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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 09/06/2025, n. 1962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1962 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. N. 1789/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D I A P P E L L O
D I R O M A
V S E Z I O N E
L A V O R O
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 23.5.2025 la seguente
SENTENZA
Parte_1
AVV. FORTINA PAOLO
appellante E
CP_1
AVV.ME DR appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
5975/2024, pubblicata in data 22 maggio 2024, notificata in data 30 maggio 2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.5.2023 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2003/2023, depositato in data 28.3.2023, con il quale il Tribunale adito le aveva ordinato di pagare, in favore di CP_1
, la somma di € 13.047,61, a titolo di provvigioni maturate alla cessazione del
[...] rapporto di agenzia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio. Il richiedeva il pagamento delle provvigioni relative all'anno CP_1
2021 per l'intercorso rapporto di agenzia e prospettava di non poter emettere una regolare fattura stante la chiusura della partita IVA dovuta alla cessazione dell'attività di agente per raggiungimento dell'età pensionabile. La società non riteneva di dover assolvere al pagamento stante l'inaccettabilità del trattamento fiscale del pagamento proposto dall'ex agente. Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto. Costituitosi il concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 rigetto dell'opposizione. Il Tribunale rigettava l'opposizione perché infondata sul presupposto che la somma inerente le provvigioni non fosse stata contestata nell'an e nel quantum dalla società opponente e che doveva ritenersi irrilevante che l'incombente fiscale della emissione della fattura non potesse essere assolto. Appella in data 1.7.2024 la affidandosi ai seguenti motivi Parte_1 di gravame.
Quale primo motivo d'appello la società lamenta una motivazione illogica della sentenza gravata sostenendo che la regolare emissione della fattura da parte del per le provvigioni maturate sia condizione imprescindibile ai fini del CP_1 pagamento. Ribadisce che non ha mai contestato le provvigioni maturate e che tuttavia ha sempre subordinato il pagamento delle suddette somme alla regolare emissione delle corrispondenti fatture. Deduce infatti che la chiusura della partita IVA non sia compatibile con la presenza di rapporti ancora pendenti che richiedono l'emissione di fatture. Stigmatizza il comportamento del il quale consapevole CP_1 dell'essere tenuto ad emettere fattura per pagamenti ancora da incassare procedeva comunque alla chiusura della p. i.v.a. per poi richiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento.
La sentenza erra, secondo l'appellante, nel ritenere che l'assolvimento di un adempimento fiscale fosse “impossibile” per l'avvenuta chiusura da parte dell'agente della partita IVA, posto che il avrebbe potuto agevolmente riaprire la posizione CP_1
IVA ed emettere la fattura per le attività a suo tempo svolte. Quale secondo motivo d'appello la società lamenta che la sentenza impugnata travisa nella valutazione dei documenti prodotti nel precedente grado di giudizio, delle normative vigenti del contratto di agenzia stipulato fra le parti. In realtà i fatti costitutivi delle provvigioni, ovvero gli affari conclusi, deduce l'appellante,
Corte di Appello di Roma
non riguardano il trimestre gennaio-marzo 2022 ma abbracciano un periodo più ampio. Aggiunge la società che se si fosse considerato il periodo esatto ne sarebbe conseguito l'accertamento dell'assenza dei requisiti in capo al Felici di pensionabilità, con conseguente non necessarietà di chiusura della p. iva. Quale terzo motivo si censura l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale non ha preso in considerazione il comportamento di mala fede tenuto dal sia nella fase giudiziale che nella fase CP_1 antecedente laddove l'agente ha da un lato richiesto un decreto ingiuntivo senza cercare di venire incontro alla legittima richiesta della società, dall'altro ha omesso di rappresentare al giudice la circostanza per cui a fronte della richiesta di pagamento non avrebbe potuto assolvere agli obblighi fiscali emettendo la relativa fattura.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. La ripropone le ragioni già espresse a fondamento Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla mancata emissione di regolare fattura da parte del per le provvigioni maturate, in virtù del contratto di CP_1 agenzia a tempo indeterminato stipulato fra le parti, dal 1.1.2022 al 31.3.2022
La società anche nel grado conferma di non contestare l'an e il quantum del credito azionato ma obietta che, per tali provvigioni, l'agente non avrebbe emesso regolare fattura per aver chiuso la partita iva conseguente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere la “pensione quota 100” e tale circostanza impedirebbe alla di procedere al pagamento. Parte_1
L'argomentazione difensiva di parte appellante, che identifica nella mancata fatturazione da parte dell'agente che abbia cessato l'attività l'unico fatto impeditivo dell'adempimento della propria obbligazione di corresponsione della provvigione, è del tutto destituito di fondamento. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado non è in contestazione nel caso di specie la sussistenza e la misura del diritto alla provvigione, ai sensi dell'articolo 1748 primo comma c.c.. La questione di carattere prettamente fiscale della assoggettabilità o meno ad Iva del corrispettivo in questione e della impossibilità di fatturazione, ex art. 21 d.P.R. 633/1972, da parte dell'agente, una volta intervenuta la cessazione dell'attività per pensionamento non incide, escludendolo, sul profilo, esclusivamente civilistico, della sussistenza o meno del diritto di credito in oggetto. In ogni caso, come ha recentemente (ordinanza n.18081/2021) ribadito la S.C., sulla base del pronunciamento delle SU della Cassazione (si veda Cass. sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016) “i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad IVA, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo
Corte di Appello di Roma
presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo” (Cass. sentenza n.
