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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Molise, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 25 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Molise |
| Numero : | 25 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 25/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano - Indirizzo_1 80040 San Gennaro Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Srl - 05811431211
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 116/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320210000859828000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 01/12/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 26/01/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di cartella di pagamento n. 053 2021 00008598 28000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cartella relativa al ruolo n. 2021/000501 del 17.05.2021 e scaturente da avviso di accertamento emesso dal
Comune di San Gennaro Vesuviano per omessa dichiarazione ed irrogazione delle relative sanzioni [avviso n.
46 del 01.10.2018 prot. n. 11303 del 01.10.2018 – IMU anno 2013], nei confronti della Soc. Resistente_1 Srl.
Proponeva ricorso la società sostenendo che cartella e ruolo erano illegittimi ed andavano parzialmente annullati per carenza del presupposto impositivo (a fronte dell'errata irrogazione della sanzione e della violazione del preesistente giudicato riguardante l'Imu relativa all'anno 2013).
Faceva presente la ricorrente che detta cartella (emessa per la complessiva somma di euro 57.491,22, oltre interessi maturandi) era stata posta in essere alla stregua del ruolo sopra indicato, emesso dal citato ente locale e richiamato nella cartella stessa;
che in precedenza le era stato notificato, a mezzo raccomandata ed in data 30.11.2018, l'avviso di accertamento sopra menzionato, prodromico all'impugnata cartella, avviso con il quale il Comune di San Gennaro Vesuviano – Servizio Finanze e Tributi – Ufficio Tributi aveva richiesto, a titolo di IMU anno 2013, la maggiore imposta di € 8.329,82, oltre spese di notifica, sanzioni per presunta omessa dichiarazione ed interessi, per un importo complessivo di € 54.011,00; che essa ricorrente aveva tempestivamente impugnato detto avviso di accertamento innanzi alla CTP di Napoli (R.G.R. n. 6092/2019); che la Commissione adita (Sez. 14) aveva -con sentenza n. 10097/2019 del 30/09/2019, depositata il
08/10/2019 - accolto parzialmente il ricorso “limitatamente alla eccezione di cui al punto 5) del ricorso” stesso, relativo “alla illegittimità delle sanzioni irrogate”, accertando “il mancato versamento dell'importo di €
8.329,82”, ma condannando l'ente impositore “all'applicazione della sanzione nella misura del 30% per omesso versamento in luogo di quella per omessa dichiarazione illegittimamente applicata nell'accertamento impugnato”; che interposto appello (iscritto al RGA n. 4098/2020), la C.T.R. della Campania aveva -con sentenza n. 2990/2022 del 26/11/2021 (depositata il 30/03/2022) - rigettato l'impugnazione; che essa ricorrente in data 09.09.2022 aveva presentato (invano) all'ente impositore istanza di annullamento parziale a mezzo p.e.c., istanza con la quale aveva richiesto, per tutti i motivi e le circostanze sopra esposti, lo sgravio parziale (in autotutela) dell'illegittima cartella de qua e del “prodromico” ruolo, nonché la conseguente riliquidazione delle imposte dovute in base alle citate sentenze, ovvero nella misura di € 8.329,82 a titolo di imposta IMU non versata, oltre sanzione nella misura del 30% per omesso versamento (in luogo di quella applicata per omessa dichiarazione), e tanto entro e non oltre il temine per la presentazione del ricorso avverso la cartella in questione.
In prima istanza i primi giudici dichiaravano cessata la materia del contendere, visto che l'AdE aveva proceduto al discarico dell'importo di euro 42.612,00 in ossequio alle sentenze invocate dalla Resistente_1, con rideterminazione del debito de quo in misura pari ad euro 11.625,00 e compensava nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'erroneità del capo della sentenza che condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite per inibizione dell'esame della domanda di manleva. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 e 32 d.lgs 546/92, dell'art.39 d.lgs 112/99 nonché dell'art. 112 c.p.c.. Fa presente l'AdeR che la condanna della Agenzia delle Entrate - Riscossione alla refusione delle spese di lite è frutto dell'erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 32 d.lgs 546/92 e dell'art. 39 d.lgs 112/99, in quanto si basa sull'erroneo presupposto di intervenuta costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, essendo stato considerato come perentorio il termine di 60 giorni di cui all'art. 23 d.lgs 546/92, con conseguente preclusione da parte della Corte dell'esame della domanda di manleva nei confronti dell'Ente impositore, considerato terzo soggetto nei cui confronti andava estesa la domanda. Nel caso di specie essendo stati interessati dalla notifica del ricorso sia l'Ente impositore che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ed essendo, quindi, entrambi parti processuali non era necessaria alcuna chiamata di terzo o alcuna litis denunciatio ex art. 39 d.lgs 112/99, pertanto, l'intervenuta costituzione oltre i termini di cui all'art. 23 d.lgs 546/92 non aveva alcuna rilevanza in ordine alla domanda di manleva. Sottolinea poi l'appellante che considerato che veniva statuita la cessazione della materia del contendere per intervenuto parziale sgravio degli importi iscritti a ruolo disposto da parte dell'Ente impositore solo in corso di causa per questioni relative all'intervenuto giudicato sulle pronunce giudiziali relative all'avviso di accertamento presupposto, come richiesto nel ricorso introduttivo, del tutto legittima doveva ritenersi la richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di essere manlevata dall'Ente impositore da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla lite, avendo resistito in giudizio, ribadendo la propria estraneità alle vicende relative all'atto sotteso all'iscrizione a ruolo delle somme, ed a causa della mancata tempestiva adozione dello sgravio da parte del soggetto titolare del credito.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni eccepisce l'infondatezza dell'atto di appello ed asserisce la piena legittimità della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente precisato che i termini per la costituzione in giudizio e la proposizione delle domande non sono mere formalità, ma garanzie per il corretto e ordinato svolgimento del processo e per il diritto di difesa della controparte. La decadenza per la proposizione della domanda di manleva è una conseguenza inevitabile del mancato rispetto di tali termini. La domanda di manleva, al pari delle domande riconvenzionali, deve essere proposta dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta, da depositare nei termini previsti dall'art. 166 del codice di procedura civile. Nel caso di specie pertanto la domanda di manleva è inibita dalla tardiva costituzione dell'AdeR. Nel merito la Corte si allinea a quanto stabilito dai primi giudici. Difatti
l'Ente impositore, ha proceduto a ridurre l'importo originariamente preteso tenendo conto delle pregresse decisioni giudiziarie, pertanto i fatti sopravvenuti eliminano il contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse a una pronuncia sul merito.
