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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Spoleto, sentenza 12/12/2025, n. 233 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Spoleto |
| Numero : | 233 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 665/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa LA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 665/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.04.2025 da
, nata a [...] il [...] (c.f ) e residente in [...]C.F._1
(PG) via Monte Cristallo n.3;
e
, nato a [...] il [...] c.f. e residente in [...]C.F._2
Foligno (PG) via del Liceo, n.8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Scilla Cavanna ed elettivamente domiciliati in S. Maria degli
Angeli (PG), Via Raffello, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica del decreto di omologa pagina 1 di 4 delle condizioni di separazione del Tribunale di Spoleto del 16.07.2021, pubblicata in data 17.07.2021, all'esito del procedimento rg n. 991/2021.
Le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1) entro due mesi dal provvedimento di accoglimento del Tribunale di Spoleto del presente ricorso, il sig. trasferirà il 50% della proprietà dell'immobile alla IG , la quale diventa Controparte_1 Pt_1 proprietaria al 100%, senza avanzare altre pretese se non l'estinzione del mutuo come al seguente punto;
l'immobile è cosi censito: Foglio 180 ; Part. 2104 sub 1 via, Monte Cristallo n.3 piano t, z.c.l. cat. A/2, classe 3, vani 5,5 r.c. euro 468,68; Foglio 180; Part. 2104 sub 7, via Monte Cristallo n.3, piano S1, z.c.l., cat C/6, classe 4, mq 31, r.c. euro 32,02. La corte di pertinenza risulta censita al
Catasto Terreni nel predetto comune come segue: foglio 137 particella 1116 di a. 1 e ca.50, area rurale.
2) La IG.ra estinguerà il restante della quota del mutuo acceso dai ricorrenti presso la filiale Pt_1 di l' di Foligno (PG) tramite il padre sig. . Controparte_2 Persona_1
3) verserà alla sig. a titolo di mantenimento ordinario dei figli fino a che gli Controparte_1 Pt_1 stessi non saranno economicamente autosufficienti l'importo mensile di € 430,00 ovvero euro 215,00 a figlio. Tale somma verrà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 10 del mese;
Parte_1
4) L'assegno unico verrà percepito interamente dal IG. e attualmente ammonta ad € Controparte_1
460,00.
5) Le spese straordinarie, necessarie per la cura, l'educazione e la crescita dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi, salvo quelle non procrastinabili e d'urgenza, saranno equamente divise al
50%. Le spese straordinarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle scolastiche, ludico- sportive e sanitarie (compreso il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno per le visite mediche fuori regione) sono disciplinate dal protocollo d'intesa firmato dal Tribunale di Perugia del 1 giugno
2016 che si allega al ricorso;
le spese straordinarie saranno rendicontate entro il giorno 8 di ogni mese da chi le sosterrà e la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere versata contestualmente alla quota di mantenimento del medesimo mese di richiesta.
6) L'affidamento dei figli, sarà condiviso tra i ricorrenti con collocazione residenziale presso la madre.
7) Per quanto concerne la permanenza dei minori presso i genitori, il piano che di seguito viene redatto potrà subire modifiche per varie ed eventuali esigenze delle parti, previo accordo tra i genitori pagina 2 di 4 al fine di organizzare meglio il tempo di permanenza presso ognuno di loro ed evitare di gravare l'impegno dei nonni paterni e materni.
I minori e verranno affidati alle cure del padre come di seguito specificato e cioè: Per_2 Per_3 due giorni settimanali (martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 20:30/21:00 comprensivi dei pasti e il weekend dal sabato dalle ore 8,30 fino alla domenica ore 20:30/21:00 comprensivo dei pasti, quando lo stesso svolgerà turni lavorativi di pomeriggio); tre giorni settimanali
(martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle 20:30/21:00 comprensivi dei pasti quando lo stesso svolgerà turni lavorativi di mattina).
Gli orari sopra indicati potranno subire modifiche per emergenze o diverse esigenze delle parti, previo accordo, e nei mesi estivi quando entrambi i minori non frequentano la scuola. Rimangono invariate come da ricorso di separazione le festività natalizie e pasquali, così come le vacanze estive e cioè: le festività di Natale e Pasqua saranno trascorse dai minori con i genitori in via alternativa nel senso che se il Natale lo trascorreranno con il padre la Pasqua sarà con la madre e viceversa. Qualora i ricorrenti decidessero di trascorrere le festività in maniera congiunta nulla lo vieta. Il padre avrà facoltà di prendere con sé i figli per quindici giorni consecutivi (o non consecutivi) durante le vacanze estive;
detto periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre nel rispetto delle esigenze di entrambi i genitori.
