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Sentenza 29 giugno 2025
Sentenza 29 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 29/06/2025, n. 9710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9710 |
| Data del deposito : | 29 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE XVII (ex IX)
Il Giudice dott. DO LA ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado 26088/2024 R.G.A.C. vertente
TRA
- società incorporante Parte_1 [...] per effetto di fusione transfrontaliera, Controparte_1 in persona della procuratrice giusti poteri conferiti con procura del 22.09.2014 Parte_2 per atto del notaio di Roma (Rep. 48967 - Racc. 24159), rappresentata e difesa Persona_1 dall'avv. Cristiano Migli presso il cui studio è elettivamente domiciliata, in Roma, via Giovanni
DO SA n. 26, giusta procura allegata telematicamente al ricorso;
RICORRENTE/ATTORE
E
, e Controparte_2 CP_3 CP_4 in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t.;
RESISTENTI/CONVENUTI-CONTUMACI
OGGETTO: ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. – polizza fideiussoria.
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa. In decisione ex art. 281 sexies III comma c.p.c. all'udienza del 12.06.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art 281 decies e ss c.p.c., Parte_1
(di seguito , ha convenuto in giudizio la , la e la
[...] Pt_1 Controparte_2 CP_3 chiedendo: CP_4
-ritenuta la sussistenza delle ipotesi previste ex art. 1953 cc n. 2 e 4 e previo accertamento del relativo diritto nei confronti delle società convenute, di condannarle, in solido tra loro, a procurare la liberazione di essa attrice/ricorrente dalla garanzia di cui alla polizza DE 0618874 ovvero, in mancanza, a prestare le garanzie (per importo pari ad € 733.559,18) idonee ex art. 1179 c.c. e necessarie ad assicurare il soddisfacimento delle eventuali ragioni di regresso;
-di fissare, ai sensi dell'art. 614 bis c.p.c., la somma di denaro che le convenute devono corrispondere ad per ogni violazione od inosservanza ovvero per ogni giorno di ritardo Pt_1 nell'esecuzione della pronuncia che il Tribunale emetterà nella misura determinanda ai sensi dell'art. 614 bis, II comma, c.p.c., fissando altresì un termine agli obbligati per l'adempimento;
-nell'ipotesi in cui, nelle more del giudizio, dovesse intervenire da parte di essa attrice il pagamento di somme in virtù della polizza in argomento, previo accertamento del diritto di regresso, di condannare le società convenute, in solido, a rimborsare quanto avrà pagato (per sorte, interessi e spese), oltre agli interessi (al tasso ex art.1284/4 cc a decorrere dalla domanda) ed alle spese tutte.
Le parti resistenti non si sono costituite in giudizio e ne veniva dichiarata la contumacia all'udienza del 27/02/2025.
In sede di precisazione delle conclusioni la parte ricorrente dichiarava di concludere come da ricorso introduttivo esclusivamente in relazione alla domanda di rilievo, non essendoci ancora i presupposti per avanzare domanda di regresso, non essendo stato effettuato alcun pagamento.
Preliminarmente va ritenuto ammissibile il procedimento semplificato ex art. 281 decies c.p.c., rientrando l'oggetto della domanda tra quelli assoggettabili a detto rito essendo fondata su prova documentale.
Oggetto del procedimento è la polizza fideiussoria DE 0618874, a garanzia di contratto d'appalto pubblico, rilasciata in data 29.09.14 da (oggi Controparte_1 [...]
nell'interesse di (contraente) in Controparte_5 Controparte_2 favore del ex art. 11, co. 18, L. Controparte_6
887/84 (beneficiario), in relazione all'adempimento degli obblighi ed oneri “per l'esecuzione dei lavori 'Piano vario Area Flegrea - intervento C11, 2lotto – collegamento della Tangenziale di
Napoli, Via Campana, rete viaria costiera e Porto di Pozzoli” per il massimale di € 2.934.236,74.
In collegamento con detta polizza, la e la (ora si sono CP_3 CP_2 CP_4 dichiarate fideiussori del contraente per l'adempimento degli obblighi e degli oneri che allo stesso incombono in dipendenza della stessa.
Nella specie, le firmatarie si sono espressamente obbligate a tenere indenne l' Pt_1 compagnia “da ogni pagamento che essa dovesse effettuare per effetto della polizza per capitale, interessi e spese ed a versare alla Società stessa, in qualunque momento, a semplice richiesta e con rinuncia alla preventiva escussione dell'obbligato principale -ai sensi dell'art.1944 cod. civ.- ogni eccezione rimossa, ivi comprese quelle di cui all'art. 1952 c.c. tutte le somme, a qualsiasi titolo o per qualunque ragione dalla Società corrisposte e/o che fosse tenuta a corrispondere…”, e hanno riconosciuto alla Compagnia “il diritto di ottenere anche nei loro confronti il rilievo nei casi previsti dall'art. 1953 c.c. e/o da eventuali clausole contrattuali, rimanendo pertanto obbligati a liberare la Società stessa ovvero a prestare le garanzie reali necessarie ad assicurare il soddisfacimento dell'eventuale azione di regresso” (cfr. appendice polizza).