8059 del 21 aprile 2016, conf. Cass. Ord. n. 22517/2020)”. Specifica la Corte che “la conclusione di reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attivita' professionale conseguito dopo la cessazione dell'attivita' medesima, ancorche' debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettivita', in forza del quale l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr. Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C- 385/2909; Cass. 4234/04), non puo' essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali;
cosicche', in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attivita' D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza (cfr. Corte giust. 22.12.2010, in C-438/09; Cass. 5851/12, 22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda. Pertanto nelle fattispecie in esame la debenza del tributo non viene meno in quanto il fatto generatore si è realizzato al momento del completamento della prestazione resa dal professionista. Infatti afferma la Corte che “il fatto generatore del tributo iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilita' vanno identificati – non solo sul piano dei rapporti privatistici (in tal senso, gia' Cass. 8222/11, 15690/08), ma anche sul piano eminentemente tributario – con la materiale esecuzione della prestazione, giacche', in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide non l'evento generatore del tributo, bensi', per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilita' ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione”.
Ne consegue che, indipendentemente dal profilo di irrilevanza della questione, fiscale, dell'assoggettamento o meno ad iva del compenso percepito, questione estranea ed ultronea rispetto a quella dell'insorgenza o meno dell'obbligo di corresponsione del compenso, l'infondatezza della tesi dell'appellante si appalesa anche considerando che, in ogni caso, l'agente aveva la facoltà di attendere il suddetto termine ultimo per fatturare, coincidente proprio con il conseguimento del compenso, anche dopo la cessazione della propria attività e la dismissione della partita IVA (che è fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della pronuncia delle S.U. richiamata). Le argomentazioni fin qui svolte inducono a ritenere assorbiti il secondo e terzo motivo di appello.
L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Corte di Appello di Roma
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23.5.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
L A C O R T E D I A P P E L L O
D I R O M A
V S E Z I O N E
L A V O R O
composta dai seguenti magistrati: dott.ssa Alessandra Trementozzi Presidente dott.ssa Beatrice Marrani Consigliera relatrice dott.ssa Rossana Taverna Consigliera
ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo, all'udienza del 23.5.2025 la seguente
SENTENZA
Parte_1
AVV. FORTINA PAOLO
appellante E
CP_1
AVV.ME DR appellato
Oggetto: appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Roma n.
5975/2024, pubblicata in data 22 maggio 2024, notificata in data 30 maggio 2024 Conclusioni delle parti: come da rispettivi atti.
