Articolo 1 della Legge 12 dicembre 1971, n. 1133
Articolo 2
Versione
18 gennaio 1972
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Versione
2 agosto 1977
Art. 1.
Ai fini della attuazione di un programma per la costruzione, il completamento, l'adattamento e la permuta degli edifici destinati ad istituti di prevenzione e di pena e' autorizzato un primo stanziamento di lire 100 miliardi.
La somma di cui al precedente comma sara' iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 5 miliardi nell'anno 1971; di lire 15 miliardi nell'anno 1972; di lire 15 miliardi nell'anno 1973; di lire 20 miliardi in ciascuno degli anni 1974 e 1975 e di lire 25 miliardi nell'anno 1976. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 1 luglio 1977, n.404 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Lo stanziamento previsto dall'articolo 1 della legge 12 dicembre 1971, n: 1133, e' aumentato di lire 400 miliardi."
Entrata in vigore il 2 agosto 1977
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