Le spese di giustizia vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise, rigetta l'appello, conferma la sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori a favore dell'antistatario.
Così deciso in Campobasso lì, 01/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU Discenza Dott. Antonio Clemente
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del MOLISE Sezione 1, riunita in udienza il 01/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CLEMENTE ANTONIO, Presidente DISCENZA GIUSEPPE, Relatore LIBERATORE ANTONIO, Giudice
in data 01/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 13/2024 depositato il 23/01/2024
proposto da
Ag.entrate - Riscossione - Isernia
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di San Gennaro Vesuviano - Indirizzo_1 80040 San Gennaro Vesuviano NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 Srl - 05811431211
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 116/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ISERNIA sez. 1 e pubblicata il 25/10/2023
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 05320210000859828000 IMU 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 117/2025 depositato il 01/12/2025 la causa viene assegnata a sentenza.
FATTO E SVOLGIMENTO DEL RAPPORTO CONTENZIOSO
Con atto depositato in data 26/01/2024 l'Agenzia delle Entrate-Riscossione propone appello avverso la sentenza n. 116/2023 emessa dalla Corte di Giustizia di I° grado di Isernia.
Trattasi di cartella di pagamento n. 053 2021 00008598 28000 emessa dall'Agenzia delle Entrate - Riscossione, cartella relativa al ruolo n. 2021/000501 del 17.05.2021 e scaturente da avviso di accertamento emesso dal
Comune di San Gennaro Vesuviano per omessa dichiarazione ed irrogazione delle relative sanzioni [avviso n.
46 del 01.10.2018 prot. n. 11303 del 01.10.2018 – IMU anno 2013], nei confronti della Soc. Resistente_1 Srl.
Proponeva ricorso la società sostenendo che cartella e ruolo erano illegittimi ed andavano parzialmente annullati per carenza del presupposto impositivo (a fronte dell'errata irrogazione della sanzione e della violazione del preesistente giudicato riguardante l'Imu relativa all'anno 2013).
Faceva presente la ricorrente che detta cartella (emessa per la complessiva somma di euro 57.491,22, oltre interessi maturandi) era stata posta in essere alla stregua del ruolo sopra indicato, emesso dal citato ente locale e richiamato nella cartella stessa;
che in precedenza le era stato notificato, a mezzo raccomandata ed in data 30.11.2018, l'avviso di accertamento sopra menzionato, prodromico all'impugnata cartella, avviso con il quale il Comune di San Gennaro Vesuviano – Servizio Finanze e Tributi – Ufficio Tributi aveva richiesto, a titolo di IMU anno 2013, la maggiore imposta di € 8.329,82, oltre spese di notifica, sanzioni per presunta omessa dichiarazione ed interessi, per un importo complessivo di € 54.011,00; che essa ricorrente aveva tempestivamente impugnato detto avviso di accertamento innanzi alla CTP di Napoli (R.G.R. n. 6092/2019); che la Commissione adita (Sez. 14) aveva -con sentenza n. 10097/2019 del 30/09/2019, depositata il
08/10/2019 - accolto parzialmente il ricorso “limitatamente alla eccezione di cui al punto 5) del ricorso” stesso, relativo “alla illegittimità delle sanzioni irrogate”, accertando “il mancato versamento dell'importo di €
8.329,82”, ma condannando l'ente impositore “all'applicazione della sanzione nella misura del 30% per omesso versamento in luogo di quella per omessa dichiarazione illegittimamente applicata nell'accertamento impugnato”; che interposto appello (iscritto al RGA n. 4098/2020), la C.T.R. della Campania aveva -con sentenza n. 2990/2022 del 26/11/2021 (depositata il 30/03/2022) - rigettato l'impugnazione; che essa ricorrente in data 09.09.2022 aveva presentato (invano) all'ente impositore istanza di annullamento parziale a mezzo p.e.c., istanza con la quale aveva richiesto, per tutti i motivi e le circostanze sopra esposti, lo sgravio parziale (in autotutela) dell'illegittima cartella de qua e del “prodromico” ruolo, nonché la conseguente riliquidazione delle imposte dovute in base alle citate sentenze, ovvero nella misura di € 8.329,82 a titolo di imposta IMU non versata, oltre sanzione nella misura del 30% per omesso versamento (in luogo di quella applicata per omessa dichiarazione), e tanto entro e non oltre il temine per la presentazione del ricorso avverso la cartella in questione.