8) Il l padre si impegna a collaborare con la madre in occasione delle attività scolastiche ed extrascolastiche e delle visite mediche dei figli. Occorre sottolineare la particolare situazione medica del minore che necessita di cure specifiche poiché affetto da una “malattia rara” e per tale Per_3 motivo si rende necessaria disponibilità nell'organizzazione degli appuntamenti medici, nei rapporti con il personale medico di riferimento, e ove necessari viaggi fuori regione oltre che le ordinarie visite mediche
9) Il padre si impegna, ove necessario, ad usufruire dei congedi parentali in accordo con la madre e/o in alternativa ad essa. È pacifico che l'uso degli stessi sarà previamente concordato secondo le necessità.
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per entrambi e per ciascun figlio.
11) Nessuna somma a titolo di mantenimento sarà dovuto tra i coniugi, in quanto attualmente gli stessi sono economicamente autosufficienti.
12) Il IG. entro e non oltre tre mesi sei dal provvedimento di accoglimento del presente CP_1 ricorso da parte del Tribunale di Spoleto, si impegna a riprendersi i beni di sua esclusiva proprietà.
pagina 3 di 4 Superato tale termine, i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e nessuna responsabilità graverà sugli stessi
13) Le parti dichiarano di non avere altri rapporti economici da definire e non avere altro a che pretendere l'una dall'altra per il pregresso con azzeramento di eventuali debiti/crediti reciproci”.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno insistito nella domanda di cui al ricorso congiunto dell'11.04.2025.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di separazione, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di separazione, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di separazione indicate nel decreto di omologa del
Tribunale di Spoleto del 16.07.2021 (RG 991/2021), quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 12.12.2025
Il Presidente est.
LA AT
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SPOLETO
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, riunito in Camera di Consiglio, composta dai
Magistrati:
Dott.ssa LA AT Presidente rel.
Dott.ssa Sara Trabalza Giudice
Dott. Alberto Cappellini Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado, iscritta al n. 665/2025 R.G.V.G., promossa con ricorso depositato in data
11.04.2025 da
, nata a [...] il [...] (c.f ) e residente in [...]C.F._1
(PG) via Monte Cristallo n.3;
e
, nato a [...] il [...] c.f. e residente in [...]C.F._2
Foligno (PG) via del Liceo, n.8, entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Scilla Cavanna ed elettivamente domiciliati in S. Maria degli
Angeli (PG), Via Raffello, presso il difensore;
- RICORRENTI -
FATTO
Le parti sopra indicate, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 11.04.2025, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la parziale modifica del decreto di omologa pagina 1 di 4 delle condizioni di separazione del Tribunale di Spoleto del 16.07.2021, pubblicata in data 17.07.2021, all'esito del procedimento rg n. 991/2021.
Le parti hanno concordemente chiesto la parziale modifica della omologa della separazione alle seguenti condizioni:
“1) entro due mesi dal provvedimento di accoglimento del Tribunale di Spoleto del presente ricorso, il sig. trasferirà il 50% della proprietà dell'immobile alla IG , la quale diventa Controparte_1 Pt_1 proprietaria al 100%, senza avanzare altre pretese se non l'estinzione del mutuo come al seguente punto;
l'immobile è cosi censito: Foglio 180 ; Part. 2104 sub 1 via, Monte Cristallo n.3 piano t, z.c.l. cat. A/2, classe 3, vani 5,5 r.c. euro 468,68; Foglio 180; Part. 2104 sub 7, via Monte Cristallo n.3, piano S1, z.c.l., cat C/6, classe 4, mq 31, r.c. euro 32,02. La corte di pertinenza risulta censita al
Catasto Terreni nel predetto comune come segue: foglio 137 particella 1116 di a. 1 e ca.50, area rurale.
2) La IG.ra estinguerà il restante della quota del mutuo acceso dai ricorrenti presso la filiale Pt_1 di l' di Foligno (PG) tramite il padre sig. . Controparte_2 Persona_1
3) verserà alla sig. a titolo di mantenimento ordinario dei figli fino a che gli Controparte_1 Pt_1 stessi non saranno economicamente autosufficienti l'importo mensile di € 430,00 ovvero euro 215,00 a figlio. Tale somma verrà versata tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato alla IG.ra entro il giorno 10 del mese;
Parte_1
4) L'assegno unico verrà percepito interamente dal IG. e attualmente ammonta ad € Controparte_1
460,00.
5) Le spese straordinarie, necessarie per la cura, l'educazione e la crescita dei figli, preventivamente concordate tra i coniugi, salvo quelle non procrastinabili e d'urgenza, saranno equamente divise al
50%. Le spese straordinarie, a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelle scolastiche, ludico- sportive e sanitarie (compreso il rimborso delle spese di trasporto e soggiorno per le visite mediche fuori regione) sono disciplinate dal protocollo d'intesa firmato dal Tribunale di Perugia del 1 giugno
2016 che si allega al ricorso;
le spese straordinarie saranno rendicontate entro il giorno 8 di ogni mese da chi le sosterrà e la quota di spettanza dell'altro genitore dovrà essere versata contestualmente alla quota di mantenimento del medesimo mese di richiesta.
