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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 14/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1476/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1476/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DALLASTA SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio diretto con applicazione legge del Regno del Marocco”.
Con nota scritta del 17/12/2024 parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza della giurisdizione italiana e ha chiesto la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e premesse le declaratorie e gli incombenti di legge: – dichiarare lo scioglimento del matrimonio, secondo la legge del Regno del
Marocco, contratto in Essaouira – Marocco il 02.04.2018 registrato al n. 560, registro 174, foglio
420 in data 27.04.2018, e trascritto in Italia il 24.09.2018 agli atti del Comune di Varese al n. 87, parte II, serie C, in regime di separazione dei beni, tra i coniugi , nataa Essouira – Parte_1
Marocco il 06.04.1992, C.F.: , residente in 22527 Amburgo (Germania) C.F._1
Nienredder n. 14/A, e nato a [...] - Marocco, il 03.06.1993, C.F.: CP_1
, ultima residenza nota in 21100 Varese (Va) Via Malnasca n. 16 i.1, per i C.F._2
pagina 1 di 5 motivi indicati in narrativa, alle condizioni di seguito riportate: – nulla disporre a titolo economico in favore o a carico di entrambi i coniugi, in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti, non essendoci tra loro alcuna questione di carattere patrimoniale, e non avendo avuto figli;
– In subordine: nella denegata ipotesi, in cui questo Ill.mo Tribunale non riconosca al caso di specie
l'applicazione della normativa marocchina, si chiede ex art. 473-bis.49 c.p.c. la contestuale pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. e di divorzio, rispettati i termini di legge del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quelli per rendere la domanda di divorzio procedibile, alle medesime condizioni di cui sopra. – In ogni caso ordinare alla
Cancelleria dell'intestato Tribunale, decorsi i termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza, il rilascio di certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp att. c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del divorzio in Marocco (exequatur), ed aggiornare il proprio stato civile nel Paese
d'origine (doc. 8). Con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, e di formulare eventuali istanze istruttorie ed effettuare produzioni documentali conosciuta la difesa avversaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 , cittadina maroccchina, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio diretto, secondo la legge del Regno del Marocco, nei confronti di in relazione al matrimonio contratto in Essaouira (Marocco) in CP_1
data 27/4/20218, come da relativo Atto di Matrimonio trascritto in Italia il 24/9/2018 agli atti del
Comune di Varese n. 87, parte II, serie C, dell'anno 2018; ha dato atto di non aver mai fissato con il coniuge un'unica residenza, di non aver mai avuto una comune casa coniugale e che dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza del 12/11/2024, presente la NO personalmente, il procuratore di parte Parte_1
ricorrente chiedeva dichiararsi la contumacia del resistente attesa la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. nella casa comunale del luogo di ultima residenza e stante la mancata costituzione in giudizio del sig. CP_1
Sentita liberamente la sig.ra , nell'impossibilità di esperire tentativo di Parte_1
conciliazione e in assenza di domande accessorie e di istanze istruttorie, il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Con ordinanza collegiale in data 21/11/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. stante la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana, questione rilevata d'ufficio.
Depositata memoria scritta nel termine indicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 ***********
La giurisdizione del giudice italiano
Preliminarmente deve essere affrontata la questione della sussistenza o meno della competenza giurisdizionale del Tribunale italiano adito con riferimento allo status coniugale.
Parte ricorrente, sollecitata ad esporre le proprie difese con riferimento a tale questione rilevata d'ufficio, ha richiamato il disposto del Regolamento UE n. 2019/1111, in particolare per quanto sancito dall'articolo 3, lett. a) – iii) in relazione alla residenza abituale del convenuto.
Nel dettaglio, pur avendo preso atto che il signor è stato cancellato dai registri CP_1
anagrafici del Comune di Varese per irreperibilità dal 09/11/2022, la difesa della ricorrente ha sottolineato come nel dare un significato concreto al concetto di “residenza abituale” si debba tenere in considerazione l'elemento oggettivo della durata della permanenza del soggetto nel luogo ove ha o ha avuto la residenza, nonché la prossimità del soggetto con il paese ove ha il più stretto legame. Applicando i suddetti criteri interpretativi, sostiene parte ricorrente che nel caso di specie lo
Stato competente a decidere il procedimento riguardante lo status delle parti sia quello italiano dal momento che il resistente, avente cittadinanza italiana e marocchina, ha vissuto in Italia almeno dal
29/05/2001 al novembre 2022 e che il matrimonio è stato trascritto in Italia nei registri anagrafici del Comune di Varese.
