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Sentenza 28 novembre 2024
Sentenza 28 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 28/11/2024, n. 3724 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 3724 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8561/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Camilla Mazzanti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Massimiliano Giotti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30; nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore10,30 del 25.12 alle ore
10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo); tre settimane in periodo estivo non consecutivo fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da Per_1 concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del finanziamento auto contratto a suo nome per il veicolo in uso alla Pt_1 porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; attribuire alla madre l'intero assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario l'1.7.2018 a San NA (SI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e rispettivamente il 20.4.2019 ed il 5.1.2021- Persona_2 Persona_3
Ha dedotto che il rapporto coniugale si era incrinato a causa del disinteresse mostrato dal coniuge verso la famiglia, fino al venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione e, all'esito, del divorzio, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di € 500,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al
70% alle spese straordinarie, l'assegnazione integrale dell'assegno unico, e un assegno separativo in proprio favore di € 400,00 mensili.
Con comparsa costitutiva , previa eccezione di incompetenza territoriale, Controparte_1
ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti, pur senza negare un progressivo deterioramento della relazione affettiva nei confronti della moglie, la quale peraltro aveva già intrapreso una nuova relazione sentimentale. Ha chiesto, dunque, in via pregiudiziale, la pronuncia di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siena;
nel merito, associandosi alle domanda di affidamento condiviso e collocazione dei figli presso la pagina 2 di 5 madre, ha proposto una diversa disciplina della frequentazione paterna, il versamento di un assegno di € 500,00 complessivi per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno separativo
All'udienza del 19.11.2024, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto garantiscono a e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi Per_2 Per_1
i genitori, e un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
IL Tribunale prende atto che continuerà a sostenere i costi del finanziamento CP_1
auto a lui intestato per il veicolo in uso alla Pt_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il proseguo in attesa della procedibilità della domanda.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
9.3.1990, e nato a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto l'1.7.2018 a San NA (SI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San NA (SI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2018);
pagina 3 di 5 dispone l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1
madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30; nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore 10,30 del 25.12 alle ore 10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo); tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, che saranno non consecutive fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da concordarsi fra i Per_1
genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese della separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Prima sezione CIVILE
Il Tribunale Civile di Firenze, riunito in camera di consiglio e composto dai Sig. Magistrati:
Dott.ssa Monica Tarchi Presidente
Dott.ssa Daniela Garufi Giudice relatore
Dott.ssa Ilaria Benincasa Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al N. 8561/2024 R.G.A.C., avente come oggetto:
“separazione giudiziale” promossa da:
nata a [...] il [...], elettivamente domiciliata presso l'Avv. Parte_1
Camilla Mazzanti che la rappresenta e difende come da mandato in calce al ricorso-
contro
:
nato a [...] il [...], elettivamente domiciliato Controparte_1 presso l'Avv. Massimiliano Giotti che lo rappresenta e difende come da mandato in calce alla comparsa costitutiva-
con l'intervento del Pubblico Ministero.
pagina 1 di 5 conclusioni per entrambe le parti: pronunciare la separazione;
disporre l'affido condiviso dei figli minori con domiciliazione prevalente presso la madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30; nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore10,30 del 25.12 alle ore
10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo); tre settimane in periodo estivo non consecutivo fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da Per_1 concordarsi fra i genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
porre a carico del padre la somma mensile di € 500,00 quale contributo al mantenimento dei figli, fermo restando il pagamento del finanziamento auto contratto a suo nome per il veicolo in uso alla Pt_1 porre a carico dei genitori in pari misura le spese straordinarie come da linee guida del CNF 2017; attribuire alla madre l'intero assegno unico;
con spese compensate.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso depositato il 19.7.2024, ha dedotto di aver contratto matrimonio Parte_1 concordatario l'1.7.2018 a San NA (SI) con , dalla cui unione Controparte_1
erano nati i figli e rispettivamente il 20.4.2019 ed il 5.1.2021- Persona_2 Persona_3
Ha dedotto che il rapporto coniugale si era incrinato a causa del disinteresse mostrato dal coniuge verso la famiglia, fino al venir meno dell'affectio coniugalis. Ha chiesto, pertanto, la pronuncia di separazione e, all'esito, del divorzio, l'affido condiviso dei minori con collocamento presso la madre, la disciplina della frequentazione paterna, la previsione a carico del padre di un contributo di € 500,00 per il mantenimento di ciascun figlio, oltre al
70% alle spese straordinarie, l'assegnazione integrale dell'assegno unico, e un assegno separativo in proprio favore di € 400,00 mensili.
