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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 21/03/2025, n. 738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 738 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1069/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORRE ANNUNZIATA
Terza Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott. Amleto Pisapia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta in grado di appello al n. r.g. 1069/2023 promossa da:
, con sede legale in Roma, in Via Giuseppe Parte_1
Grezar n. 14, cod. fisc. e P. Iva in persona del procuratore P.IVA_1 Parte_2
(C.F. , in virtù dei poteri conferiti giusta procura notarile del C.F._1
28.04.2022 Rep. 177893 Racc. 11776; rappresentata e difesa, giusta procura in calce all'atto di appello, dall'avv. Maria Teresa Caprio (C.F. , presso il cui studio, C.F._2 sito in Salerno, al C.so Vittorio Emanuele n. 126, è elettivamente domiciliata;
- APPELLANTE
contro
C.F. nato a [...] in data [...], e residente in CP_1 C.F._3
Poggiomarino (NA), al viale Manzoni n. 10; rappresentato e difeso, giusta procura in calce all'atto di costituzione, dall'avv. Carlo Cutolo (C.F. ), presso il cui C.F._4 studio, sito in Terzigno (NA), alla Via De Amicis n. 14, è elettivamente domiciliato;
- APPELLATO
nonché contro
C.F. in persona del Prefetto p.t., con sede in Controparte_2 P.IVA_2
Piazza del Plebiscito, ed elettivamente domiciliata presso l'Avvocatura Distrettuale CP_2 dello Stato di C.F. con sede in via Diaz 11, CP_2 C.F._5 CP_2
- APPELLATA Oggetto: appello avverso sentenza n. 4812/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, emessa in data 07.04.2022 e depositata in data 07.09.2022; opposizione ex art 615 co. 1
c.p.c./accertamento negativo del credito;
sanzioni amministrative per violazione del CdS.
Conclusioni: in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione in opposizione/accertamento negativo del credito, debitamente notificato alle controparti, conveniva innanzi al Giudice di Pace di Torre Annunziata CP_1
l e la impugnando l'estratto di ruolo Controparte_3 Controparte_2
– autonomamente richiesto – relativo al ruolo esattoriale n. 9617/2014, portato dalla cartella n. 07120140125697874000 (asseritamente mai notificata), ed avente ad oggetto sanzioni amministrative comminate per violazioni del Codice della Strada risalenti all'anno 2013, con
Ente Impositore la per l'ammontare totale di € 2.320,39. Premettendo di Controparte_2 aver effettuato una previa istanza di sgravio, rimasta poi inevasa, nel merito l'attore rilevava l'assenza di valida notifica della cartella e, in ogni caso, la prescrizione del credito esattoriale.
Chiedeva pertanto annullarsi la cartella esattoriale n. 07120140125697874000, con vittoria di spese ed attribuzione a favore dell'avvocato antistatario
Si costituiva l' , chiedendo il rigetto delle domande attoree;
Parte_1 in particolare, rilevava: la carenza d'interesse ad agire;
la correttezza del procedimento di notifica, perfezionatasi con il deposito presso la casa comunale del Comune di residenza dell'attore in data 22.01.2015; in ogni caso, il mancato decorso della prescrizione, debitamente interrotta con preavviso di fermo amministrativo n. 07180201900024724000, notificato per compiuta giacenza 09.06.2020; il difetto di legittimazione passiva.
Restava contumace la Controparte_2
Il Giudice di Pace di Torre Annunziata, con sentenza emessa in data 07.04.2022 e depositata in data 07.09.2022, accertata la corretta instaurazione del contraddittorio e ritenuta la sussistenza dell'interesse ad agire di parte attrice, qualificava l'azione da questa proposta come opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. e accoglieva la domanda, accertando il compiuto decorso della prescrizione quinquennale tra la data di notifica della cartella e quella dell'atto interruttivo del termine (in ogni caso ambedue provate in atti); condannava il Concessionario alla rifusione delle spese di lite in favore della parte vittoriosa, con attribuzione al procuratore antistatario.
Proponeva pertanto appello l' con atto di citazione notificato alle controparti in data CP_4
21.02.2023, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, sulla scorta dell'assorbente rilievo dell'inammissibilità dell'impugnazione diretta dell'estratto ruolo per carenza d'interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce del nuovo comma 4-bis dell'art. 12 del
DPR 602/1973, introdotto con D.L. n. 146/2021, e tenuto conto, in ogni caso, della regolare notifica della cartella, debitamente provata;
si riportava, in ogni caso, alle censure già svolte in primo grado. Chiedeva pertanto accogliersi il gravame, con vittoria di spese per il doppio grado di giudizio.