Le suddette argomentazioni difensive non sono meritevoli di accoglimento contrastando con la disciplina, sia Europea che nazionale, dettata in materia e l'interpretazione data dalla Suprema
Corte con riferimento al concetto di “residenza abituale”.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 2019/1111 “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi, o
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
iii) la residenza abituale del convenuto, o iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o;
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che, alla luce dei criteri sopra citati al caso di specie, debba essere esclusa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale italiano adito.
Invero, tenuto conto che il giudice italiano è stato adito sulla base del criterio di cui alla lett. a) – iii)
e cioè sostenendo che la residenza abituale del convenuto è in Italia (è pacifico che alcuno degli altri criteri sia applicabile al caso di specie posto che i coniugi non hanno mai avuto una residenza comune abituale e che l'attrice ha residenza in Germania;
per quanto riguarda la lett. b), la ricorrente ha dato atto di essere cittadina marocchina, così come il marito avente anche cittadinanza italiana) e dato atto dell'avvenuta cancellazione del sig. dall'anagrafe del Comune di Varese, CP_1
occorre chiedersi se nell'attualità si possa affermare che il resistente ha in Italia la residenza abituale. Ciò in considerazione del fatto che l'art. 5 c.p.c. stabilisce che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse successivi mutamenti della legge o dello Stato medesimo”.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, per residenza abituale si deve far riferimento al “… luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa del soggetto interessato, nel quale egli abbia effettivamente voluto fissare, con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi e delle relazioni sociali ed affettive…” (cfr. Cass.
SU n. 3680/2010). Tale requisito impone al giudice nazionale di verificare gli elementi concreti della fattispecie nel momento in cui viene radicato il giudizio con una valutazione di natura sostanziale, arrivando ad affermare che la verifica può addirittura prescindere dal dato formale della residenza meramente anagrafica. Nel caso di specie nessun elemento sussiste per convincere il giudice che il abbia attualmente in Italia il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi CP_1
per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali (Cfr. ex multis Cass. n. 17882/2007) risultando viceversa che egli abbia perso quella integrazione nell'ambiente sociale ed affettive che, al più, può ritenersi abbia mantenuto sino all'anno 2022.
Consegue da ciò che non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano adito;
2. Spese di lite irripetibili.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VARESE
Prima Sezione CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Varese, I Sezione Civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Elena Fumagalli Presidente Rel. Est. dott.ssa Arianna Carimati Giudice dott.ssa Elisabetta Donelli Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al R.G. n. 1476/2024 promosso da:
(C.F. ) nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 C.F._1 difeso dall'Avv. DALLASTA SILVIA, presso il cui studio è elettivamente domiciliato, giusta procura allegata all'atto introduttivo;
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ) nato a [...] il [...], CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento del Pubblico Ministero – sede.
OGGETTO: “Divorzio diretto con applicazione legge del Regno del Marocco”.
