Articolo 4 della Legge 17 ottobre 1950, n. 840
Articolo 3Articolo 5
Versione
28 ottobre 1950
Art. 4.
Ai fini della presente legge vengono attribuiti al Comitato di cui all'art. 3 i poteri, le facolta', i diritti gia' attribuiti al Comitato deliberante ed all'Istituto Mobiliare italiano (I.M.I.) dai decreti legislativi 8 settembre 1947, n. 889 e 28 novembre 1947, n. 1325 , nonche' le garanzie, i titoli ed ogni altra obbligazione dal medesimo assunti in relazione alla gestione del F.I.M.
L'esecuzione delle operazioni deliberate dal Comitato continua ad essere delegata all'I.M.I.
Entrata in vigore il 28 ottobre 1950