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Sentenza 11 febbraio 2025
Sentenza 11 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 11/02/2025, n. 140 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 140 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Lavoro
Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 2813/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo promossa da
, c.f. , con sede in Taranto alla Parte_1 P.IVA_1 via Berardi n. 8, in persona del legale rappresentante pro tempore; elettivamente domiciliata in VIALE SANTA PANAGIA n. 136/R, presso lo studio dell'avv. ANTONIO LO IACONO, rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. ENRICO CLAUDIO SCHIAVONE (c.f.
) C.F._1 ricorrente-opponente
contro
, nato a [...] il [...], c.f. Controparte_1
; elettivamente domiciliato in VIA CHIUSE C.F._2
LUNGHE n. 39, CATANIA, presso lo studio dell'avv. GIOVANNI CAVALLARO (c.f. ), che lo rappr. e dif. per C.F._3 procura in atti
resistente-opposto
__________________________________
FATTO E DIRITTO
Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice…
1 Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023.
Con il ricorso introduttivo ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 495/2022, emesso su istanza di CP_1
.
[...]
Deve rilevarsi che l'opposizione al decreto ingiuntivo dà luogo ad un giudizio ordinario di cognizione, che si svolge nel contraddittorio tra le parti, avente ad oggetto la domanda proposta dal creditore con il ricorso per ingiunzione e nel quale le parti, pur apparentemente invertite, conservano la loro posizione sostanziale (ex multis Cass. 27.06.2000 n. 8718): in questo giudizio il giudice deve accertare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione e non già stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente e, qualora il credito risulti fondato, deve accogliere la domanda indipendentemente dalla regolarità, sufficienza, validità degli elementi probatori che addussero all'emanazione dell'ingiunzione (ex multis Cass. 17.02.2004 n. 2997); in sostanza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è un giudizio ordinario di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto (Cass. 17.02.1998 n. 1656; il giudice dell'opposizione a d. i. può revocare il provvedimento monitorio ed emettere una sentenza di condanna dell'ingiunto per una somma minore di quella prevista nel decreto, perché, mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiunta, il creditore esercita invece un'azione di condanna). Nel caso di specie, va rilevato che le parti hanno dichiarato di essere addivenuti ad una soluzione conciliativa della controversia ed hanno chiesto, pertanto, dichiararsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
Il decreto ingiuntivo opposto va, pertanto, revocato (in mancanza di revoca la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, incidente sul presente giudizio di opposizione, avrebbe l'effetto di
2 stabilizzare definitivamente il provvedimento monitorio), e va, per il resto, disposto in conformità alle richieste delle parti.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 2813/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: revoca il decreto ingiuntivo opposto;
dichiara la cessazione della materia del contendere;
compensa le spese di lite.
Siracusa, 11/02/2025
Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
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