Corte di Appello di Roma
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato il 17.5.2023 la proponeva Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2003/2023, depositato in data 28.3.2023, con il quale il Tribunale adito le aveva ordinato di pagare, in favore di CP_1
, la somma di € 13.047,61, a titolo di provvigioni maturate alla cessazione del
[...] rapporto di agenzia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, spese e competenze del giudizio monitorio. Il richiedeva il pagamento delle provvigioni relative all'anno CP_1
2021 per l'intercorso rapporto di agenzia e prospettava di non poter emettere una regolare fattura stante la chiusura della partita IVA dovuta alla cessazione dell'attività di agente per raggiungimento dell'età pensionabile. La società non riteneva di dover assolvere al pagamento stante l'inaccettabilità del trattamento fiscale del pagamento proposto dall'ex agente. Chiedeva quindi la revoca del decreto opposto. Costituitosi il concludeva per la conferma del decreto ingiuntivo e CP_1 rigetto dell'opposizione. Il Tribunale rigettava l'opposizione perché infondata sul presupposto che la somma inerente le provvigioni non fosse stata contestata nell'an e nel quantum dalla società opponente e che doveva ritenersi irrilevante che l'incombente fiscale della emissione della fattura non potesse essere assolto. Appella in data 1.7.2024 la affidandosi ai seguenti motivi Parte_1 di gravame.
Quale primo motivo d'appello la società lamenta una motivazione illogica della sentenza gravata sostenendo che la regolare emissione della fattura da parte del per le provvigioni maturate sia condizione imprescindibile ai fini del CP_1 pagamento. Ribadisce che non ha mai contestato le provvigioni maturate e che tuttavia ha sempre subordinato il pagamento delle suddette somme alla regolare emissione delle corrispondenti fatture. Deduce infatti che la chiusura della partita IVA non sia compatibile con la presenza di rapporti ancora pendenti che richiedono l'emissione di fatture. Stigmatizza il comportamento del il quale consapevole CP_1 dell'essere tenuto ad emettere fattura per pagamenti ancora da incassare procedeva comunque alla chiusura della p. i.v.a. per poi richiedere un decreto ingiuntivo per il pagamento.
La sentenza erra, secondo l'appellante, nel ritenere che l'assolvimento di un adempimento fiscale fosse “impossibile” per l'avvenuta chiusura da parte dell'agente della partita IVA, posto che il avrebbe potuto agevolmente riaprire la posizione CP_1
IVA ed emettere la fattura per le attività a suo tempo svolte. Quale secondo motivo d'appello la società lamenta che la sentenza impugnata travisa nella valutazione dei documenti prodotti nel precedente grado di giudizio, delle normative vigenti del contratto di agenzia stipulato fra le parti. In realtà i fatti costitutivi delle provvigioni, ovvero gli affari conclusi, deduce l'appellante,
Corte di Appello di Roma
non riguardano il trimestre gennaio-marzo 2022 ma abbracciano un periodo più ampio. Aggiunge la società che se si fosse considerato il periodo esatto ne sarebbe conseguito l'accertamento dell'assenza dei requisiti in capo al Felici di pensionabilità, con conseguente non necessarietà di chiusura della p. iva. Quale terzo motivo si censura l'omessa pronuncia sulla domanda ex art. 96 c.p.c. da parte del Giudice di prime cure, il quale non ha preso in considerazione il comportamento di mala fede tenuto dal sia nella fase giudiziale che nella fase CP_1 antecedente laddove l'agente ha da un lato richiesto un decreto ingiuntivo senza cercare di venire incontro alla legittima richiesta della società, dall'altro ha omesso di rappresentare al giudice la circostanza per cui a fronte della richiesta di pagamento non avrebbe potuto assolvere agli obblighi fiscali emettendo la relativa fattura.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'appello è infondato. La ripropone le ragioni già espresse a fondamento Parte_1 dell'opposizione a decreto ingiuntivo in ordine alla mancata emissione di regolare fattura da parte del per le provvigioni maturate, in virtù del contratto di CP_1 agenzia a tempo indeterminato stipulato fra le parti, dal 1.1.2022 al 31.3.2022
La società anche nel grado conferma di non contestare l'an e il quantum del credito azionato ma obietta che, per tali provvigioni, l'agente non avrebbe emesso regolare fattura per aver chiuso la partita iva conseguente alla presentazione della domanda diretta ad ottenere la “pensione quota 100” e tale circostanza impedirebbe alla di procedere al pagamento. Parte_1
L'argomentazione difensiva di parte appellante, che identifica nella mancata fatturazione da parte dell'agente che abbia cessato l'attività l'unico fatto impeditivo dell'adempimento della propria obbligazione di corresponsione della provvigione, è del tutto destituito di fondamento. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado non è in contestazione nel caso di specie la sussistenza e la misura del diritto alla provvigione, ai sensi dell'articolo 1748 primo comma c.c.. La questione di carattere prettamente fiscale della assoggettabilità o meno ad Iva del corrispettivo in questione e della impossibilità di fatturazione, ex art. 21 d.P.R. 633/1972, da parte dell'agente, una volta intervenuta la cessazione dell'attività per pensionamento non incide, escludendolo, sul profilo, esclusivamente civilistico, della sussistenza o meno del diritto di credito in oggetto. In ogni caso, come ha recentemente (ordinanza n.18081/2021) ribadito la S.C., sulla base del pronunciamento delle SU della Cassazione (si veda Cass. sentenza n. 8059 del 21 aprile 2016) “i compensi di prestazioni da attività imprenditoriale o professionale, conseguiti dopo la cessazione dell'attività medesima, devono ritenersi assoggettati ad IVA, risultandone lo “statuto” impositivo definito dalla contestuale ricorrenza, all'atto del manifestarsi del fatto generatore dell'imposta (e suo
Corte di Appello di Roma
presupposto oggettivo) anche del relativo presupposto soggettivo” (Cass. sentenza n.
