Ordinanza cautelare 29 aprile 2024
Sentenza 16 luglio 2024
Rigetto
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 9312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9312 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09312/2025REG.PROV.COLL.
N. 01086/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1086 del 2025, proposto da
De AN SI, rappresentata e difesa dall'avvocato Ambrogio Moriconi, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
contro
Comune di Ferentino, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Scalia, con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, Sez. I, n. 492 del 2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Ferentino;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 ottobre 2025 il Cons. TE TI; viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1.- La signora De AN SI ha interposto appello nei confronti della sentenza 16 settembre 2024, n. 492 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sezione staccata di Latina, sez. I, che ha dichiarato inammissibile limitatamente al quarto motivo e respinto per il resto il suo ricorso avverso la graduatoria definitiva del concorso pubblico per soli esami per la copertura (a tempo pieno ed indeterminato) di due posti di “ operatore tecnico esperto ”, cat. B, posizione economica B3, con mansioni di custode di cimitero, pubblicata il 20 febbraio 2024, nonché avverso gli atti presupposti, ed in particolare i verbali di valutazione e di prefissazione dei criteri, nonché la determina di indizione del concorso stesso, risalente al 5 ottobre 2023.
Il concorso si articolava su due prove, una pratica ed una orale, ponendosi come condizione di ammissione all’orale il raggiungimento di un punteggio minimo di almeno 21/30 nella prova pratica.
L’appellante ha chiesto di partecipare al concorso ed è stata ammessa a sostenere la prova pratica, svoltasi il 10 gennaio 2024 presso il cimitero di Ferentino, avente ad oggetto il posizionamento di una lastra di cemento di circa 25-30 kg. a chiusura di un loculo posto al terzo piano di un lotto cimiteriale (e dunque ad un’altezza asseritamente di circa tre metri da terra); a tale scopo si è avvalsa di un elevatore meccanico (modello Ferretti MI3) che richiede di essere manovrato da almeno due operatori. All’esito, ha conseguito un punteggio di 18/30, in quanto, come si evince dal verbale n. 3 del 10 gennaio 2024, non ha fissato in modo corretto la lastra e ha eseguito una muratura solo parziale dell’opera; conseguentemente non è stata ammessa alla prova orale.
2. - Con il ricorso in primo grado la signora De AN ha dedotto la genericità e non omogeneità dei criteri di valutazione indicati nel bando, la inidoneità del verbale a fornire indicazioni sull’ iter logico seguito per la prova pratica, la violazione dell’art. 6, ultimo comma, e 12, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994, nonché dei principi generali dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Cost.
3. - La sentenza appellata ha dichiarato inammissibile il quarto motivo volto a contestare la composizione del seggio di gara in ragione dell’omessa impugnazione della presupposta delibera di nomina della commissione stessa, di cui alla delibera giuntale n. 119 del 2023, e respinto per il resto il ricorso. Il primo giudice, in particolare, ha ritenuto che i criteri di valutazione di massima fissati l’8 gennaio 2024, per quanto sintetici, non possono ritenersi irragionevoli né privi di reale portata euristica e che il giudizio di insufficienza della prova pratica della ricorrente è da ricondurre alla scarsa capacità pratica dimostrata, secondo quanto emerge dal verbale del 10 gennaio 2024; né appare fondato l’assunto dell’impossibilità della prestazione oggetto della prova pratica, essendo smentita dal fatto che su dieci candidati ammessi a sostenerla ben sette sono riusciti a portarla a compimento.
4.- Con il ricorso in appello la signora De AN ha dedotto l’erroneità della sentenza di primo grado, sostanzialmente reiterando, alla stregua di motivi di critica della medesima, le censure di primo grado.
5. – Si è costituito in resistenza il Comune di Ferentino eccependo l’inammissibilità per genericità del ricorso in appello e comunque la sua infondatezza nel merito.
6. - All’udienza pubblica del 2 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1.- Il primo motivo critica la statuizione di prime cure in quanto non avrebbe ravvisato la genericità dei tre criteri di valutazione pubblicati in data 9 gennaio 2024 (grado di finitura/abilità; tempo di esecuzione; rispetto norme di sicurezza), risultando gli stessi inidonei a spiegare il voto meramente numerico attribuito, e dunque espresso in assenza della predeterminazione di validi criteri. Allega altresì, con riguardo al terzo criterio (rispetto norme di sicurezza), che la prova pratica si sarebbe svolta senza rispettare i dispositivi di sicurezza richiesti per l’utilizzo dell’elevatore “Ferretti MI3” (occorreva, ad esempio, un secondo operatore per consentire all’appellante di posizionarsi nel carrello elevatore e trasportare la lastra in cemento all’altezza richiesta).
Il motivo è infondato.
Giova premettere che la giurisprudenza è consolidata nel ritenere che il voto numerico attribuito dalle commissioni esaminatrici, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni. Quale principio di economicità amministrativa, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che presiedono all’attribuzione del voto; conseguentemente, se mancano detti criteri di massima e parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, è illegittimo il solo voto numerico (così, tra le tante, Cons. Stato, VII, 9 aprile 2024, n. 3235; II, 27 aprile 2023, n. 4247).
Ora, nella fattispecie controversa, si ha che con il verbale n. 2 in data 9 gennaio 2024 la commissione esaminatrice, nello stabilire i criteri per la valutazione della prova pratica, ne ha previsti tre : 1) grado di finitura/abilità, per un punteggio massimo di 10; 2) tempo di esecuzione, per un punteggio massimo di 10; 3) rispetto di norme di sicurezza, anche in questo caso per un punteggio massimo di 10. Inoltre la commissione ha stabilito il criterio di corrispondenza dei voti al giudizio (non valutabile, mediocre, sufficiente, buono, distinto, ottimo, eccellente).
