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Sentenza 10 luglio 2025
Sentenza 10 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 10/07/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10337 /2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10337/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PANARO GIACOMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. DI SALVO GIOVANNI Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_2 Resistente
e di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_3 ELVIRA 1 Resistente
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 06.08.2024, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90143172 04/000, notificata il 17.07.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 19.859,40, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento ed ai seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto premi non versati e contributi previdenziali omessi:
1. cartella di pagamento n. 01420160018748202000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 03.10.2016;
2. cartella di pagamento n. 01420170017438602000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 21.12.2017;
3. cartella di pagamento n. 01420170031724210000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 26.02.2018;
4. cartella di pagamento n. 01420180025774920000, emessa per crediti vantati da CP_3
(nonché da Regione Puglia Servizio finanze per Tassa Automobilistica), asseritamente notificata il 29.10.2018;
5. cartella di pagamento n. 01420190042750332000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 18.11.2019;
6. cartella di pagamento n. 01420200044809251000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 28.04.2022;
7. avviso di addebito n. 31420160000257563000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
20.04.2016; 8. avviso di addebito n. 314201600004494525000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
29.11.2016; 9. avviso di addebito n. 31420170001520932000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
04.10.2017;
10. avviso di addebito n. 31420170006648262000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 14.12.2017;
11. avviso di addebito n. 31420180000481335000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 16.06.2018;
12. avviso di addebito n. 31420190000630825000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 13.06.2019;
13. avviso di addebito n. 31420190004770133000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 25.11.2019;
14. avviso di addebito n. 31420210000971449000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 02.12.2021.
Eccependo la nullità per omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti il cui pagamento veniva intimato, quand'anche avuto riguardo soltanto all'epoca successiva alla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad essa sottesi, chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento opposta, in relazione e limitatamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sopra indicati, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
2 Ritualmente costituitasi, l' sosteneva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda, la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio l' e l' che eccepivano la tardività ed inammissibilità CP_2 CP_3 dell'opposizione e, affermando l'esistenza delle pretese creditorie, concludevano, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste attoree, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21- 6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05- 2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
In limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione all'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420180025774920000, emessa, oltre che in relazione a crediti vantati dall' , pure dalla Regione Puglia Servizio finanze CP_3 a titolo di Tassa Automobilistica, limitatamente, per l'appunto, ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche, trattandosi di pretese creditorie non ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, occorre, ora, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
Va ricordato che in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
3 Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con l'intimazione impugnata, relativamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di scrutinio, sono relative a contributi e premi omessi, già azionati e mai opposti da parte ricorrente, con l'effetto che non appare contestabile, oggi, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme.
Infatti, le parti resistenti hanno documentato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra richiamati, aventi ad oggetto premi omessi e crediti previdenziali, prodromici all'intimazione di pagamento opposta:
2. cartella di pagamento n. 01420170017438602000 notificata il 21.12.2017;
3. cartella di pagamento n. 01420170031724210000 notificata il 26.02.2018;
4. cartella di pagamento n. 01420180025774920000 notificata il 29.10.2018;
5. cartella di pagamento n. 01420190042750332000 notificata il 18.11.2019;
6. cartella di pagamento n. 01420200044809251000 notificata il 28.04.2022:
8. avviso di addebito n. 314201600004494525000 notificato il 29.11.2016;
9. avviso di addebito n. 31420170001520932000 notificato il 04.10.2017;
10. avviso di addebito n. 31420170006648262000 notificato in data 14.12.2017;
11. avviso di addebito n. 31420180000481335000 notificato in data 16.06.2018;
12. avviso di addebito n. 31420190000630825000 notificato in data 13.06.2019;
13. avviso di addebito n. 31420190004770133000 notificato in data 25.11.2019;
14. avviso di addebito n. 31420210000971449000 notificato in data 02.12.2021; sono stati ritualmente notificati, nelle date rispettivamente suindicate sub n. da 2 a 6 e da 8 a 14, mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento ovvero della documentazione attestante la notifica a mezzo p.e.c. (v. allegato fascicolo dell' e dell' ). Per cui non Controparte_4 CP_2 possono venire in rilievo, in questa sede, eventuali vizi di merito afferenti alla pretesa creditoria, cristallizzati dalla mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle presupposte all'odierno avviso di pagamento.