Si costituiva per la prima volta in grado d'appello la promuovendo Controparte_2 censure del medesimo tenore di quelle svolte dall'appellante. Chiedeva, del pari,
l'accoglimento dell'appello; in subordine, chiedeva, in caso di accoglimento delle ragioni dell'appellato, di condannare alle spese la sola per essere i vizi dedotti afferenti alla CP_4 sola fase della riscossione.
Si costituiva che contestava le deduzioni di controparte e riaffermava la CP_1 sussistenza del proprio interesse ad agire avverso il ruolo esattoriale/titolo esecutivo, al fine di rilevare, nel merito, l'intervenuta prescrizione del credito, conseguendone pertanto l'insussistenza, all'attualità, della pretesa esattoriale. Chiedeva dunque il rigetto dell'appello, con vittoria di spese.
All'udienza di discussione, la causa veniva rinviata alla data odierna ai sensi dell'art. 281 – sexies c.p.c. per la discussione orale e contestuale decisione.
***
L'appello proposto da è fondato, e pertanto va accolto, Controparte_3 per i motivi che verranno esposti.
1) Preliminarmente, occorre inquadrare correttamente i termini della doglianza proposta dal in primo grado. Ed invero, secondo un principio ampiamento consolidato, il giudice CP_1
(anche in grado d'appello) è dotato in ogni caso del potere-dovere di fornire un'autonoma interpretazione e qualificazione giuridica della domanda, valutando il contenuto sostanziale della pretesa, quale desumibile non solo dal tenore letterale degli atti, ma anche dalla natura delle vicende rappresentate dalla parte attrice e dalle precisazioni dalla medesima fornite nel corso del giudizio, nonché dal provvedimento concreto dalla stessa richiesto, con i soli limiti della corrispondenza tra chiesto e pronunciato e di non sostituire d'ufficio un'azione diversa da quella esercitata (cfr. ex multis Cass. Civ. ord. n. 21865/22), prescindendo o comunque non essendo rigidamente vincolato dalla qualificazione operata dalle parti, o finanche dal giudice di primo grado (cfr. Cass. Civ., ord. n. 33057/22).
Ciò premesso, si evidenzia come l'odierno appellato abbia agito in primo grado per far valere la prescrizione della pretesa creditoria, fondata su una sanzione amministrativa per violazioni del CdS. L'opposizione ex art. 615 c.p.c., sebbene rappresenti uno strumento volto a contestare l'“an” e il “quantum” di una pretesa esecutiva, in termini di assoluta inesistenza del titolo esecutivo (quale è il verbale di contestazione non opposto) o di sopravvenuti fatti modificativi o estintivi della pretesa, trova il proprio presupposto nell'occasione di un atto contro cui reagire, in un contesto – pur non essendo previsto un termine di decadenza per esperire tale azione, a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. – di
“contiguità” logico-temporale, che nel caso concreto manca, avendo l'attore in primo grado agito a seguito di un'autonoma ispezione presso l' senza dunque “reagire” ad alcun CP_4 atto impositivo propriamente detto . La finalità di procurarsi un atto da “impugnare”, con la richiesta di estratto ruolo volta ad un controllo della propria situazione debitoria, al fine di procedere poi all'accertamento giudiziale dell'insussistenza di attuali pendenze, denota l'intenzione di esperire un'azione di ordinario accertamento negativo del credito, strumento concettualmente e giuridicamente diverso (se non nel risultato pratico, nell'odierna fattispecie, quantomeno nelle premesse e nella ratio sistematica) dall'opposizione a precetto ex art. 615 co. 1 c.p.c., cui faceva invece riferimento il giudice di prime cure.
Alla luce di quanto detto, peraltro, si evidenzia come non colga nel segno il presunto distinguo proposto dal nel presente giudizio di appello, tra un “mero” estratto ruolo non CP_1 impugnabile ed il ruolo esattoriale-titolo creditorio cui egli si sarebbe, nelle intenzioni, opposto.