Con decreto n. 1579 del 28 giugno 2023 (cfr. doc. 5), il Presidente della
[...]
– conformemente al parere reso dal CTA nella seduta del 16 giugno Controparte_7
2023, ha dichiarato la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto oggetto di garanzia disponendo l'escussione della polizza prestata da con incameramento della stessa. Pt_1
La richiesta di escussione della polizza è stata poi effettivamente inviata dal Presidente della
- – alla Compagnia assicurativa (cfr. doc. 9). CP_6 Controparte_6
Ciò premesso, va considerato, innanzitutto, che la polizza in discussione e la connessa appendice fideiussoria devono considerarsi contratti autonomi di garanzia essendo previsto il pagamento a prima richiesta e senza eccezioni (cfr. Cass., Sez. Un. n.3947/2010), sia per la società contraente nei confronti della società assicurativa, la quale a sua volta deve pagare a prima richiesta CP_ nei confronti del beneficiario (Presidente ex Controparte_6 art. 11, co. 18, L. 887/84), sia per i garanti firmatari della appendice di polizza nei confronti della società assicuratrice (cfr. contenuto degli impegni ivi indicati).
I suddetti contratti costituiscono un negozio a favore di terzo, funzionalmente caratterizzato dall'assunzione dell'impegno, da parte della società di pagare un determinato importo al Pt_1 beneficiario, onde garantirlo nel caso di inadempimento della prestazione ad esso dovuta dalla società contraente;
a sua volta l' si garantisce dall'eventuale inadempimento delle Pt_1 obbligazioni assunte dalla società contraente nei suoi confronti tramite le obbligazioni di cui all'appendice di polizza. Caratteristica fondamentale di detta forma di contratto, espressione dell'autonomia negoziale riconosciuta dalle parti ex art. 1322 c.c., è la carenza dell'elemento dell'accessorietà, nel senso che il garante s'impegna a pagare al beneficiario, senza opporre eccezioni in ordine alla validità e/o all'efficacia del rapporto di base, e identico impegno assume il controgarante nei confronti del garante.
La diversità di struttura e di effetti del contratto autonomo di garanzia rispetto alla fideiussione si riflette sulla causa concreta la quale risulta essere quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico connesso alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, sia essa dipesa da inadempimento colpevole oppure no.
Infatti, nel caso di specie, l'obbligo assunto dal garante non è quello di garantire l'adempimento, quanto piuttosto di tenere indenne il beneficiario dal nocumento per la mancata prestazione del debitore, spesso con una prestazione solo equivalente e non necessariamente corrispondente a quella dovuta.
Pertanto, la garanzia seppur autonoma rispetto all'obbligazione principale rimane pur sempre accessoria rispetto all'interesse economico ad essa sottostante.
Sotto il profilo funzionale, il regime "autonomo" di questo tipo di contratti trova un limite quando:
-le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia, ovvero al rapporto garante/beneficiario;
-il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
-sussista la nullità del contratto-base per contrarietà a norme imperative o per illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;
-sia proponibile la cd. exceptio doli, in quanto risulti evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa.
Le peculiarità del contratto autonomo di garanzia comportano, a livello operativo, che il garante
"autonomo", una volta che abbia pagato nelle mani del creditore beneficiario, non potrà agire in ripetizione nei confronti dell'accipiens (salvo nel caso di escussione fraudolenta), rinunciando, per l'effetto, anche alla possibilità di chiedere la restituzione di quanto pagato all' accipiens, ma potrà esperire l'azione di regresso ex art. 1950 c.c. unicamente nei confronti del debitore garantito.
Nel caso di specie la compagnia assicuratrice avanza un'azione di rilievo nei confronti delle convenute al fine di tutelare le proprie ragioni di regresso, considerato che la richiesta di escussione da parte del beneficiario non consente di sollevare eccezione relative al rapporto garantito. Pur essendo condivisibile la giurisprudenza della Suprema Corte (cfr. Cass., Sez. III, sent. n.
6808/2002) per cui “l'azione di rilievo cd. per liberazione e l'azione di rilievo cd. per cauzione di cui all'art. 1953 c.c. spettano esclusivamente al fideiussore nei confronti del debitore, e non anche al creditore garantito nei confronti del fideiussore” e che, quindi l' quale creditore Pt_1 garantito nei rapporti con i coobbligati, non sarebbe legittimato ad agire ex art. 1953 c.c., si rileva come nel caso di specie nella “dichiarazione di fideiussione” in appendice, i soggetti firmatari hanno espressamente riconosciuto il diritto di ad agire in rilievo nei loro confronti nelle Pt_1 ipotesi di cui all'art. 1953 c.c.
