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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 16/12/2025, n. 836 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 836 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9501/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'01/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da con il proc. e dom. avv. PETRILLO MONICA, per mandato Parte_2
allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
(sent. 1051/2024 del 18/11/2024, pubblicata il 22/11/2024 – sub.
R.G.1931/2024);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 10/08/2008) e la Per_1
GL (il 29/03/2015) e accertato che le condizioni corrispondono Per_2
all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SANTA MARIA
LA GA (UD) il 06/05/2006 tra , nato a Parte_1
LL DI TA (NA) l'11/11/1978, e nata a Parte_2
OV (UD) il 09/10/1976, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che – come già sancito nella sentenza di separazione consensuale - la sig.ra rinuncia sia ora che in futuro a far valere Pt_2
le pretese di addebito e risarcitorie contenute a suo tempo nel ricorso introduttivo del procedimento di separazione.
2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna.
3) Dispone che il padre tenga con sé i minori a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico si rende disponibile ad andare a prenderli alle 13 presso l'abitazione materna e/o dai nonni materni, o nel luogo in cui si trovano) sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (in periodo non scolastico li riaccompagnerà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, o ove necessario) oltre al mercoledì sempre dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico si rende disponibile ad andare a prenderli alle 13 presso l'abitazione materna e/o dai
2 nonni, o ove necessario) al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola (in periodo non scolastico li riaccompagnerà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni)
e, comunque, quando lo vorrà previo accordo con la madre, oltre a metà vacanze natalizie e pasquali – alternando le giornate di Natale
e Pasqua, Capodanno e Pasquetta – e infrannuali e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
dà atto che ciascun genitore dovrà occuparsi di prendere i figli ove si troveranno e portarli ove necessario (sport, catechismo, feste, visite ecc..) nei propri periodi di responsabilità. In particolar modo i genitori avranno il dovere di accompagnare i figli a tutte le visite fissate nei loro periodi di responsabilità anche, se necessario, prendendo dei permessi al lavoro.
4) Dà atto che il sig. chiederà al rappresentante di classe di Pt_1
essere inserito nel gruppo whatsapp della scuola di . Per_2
5) Pone a carico del sig. l'obbligo del contributo di Parte_1
mantenimento dei minori nella misura mensile di € 400,00
(quattrocento/00), ossia € 200,00 per ciascun figlio da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente all'inizio di ciascun anno solare secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine – espressamente richiamato nel ricorso – oltre alle spese per la mensa scolastica, per i trattamenti ortodontici e per i regali da acquistare per le feste a cui i minori verranno invitati e ricariche cellulari. Dà atto che i genitori considereranno spese straordinarie e quindi divideranno al 50% le
3 spese relative al taglio di capelli dei figli ed i trattamenti estetici degli stessi. La baby-sitter invece verrà ritenuta spesa ordinaria.
6) Dà atto che ciascun genitore si occuperà di fornire la merenda/pranzo ai minori nei propri turni di responsabilità.
7) Dà atto che la sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico e tutti Pt_2
gli eventuali ulteriori bonus (es. dote famiglia, bonus centri estivi ecc.) e beneficerà delle detrazioni al 100%.
8) Dà atto che entro un mese dall'emissione della sentenza di divorzio, il sig. cederà alla moglie, gratuitamente ed a titolo di Pt_1
ulteriore contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1
, la propria quota di comproprietà dell'abitazione familiare così Per_2
censita e dei beni mobili che attualmente la corredano, mentre la sig.ra Pt_2
continuerà a pagare integralmente il mutuo. Con il trasferimento dell'immobile verrà trasferito anche l'impianto fotovoltaico ed il contratto di assicurazione della casa e qualsiasi contratto inerente all'abitazione. Entro una settimana dal rogito le parti chiederanno alla banca che il sig. venga liberato – nella sua qualità di Pt_1
4 garante - dal contratto di mutuo stipulato della sig.ra per Pt_2
l'acquisto della casa famigliare. Le spese per il trasferimento della quota dell'immobile (notaio, imposta di registro, APE, ecc.) verranno sostenute dai coniugi al 50%.