In merito alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_5 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nella persona dell'odierno ricorrente.
4 Non può, del resto, accedersi alla tesi del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può, difatti, dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto (nella specie, qualificatasi “moglie” del destinatario delle missive), indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'abitazione del destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Con riferimento, poi, alla notifica telematica degli avvisi di addebito suindicati, presupposti, tra gli altri, all'intimazione di pagamento, si osserva che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, stabilisce al comma 4, che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La norma dunque consente la notifica telematica e non prevede a pena di invalidità l'utilizzo di una determinata estensione. Anzi, la stessa disposizione prevede quale modalità prioritaria di notifica proprio la posta elettronica. È consentita, dunque, la notifica tramite p.e.c. degli avvisi di addebito, alle imprese individuali o costituite in forma societaria che non siano cessate abbiano assolto l'obbligo di dotarsi di una casella di “posta elettronica certificata” (l'obbligo era scadente al 30 giugno 2013 per le aziende costituite prima di tale data).
CP_ Ai fini della legittimità della notifica tramite pec, è sufficiente per la Sede reperire l'indirizzo PEC nella sezione “Dettaglio Analitico Azienda” della procedura Anagrafica Unica ovvero nelle banche dati della CCIAA o dal sito governativo www.inipec.gov.it.. Nei casi in cui non potrà essere utilizzato lo strumento della Posta Elettronica Certificata, resta comunque possibile, ai sensi del già citato art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, il
5 ricorso alla notifica attraverso il messo comunale. Le notificazioni ai contribuenti tramite i messi comunali è disciplinata, inoltre, dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, che rinvia alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art. 137 e seguenti.
Ne consegue la legittimità, nel caso di specie, della notifica dell'avviso di addebito impugnato, effettuata da parte resistente a mezzo p.e.c. all'indirizzo della resistente, così come risultante dalla documentazione versata in atti.
Come osservato più sopra, la norma non prevede a pena di invalidità l'utilizzo di una determinata estensione.
Con riguardo alla documentazione attestante le notifiche degli atti presupposti prodotta dalle parti resistenti, si deve, ora, precisare che la notifica della cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1), per crediti , asseritamente effettuata il 03.10.2016, risulta CP_3 eseguita a mezzo p.e.c. a “indirizzo non valido”; ancora, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7), emesso dall , asseritamente notificato il 20.04.2016, CP_2 in quanto in atti è allegato soltanto l'avviso che contiene riferimento al n. di racc. 65035446217-8, ma non risulta alcuna ricevuta.
Cionondimeno, entrambi i suindicati atti sono legalmente conosciuti e/o sono comunque stati portati nella sfera di conoscenza del contribuente, atteso che la cartella di pagamento n. 01420160018748202000 viene richiamata nell'intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018; viene pure menzionata nell'intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019; ancora, è ricompresa nell'intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, nonché nell'intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona qualificatasi di famiglia, in data 29.07.2022.
Lo stesso dicasi per l'avviso di addebito n. 31420160000257563000, riportato nell'intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018, nell'intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019; ancora, nell'intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, nonché nell'intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona di famiglia, in data 29.07.2022.
Ciò posto, le pretese creditorie devono dirsi incontestabili nel presente giudizio. Come difatti già osservato, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lavoro, Sent. n. 14692 del 25-06-2007).
6 Pertanto, è inammissibile l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
In ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Dunque, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all' esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_6 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
7 Nel caso di specie, gli atti impugnati si riferiscono pacificamente ad omissioni contributive dovute relativamente ad anni successivi al 1995, per cui i crediti con esse richiesti soggiacciono senz'altro alla prescrizione estintiva quinquennale.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. "Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Per quanto esposto, la mancata opposizione delle cartelle esattoriali nel termine di 40 giorni dalla notifica determina certamente la decadenza della ricorrente da tutte le eccezioni relative al merito del credito dell' , ma non ne trasforma la prescrizione da quinquennale a CP_2 decennale.
