Sentenza 4 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 807 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 807 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00807/2026 REG.PROV.COLL.
N. 06022/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6022 del 2025, proposto da
AL TT Di CO, rappresentato e difeso dall'avvocato Guido Marone, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, via Luca Giordano, 15;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, domiciliataria ex lege in Napoli, via Diaz 11;
per l'ottemperanza al giudicato della sentenza del Tribunale di Napoli n. 4059/2024, depositata e resa pubblica il 30.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 18649/2023, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 il dott. BI AF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.- Con ricorso notificato in data 10 novembre 2025 e depositato in pari data, AL TT di CO ha adito questo Tribunale ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., al fine di ottenere l'esatta esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4059/2024, pubblicata il 30 maggio 2024.
Il predetto titolo esecutivo, passato in giudicato come da certificazione della cancelleria del Tribunale di Napoli del 18 giugno 2025, ha accertato il diritto del ricorrente a beneficiare della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente e, per l'effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito "all’assegnazione in favore del ricorrente della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado relativamente agli anni scolastici 2018/2019, 2021/2022 e 2022/2023, per un totale di euro 1.500,00", oltre al pagamento delle spese di lite liquidate in dispositivo.
Il ricorrente espone di aver notificato il titolo in forma esecutiva all'Amministrazione resistente a mezzo PEC in data 18 giugno 2025 e che, nonostante il decorso di un ampio lasso di tempo, il Ministero non ha prestato la dovuta ottemperanza, omettendo di eseguire la statuizione del Giudice del Lavoro.
Pertanto, ha domandato che questo Tribunale voglia: a) accertare e dichiarare l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare piena e integrale esecuzione alla sentenza indicata; b) per l'effetto, ordinare all'Amministrazione di provvedere entro un termine perentorio; c) nominare, per il caso di ulteriore inerzia, un Commissario ad acta che provveda in via sostitutiva; d) condannare l'Amministrazione al pagamento di una penalità di mora (c.d. astreinte) ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione; e) condannare l'Amministrazione al pagamento delle spese del presente giudizio, con distrazione in favore del procuratore antistatario
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito in data 14 novembre 2025, limitandosi a una difesa di stile e senza fornire prova dell'avvenuto adempimento, né contestando la fondatezza della pretesa.
Alla camera di consiglio del 27 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
2.- Il ricorso è ammissibile. L'azione di ottemperanza, disciplinata dagli artt. 112 e ss. c.p.a., è lo strumento processuale volto a conseguire l'attuazione delle sentenze dei giudici amministrativi e ordinari, quando la Pubblica Amministrazione obbligata non vi dia spontanea esecuzione.
Nel caso di specie, sussistono tutti i presupposti per l'esercizio di tale azione. In primo luogo, il ricorrente ha prodotto in giudizio copia autentica del titolo da eseguire, ovvero la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, n. 4059/2024, unitamente alla certificazione di cancelleria attestante il suo passaggio in giudicato in data 18 giugno 2025, in conformità a quanto previsto dall'art. 114, comma 2, c.p.a..
In secondo luogo, è stata rispettata la condizione di procedibilità prevista dall'art. 14 del D.L. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1997, n. 30. Tale norma, dettata per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni, stabilisce che le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro devono essere completate entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, e che prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata. La giurisprudenza amministrativa consolidata ritiene che tale termine dilatorio si applichi anche al giudizio di ottemperanza, configurandosi come una condizione dell'azione esecutiva il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. La ratio di tale spatium adimplendi è quella di consentire all'Amministrazione di porre in essere le necessarie procedure contabili per il pagamento spontaneo, evitando così l'aggravio di spese derivante dall'attivazione di procedure esecutive. Nel caso in esame, il titolo esecutivo è stato notificato all'Amministrazione in data 18 giugno 2025, mentre il presente ricorso per ottemperanza è stato notificato solo in data 10 novembre 2025. È pertanto evidente che, al momento della proposizione dell'azione, il termine di 120 giorni era ampiamente decorso, rendendo il ricorso pienamente ammissibile sotto tale profilo.
3.- Nel merito, il ricorso è fondato e merita accoglimento. L'inadempimento dell'Amministrazione resistente è palese e non contestato. A fronte di un comando giudiziale chiaro, specifico e passato in giudicato, il Ministero non ha fornito alcuna prova di avervi dato esecuzione, né ha addotto valide ragioni ostative. Il giudizio di ottemperanza non consente un riesame del merito della controversia definita con la sentenza da eseguire, ma è circoscritto alla verifica della corretta e integrale attuazione del dictum giudiziale.
L'Amministrazione, pur costituitasi in data 20 novembre 2025, non ha fornito alcuna prova di aver dato esecuzione al comando del giudice, né ha addotto ragioni ostative all'adempimento.