Dà atto che il trasferimento della quota dell'immobile costituisce un elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 202/2003, della circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000, n. 49/E, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, nonché da ultimo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014, i coniugi beneficeranno dell'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché di tutte le tasse ipotecarie e di ogni altra tassa.
9) Dà atto che il sig. si impegna a rifondere alla sig.ra Pt_1 Pt_2
tutte le eventuali imposte e tasse sulle autovetture comprate dallo stesso negli anni ed intestate alla moglie ad eccezione dell'autovettura Audi A5 tg. FC267CC attualmente in uso alla sig.ra
Pt_2
10) Dà atto che i coniugi, indipendenti economicamente, nulla richiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA LA
GA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
5 Udine, li 16.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Dott.ssa MA NI - Presidente
Dott.ssa Marta Diamante - Giudice
Dott.ssa Elisabetta Sartor - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di I grado iscritta al n. 9501/2025 R.C.F. promossa con ricorso congiunto depositato l'01/09/2025 da
, con il proc. e dom. avv. BASIACO CRISTINA, per Parte_1
mandato allegato al ricorso,
e da con il proc. e dom. avv. PETRILLO MONICA, per mandato Parte_2
allegato al ricorso, avente ad oggetto lo scioglimento del matrimonio;
- sentito il Giudice relatore, dott.ssa Elisabetta Sartor,
- lette le note scritte depositate dalle parti,
- preso atto della mancanza di rilievi ostativi da parte del P.M.,
- attesa la ritualità della domanda e sussistendo i presupposti di legge,
(sent. 1051/2024 del 18/11/2024, pubblicata il 22/11/2024 – sub.
R.G.1931/2024);
1 - rilevato che dal matrimonio sono nati il figlio (il 10/08/2008) e la Per_1
GL (il 29/03/2015) e accertato che le condizioni corrispondono Per_2
all'interesse dei minori;
- preso atto degli accordi tra i coniugi;
- in accoglimento dell'istanza,
P. Q. M.
- dichiara lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in SANTA MARIA
LA GA (UD) il 06/05/2006 tra , nato a Parte_1
LL DI TA (NA) l'11/11/1978, e nata a Parte_2
OV (UD) il 09/10/1976, alle seguenti condizioni:
1) dà atto che – come già sancito nella sentenza di separazione consensuale - la sig.ra rinuncia sia ora che in futuro a far valere Pt_2
le pretese di addebito e risarcitorie contenute a suo tempo nel ricorso introduttivo del procedimento di separazione.
2) Dispone l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori dei figli minori e con collocamento prevalente presso l'abitazione Per_1 Per_2
materna.
3) Dispone che il padre tenga con sé i minori a fine settimana alterni dal venerdì dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico si rende disponibile ad andare a prenderli alle 13 presso l'abitazione materna e/o dai nonni materni, o nel luogo in cui si trovano) sino al lunedì mattina quando li riaccompagnerà a scuola (in periodo non scolastico li riaccompagnerà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni, o ove necessario) oltre al mercoledì sempre dall'uscita di scuola (in periodo non scolastico si rende disponibile ad andare a prenderli alle 13 presso l'abitazione materna e/o dai
2 nonni, o ove necessario) al mattino successivo quando li riaccompagnerà a scuola (in periodo non scolastico li riaccompagnerà presso l'abitazione materna e/o dei nonni materni)
e, comunque, quando lo vorrà previo accordo con la madre, oltre a metà vacanze natalizie e pasquali – alternando le giornate di Natale
e Pasqua, Capodanno e Pasquetta – e infrannuali e tre settimane anche non consecutive durante le vacanze estive;
dà atto che ciascun genitore dovrà occuparsi di prendere i figli ove si troveranno e portarli ove necessario (sport, catechismo, feste, visite ecc..) nei propri periodi di responsabilità. In particolar modo i genitori avranno il dovere di accompagnare i figli a tutte le visite fissate nei loro periodi di responsabilità anche, se necessario, prendendo dei permessi al lavoro.