Orbene, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di prescrizione va disattesa, tenuto conto della tempestiva sequenza di atti interruttivi del corso della prescrizione quinquennale - succedutisi a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ovvero del primo atto notificato dalla data di esigibilità dei crediti -, terminata con la notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta, perfezionatasi il 17.07.2024.
In particolare, in atti vi è prova della notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione, nonché della riferibilità degli stessi alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di fianco riportati (con l'indicazione tra parentesi della medesima enumerazione degli atti di cui in epigrafe):
- intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018, in cui sono presenti la cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1) e l'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7);
- intimazione di pagamento n.0142018901728862/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019, relativa agli avvisi di addebito n. 314201600004494525000 (8) e n. 31420170001520932000 (9);
- intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019, relative alla cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1) ed all'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7);
- intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, in cui vengono richiamati le cartelle di pagamento: n. 01420160018748202000 (1), n. 01420170017438602000 (2) e n. 01420170031724210000 (3) e gli avvisi di addebito: n. 31420160000257563000 (7) e n. 31420170006648262000 (10);
8 - intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona di famiglia, in data 29.07.2022, relativa alle cartelle di pagamento: n. 01420160018748202000 (1), n. 01420170017438602000 (2), n. 01420170031724210000 (3), n. 01420180025774920000 (4), n.01420190042750332000 (5) ed agli avvisi di addebito: n. 31420160000257563000 (7), n. 314201600004494525000 (8), n. 31420170001520932000 (9), n. 31420170006648262000 (10), n. 31420180000481335000 (11), n. 31420190000630825000 (12), n. 31420190004770133000 (13);
- intimazione di pagamento n.01420249014317204/000, notificata a mezzo raccomandata alla coniuge in data 17.07.2024, oggetto dell'odierna impugnazione e, dunque, recante tutti gli atti opposti.
Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Presidente pro tempore, di , in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, e di , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 06.08.2024, così provvede:
1) dichiara il parziale difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione all'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420180025774920000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche;
2) rigetta, per il resto, il ricorso in opposizione;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché in favore
[...] dell' e dell' , che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre ad accessori come per legge. CP_2 CP_3 Bari, lì 10.07.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE LAVORO
In nome del popolo italiano
Il giudice dott.ssa Claudia Tanzarella,
verificata la rituale comunicazione a cura della cancelleria del provvedimento con cui si è disposto, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., che l'udienza di discussione sia sostituita dal deposito telematico e dallo scambio di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, dà preliminarmente atto della predetta modalità di comparizione delle parti e, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, adotta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10337/2024 del Registro Generale e promossa da
, con il procuratore avv. PANARO GIACOMO Parte_1 Ricorrente
nei confronti di
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, con il procuratore avv. DI SALVO GIOVANNI Resistente
nonché nei confronti di in persona del Presidente pro tempore, con il procuratore avv. DE LEONARDIS DANIELE CP_2 Resistente
e di
, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il procuratore avv. CASTELLANETA CP_3 ELVIRA 1 Resistente
Oggetto: Opposizione ad intimazione di pagamento;
*** MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso del 06.08.2024, l'istante proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 014 2024 90143172 04/000, notificata il 17.07.2024, con la quale veniva richiesto il pagamento della somma di Euro 19.859,40, in relazione alle seguenti cartelle di pagamento ed ai seguenti avvisi di addebito aventi ad oggetto premi non versati e contributi previdenziali omessi:
1. cartella di pagamento n. 01420160018748202000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 03.10.2016;
2. cartella di pagamento n. 01420170017438602000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 21.12.2017;
3. cartella di pagamento n. 01420170031724210000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 26.02.2018;
4. cartella di pagamento n. 01420180025774920000, emessa per crediti vantati da CP_3
(nonché da Regione Puglia Servizio finanze per Tassa Automobilistica), asseritamente notificata il 29.10.2018;
5. cartella di pagamento n. 01420190042750332000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 18.11.2019;
6. cartella di pagamento n. 01420200044809251000, emessa per crediti vantati da , CP_3 asseritamente notificata il 28.04.2022;
7. avviso di addebito n. 31420160000257563000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
20.04.2016; 8. avviso di addebito n. 314201600004494525000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
29.11.2016; 9. avviso di addebito n. 31420170001520932000, emesso da , asseritamente notificato il CP_2
04.10.2017;
10. avviso di addebito n. 31420170006648262000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 14.12.2017;
11. avviso di addebito n. 31420180000481335000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 16.06.2018;
12. avviso di addebito n. 31420190000630825000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 13.06.2019;
13. avviso di addebito n. 31420190004770133000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 25.11.2019;
14. avviso di addebito n. 31420210000971449000, emesso da , asseritamente notificato in CP_2 data 02.12.2021.