Con nota scritta del 17/12/2024 parte ricorrente ha chiesto di accertare la sussistenza della giurisdizione italiana e ha chiesto la decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, ogni diversa istanza disattesa e premesse le declaratorie e gli incombenti di legge: – dichiarare lo scioglimento del matrimonio, secondo la legge del Regno del
Marocco, contratto in Essaouira – Marocco il 02.04.2018 registrato al n. 560, registro 174, foglio
420 in data 27.04.2018, e trascritto in Italia il 24.09.2018 agli atti del Comune di Varese al n. 87, parte II, serie C, in regime di separazione dei beni, tra i coniugi , nataa Essouira – Parte_1
Marocco il 06.04.1992, C.F.: , residente in 22527 Amburgo (Germania) C.F._1
Nienredder n. 14/A, e nato a [...] - Marocco, il 03.06.1993, C.F.: CP_1
, ultima residenza nota in 21100 Varese (Va) Via Malnasca n. 16 i.1, per i C.F._2
pagina 1 di 5 motivi indicati in narrativa, alle condizioni di seguito riportate: – nulla disporre a titolo economico in favore o a carico di entrambi i coniugi, in quanto i coniugi sono economicamente indipendenti, non essendoci tra loro alcuna questione di carattere patrimoniale, e non avendo avuto figli;
– In subordine: nella denegata ipotesi, in cui questo Ill.mo Tribunale non riconosca al caso di specie
l'applicazione della normativa marocchina, si chiede ex art. 473-bis.49 c.p.c. la contestuale pronuncia di separazione giudiziale dei coniugi ai sensi dell'art. 151 c.c. e di divorzio, rispettati i termini di legge del passaggio in giudicato della sentenza di separazione e quelli per rendere la domanda di divorzio procedibile, alle medesime condizioni di cui sopra. – In ogni caso ordinare alla
Cancelleria dell'intestato Tribunale, decorsi i termini per l'impugnazione dell'emananda sentenza, il rilascio di certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp att. c.p.c., al fine di ottenere il riconoscimento del divorzio in Marocco (exequatur), ed aggiornare il proprio stato civile nel Paese
d'origine (doc. 8). Con ogni e più ampia riserva di ulteriori argomentazioni, precisazioni e modificazioni, e di formulare eventuali istanze istruttorie ed effettuare produzioni documentali conosciuta la difesa avversaria. Con vittoria di spese e compensi professionali del presente giudizio”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 01/07/2024 , cittadina maroccchina, ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale al fine di ottenere il divorzio diretto, secondo la legge del Regno del Marocco, nei confronti di in relazione al matrimonio contratto in Essaouira (Marocco) in CP_1
data 27/4/20218, come da relativo Atto di Matrimonio trascritto in Italia il 24/9/2018 agli atti del
Comune di Varese n. 87, parte II, serie C, dell'anno 2018; ha dato atto di non aver mai fissato con il coniuge un'unica residenza, di non aver mai avuto una comune casa coniugale e che dal matrimonio non sono nati figli.
All'udienza del 12/11/2024, presente la NO personalmente, il procuratore di parte Parte_1
ricorrente chiedeva dichiararsi la contumacia del resistente attesa la regolarità della notifica effettuata ex art. 143 c.p.c. nella casa comunale del luogo di ultima residenza e stante la mancata costituzione in giudizio del sig. CP_1
Sentita liberamente la sig.ra , nell'impossibilità di esperire tentativo di Parte_1
conciliazione e in assenza di domande accessorie e di istanze istruttorie, il procuratore della ricorrente ha precisato le conclusioni come da ricorso e la causa è stata trattenuta per la decisione collegiale.
Con ordinanza collegiale in data 21/11/2024 la causa è stata rimessa in istruttoria ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.c. stante la necessità di verificare la sussistenza della giurisdizione italiana, questione rilevata d'ufficio.
Depositata memoria scritta nel termine indicato, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 2 di 5 ***********
La giurisdizione del giudice italiano
Preliminarmente deve essere affrontata la questione della sussistenza o meno della competenza giurisdizionale del Tribunale italiano adito con riferimento allo status coniugale.
Parte ricorrente, sollecitata ad esporre le proprie difese con riferimento a tale questione rilevata d'ufficio, ha richiamato il disposto del Regolamento UE n. 2019/1111, in particolare per quanto sancito dall'articolo 3, lett. a) – iii) in relazione alla residenza abituale del convenuto.
Nel dettaglio, pur avendo preso atto che il signor è stato cancellato dai registri CP_1
anagrafici del Comune di Varese per irreperibilità dal 09/11/2022, la difesa della ricorrente ha sottolineato come nel dare un significato concreto al concetto di “residenza abituale” si debba tenere in considerazione l'elemento oggettivo della durata della permanenza del soggetto nel luogo ove ha o ha avuto la residenza, nonché la prossimità del soggetto con il paese ove ha il più stretto legame. Applicando i suddetti criteri interpretativi, sostiene parte ricorrente che nel caso di specie lo
Stato competente a decidere il procedimento riguardante lo status delle parti sia quello italiano dal momento che il resistente, avente cittadinanza italiana e marocchina, ha vissuto in Italia almeno dal
29/05/2001 al novembre 2022 e che il matrimonio è stato trascritto in Italia nei registri anagrafici del Comune di Varese.