Con comparsa costitutiva , previa eccezione di incompetenza territoriale, Controparte_1
ha contestato gli addebiti mossi nei suoi confronti, pur senza negare un progressivo deterioramento della relazione affettiva nei confronti della moglie, la quale peraltro aveva già intrapreso una nuova relazione sentimentale. Ha chiesto, dunque, in via pregiudiziale, la pronuncia di incompetenza territoriale in favore del Tribunale di Siena;
nel merito, associandosi alle domanda di affidamento condiviso e collocazione dei figli presso la pagina 2 di 5 madre, ha proposto una diversa disciplina della frequentazione paterna, il versamento di un assegno di € 500,00 complessivi per il mantenimento di entrambi i figli, oltre al 50 % delle spese straordinarie, il rigetto della domanda di assegno separativo
All'udienza del 19.11.2024, in seguito al tentativo di conciliazione, le parti hanno raggiunto un accordo per la disciplina della separazione e di seguito i procuratori hanno concluso in conformità discutendo oralmente la causa.
Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la separazione giudiziale può essere pronunciata sol che si accerti la verificazione di fatti che rendano intollerabile la prosecuzione della convivenza tra i coniugi, fatti che possono anche essere indipendenti dalla loro volontà. Nel caso in esame, le parti hanno dedotto l'intollerabilità del proseguo della convivenza e, in corso di causa, hanno anche raggiunto un accordo per addivenire alla separazione, mostrando così di aver acquisito consapevolezza circa l'irreversibilità della crisi coniugale.
Tanto basta per l'accoglimento della domanda.
Per il resto, non sussistono motivi per discostarsi dalle restanti richieste conformi delle parti in quanto garantiscono a e un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi Per_2 Per_1
i genitori, e un adeguato mantenimento, in ragione delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, come emergenti dagli atti.
IL Tribunale prende atto che continuerà a sostenere i costi del finanziamento CP_1
auto a lui intestato per il veicolo in uso alla Pt_1
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
Avendo le parti avanzato domanda di divorzio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c., occorrerà rimettere la causa sul ruolo per il proseguo in attesa della procedibilità della domanda.
Le spese di lite vengono integralmente compensate come richiesto.
P.Q.M.
Il Tribunale come sopra costituito, pronuncia la separazione personale dei coniugi nata a [...] il Parte_1
9.3.1990, e nato a [...] il [...] (matrimonio Controparte_1 contratto l'1.7.2018 a San NA (SI), iscritto dall'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di San NA (SI) al n. 9, parte II, serie A, anno 2018);
pagina 3 di 5 dispone l'affido condiviso dei minori e , con collocamento prevalente presso la Per_2 Per_1
madre;
i minori trascorreranno con il padre fine settimana alterni dal venerdì pomeriggio intorno alle 17,00 al lunedì mattina quando il padre li accompagnerà a scuola;
nella medesima settimana il lunedì e mercoledì precedenti dall'uscita di scuola, quando saranno i nonni paterni a prenderli, alla sera dopo cena entro le ore 21,30; nelle altre settimane il mercoledì pomeriggio fino a dopo cena e il venerdì dall'uscita di scuola (o dall'attività sportiva eventualmente concordata) fino alla mattina seguente quando saranno riportati a casa della madre entro le ore 10,00; una settimana durante le vacanze natalizie alternano il periodo dalle ore 10,30 del 25.12 alle ore 10,30 dell'1.1 con un genitore e il resto dei giorni con l'altro genitore (per il 2024 staranno con il padre dalla mattina del 25.12 alla mattina dell'1.1); tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando il periodo giovedì santo-sabato santo, domenica di Pasqua-martedì successivo con cambio alle ore 10,30 della domenica e accompagnamento a scuola il mercoledì mattina (per l'anno 2025 starano con il padre nel secondo periodo); tre settimane durante le vacanze scolastiche estive, che saranno non consecutive fino a che non avrà compiuto sei anni, in periodi da concordarsi fra i Per_1
genitori entro il 30 aprile di ogni anno;
pone a carico di la somma complessiva di € 500,00 a titolo di contributo Controparte_1
al mantenimento dei figli, da versarsi alla madre entro il giorno 5 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT;
pone a carico dei genitori, in pari misura, le spese straordinarie come da Linee Guida CNF
2017;
la madre percepirà integralmente l'assegno unico;
compensa tra le parti le spese della separazione.
Manda alla cancelleria per la trasmissione della sentenza all'Ufficiale di Stato Civile competente ai fini dell'annotazione.
Dispone la rimessione della causa sul ruolo come da separata ordinanza.
pagina 4 di 5 Così deciso, nella camera di consiglio del Tribunale di Firenze, il 27 novembre 2024.
Il Giudice Il Presidente
dott.ssa Daniela Garufi dott.ssa Monica Tarchi
Provvedimento non destinato alla diffusione. La diffusione deve intendersi non autorizzata salvo l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi sensibili, a cura della cancelleria.
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