8059 del 21 aprile 2016, conf. Cass. Ord. n. 22517/2020)”. Specifica la Corte che “la conclusione di reputare assoggettato ad iva il corrispettivo di attivita' professionale conseguito dopo la cessazione dell'attivita' medesima, ancorche' debitamente formalizzata, trova pieno riscontro nel principio generale di effettivita', in forza del quale l'applicazione della disciplina iva, dipendendo unicamente dalla sussistenza dei presupposti di fatto del tributo (cfr. Corte giust. 6.9.2012, in C-324/2011, 21.10.2010, in C- 385/2909; Cass. 4234/04), non puo' essere condizionata (a svantaggio come a vantaggio del contribuente) da fattori puramente formali;
cosicche', in assenza di compiuto sostanziale esaurimento di tutte le operazioni fiscalmente rilevanti, non possono assumere valore determinante, ai fini dell'esclusione dall'imposizione, dato dell'intervenuta dichiarazione di cessazione dell'attivita' D.P.R. n. 633 del 1972, ex art. 35 e quello della dismissione della partita iva, attesa il carattere meramente formale (anzi: “anagrafico”) della prima evenienza (cfr. Corte giust. 22.12.2010, in C-438/09; Cass. 5851/12, 22774/06, 4234/04) e puramente strumentale della seconda. Pertanto nelle fattispecie in esame la debenza del tributo non viene meno in quanto il fatto generatore si è realizzato al momento del completamento della prestazione resa dal professionista. Infatti afferma la Corte che “il fatto generatore del tributo iva e, dunque, l'insorgenza della correlativa imponibilita' vanno identificati – non solo sul piano dei rapporti privatistici (in tal senso, gia' Cass. 8222/11, 15690/08), ma anche sul piano eminentemente tributario – con la materiale esecuzione della prestazione, giacche', in doverosa aderenza alla disciplina Europea, la previsione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 6, comma 3, va intesa nel senso che, con il conseguimento del compenso, coincide non l'evento generatore del tributo, bensi', per esigenze di semplificazione funzionali alla riscossione, solo la sua condizione di esigibilita' ed estremo limite temporale per l'adempimento dell'obbligo di fatturazione”.
Ne consegue che, indipendentemente dal profilo di irrilevanza della questione, fiscale, dell'assoggettamento o meno ad iva del compenso percepito, questione estranea ed ultronea rispetto a quella dell'insorgenza o meno dell'obbligo di corresponsione del compenso, l'infondatezza della tesi dell'appellante si appalesa anche considerando che, in ogni caso, l'agente aveva la facoltà di attendere il suddetto termine ultimo per fatturare, coincidente proprio con il conseguimento del compenso, anche dopo la cessazione della propria attività e la dismissione della partita IVA (che è fattispecie del tutto analoga a quella oggetto della pronuncia delle S.U. richiamata). Le argomentazioni fin qui svolte inducono a ritenere assorbiti il secondo e terzo motivo di appello.
L'appello deve pertanto essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
Corte di Appello di Roma
Occorre dare atto — ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 — della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
rigetta l'appello;
condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che si liquidano in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%, nonché Cpa e Iva come per legge;
ai sensi dell'art. 13, comma 1quater, D.P.R. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, il 23.5.2025
La Consigliera est. Dott.ssa Beatrice Marrani
La Presidente
Dott.ssa Alessandra Trementozzi