6) L'affidamento dei figli, sarà condiviso tra i ricorrenti con collocazione residenziale presso la madre.
7) Per quanto concerne la permanenza dei minori presso i genitori, il piano che di seguito viene redatto potrà subire modifiche per varie ed eventuali esigenze delle parti, previo accordo tra i genitori pagina 2 di 4 al fine di organizzare meglio il tempo di permanenza presso ognuno di loro ed evitare di gravare l'impegno dei nonni paterni e materni.
I minori e verranno affidati alle cure del padre come di seguito specificato e cioè: Per_2 Per_3 due giorni settimanali (martedì e giovedì pomeriggio dall'uscita da scuola fino alle 20:30/21:00 comprensivi dei pasti e il weekend dal sabato dalle ore 8,30 fino alla domenica ore 20:30/21:00 comprensivo dei pasti, quando lo stesso svolgerà turni lavorativi di pomeriggio); tre giorni settimanali
(martedì, giovedì e venerdì pomeriggio dall'uscita da scuola alle 20:30/21:00 comprensivi dei pasti quando lo stesso svolgerà turni lavorativi di mattina).
Gli orari sopra indicati potranno subire modifiche per emergenze o diverse esigenze delle parti, previo accordo, e nei mesi estivi quando entrambi i minori non frequentano la scuola. Rimangono invariate come da ricorso di separazione le festività natalizie e pasquali, così come le vacanze estive e cioè: le festività di Natale e Pasqua saranno trascorse dai minori con i genitori in via alternativa nel senso che se il Natale lo trascorreranno con il padre la Pasqua sarà con la madre e viceversa. Qualora i ricorrenti decidessero di trascorrere le festività in maniera congiunta nulla lo vieta. Il padre avrà facoltà di prendere con sé i figli per quindici giorni consecutivi (o non consecutivi) durante le vacanze estive;
detto periodo dovrà essere preventivamente concordato con la madre nel rispetto delle esigenze di entrambi i genitori.
8) Il l padre si impegna a collaborare con la madre in occasione delle attività scolastiche ed extrascolastiche e delle visite mediche dei figli. Occorre sottolineare la particolare situazione medica del minore che necessita di cure specifiche poiché affetto da una “malattia rara” e per tale Per_3 motivo si rende necessaria disponibilità nell'organizzazione degli appuntamenti medici, nei rapporti con il personale medico di riferimento, e ove necessari viaggi fuori regione oltre che le ordinarie visite mediche
9) Il padre si impegna, ove necessario, ad usufruire dei congedi parentali in accordo con la madre e/o in alternativa ad essa. È pacifico che l'uso degli stessi sarà previamente concordato secondo le necessità.
10) I coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto per entrambi e per ciascun figlio.
11) Nessuna somma a titolo di mantenimento sarà dovuto tra i coniugi, in quanto attualmente gli stessi sono economicamente autosufficienti.
12) Il IG. entro e non oltre tre mesi sei dal provvedimento di accoglimento del presente CP_1 ricorso da parte del Tribunale di Spoleto, si impegna a riprendersi i beni di sua esclusiva proprietà.
pagina 3 di 4 Superato tale termine, i coniugi danno atto di aver già provveduto alla divisione dei beni mobili e nessuna responsabilità graverà sugli stessi
13) Le parti dichiarano di non avere altri rapporti economici da definire e non avere altro a che pretendere l'una dall'altra per il pregresso con azzeramento di eventuali debiti/crediti reciproci”.
All'udienza dell'8.10.2025, sostituita dallo scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc, le parti hanno depositato note dattiloscritte con cui hanno insistito nella domanda di cui al ricorso congiunto dell'11.04.2025.
Presone atto, il Presidente ha riservato la decisione al Collegio con rinuncia delle parti ai termini.
Gli atti sono stati trasmessi al Pubblico Ministero.
Considerato in diritto
Ritiene il Collegio che l'intervenuto accordo risponda alle mutate esigenze rispetto alle condizioni che avevano determinato il precedente in sede di separazione, per come allegate e valutate dalle parti.
In particolare, gli accordi raggiunti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo ed appaiono adeguati agli interessi delle parti per come dalle stesse valutati.
Sicché, le istanze come sopra avanzate possono trovare integrale accoglimento e potrà di conseguenza il Tribunale pronunciarsi in senso conforme.
Quanto alle spese del giudizio, si ritiene debbano essere integralmente compensate in ragione dell'accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Spoleto, in composizione collegiale, pronunciando sulla domanda congiuntamente proposta da e di modifica delle condizioni di separazione, Parte_1 Controparte_1 così provvede:
- DISPONE a modifica delle condizioni di separazione indicate nel decreto di omologa del
Tribunale di Spoleto del 16.07.2021 (RG 991/2021), quanto indicato in parte motiva alle condizioni concordate che qui si intendono integralmente richiamate e ritrascritte;
- Compensa interamente le spese legali tra le parti.
Spoleto 12.12.2025
Il Presidente est.
LA AT
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