In prima istanza i primi giudici dichiaravano cessata la materia del contendere, visto che l'AdE aveva proceduto al discarico dell'importo di euro 42.612,00 in ossequio alle sentenze invocate dalla Resistente_1, con rideterminazione del debito de quo in misura pari ad euro 11.625,00 e compensava nella misura di un mezzo le spese di lite e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento della rimanente parte, che liquida in € 1.500,00, oltre accessori di legge, con attribuzione.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate-Riscossione eccependo l'erroneità del capo della sentenza che condanna l'Agenzia delle Entrate - Riscossione al pagamento delle spese di lite per inibizione dell'esame della domanda di manleva. Violazione delle disposizioni di cui all'art. 23 e 32 d.lgs 546/92, dell'art.39 d.lgs 112/99 nonché dell'art. 112 c.p.c.. Fa presente l'AdeR che la condanna della Agenzia delle Entrate - Riscossione alla refusione delle spese di lite è frutto dell'erronea interpretazione ed applicazione delle disposizioni di cui agli artt. 23 e 32 d.lgs 546/92 e dell'art. 39 d.lgs 112/99, in quanto si basa sull'erroneo presupposto di intervenuta costituzione tardiva dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione, essendo stato considerato come perentorio il termine di 60 giorni di cui all'art. 23 d.lgs 546/92, con conseguente preclusione da parte della Corte dell'esame della domanda di manleva nei confronti dell'Ente impositore, considerato terzo soggetto nei cui confronti andava estesa la domanda. Nel caso di specie essendo stati interessati dalla notifica del ricorso sia l'Ente impositore che l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, ed essendo, quindi, entrambi parti processuali non era necessaria alcuna chiamata di terzo o alcuna litis denunciatio ex art. 39 d.lgs 112/99, pertanto, l'intervenuta costituzione oltre i termini di cui all'art. 23 d.lgs 546/92 non aveva alcuna rilevanza in ordine alla domanda di manleva. Sottolinea poi l'appellante che considerato che veniva statuita la cessazione della materia del contendere per intervenuto parziale sgravio degli importi iscritti a ruolo disposto da parte dell'Ente impositore solo in corso di causa per questioni relative all'intervenuto giudicato sulle pronunce giudiziali relative all'avviso di accertamento presupposto, come richiesto nel ricorso introduttivo, del tutto legittima doveva ritenersi la richiesta dell'Agenzia delle Entrate - Riscossione di essere manlevata dall'Ente impositore da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dalla lite, avendo resistito in giudizio, ribadendo la propria estraneità alle vicende relative all'atto sotteso all'iscrizione a ruolo delle somme, ed a causa della mancata tempestiva adozione dello sgravio da parte del soggetto titolare del credito.
Per questi motivi
chiede l'accoglimento dell'atto di appello con conseguente parziale riforma della sentenza impugnata.
Di contro la parte nel presentare controdeduzioni eccepisce l'infondatezza dell'atto di appello ed asserisce la piena legittimità della sentenza di primo grado.
All'udienza odierna l'appello è riservato per la decisione.
Osserva nel merito il Collegio l'appello non è meritevole di accoglimento.
Va preliminarmente precisato che i termini per la costituzione in giudizio e la proposizione delle domande non sono mere formalità, ma garanzie per il corretto e ordinato svolgimento del processo e per il diritto di difesa della controparte. La decadenza per la proposizione della domanda di manleva è una conseguenza inevitabile del mancato rispetto di tali termini. La domanda di manleva, al pari delle domande riconvenzionali, deve essere proposta dal convenuto a pena di decadenza nella comparsa di risposta, da depositare nei termini previsti dall'art. 166 del codice di procedura civile. Nel caso di specie pertanto la domanda di manleva è inibita dalla tardiva costituzione dell'AdeR. Nel merito la Corte si allinea a quanto stabilito dai primi giudici. Difatti
l'Ente impositore, ha proceduto a ridurre l'importo originariamente preteso tenendo conto delle pregresse decisioni giudiziarie, pertanto i fatti sopravvenuti eliminano il contrasto tra le parti, facendo venir meno l'interesse a una pronuncia sul merito.
Le spese di giustizia vanno liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia di secondo grado del Molise, rigetta l'appello, conferma la sentenza e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 300 oltre accessori a favore dell'antistatario.
Così deciso in Campobasso lì, 01/12/2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
IU Discenza Dott. Antonio Clemente