La pretesa distinzione, all'atto pratico, appare inconsistente, dato che – come ben evidenziato dalla – “l'attore, infatti, si è limitato a riferire di aver avuto conoscenza CP_2 occasionale del ruolo, senza prospettare la sussistenza di atti di vanto del credito o della volontà dell'ente impositore di dar seguito al procedimento di riscossione mediante ruolo”, precostituendosi, con la richiesta di un estratto presso gli uffici del Concessionario, un simulacro da impugnare per far valere, come dallo stesso affermato in primo grado, “la pretesa impositiva contenuta nella cartella impugnata, contestandone i presupposti per la sua emissione, validità, efficacia, nonché la sua regolare notificazione” (cfr. atto di citazione in primo grado, pag. 1); in definitiva, le prospettazioni del nel presente grado di appello CP_1 tradiscono un (vano) tentativo di sviare i reali termini del discorso, da impostarsi correttamente, invece, nella maniera che segue.
1.1) Ciò premesso, ed alla luce della qualificazione giuridica sopra data, occorre verificare se l'azione originaria fosse supportata (e sia oggi supportata, posta la rilevanza dell'interesse quale condizione dell'azione e tenuto conto dello specifico motivo di gravame dell' sul CP_4 punto) di un idoneo interesse ex art. 100 c.p.c., anche alla luce della novella legislativa di cui al comma 4-bis dell'art. 12 del DPR 602/1973, introdotta dal DL 21.10.2021, n. 146, sulla non impugnabilità dell'estratto di ruolo, fatti salvi taluni casi ex lege previsti.
Vale evidenziare, ad ogni modo, che già in tempi pregressi rispetto al menzionato novum legislativo del 2021, ed alle successive Sezioni Unite del 2022 (che hanno contribuito a definirne la portata ed i profili di applicabilità), la giurisprudenza di legittimità tendeva – in modo abbastanza uniforme – a ritenere carente del requisito dell'interesse ad agire la domanda di opposizione/accertamento negativo del credito avanzata dal destinatario della pretesa esattoriale avverso l'estratto di ruolo, quantomeno in tutti i casi in cui non fosse contestata e/o vi fosse prova dell'avvenuta notifica della cartella di pagamento. E ciò non sulla scorta di una lettura meramente formalistica dell'art. 19 del D.Lgs. 546/92, rubricato “atti impugnabili e oggetto del ricorso” nell'ambito del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie e non ricomprendete – appunto – l'estratto di ruolo, lettura per vero sconfessata già dalle Sezioni
Unite n. 19704/2015 (su cui infra; si premette, tuttavia, che l'insegnamento di legittimità delle S.U. in oggetto è stato frutto di un qual certo “travisamento”, in quanto da tale pronuncia si è fatto derivare, contrariamente all'intenzione della stessa, una sorta di liberalizzazione indiscriminata dell'impugnazione dell'estratto ruolo); quanto, appunto, per la valorizzazione della fondamentale condizione dell'azione rappresentata dall'art. 100 c.p.c.
In tal senso, Cass Civ. n. 6034/2017 secondo cui “difetta l'interesse ad agire per
l'accertamento della prescrizione del credito esattoriale quando - come accade nella specie, in base agli elementi accertati o pacifici in base alla sentenza qui gravata, che ha accertato la notifica delle tre cartelle nel 2001 e l'inizio dell'azione per fare valere la prescrizione nel
2012 - il debitore sia già a conoscenza della notifica delle cartelle poste a base della pretesa
e in difetto di atti esecutivi ed anche solo di minaccia attuale dei medesimi: avendo egli a disposizione, prima di tale momento, lo strumento della richiesta di sgravio in via amministrativa da rivolgere direttamente all'amministrazione e, divenuta attuale la minaccia di esecuzione o questa stessa, l'opposizione prevista dall'art. 615 cod. proc. civ.”; ancora, la più recente Cass. Civ. n. 6723/2019, a mente della quale (seppur pronunciata specificamente in materia di riscossione di crediti previdenziali) “qualora la cartella di pagamento sia stata regolarmente notificata, è inammissibile per carenza d'interesse ad agire l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c..p.c., proposta avverso l'estratto di ruolo contributivo e diretta a far valere fatti estintivi sopravvenuti (nella specie, la prescrizione del credito), difettando una minaccia attuale di atti esecutivi ed essendo ben possibile che intervenga l'eliminazione del credito in via di autotutela mediante sgravio della pretesa contributiva”.
