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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 832/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM000941 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO, PRECISANDO CHE NON E' STATO RAGGIUNTO
ALCUN ACCORDO CONCILIATIVO CON IL CONTRIBUENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava, in quanto ritenuto carente di motivazione, l'avviso n. 250TJSM000941, notificatogli in data 21 giugno 2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito pari ad € 3.247 e, quindi, rideterminato le maggiori imposte (IRPEF per € 1.396, addizionale regionale IRPEF per € 108 e addizionale comunale
IRPEF per € 29) e irrogato la relativa sanzione;
in particolare, sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe
Tributaria, l'Agenzia riteneva che il contribuente avesse stipulato 3 contratti di locazione dei quali avrebbe percepito redditi (non dichiarati) da assoggettare ad IRPEF, Addizionale IRPEF e Addizionale comunale
IRPEF per € 24.514.
Con sentenza 118/2025, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per aver violato l'art. 22
d.lgs. 546/1992, laddove impone a pena di inammissibilità il deposito, unitamente al ricorso, anche della fotocopia della relativa ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. Con appello dell'8 giugno 2025, il contribuente impugnava la decisione di primo grado, depositando copia della notifica del ricorso e reiterando le eccezioni sollevate in primo grado.
Costituitasi con comparsa in data 25 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate si opponeva all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Con successiva memoria del 26 marzo 2025, la medesima Agenzia depositava copia della proposta di accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non accolta dal contribuente.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che l'inammissibilità (rilevabile d'ufficio) comminata dall'art. 22 d.lgs. 546/1992 attiene al mancato deposito del ricorso unitamente alla prova della relativa notifica e non anche al mancato deposito solo di quest'ultima.
In ogni caso, il Collegio evidenzia come, costituendosi nel giudizio di primo grado, nulla abbia obiettato l'Agenzia delle Entrate in ordine alla notifica del ricorso;
inoltre, difendendosi nel merito, la medesima ha dato atto di aver avuto piena conoscenza del relativo contenuto. In ogni caso, il ricorrente ha depositato nel presente grado di giudizio copia della notifica del ricorso di primo grado. Conseguentemente, la pronuncia di inammissibilità emessa in primo grado va riformata, con conseguente esame del merito del ricorso.
2. Nel merito, l'appello va respinto.
Lamenta il contribuente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis
Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre
2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233 e 24234; 16 dicembre 2011, n.
27164), in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero sia stato portato a conoscenza del destinatario dell'atto. Nel caso di specie, l'atto riporta gli estremi dei provvedimenti di registrazione dei tre contratti di locazione dai quali l'Agenzia ha desunto il maggior reddito non dichiarato.
A fronte di tali evidenti risultanze documentali il contribuente ha dichiarato di possedere un unico immobile che può essere adibito ad abitazione (quello sito in Roma, in Indirizzo_1 ). Tale eccezione, peraltro, non appare utile a destituire di fondamento l'atto impugnato, atteso che i soli contratti che si riferiscono a periodi sovrapponibili (quello registrato il 30 maggio 2016 e relativo al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2022 e quello registrato il 20 giugno 2017 e relativo al periodo dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 2020) si riferiscono ad immobili distinti (il primo all'immobile sito in Indirizzo_2
e l'altro a quello sito in Roma, in Indirizzo_1) e a tipologie di contratto diverso (il primo riferito ad una locazione a uso non abitativo e l'altra ad una locazione ad uso abitativo).
Pertanto, l'eccezione non appare meritevole di accoglimento.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto e condanna l'appellante al pagamento di euro
1.440 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE LI)
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 2, riunita in udienza il 05/02/2026 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
LIOTTA MARCELLO, Presidente
CASO LUIGI, Relatore
MONACA GIOVANNI, Giudice
in data 05/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 81/2025 depositato il 08/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 2
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 118/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 14 e pubblicata il 07/01/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJSM000941 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Resistente/Appellato: SI RIPORTA AGLI ATTI, MEGLIO ESPLICANDO QUANTO IVI DEDOTTO E
CONCLUDENDO PER IL RIGETTO DELL'APPELLO, PRECISANDO CHE NON E' STATO RAGGIUNTO
ALCUN ACCORDO CONCILIATIVO CON IL CONTRIBUENTE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso proposto innanzi alla Corte di giustizia tributaria di I grado di Roma, il contribuente impugnava, in quanto ritenuto carente di motivazione, l'avviso n. 250TJSM000941, notificatogli in data 21 giugno 2023, con il quale l'Agenzia delle Entrate aveva accertato un maggior reddito pari ad € 3.247 e, quindi, rideterminato le maggiori imposte (IRPEF per € 1.396, addizionale regionale IRPEF per € 108 e addizionale comunale
IRPEF per € 29) e irrogato la relativa sanzione;
in particolare, sulla base dei dati risultanti dall'Anagrafe
Tributaria, l'Agenzia riteneva che il contribuente avesse stipulato 3 contratti di locazione dei quali avrebbe percepito redditi (non dichiarati) da assoggettare ad IRPEF, Addizionale IRPEF e Addizionale comunale
IRPEF per € 24.514.
