stato-città ed autonomie locali presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri del ha precisato che la puntuale definizione ed elencazione delle manifestazioni escluse dall'obbligo di corresponsione delle spese spetta agli Enti Locali in sede regolamentare, come pure la disciplina delle modalità di pagamento. Il regolamento del Comune di allegato agli atti riguarda le prestazioni a Controparte_1 pagamento su richiesta dei privati e non le manifestazioni rispetto alle quali è disposto un obbligo di contribuzione. L'opposizione è pertanto fondata e va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto.
2. Sulle spese di lite. In considerazione della peculiarità della questione possono essere integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ai sensi dell'art. 281sexies cod. proc. civ., nella causa iscritta al n. 5413 /2019 del R.G.A.C., avente ad oggetto PROMESSA DI PAGAMENTO - RICOGNIZIONE DI DEBITO , pendente tra ed Parte_1 Controparte_1 ogni contraria istanza disattes
[...]
1. accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione e, per l'effetto:
2.revoca il decreto ingiuntivo n. 1536/2019;
3. compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Nocera Inferiore, il 03/04/2025
Il Giudice
Dott. ssa Lucia Esposito
N.R.G. 5413/2019 - G.M. DOTT. SSA LUCIA ESPOSITO 5