Eccependo la nullità per omessa e/o inesistente notifica degli atti presupposti e la prescrizione dei crediti il cui pagamento veniva intimato, quand'anche avuto riguardo soltanto all'epoca successiva alla presunta data di notifica delle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito ad essa sottesi, chiedeva annullarsi l'intimazione di pagamento opposta, in relazione e limitatamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito sopra indicati, con il favore delle spese di lite, da distrarsi.
2 Ritualmente costituitasi, l' sosteneva l'inammissibilità della Controparte_1 domanda, la legittimità del proprio operato e chiedeva il rigetto del ricorso.
Si costituivano in giudizio l' e l' che eccepivano la tardività ed inammissibilità CP_2 CP_3 dell'opposizione e, affermando l'esistenza delle pretese creditorie, concludevano, in ogni caso, per il rigetto del ricorso.
*
Tali risultando le richieste attoree, il ricorso è infondato per i motivi di seguito esposti.
Va premesso che le assorbenti considerazioni che seguono rendono pletorica la disamina delle ulteriori argomentazioni espresse dalle parti. Invero, il principio della “ragione più liquida” consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell' ordine delle questioni da trattare, di cui all' art. 276 cpc , in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, valorizzate dall' art. 111 Cost. , con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre (cfr. in termini ex multis Cass. civ. Sez. III Ordinanza 21- 6-2017, n. 15350; Cass. civ. Sez. lavoro Ordinanza, 19-6-2017, n. 15064; Sez. lavoro, 18-11-2016, n. 23531; Sez. lavoro Ordinanza, 19-08-2016, n. 17214; Cass. 12.11.2015 n. 23160; Cass. S.U. 08-05- 2014 n. 9936; Cass. 28-05.2014 n. 12002 e giurisprudenza pacifica della Sezione tra cui sentenza del 13.07.2017 nonché Trib. Reggio Emilia Sez. II, 07.12.2017; Trib. Milano Sez. lavoro 10.05.2016).
In limine litis, va dichiarato il parziale difetto di giurisdizione ordinaria in ordine all'opposizione all'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420180025774920000, emessa, oltre che in relazione a crediti vantati dall' , pure dalla Regione Puglia Servizio finanze CP_3 a titolo di Tassa Automobilistica, limitatamente, per l'appunto, ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche, trattandosi di pretese creditorie non ricomprese entro la sfera di attribuzioni di questo giudicante, bensì in quella facente capo alla giurisdizione tributaria, avuto debito riguardo al criterio di riparto della causa petendi ovvero del petitum sostanziale.
Così delimitato l'oggetto dell'odierna cognizione, occorre, ora, qualificare le domande proposte da parte ricorrente.
In generale, va osservato come nella materia in questione, in ordine ai motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: rimessione in termini per eventi sismici;
eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado), l'opposizione va qualificata come opposizione alla iscrizione a ruolo.
Va ricordato che in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio di quaranta giorni previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
3 Nel caso che ci occupa, le somme chieste in pagamento con l'intimazione impugnata, relativamente alle cartelle di pagamento ed agli avvisi di addebito oggetto di scrutinio, sono relative a contributi e premi omessi, già azionati e mai opposti da parte ricorrente, con l'effetto che non appare contestabile, oggi, la sussistenza dei presupposti per l'iscrizione a ruolo delle somme.