Con sentenza 118/2025, il giudice di primo grado dichiarava inammissibile il ricorso per aver violato l'art. 22
d.lgs. 546/1992, laddove impone a pena di inammissibilità il deposito, unitamente al ricorso, anche della fotocopia della relativa ricevuta di deposito o della spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale.
2. Con appello dell'8 giugno 2025, il contribuente impugnava la decisione di primo grado, depositando copia della notifica del ricorso e reiterando le eccezioni sollevate in primo grado.
Costituitasi con comparsa in data 25 febbraio 2025, l'Agenzia delle Entrate si opponeva all'appello e ne chiedeva il rigetto.
Con successiva memoria del 26 marzo 2025, la medesima Agenzia depositava copia della proposta di accordo conciliativo ai sensi dell'art. 48 D.lgs. 31 dicembre 1992 n. 546, non accolta dal contribuente.
3. Nell'udienza del 5 febbraio 2026, udita la relazione del relatore e le conclusioni delle parti costituite e presenti, la causa veniva trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente, va rilevato che l'inammissibilità (rilevabile d'ufficio) comminata dall'art. 22 d.lgs. 546/1992 attiene al mancato deposito del ricorso unitamente alla prova della relativa notifica e non anche al mancato deposito solo di quest'ultima.
In ogni caso, il Collegio evidenzia come, costituendosi nel giudizio di primo grado, nulla abbia obiettato l'Agenzia delle Entrate in ordine alla notifica del ricorso;
inoltre, difendendosi nel merito, la medesima ha dato atto di aver avuto piena conoscenza del relativo contenuto. In ogni caso, il ricorrente ha depositato nel presente grado di giudizio copia della notifica del ricorso di primo grado. Conseguentemente, la pronuncia di inammissibilità emessa in primo grado va riformata, con conseguente esame del merito del ricorso.
2. Nel merito, l'appello va respinto.
Lamenta il contribuente il difetto di motivazione dell'atto impugnato.
Secondo la consolidata giurisprudenza del Supremo collegio espressa in numerose sentenze (ex multis
Cass. Sezioni unite 14 maggio 2010, n. 11722; 31 marzo 2011, n. 7401; 5 luglio 2011, n. 14815; 16 settembre
2011, nn. 18903, 18904 e 18905; 18 novembre 2011, nn. 24232, 24233 e 24234; 16 dicembre 2011, n.
27164), in base a un'interpretazione non puramente formalistica dell'articolo 7, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la motivazione può essere assolta per relationem ad altro atto, allorquando nell'atto notificato ne siano stati specificamente indicati gli estremi ovvero sia stato portato a conoscenza del destinatario dell'atto. Nel caso di specie, l'atto riporta gli estremi dei provvedimenti di registrazione dei tre contratti di locazione dai quali l'Agenzia ha desunto il maggior reddito non dichiarato.
A fronte di tali evidenti risultanze documentali il contribuente ha dichiarato di possedere un unico immobile che può essere adibito ad abitazione (quello sito in Roma, in Indirizzo_1 ). Tale eccezione, peraltro, non appare utile a destituire di fondamento l'atto impugnato, atteso che i soli contratti che si riferiscono a periodi sovrapponibili (quello registrato il 30 maggio 2016 e relativo al periodo dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2022 e quello registrato il 20 giugno 2017 e relativo al periodo dal 1° giugno 2017 al 30 settembre 2020) si riferiscono ad immobili distinti (il primo all'immobile sito in Indirizzo_2
e l'altro a quello sito in Roma, in Indirizzo_1) e a tipologie di contratto diverso (il primo riferito ad una locazione a uso non abitativo e l'altra ad una locazione ad uso abitativo).
Pertanto, l'eccezione non appare meritevole di accoglimento.
Ne consegue il rigetto dell'appello.
3. La condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte di giustizia tributaria di II grado, definitivamente pronunziando, ogni diversa richiesta domanda ed eccezione reiette, respinge l'appello come in atti proposto e condanna l'appellante al pagamento di euro
1.440 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5 febbraio 2026.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
(Luigi Caso) (CE LI)