Dal verbale n. 3 del successivo 10 gennaio 2024, concernente la prova pratica, si evince che la commissione ha stabilito che « l’espletamento della prova pratica avverrà con simulazione di tumulazione ed estumulazione del loculo frontale, scelto dalla commissione e predisposto per la prova nel n. 386, con fissaggio di elementi di chiusura e saranno valutati, con i criteri precedentemente fissati di cui al verbale n. 2, le capacità di utilizzo delle attrezzature messe a disposizione nell’area a ciò predisposta ».
Dunque, la valutazione di 18/30 espressa nei confronti dell’appellante si è informata ai predetti criteri di valutazione, sufficienti per quanto sintetici (tenendo conto del carattere manuale della prova), ed è poi sunteggiata nel giudizio, esternato dunque anche in una motivazione, secondo cui « il candidato procede prendendo, seppure con difficoltà, la lastra inserendola nell’area del loculo, non fissandola nel corretto modo. Il candidato esegue una parziale muratura dell’opera ».
In particolare, come rilevato dal primo giudice, il punteggio preclusivo dell’ammissione dell’appellante alla prova orale risulta coerente ai criteri di valutazione predeterminati « posto che le ragioni dell’insufficienza appaiono da ricondurre alla scarsa capacità pratica dimostrata (i.e. al criterio del “grado di finitura/abilità”), per come evincibile dal fissaggio della lastra in modo non corretto (aspetto riguardante l’abilità manuale nella movimentazione del blocco di cemento e nell’uso dei materiali necessari) e della muratura soltanto parziale (aspetto concernente le modalità di esecuzione della lavorazione e, quindi, il grado di perfezione della stessa) ».
2. - Non appare convincente, procedendosi così alla disamina congiunta anche del secondo motivo di gravame, neppure l’assunto del mancato rispetto delle norme di sicurezza (secondo operatore per l’elevatore, imbracatura, scarpe, elmetto protettivo), dandosi atto nel predetto verbale n. 3 che « la commissione stabilisce di effettuare la prova pratica nella parte bassa del cimitero, nell’ala nuova dove sono stati predisposti gli strumenti per l’esecuzione della stessa […] », dovendosi pertanto ritenere che sussistevano i presidi di sicurezza necessari per svolgere la prova pratica, consistente invero in una simulazione di tumulazione ed estumulazione del loculo frontale.
La circostanza del mancato rispetto delle norme di sicurezza non appare dimostrata, ed anzi l’amministrazione comunale, nella propria memoria difensiva, evidenzia che tutti i candidati, presentatisi muniti di scarpe antinfortunistiche, sono stati dotati delle attrezzature di sicurezza per la simulazione (che tale era, comportando lo spostamento di una lastra di cemento di 24 kg., a fronte di un ordinario peso di circa 43 kg.).
Quanto all’assenza di un secondo operatore per l’utilizzo dell’elevatore meccanico, ha rilevato il Comune di Ferentino che il loculo utilizzato per la prova pratica era sito ad un’altezza di circa 1,75 metri da terra (e non di 3 metri), il che consentiva di svolgere l’operazione in modo autonomo; in tale prospettiva, non ha dunque rilevanza probatoria la contestata documentazione fotografica prodotta dall’appellante.
3. – Con il terzo motivo si deduce infine la violazione della par condicio tra i candidati, nell’assunto che uno degli stessi (D’NZ AN) sarebbe stato incaricato, come risultante dalla registrazione telefonica in atti, dall’amministrazione di predisporre l’attrezzatura per l’espletamento della prova pratica e ciò lo aveva posto in una condizione di vantaggio indebito rispetto agli altri concorrenti.
Anche tale motivo è infondato.
La sentenza ha affermato la inidoneità probatoria della conversazione telefonica versata in atti (asseritamente intercorrente tra una concorrente e il fratello del sig. D’NZ), non essendovi alcuna certezza circa l’identità degli interlocutori. Occorre aggiungere che il tenore letterale della informale trascrizione versata in atti non è idonea a dimostrare la predisposizione dei mezzi da parte del candidato, limitandosi ad ipotizzare tale evenienza in un colloquio complessivamente poco trasparente, rappresentando, al contrario, l’amministrazione che tale adempimento sia stato effettuato dal dirigente dell’ufficio tecnico, ing. Perciballi.
In ogni caso, con riguardo alla eccepita disparità di trattamento, allega la difesa comunale che la stessa non sarebbe ravvisabile in quanto il sig. D’NZ AN non rientra tra gli idonei al concorso, non essendosi presentato a sostenere la prova orale.
4. - Alla stregua di quanto esposto, l’appello va respinto, in quanto infondato; il che esime il Collegio dalla disamina della, pur seria, eccezione di inammissibilità, svolta nell’assunto che l’appellante abbia reiterato le censure di primo grado, senza svolgere un’adeguata critica nei confronti del decisum , come si impone in un giudizio di appello, avente natura di revisio prioris instantiae , i cui limiti dunque risultano segnati dai motivi di impugnazione.
La natura della controversia integra le ragioni che per legge consentono la compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa tra le parti le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
PA NI NI TT, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
TE TI, Consigliere, Estensore
Giuseppina Luciana Barreca, Consigliere
Marina Perrelli, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TE TI | PA NI NI TT |
IL SEGRETARIO