Infatti, le parti resistenti hanno documentato che le cartelle di pagamento e gli avvisi di addebito sopra richiamati, aventi ad oggetto premi omessi e crediti previdenziali, prodromici all'intimazione di pagamento opposta:
2. cartella di pagamento n. 01420170017438602000 notificata il 21.12.2017;
3. cartella di pagamento n. 01420170031724210000 notificata il 26.02.2018;
4. cartella di pagamento n. 01420180025774920000 notificata il 29.10.2018;
5. cartella di pagamento n. 01420190042750332000 notificata il 18.11.2019;
6. cartella di pagamento n. 01420200044809251000 notificata il 28.04.2022:
8. avviso di addebito n. 314201600004494525000 notificato il 29.11.2016;
9. avviso di addebito n. 31420170001520932000 notificato il 04.10.2017;
10. avviso di addebito n. 31420170006648262000 notificato in data 14.12.2017;
11. avviso di addebito n. 31420180000481335000 notificato in data 16.06.2018;
12. avviso di addebito n. 31420190000630825000 notificato in data 13.06.2019;
13. avviso di addebito n. 31420190004770133000 notificato in data 25.11.2019;
14. avviso di addebito n. 31420210000971449000 notificato in data 02.12.2021; sono stati ritualmente notificati, nelle date rispettivamente suindicate sub n. da 2 a 6 e da 8 a 14, mediante la produzione dei relativi avvisi di ricevimento ovvero della documentazione attestante la notifica a mezzo p.e.c. (v. allegato fascicolo dell' e dell' ). Per cui non Controparte_4 CP_2 possono venire in rilievo, in questa sede, eventuali vizi di merito afferenti alla pretesa creditoria, cristallizzati dalla mancata opposizione nel termine di quaranta giorni dalla notifica delle cartelle presupposte all'odierno avviso di pagamento.
In merito alla produzione della sola copia dell'avviso di ricevimento, non anche degli originali, vale la pena di osservare che il disconoscimento formulato in maniera aspecifica deve ritenersi tamquam non esset. Sull'argomento la Corte di Cassazione ha affermato che “in tema di prova documentale, l'onere di disconoscere la conformità tra l'originale di una scrittura e la copia fotostatica della stessa prodotta in giudizio, pur non implicando necessariamente l'uso di formule sacramentali, va assolto mediante una dichiarazione di chiaro e specifico contenuto che consenta di desumere da essa in modo inequivoco gli estremi della negazione della genuinità della copia, senza che possano considerarsi sufficienti, ai fini del ridimensionamento dell'efficacia probatoria, contestazioni generiche o onnicomprensive (così Cass. n. 28096/09, nonché, di recente, Cass. n. 14416/13). Nel caso in esame va escluso, ai fini del disconoscimento della genuinità delle fotocopie delle relazioni di notificazione delle cartelle di pagamento prodotte da Equitalia l'efficacia della contestazione CP_5 formulata dall'opponente con la dichiarazione, riportata sia nel ricorso che nel controricorso, di "disconoscere la conformità all'originale con riferimento alle copie delle notifiche delle cartelle prodotte da controparte...", espressa nel verbale del 25 febbraio 2009, relativo alla prima udienza successiva alla produzione documentale in contestazione” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10326 del 13/05/2014).
Inoltre, vale la pena di osservare che il destinatario della missiva risulta correttamente individuato nella persona dell'odierno ricorrente.
4 Non può, del resto, accedersi alla tesi del mancato perfezionamento della notifica nei propri confronti. Non può, difatti, dirsi che parte ricorrente non abbia avuto legale conoscenza dell'atto per la asserita estraneità del soggetto (nella specie, qualificatasi “moglie” del destinatario delle missive), indicato quale ricevente nella cartolina di ricevimento della lettera raccomandata, reperito presso l'abitazione del destinatario e la cui firma è stata apposta per ricezione dell'atto. In proposito, è sufficiente rammentare che “alla stregua di quanto chiarito da Cass. n. 9111/2012, in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione” (cfr. Cass. civ. Sez. VI - 5, Ord., 12-04-2016, n. 7184). In altri termini, la presenza della firma della persona cui viene consegnato il plico, per come certificata dal postino, fa scattare infatti la presunzione di conoscenza da parte del destinatario, il quale, ove voglia dimostrare il contrario, ha l'onere di fornire la prova di non aver mai potuto prendere possesso della missiva.