4) Dà atto che il sig. chiederà al rappresentante di classe di Pt_1
essere inserito nel gruppo whatsapp della scuola di . Per_2
5) Pone a carico del sig. l'obbligo del contributo di Parte_1
mantenimento dei minori nella misura mensile di € 400,00
(quattrocento/00), ossia € 200,00 per ciascun figlio da versare alla madre entro il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente all'inizio di ciascun anno solare secondo gli indici ISTAT oltre al pagamento del 50% delle spese straordinarie individuate secondo il
Protocollo in uso presso il Tribunale di Udine – espressamente richiamato nel ricorso – oltre alle spese per la mensa scolastica, per i trattamenti ortodontici e per i regali da acquistare per le feste a cui i minori verranno invitati e ricariche cellulari. Dà atto che i genitori considereranno spese straordinarie e quindi divideranno al 50% le
3 spese relative al taglio di capelli dei figli ed i trattamenti estetici degli stessi. La baby-sitter invece verrà ritenuta spesa ordinaria.
6) Dà atto che ciascun genitore si occuperà di fornire la merenda/pranzo ai minori nei propri turni di responsabilità.
7) Dà atto che la sig.ra percepirà al 100% l'assegno unico e tutti Pt_2
gli eventuali ulteriori bonus (es. dote famiglia, bonus centri estivi ecc.) e beneficerà delle detrazioni al 100%.
8) Dà atto che entro un mese dall'emissione della sentenza di divorzio, il sig. cederà alla moglie, gratuitamente ed a titolo di Pt_1
ulteriore contributo al mantenimento dei figli minori e Per_1
, la propria quota di comproprietà dell'abitazione familiare così Per_2
censita e dei beni mobili che attualmente la corredano, mentre la sig.ra Pt_2
continuerà a pagare integralmente il mutuo. Con il trasferimento dell'immobile verrà trasferito anche l'impianto fotovoltaico ed il contratto di assicurazione della casa e qualsiasi contratto inerente all'abitazione. Entro una settimana dal rogito le parti chiederanno alla banca che il sig. venga liberato – nella sua qualità di Pt_1
4 garante - dal contratto di mutuo stipulato della sig.ra per Pt_2
l'acquisto della casa famigliare. Le spese per il trasferimento della quota dell'immobile (notaio, imposta di registro, APE, ecc.) verranno sostenute dai coniugi al 50%.
Dà atto che il trasferimento della quota dell'immobile costituisce un elemento funzionale e indispensabile alla risoluzione della crisi coniugale, pertanto, ai sensi dell'art. 19 legge 74/1987, anche a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 202/2003, della circolare del Ministero delle Finanze del 16.03.2000, n. 49/E, della Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 21.06.2012 n. 27, nonché da ultimo della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 2/E del 21.02.2014, i coniugi beneficeranno dell'esenzione delle imposte di bollo, registro, ipotecaria, catastale, nonché di tutte le tasse ipotecarie e di ogni altra tassa.
9) Dà atto che il sig. si impegna a rifondere alla sig.ra Pt_1 Pt_2
tutte le eventuali imposte e tasse sulle autovetture comprate dallo stesso negli anni ed intestate alla moglie ad eccezione dell'autovettura Audi A5 tg. FC267CC attualmente in uso alla sig.ra
Pt_2
10) Dà atto che i coniugi, indipendenti economicamente, nulla richiedono l'uno all'altro a titolo di mantenimento.
11) Le spese del presente giudizio sono interamente compensate tra le parti.
- ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SANTA MARIA LA
GA (UD) di annotare la presente sentenza in calce all'atto n. 2, parte I del Registro degli atti di Matrimonio dell'anno 2006.
5 Udine, li 16.12.2025
Il Giudice relatore
Dott.ssa Elisabetta Sartor
Il Presidente
Dott.ssa MA NI
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