Articolo 998 del Codice civile
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19 aprile 1942
Art. 998.

(Scorte vive e morte).

Le scorte vive e morte di un fondo devono essere restituite in eguale quantita' e qualita'. L'eccedenza o la deficienza di esse deve essere regolata in danaro, secondo il loro valore al termine dell'usufrutto.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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