Peraltro, in merito, può richiamarsi la giurisprudenza in materia di notificazioni a mezzo raccomandata, secondo la quale “in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova” (Cass.16528/2018; in senso conforme, v. Cass. 24149/2018 e Cass. 30787/2019).
Con riferimento, poi, alla notifica telematica degli avvisi di addebito suindicati, presupposti, tra gli altri, all'intimazione di pagamento, si osserva che l'art. 30 D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in Legge n. 122/2010, stabilisce al comma 4, che “l'avviso di addebito è notificato in via prioritaria tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dagli elenchi previsti dalla legge, ovvero previa eventuale convenzione tra comune e dai messi comunali o dagli agenti CP_2 della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento”.
La norma dunque consente la notifica telematica e non prevede a pena di invalidità l'utilizzo di una determinata estensione. Anzi, la stessa disposizione prevede quale modalità prioritaria di notifica proprio la posta elettronica. È consentita, dunque, la notifica tramite p.e.c. degli avvisi di addebito, alle imprese individuali o costituite in forma societaria che non siano cessate abbiano assolto l'obbligo di dotarsi di una casella di “posta elettronica certificata” (l'obbligo era scadente al 30 giugno 2013 per le aziende costituite prima di tale data).
CP_ Ai fini della legittimità della notifica tramite pec, è sufficiente per la Sede reperire l'indirizzo PEC nella sezione “Dettaglio Analitico Azienda” della procedura Anagrafica Unica ovvero nelle banche dati della CCIAA o dal sito governativo www.inipec.gov.it.. Nei casi in cui non potrà essere utilizzato lo strumento della Posta Elettronica Certificata, resta comunque possibile, ai sensi del già citato art. 30 del D.L. n. 78/2010 conv. in L. n. 122/2010, il
5 ricorso alla notifica attraverso il messo comunale. Le notificazioni ai contribuenti tramite i messi comunali è disciplinata, inoltre, dall'art. 60, D.P.R. 600/1973, che rinvia alle norme generali contenute nel codice di procedura civile, art. 137 e seguenti.
Ne consegue la legittimità, nel caso di specie, della notifica dell'avviso di addebito impugnato, effettuata da parte resistente a mezzo p.e.c. all'indirizzo della resistente, così come risultante dalla documentazione versata in atti.
Come osservato più sopra, la norma non prevede a pena di invalidità l'utilizzo di una determinata estensione.
Con riguardo alla documentazione attestante le notifiche degli atti presupposti prodotta dalle parti resistenti, si deve, ora, precisare che la notifica della cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1), per crediti , asseritamente effettuata il 03.10.2016, risulta CP_3 eseguita a mezzo p.e.c. a “indirizzo non valido”; ancora, non vi è prova della notifica dell'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7), emesso dall , asseritamente notificato il 20.04.2016, CP_2 in quanto in atti è allegato soltanto l'avviso che contiene riferimento al n. di racc. 65035446217-8, ma non risulta alcuna ricevuta.
Cionondimeno, entrambi i suindicati atti sono legalmente conosciuti e/o sono comunque stati portati nella sfera di conoscenza del contribuente, atteso che la cartella di pagamento n. 01420160018748202000 viene richiamata nell'intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018; viene pure menzionata nell'intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019; ancora, è ricompresa nell'intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, nonché nell'intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona qualificatasi di famiglia, in data 29.07.2022.
Lo stesso dicasi per l'avviso di addebito n. 31420160000257563000, riportato nell'intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018, nell'intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019; ancora, nell'intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, nonché nell'intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona di famiglia, in data 29.07.2022.
Ciò posto, le pretese creditorie devono dirsi incontestabili nel presente giudizio. Come difatti già osservato, nella disciplina della riscossione mediante iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali, di cui al d.lgs. n. 46 del 1999, il termine per proporre opposizione alla pretesa contributiva, che dall'art. 24 dello stesso d.lgs. è fissato in quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento, deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo. La perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore (cfr. ex plurimis Cass. Sez. lavoro, Sent. n. 14692 del 25-06-2007).