Le suddette argomentazioni difensive non sono meritevoli di accoglimento contrastando con la disciplina, sia Europea che nazionale, dettata in materia e l'interpretazione data dalla Suprema
Corte con riferimento al concetto di “residenza abituale”.
Ai sensi dell'art. 3 del Regolamento UE 2019/1111 “Sono competenti a decidere sulle questioni inerenti al divorzio, alla separazione personale dei coniugi e all'annullamento del matrimonio le autorità giurisdizionali dello Stato membro:
a) nel cui territorio si trova:
i) la residenza abituale dei coniugi, o
ii) l'ultima residenza abituale dei coniugi se uno di essi vi risiede ancora, o
iii) la residenza abituale del convenuto, o iv) in caso di domanda congiunta, la residenza abituale di uno dei coniugi, o
v) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per un anno immediatamente prima della domanda, o vi) la residenza abituale dell'attore se questi vi ha risieduto almeno per sei mesi immediatamente prima della domanda ed è cittadino dello Stato membro stesso o;
b) di cui i due coniugi sono cittadini”.
pagina 3 di 5 Ritiene il Collegio che, alla luce dei criteri sopra citati al caso di specie, debba essere esclusa la sussistenza della giurisdizione del Tribunale italiano adito.
Invero, tenuto conto che il giudice italiano è stato adito sulla base del criterio di cui alla lett. a) – iii)
e cioè sostenendo che la residenza abituale del convenuto è in Italia (è pacifico che alcuno degli altri criteri sia applicabile al caso di specie posto che i coniugi non hanno mai avuto una residenza comune abituale e che l'attrice ha residenza in Germania;
per quanto riguarda la lett. b), la ricorrente ha dato atto di essere cittadina marocchina, così come il marito avente anche cittadinanza italiana) e dato atto dell'avvenuta cancellazione del sig. dall'anagrafe del Comune di Varese, CP_1
occorre chiedersi se nell'attualità si possa affermare che il resistente ha in Italia la residenza abituale. Ciò in considerazione del fatto che l'art. 5 c.p.c. stabilisce che “la giurisdizione e la competenza si determinano con riguardo alla legge vigente e allo stato di fatto esistente al momento della proposizione della domanda, e non hanno rilevanza rispetto ad esse successivi mutamenti della legge o dello Stato medesimo”.
Secondo l'insegnamento della Cassazione, per residenza abituale si deve far riferimento al “… luogo del concreto e continuativo svolgimento della vita personale ed eventualmente lavorativa del soggetto interessato, nel quale egli abbia effettivamente voluto fissare, con carattere di stabilità, il centro permanente o abituale dei propri interessi e delle relazioni sociali ed affettive…” (cfr. Cass.
SU n. 3680/2010). Tale requisito impone al giudice nazionale di verificare gli elementi concreti della fattispecie nel momento in cui viene radicato il giudizio con una valutazione di natura sostanziale, arrivando ad affermare che la verifica può addirittura prescindere dal dato formale della residenza meramente anagrafica. Nel caso di specie nessun elemento sussiste per convincere il giudice che il abbia attualmente in Italia il centro dei propri affari ed interessi, intendendosi CP_1
per interessi non solo quelli economici e materiali, ma anche quelli affettivi e spirituali (Cfr. ex multis Cass. n. 17882/2007) risultando viceversa che egli abbia perso quella integrazione nell'ambiente sociale ed affettive che, al più, può ritenersi abbia mantenuto sino all'anno 2022.
Consegue da ciò che non sussiste la giurisdizione del Tribunale adito con riferimento alla domanda di separazione e di scioglimento del matrimonio.
Le spese di lite devono dichiararsi irripetibili in ragione della natura della controversia e del fatto che parte convenuta non ha resistito al ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni altra e contraria istanza disattesa, così provvede:
1. Dichiara il difetto di competenza giurisdizionale del giudice italiano adito;
2. Spese di lite irripetibili.
pagina 4 di 5 Si comunichi.
Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13/2/2025
Il Presidente rel. Est.
Dott.ssa Elena Fumagalli
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