Pertanto, nel caso in cui venissero dedotti vizi incidenti sulla pretesa in senso estintivo (sub specie, la prescrizione) sia antecedenti alla notifica della cartella (prescrizione decorsa tra la notifica del titolo posto alla base dell'iscrizione a ruolo – ad es. verbale di contestazione dell'infrazione al C.d.S. – e quella della cartella), che successivi ad essa, in assenza di un atto di esercizio della pretesa impositiva, quale l'iniziativa esecutiva in atto o anche solo minacciata da parte del concessionario o dell'ente impositore, non poteva ritenersi sussistente un concreto ed attuale interesse ad agire, né per l'accertamento negativo del credito né per un'opposizione ex art. 615 c.p.c. propriamente detta (mancando finanche la prospettazione dell'agire in executivis). A conferma ulteriore di tale assunto, veniva peraltro valorizzato, invece, il rilievo in situazioni consimili dell'agire in via amministrativa, domandando l'eliminazione del credito in autotutela mediante il cd. sgravio come opzione potenzialmente satisfattiva degli interessi del contribuente (circostanza, quest'ultima, che potrebbe essere valutata nell'ottica del superamento del vaglio di ammissibilità ovvero ai soli fini della compensazione delle spese).
A conclusioni differenti doveva invece, necessariamente, pervenirsi laddove la cartella esattoriale non risultasse in effetti mai notificata: in linea di principio la prescrizione (sia precedente, che successiva) doveva allora ritenersi deducibile dal momento della conoscenza comunque acquisita;
ciò in quanto, come affermato a partire dalle sopracitate Sezioni Unite
n. 19704/2015 (per questa specifica evenienza), il contribuente può impugnare la cartella di pagamento della quale - a causa dell'invalidità della relativa notifica - sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su sua richiesta dal concessionario della riscossione, a ciò non ostando l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del
1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato - impugnabilità prevista da tale norma - non costituisca l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima, giacché l'esercizio del diritto alla tutela giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile, ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo, rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione.
A riprova, per vero, della reale portata dell'insegnamento di tale pronuncia, si riteneva - e si
è continuato a ritenere successivamente, secondo l'orientamento preferibile – che la predetta
“generale” impugnabilità della cartella esattoriale non notificata e conosciuta tramite estratto di ruolo non escludesse comunque la necessità, per il giudice, di valutare la sussistenza in concreto dell'interesse ad agire sotteso alla richiesta di eliminazione della pretesa creditoria dal ruolo, qualora manchi un'iniziativa esecutiva o pre–esecutiva del concessionario, dimostrando (o per lo meno allegando) la presenza di uno svantaggio (anche solo potenziale) derivante dalla esposizione debitoria come emergente da un ruolo non messo effettivamente ad esecuzione.
1.2) Ferma restando la piena condivisibilità delle precedenti pronunce di legittimità per il caso di censura di una prescrizione antecedente/successiva alla notifica della cartella esattoriale e mai contestata, per l'ipotesi da ultimo richiamata occorre tener conto delle “innovazioni” apportate dalla Legge n. 215/2021, di conversione del decreto-legge n. 146/2021.
Ed invero, in tale ambito sembra potersi collocare l'oggetto della domanda formulata in primo grado dall'attore, che si doleva – tra le altre censure – di una cartella invalidamente notificata
(cfr. pag. 1 dell'atto di citazione in primo grado: “l'attore altresì non ha mai ricevuto la notifica della cartella esattoriale”; pag. 4, “nel caso de quo nessuna cartella è stata realmente notificata”).
In via preliminare, va precisato che non rileva necessariamente, e quantomeno non in una fase di valutazione preliminare e relativa alle stesse fondamenta dell'ammissibilità dell'azione,
l'eventuale prova da parte del Concessionario dell'effettiva notifica della cartella (come, peraltro, rilevato dal giudice di prime cure: cfr. pag. 2 della sentenza impugnata), dovendo in ogni caso fare sempre riferimento al principio della domanda per individuare il concreto interesse dell'attore, o la mancanza dello stesso: pertanto, ove la parte avesse agito deducendo una notifica mai avvenuta, per saggiarne l'interesse concreto occorrerebbe in ogni caso riferirsi a come questo debba conformarsi in un caso simile, lasciando al prosieguo della valutazione – qualora ci si arrivi – un esame circa il raggiungimento o meno della prova della notifica.
Ciò premesso, si evidenzia che il Legislatore, con l'art.
