Art. 5. (Requisiti per l'accesso al ruolo
del personale di rieducazione)
Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
((a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'))
b) buona condotta;
c) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario;
2) certificati dei carichi pendenti.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.
del personale di rieducazione)
Al ruolo del personale di rieducazione si accede mediante concorso per esami e per titoli, a cui possono essere ammessi i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
((a) eta' non inferiore ad anni 21 e non superiore ad anni 32, salvo quanto e' stabilito dalle vigenti disposizioni sulla elevazione del limite di eta'))
b) buona condotta;
c) idoneita' fisica all'impiego, da accertarsi mediante visita medica;
d) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.
Il candidato e' tenuto a presentare anche i seguenti documenti:
1) certificato generale del casellario giudiziario;
2) certificati dei carichi pendenti.
Il Ministro per la grazia e giustizia, nei bandi di concorso per l'ammissione al ruolo del personale di educazione, determina, in relazione alle esigenze di personale negli istituti femminili di rieducazione, la quota dei posti per i cittadini di sesso femminile.