6 Pertanto, è inammissibile l'opposizione alla iscrizione a ruolo.
In ordine, poi, ai motivi che riguardano il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 d.lgs. 46/99.
Dunque, con riferimento al capo di domanda relativo all'accertamento dell'estinzione dei crediti per decorso del termine prescrizionale, deve rilevarsi che tale domanda -in quanto concernente (la pretesa esistenza di) fatti estintivi del credito verificatisi dopo la formazione del ruolo- deve essere qualificata quale opposizione all' esecuzione, ai sensi dell'art. 615 c.p.c., richiamato dall' art. 29 del D.Lgs. n. 46/99, la quale non prevede alcun termine e può essere esperita sino a quando non siano completate le operazioni della procedura esecutiva.
Tanto chiarito, deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione.
La legge n° 335/95 all' art. 3, commi 9 e 10, recita: “Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati: a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria (comma 9). I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso (comma 10)”. La normativa sopra riportata è entrata in vigore il 17 agosto 1995, ma il legislatore, quanto ai tempi di attuazione, ha distinto tra i diversi contributi: per quelli destinati alle gestioni pensionistiche provvede la lettera a), che prevede un termine prescrizionale decennale, che si riduce a cinque anni dal 1 gennaio 1996; la lettera b) prevede per tutti gli altri contributi l'immediata entrata in vigore del termine quinquennale. La Suprema Corte a sezioni Unite, chiamata a pronunciarsi sul contrasto giurisprudenziale registratosi sull' interpretazione dei commi 9 e 10 della legge citata, con decisione n. 6173 del 07-03-2008 ha chiarito che la disciplina posta dall'art. 3, commi 9 e 10, della legge 335 del 1995 comporta che, per i contributi relativi a periodi precedenti alla data di entrata in vigore di detta legge -salvi i casi in cui il precedente termine decennale di prescrizione venga conservato per effetto di denuncia del lavoratore, o dei suoi superstiti, di atti interruttivi già compiuti o di procedure di recupero iniziate dall' nel rispetto della normativa preesistente- il termine di prescrizione è Controparte_6 quinquennale a decorrere dal 1° gennaio 1996, potendo, però, detto termine, in applicazione della regola generale di cui all' art. 252 disp. att. cod. civ., essere inferiore se tale è il residuo del più lungo termine determinato secondo il regime precedente.
7 Nel caso di specie, gli atti impugnati si riferiscono pacificamente ad omissioni contributive dovute relativamente ad anni successivi al 1995, per cui i crediti con esse richiesti soggiacciono senz'altro alla prescrizione estintiva quinquennale.
Così individuato il regime prescrizionale applicabile, va pure detto che non è confortata dalla giurisprudenza di legittimità la tesi secondo cui dalla mancata opposizione delle cartelle esattoriali poste a base delle intimazioni di pagamento discenderebbe la definitività delle stesse ai sensi dell'art. 2953 c.c., con conseguente applicazione del termine di prescrizione decennale. Viceversa, sul punto si deve accedere alla tesi prospettata dall'opponente, in quanto l'art. 2953 c.c. riguarda il caso di diritti riguardo ai quali “è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato” (cd. actio judicati); certamente vi sono anche altre ipotesi assimilabili alla condanna passata in giudicato, ma sempre in caso di un provvedimento giurisdizionale definitivo, non suscettibile di impugnazione, e non nel caso di provvedimenti amministrativi che, pur essendo idonei a costituire titolo esecutivo, non hanno l'idoneità a passare in giudicato;
sul punto, si deve rilevare che Cassazione civile sez. un. 17/11/2016 n. 23397 ha recentemente stabilito che “La scadenza del termine perentorio stabilito per opporsi o impugnare un atto di riscossione a ruolo produce solo l'effetto della irretrattabilità del credito contributivo ma non la conversione del termine di prescrizione breve (quinquennale) in quello ordinario (decennale). Tale principio si applica a tutti gli atti di riscossione coattiva di crediti di enti previdenziali, o relativi alle entrate dello Stato, tributarie, extratributarie, nonché ai crediti di regioni province comuni, nonché delle sanzioni per la violazione delle norme tributarie e amministrative. "Con la conseguenza che, qualora per i relativi crediti sia prevista una prescrizione (sostanziale) più breve dell'ordinaria, la sola scadenza del termine concesso al debitore per l'opposizione, non consente di fare applicazione dell'art. 2953 c.c., tranne che in presenza di un titolo giudiziale divenuto definitivo". Per quanto esposto, la mancata opposizione delle cartelle esattoriali nel termine di 40 giorni dalla notifica determina certamente la decadenza della ricorrente da tutte le eccezioni relative al merito del credito dell' , ma non ne trasforma la prescrizione da quinquennale a CP_2 decennale.