3-bis del d.l. n. 146/21, novellando l'art. 12 del d.P.R. n. 602/73, intitolato alla "Formazione e contenuto dei ruoli", in cui ha inserito il comma 4-bis, non soltanto ha precisato – e con ciò sconfessando le degenerazioni interpretative delle Sezioni Unite del 2015 – che “l'estratto di ruolo non è impugnabile”, ma anche che “il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto per effetto di quanto previsto nell'art. 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'art. 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”. Il Legislatore, dunque, è intervenuto a
“plasmare” e circoscrivere l'interesse rilevante ai fini dell'impugnazione dell'estratto di ruolo: un interesse che, pertanto, deve necessariamente sempre sussistere, seppur con le peculiarità richieste nel caso concreto (con ciò rammentandosi che, per i casi in cui la notifica non sia contestata, non a caso non richiamati dal novum normativo, ben può continuarsi invece a fare riferimento all'elaborazione giurisprudenziale precedente).
Con la norma in questione il Legislatore, nel regolare specifici casi di azione "diretta", stabilisce quando l'invalida notificazione della cartella ingeneri di per sé bisogno di tutela giurisdizionale e, quindi, tenendo conto dell'incisivo rafforzamento del sistema di garanzie già delineato dal diritto vivente plasma l'interesse ad agire. Questa condizione dell'azione ha difatti natura dinamica, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti (tra varie,
Cass. Civ. sent. n. 9094/17; Cass. Civ S.U., sent. n. 619/21), e può assumere una diversa configurazione, anche per volontà del legislatore, fino al momento della decisione. La disciplina sopravvenuta si applica, allora, ai processi pendenti perché incide sulla pronuncia della sentenza.
A coronamento di tali considerazioni, le Sezioni Unite della Cassazione, con la sentenza del
6 settembre 2022 n. 26283, agganciandosi preliminarmente alle precedenti pronunce di legittimità, e in particolare alle precedenti S.U. del 2015 (non sconfessate ex se, si ritiene, dalla nuova disposizione normativa, che si pone invece come un'evoluzione coerente, seppur orientata in senso restrittivo-conformativo, con i principi già raggiunti dalla giurisprudenza di legittimità), hanno enunciato il seguente principio di diritto: “in tema di riscossione a mezzo ruolo, l'art.
3-bis del d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, inserito in sede di conversione dalla l. 17 dicembre 2021, n. 215, col quale, novellando l'art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è stato inserito il comma 4-bis, si applica ai processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo, l'interesse alla tutela immediata a fronte del ruolo e della cartella non notificata o invalidamente notificata”.
Peraltro, le S.U. hanno chiarito che, coerentemente alla funzione conformativa perseguita, i casi previsti dalla nuova disciplina sono da considerare tassativi e non esemplificativi, e, pertanto, insuscettibili di interpretazione e applicazione analogica o anche semplicemente estensiva (similmente, cfr. anche Cass. Civ. ord. n. 10595/2023).
In senso conforme si è espressa la successiva giurisprudenza di legittimità: cfr. Cass. Civ. ord.
32081/2024, per cui “La modifica apportata al comma 4-bis dell'art. 12 del d.P.R. n. 602 del
1973 dall'art. 12 del d.lgs. n. 110 del 2024 si limita all'ampliamento del novero degli interessi che giustificano la tutela giurisdizionale immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata, la quale costituisce un'eccezione al principio generale della preclusione della tutela anticipata, affermato dalla citata norma come interpretata dalla giurisprudenza di legittimità”; Cass. Civ. ord n. 29729/2023, “Ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art.
3-bis del d.l. n. 146 del 2021, conv. dalla l. n. 215 del 2021), è inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo in ragione della dedotta invalidità della notifica della cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di una sanzione amministrativa pecuniaria, salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse ad agire come delineato nella menzionata disposizione […] la cui esistenza dev'essere valutata al momento della pronuncia”; ancora, Cass. Civ. ord. n.