Secondo un principio generale in materia di obbligazioni, il creditore che agisce per l'adempimento deve provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare l'inadempimento della controparte, mentre grava sul debitore l'onere di provare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento. Nel caso di specie, a fronte della puntuale allegazione dell'inadempimento da parte della ricorrente, l'Amministrazione resistente non ha fornito alcuna prova idonea a dimostrare l'estinzione del debito sancito dal giudice del lavoro.
Accertata la fondatezza del ricorso, va dichiarato l'obbligo del Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza n. 4059/2024 del Tribunale di Napoli, entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notificazione, se anteriore. L'Amministrazione dovrà quindi provvedere all'assegnazione della Carta elettronica in favore del ricorrente, accreditando sulla stessa l'importo complessivo di € 1.500,00, oltre agli accessori di legge come statuito nel titolo esecutivo.
In caso di inutile decorso di tale termine, si rende necessaria la nomina di un Commissario ad acta, come richiesto dalla ricorrente ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. d), c.p.a.. Tale figura viene individuata nel direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (dgosv) del Ministero dell'Istruzione e del Merito con facoltà di delega ad altro funzionario il quale, ove decorra infruttuosamente il termine di cui al precedente capoverso, porrà in essere gli atti necessari per l'esecuzione del giudicato entro l'ulteriore termine di giorni sessanta (60) decorrenti dalla comunicazione, a cura del difensore del ricorrente, della scadenza del termine assegnato all'amministrazione per provvedere.
Il commissario dovrà provvedere all'allocazione della somma in bilancio, ove manchi un apposito stanziamento, nonché all'espletamento delle fasi di impegno, liquidazione, ordine e pagamento della spesa, con la precisazione che l'esaurimento dei fondi di bilancio o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento all'esecuzione del giudicato, dovendo il predetto organo straordinario porre in essere tutte le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento. La liquidazione del compenso in favore del commissario ad acta avverrà al termine dell’espletamento dell’incarico, su richiesta del medesimo e previa attestazione mediante deposito nel fascicolo telematico (PAT) dell’avvenuta integrale esecuzione della sentenza.
Infine va accolta, nei limiti e nei termini che seguono, la domanda di condanna dell'Amministrazione intimata al pagamento di un'ulteriore somma di danaro in applicazione della previsione di cui all'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a..
L'astreinte verrà calcolata nella misura degli interessi legali su quanto complessivamente risultante dal giudicato, in aggiunta a quelli dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, attese le funzioni compulsiva e di garanzia del principio di effettività della tutela di cui all'art. 1 del c.p.a. assolte dallo strumento processuale.
Per la relativa quantificazione, in linea con il criterio della non manifesta iniquità ex art. 114 c.p.a., si assumeranno i seguenti criteri: I) quale dies a quo di decorrenza, il sessantesimo giorno dalla notificazione o dalla comunicazione, se anteriore, della presente sentenza all'amministrazione inadempiente; II) come dies ad quem, il giorno dell'adempimento spontaneo (sia pure tardivo) del giudicato, anche laddove si sia insediato il commissario ad acta, non perdendo in tale ipotesi la resistente il proprio potere di provvedere, versandosi in una situazione di esercizio concorrente del potere da parte dell'amministrazione, che ne è titolare ex lege, e da parte del commissario, che, per ordine del giudice, deve provvedere in sua vece (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 8/2021); III) quale limite massimo, la somma corrispondente al 10% dell'importo dovuto dall'amministrazione in base al giudicato, attesa la necessità di individuare una soglia - limite oltre la quale l'astreinte perderebbe la propria funzione compulsoria per divenire invece fonte di sproporzionata e iniqua locupletazione del privato in danno della controparte (Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, n. 7/2019, punto 7.2 ove si richiamano anche i principi sovranazionali di garanzia in materia sanzionatoria in tema di chiarezza, intelligibilità e prevedibilità della regola di diritto, specificando inoltre che "L'immanenza dell'alternativa surrogatoria non può che rendere peculiare il governo giudiziale della misura compulsoria, ed imporre una somministrazione che dal punto di vista quantitativo sia funzionale a stimolare l'amministrazione senza al contempo provocare lo spostamento dell'interesse del ricorrente verso l'utilità succedanea della (sovra)compensazione economica. La fissazione del tetto massimo della penalità e la valutazione, da parte del giudicante, della relativa non manifesta iniquità, è dunque, nell'ottica sopradetta, elemento assolutamente necessario ed ineludibile").
4.- Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Le spese devono essere distratte in favore del difensore della ricorrente, avv. Guido Marone, che si è dichiarato antistatario ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Napoli (Sezione Quinta), accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione;
condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in complessivi € 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge (IVA, CPA e rimborso forfettario al 15%), da distrarsi in favore dell'avv. Guido Marone, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AR SE, Presidente
Davide Soricelli, Consigliere
BI AF, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BI AF | AR SE |
IL SEGRETARIO