Art. 4.
Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facolta', i diritti gia' attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , nonche' le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M.
L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.
Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facolta', i diritti gia' attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , nonche' le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M.
L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.