2889/2023 e 4448/2023, le quali, pur ribadendo le considerazioni sopra enunciate, hanno tuttavia similmente precisato che “in caso di impugnazione dell'estratto di ruolo,
l'applicabilità, anche nei giudizi pendenti, dell'art. 12, comma 4-bis del d.P.R. n. 602 del
1973, e della configurazione assunta dall'interesse ad agire in virtù della norma sopravvenuta, rilevante, secondo una concezione dinamica, fino al momento della decisione, trova il suo limite nell'espresso giudicato interno sulla sussistenza dell'interesse, donde la inidoneità dello «ius superveniens» a superare il giudicato formatosi sull'ammissibilità dell'azione esercitata, e quindi della sussistenza dell'interesse ad agire, espressamente riconosciuta dal giudice di appello”.
La Corte Costituzionale, con sentenza n. 190/2023, ha rigettato la questione di legittimità sollevata nei confronti del nuovo comma 4–bis dell'art. 12 DPR n. 602/1973 con riferimento agli artt. 3, 24, 113 e 117 (quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del
Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione) della Costituzione (“la norma censurata reagisce alla proliferazione dei ricorsi riconoscendo solo in taluni casi la meritevolezza della tutela “anticipata”, riservando agli altri casi la strada dell'impugnazione “indiretta” al fine di censurare, dinanzi al giudice tributario, l'atto esecutivo successivo viziato dalla mancata notifica dell'atto presupposto”): il Giudice delle Leggi, pur rilevando che “l'abuso di quanti approfittano della vulnerabilità del sistema – dove spesso l'agente della riscossione, addirittura, non è in grado di fornire la prova della regolare notifica – e così generano un preoccupante contenzioso seriale, non può in via sistematica comprimere il bisogno di tutela
“anticipata” dei soggetti (fossero anche pochi) che legittimamente lo invocano”, ha in ogni caso precisato che “il rimedio alla situazione che si è prodotta per effetto della norma censurata coinvolge però profili rimessi – quanto alle forme e alle modalità – alla discrezionalità del legislatore e non spetta, almeno in prima battuta, a questa Corte”.
Pertanto, allo stato dell'arte, e quantomeno con riferimento al caso della cartella non/invalidamente notificata, deve farsi riferimento all'opzione normativa prefigurata dal
Legislatore del 2021, oggetto di stretta interpretazione.
Dall'esame delle allegazioni di parte appellata, già attrice in primo grado, non risulta possibile rilevare, nemmeno in via di mera allegazione, prospettazioni di sorta che valgano a fondare le sue censure sull'interesse ad agire avverso l'estratto di ruolo così come conformato dal
Legislatore, e nei termini chiariti dalla successiva giurisprudenza di legittimità (in via del tutto generica il esordiva asserendo che “a seguito di una richiesta di finanziamento respinta, CP_1 ha appreso della presunta esistenza di pendenze debitorie…”, senza mai tornare sul punto, né allegando alcunché).
Pertanto, la domanda proposta da non può dirsi sostenuta dall'interesse CP_1 concreto ed attuale richiesto dall'art. 100 c.p.c.
Ne deriva, di conseguenza, la fondatezza dell'appello proposto, con conseguente, integrale riforma della sentenza impugnata.
2) Per ciò che attiene al regolamento delle spese, si osserva che il giudice d'appello, mentre nel caso di rigetto del gravame non può, in mancanza di uno specifico motivo di impugnazione, modificare la statuizione sulle spese processuali di primo grado, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, è tenuto a provvedere, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento di dette spese alla stregua dell'esito complessivo della lite, atteso che, in base al principio di cui all'art. 336 c.p.c., la riforma della sentenza del primo giudice determina la caducazione del capo della pronuncia che ha statuito sulle spese (cfr. Cass. ord. 24.1.2017,
n. 1775; Cass. sez. lav. 1.6.2016, n. 11423, secondo cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione). Nel caso che occupa, si ravvisano motivi idonei a giustificare la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi (dovendosi modificare anche sul punto la statuizione del
G.d.P.) dal momento che, quando è stato instaurato il rapporto giuridico processuale (nella prima metà dell'anno 2021), la modifica normativa non era ancora intervenuta, e non era da considerarsi ancora consolidato l'orientamento poi stabilizzatosi nel senso della inammissibilità della impugnazione non accompagnata dall'allegazione di un interesse.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1) in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza di primo grado n. 4812/2022 del Giudice di Pace di Torre Annunziata, emessa in data 07.04.2022 e depositata in data 07.09.2022, dichiara inammissibile da domanda spiegata da in CP_1 primo grado;
2) compensa integralmente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti (riformando anche in parte qua la sentenza appellata).
Torre Annunziata,
Il Giudice dott. Amleto Pisapia