Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 832
CGT2
Sentenza 10 febbraio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità per vizio di notifica del ricorso di primo grado

    La Corte ha riformato la pronuncia di inammissibilità di primo grado, ritenendo che l'art. 22 d.lgs. 546/1992 non commini l'inammissibilità per il mancato deposito della sola prova di notifica, ma del ricorso unitamente alla prova della relativa notifica. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate non aveva sollevato eccezioni in primo grado e si era difesa nel merito.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto di accertamento

    La Corte ha rigettato l'eccezione, ritenendo che la motivazione fosse assolta per relationem, poiché l'atto riportava gli estremi dei provvedimenti di registrazione dei tre contratti di locazione dai quali l'Agenzia aveva desunto il maggior reddito non dichiarato. Inoltre, il contribuente non ha fornito elementi utili a destituire di fondamento l'atto, avendo dichiarato di possedere un unico immobile adibito ad abitazione, mentre i contratti si riferivano a immobili distinti e a tipologie di contratto diverse.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 832
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio
    Numero : 832
    Data del deposito : 10 febbraio 2026

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