Orbene, nell'ipotesi in esame, l'eccezione di prescrizione va disattesa, tenuto conto della tempestiva sequenza di atti interruttivi del corso della prescrizione quinquennale - succedutisi a seguito della notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito ovvero del primo atto notificato dalla data di esigibilità dei crediti -, terminata con la notifica dell'intimazione di pagamento odiernamente opposta, perfezionatasi il 17.07.2024.
In particolare, in atti vi è prova della notifica dei seguenti atti interruttivi della prescrizione, nonché della riferibilità degli stessi alle cartelle di pagamento ed avvisi di addebito di fianco riportati (con l'indicazione tra parentesi della medesima enumerazione degli atti di cui in epigrafe):
- intimazione di pagamento n.01420179011730416/000, notificata a mezzo posta, in assenza del destinatario, alla coniuge in data 31.01.2018, in cui sono presenti la cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1) e l'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7);
- intimazione di pagamento n.0142018901728862/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019, relativa agli avvisi di addebito n. 314201600004494525000 (8) e n. 31420170001520932000 (9);
- intimazione di pagamento n.01420189009113758/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 19.03.2019, relative alla cartella di pagamento n. 01420160018748202000 (1) ed all'avviso di addebito n. 31420160000257563000 (7);
- intimazione di pagamento n. 01420199001560626/000, notificata a mezzo posta, personalmente al destinatario, in data 23.09.2019, in cui vengono richiamati le cartelle di pagamento: n. 01420160018748202000 (1), n. 01420170017438602000 (2) e n. 01420170031724210000 (3) e gli avvisi di addebito: n. 31420160000257563000 (7) e n. 31420170006648262000 (10);
8 - intimazione di pagamento n.01420229008890684/000, notificata a mezzo raccomandata, a persona di famiglia, in data 29.07.2022, relativa alle cartelle di pagamento: n. 01420160018748202000 (1), n. 01420170017438602000 (2), n. 01420170031724210000 (3), n. 01420180025774920000 (4), n.01420190042750332000 (5) ed agli avvisi di addebito: n. 31420160000257563000 (7), n. 314201600004494525000 (8), n. 31420170001520932000 (9), n. 31420170006648262000 (10), n. 31420180000481335000 (11), n. 31420190000630825000 (12), n. 31420190004770133000 (13);
- intimazione di pagamento n.01420249014317204/000, notificata a mezzo raccomandata alla coniuge in data 17.07.2024, oggetto dell'odierna impugnazione e, dunque, recante tutti gli atti opposti.
Da quanto sopra discende il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sull'opposizione proposta da nei Parte_1 confronti di , in persona del Presidente pro tempore, di , in persona del legale CP_2 CP_3 rappresentante pro tempore, e di , in persona del legale Controparte_7 rappresentante pro tempore, con ricorso depositato il 06.08.2024, così provvede:
1) dichiara il parziale difetto di giurisdizione in ordine all'opposizione all'intimazione di pagamento con riferimento alla cartella di pagamento n. 01420180025774920000, limitatamente ai ruoli oggetto di iscrizione da parte della Regione Puglia per Tasse automobilistiche;
2) rigetta, per il resto, il ricorso in opposizione;
3) condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore di Controparte_1
, da distrarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario, nonché in favore
[...] dell' e dell' , che liquida in complessivi € 3.600,00, oltre ad accessori come per legge. CP_2 CP_3 Bari, lì 10.07.2025
Il Giudice
Claudia Tanzarella
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