Si rileva, poi, che, costituendo detto tipo di contratto una garanzia atipica e non un contratto di assicurazione, la suddetta pattuizione non è nulla per mancanza di causa, essendo giustificata dalla necessità del garante, cioè la società di garantirsi di essere tenuta indenne dall'eventuale Pt_1 pagamento dovuto a seguito dell'escussione della polizza.
Si ritiene, poi, che l'estensione contrattuale della disciplina del rilievo ex art.1953 c.c., prevista in favore del fideiussore nei confronti del debitore, anche nei confronti dei coobbligati, non costituisce clausola vessatoria, trattandosi di estensione di una previsione legislativa finalizzata a tutelare il legittimo diritto della società che ha rilasciato la polizza fideiussoria, di essere tenuta indenne dall'escussione della polizza medesima (pattuizione specificatamente approvata).
Pertanto, anche nei confronti dei coobbligati l' ha interesse a poter richiedere, prima di Pt_1 essere escusso, di essere liberato dall'obbligazione o di prestare idonee garanzie per assicurare il soddisfacimento delle sue ragioni di regresso.
Ciò detto, riguardo alla sussistenza dei presupposti dell'azione di rilievo in relazione alla polizza in argomento, va osservato che dalla nota del Direttore dei Lavori del 21.06.2023 risulta il dettaglio delle opere non eseguite per il 2° Stralcio con indicazione del relativo ammontare per €
791.762,44 (cfr. doc. 7) in conseguenza del ritardo nell'ultimazione dei lavori.
Ciò aveva determinato l'approvazione della perizia di variante n. 6 e di assestamento finale, con la quale, tra l'altro, era stato previsto lo stralcio delle opere da completare (cfr. doc.8) ed era seguita, poi, l'emissione del decreto n. 1579 del 28 giugno 2023 (cfr. doc. 5) con cui era stata dichiarata la risoluzione per inadempimento del contratto d'appalto in parola disponendo l'escussione della polizza prestata da Pt_1
Ne consegue che il danno conseguente al mancato completamento delle opere sia stato determinato e possa ritenersi esigibile.
Inoltre, dalla documentazione RV in atti allegata dalla parte attrice e relativa alla società contraente ed alle società coobbligate emergono elementi di rischio già dai bilanci del 2021 (non risultano i successivi) in ordine ad un rischio di insolvenza di dette società rispetto alla media della categoria,
Pertanto, considerate provate le fattispecie di cui all'art. 1953 n. 2 e 4 c.c., si ritengono sussistenti i presupposti per l'esercizio del diritto di rilievo da parte della società in Pt_1 relazione alla polizza suddetta nei limiti richiesti.
Va rilevato, peraltro, che le società convenute non si sono costituite al fine di allegare e provare una situazione fattuale diversa da quella documentalmente provata.
Non si ritiene, poi, di accogliere la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dall' in Pt_1 considerazione del fatto che l'obbligo delle convenute di corresponsione delle somme in suo favore
è obbligazione di pagamento coercibile.
Per quanto detto in accoglimento della domanda di rilievo, la la Controparte_2 CP_3
e la vanno condannate, in solido, a procurare la liberazione dell' CP_4 [...] dall'obbligazione assunta con la suddetta polizza ovvero, in Controparte_5 via alternativa subordinata, a prestare, in favore della parte attrice le garanzie idonee ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'azione di regresso, nei limiti di euro 733.559,18.
In considerazione della soccombenza delle parti convenute, le stesse vanno condannate, in solido, alla refusione, in favore dell' delle spese di lite liquidate come in dispositivo. Pt_1
In merito alla liquidazione delle spese processuali esse vanno liquidate secondo i criteri e le tariffe, di cui al D.M. 10.3.2014, n. 55 in riferimento allo scaglione relativo all'effettivo valore della causa.
P. Q. M.
Il Giudice definitivamente pronunciando sulla causa specificata in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, così provvede: previo accertamento del relativo diritto di rilievo ex art.1953 c.c., riguardo alla polizza fideiussoria DE 0618874, condanna la la e la a Controparte_2 CP_3 CP_4 procurare, in solido, la liberazione dell' Controparte_5 dall'obbligazione assunta con la suddetta polizza o, in via alternativa subordinata, a prestare, in favore della parte attrice le garanzie idonee ad assicurare l'effettivo soddisfacimento dell'azione di regresso, nei limiti di euro 733.559,18; rigetta la richiesta ex art. 614 bis c.p.c. avanzata dall' Controparte_5
[...] condanna la la e la in solido, alla rifusione, in favore Controparte_2 CP_3 CP_4 dell' delle spese processuali, che si Controparte_5 liquidano complessivamente in euro 14.713,00, di cui euro 13.000,00 per compensi ed euro
1.713,00 per spese, oltre il rimborso delle spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Roma, 27.06.2025 Il Giudice
DO LA