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Sentenza 12 febbraio 2026
Sentenza 12 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Abruzzo, sez. VII, sentenza 12/02/2026, n. 72 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Abruzzo |
| Numero : | 72 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 72/2026
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 653/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s.u. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado ABRUZZO sez. 6 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA SOST. 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società di diritto francese Ricorrente_1 S.A.S.U. -sulla premessa che il Centro Operativo di Pescara (COP) aveva opposto il silenzio - rifiuto alla sua istanza di rimborso delle imposte che aveva pagato nel
2013, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di quote da lei detenute in tre società italiane- ha chiesto il rimborso di quelle imposte.
La CTP ha respinto il ricorso, mentre la CTR ha accolto l'appello della società francese, ed ha quindi ordinato farsi luogo al rimborso.
Contro la decisione è poi insorto il COP, ed il relativo processo pende attualmente in Cassazione.
Alla luce di tali premesse, dunque, Ricorrente_1 ha avanzato richiesta di ottemperanza alla sentenza di appello, ex art. 70 del d. lgs. 546\1992.
Il COP, per parte sua, ha eccepito l'inammissibilità di quel ricorso, per non essere stato preceduto da un atto di messa in mora, una volta che la sentenza di appello gli era stata notificata all'unico, ed esplicitato fine, di far decorrere il termine breve per l'impugnazione; di seguito, tuttavia, ha proceduto al rimborso, ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La società francese ha contestato l'eccepita inammissibilità del ricorso, deducendo che la notifica della sentenza produceva, automaticamente, anche l'effetto di mettere in mora del COP, al fine del pagamento delle somme che la sentenza d'appello aveva ritenuto essere dovute;
ha dato atto dell'avvenuto pagamento del capitale, ma ha lamentato che gl'interessi erano stati calcolati in misura inferiore a quella dovuta.
Più in particolare, ha aderito alla tesi dell'Ufficio, secondo cui il criterio di calcolo degl'interessi era quello indicato dall'art. 44 del D.P.R. 602\1973: in base al quale maturano al compimento di ogni semestre intero, escluso il primo;
ma ha contestato la loro decorrenza, che secondo l'Ufficio principiava dalla data
(19\1\2022) in cui era stata presentata, a suo tempo, l'istanza di rimborso;
mentre secondo essa contribuente dovevano essere calcolati dalla data (25\6\2021) di pagamento delle imposte.
Questa Corte ha aderito alla tesi della ricorrente, ed ha quindi ritenuto che gl'interessi maturassero dalla data del pagamento, e non da quella, successiva, di messa in mora.
L'Ufficio ha quindi provveduto a pagare anche la differenza, ma neppure tale somma -almeno in un primo tempo- è stata ritenuta sufficiente dalla società francese, che pretendeva il pagamento anche degl'interessi maturati nell'ultimo lasso temporale, che aveva avuto durata inferiore al semestre: ma il
COP ha fatto presente che l'art. 44 del D.P.R. 602\1973 stabilisce che gl'interessi siano dovuti soltanto per i “semestri interi, escluso il primo”: per cui nessun interesse era dovuto per quell'ultimo lasso temporale, di durata inferiore al semestre.
Dell'esattezza di tale tesi si è infine persuasa anche la ricorrente, che ha perciò aderito alla richiesta di declaratoria di cessata la materia del contendere.
E tuttavia, ha chiesto il rimborso delle spese, ribadendo che l'Ufficio avrebbe dovuto fare luogo al rimborso subito dopo avere ricevuto la notifica della sentenza d'appello, ad onta del fatto che fosse stata notificata all'esplicitato fine di far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione.
Il COP ha chiesto che le spese fossero invece compensate, negando che da quella notifica fosse possibile evincere la volontà della parte di ottenere, immediatamente, il rimborso delle somme dovute, sulla base di una sentenza dotata soltanto di provvisoria esecutività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di tali premesse, dunque, questa Corte rileva che va dichiarata cessata la materia del contendere;
mentre in relazione alle spese del giudizio occorre considerare che la provvisoria eseguibilità delle sentenze di condanna conferisce alla parte vincitrice un mero diritto potestativo, a chiedere il pagamento immediato delle somme che quella sentenza ha ritenuto essere dovute.
Facoltà di cui la parte può avvalersi, ma che di solito, per comune esperienza, evita di far valere, al fine di non essere poi costretta a restituire quelle stesse somme, maggiorate degl'interessi, ove mai la sentenza fosse poi riformata nei successivi gradi del giudizio.
Di conseguenza, dal fatto che la società francese abbia proceduto alla notifica della sentenza di appello, non può evincersi, automaticamente, la volontà di ottenere il pagamento delle somme dovute, specialmente se si consideri che, per quanto detto, quella notifica era stata eseguita all'esplicitato fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Per cui deve escludersi che il COP abbia dato causa al presente giudizio di ottemperanza tenendo un comportamento omissivo.
L'Ufficio, anzi, pur avendo eccepito (per le ragioni fin qui esposte) l'inammissibilità del ricorso, ha poi fatto luogo al rimborso in tempi brevissimi;
ed ha pure corrisposto tempestivamente gli ulteriori interessi che questa Corte aveva ritenuto essere dovuti.
Per cui pare opportuno compensare le spese del giudizio, tenuto anche conto dell'erroneità della tesi che era stata in un primo tempo sostenuta dalla ricorrente, secondo cui gli interessi erano dovuti anche per lassi temporali inferiori al semestre.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio di ottemperanza.
Depositata il 12/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' ABRUZZO Sezione 7, riunita in udienza il
09/02/2026 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
IANNACCONE GIUSEPPE, Presidente e Relatore
DI FLORIO GIAMPIERO, Giudice
PAPALIA ANDREA, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello per ottemperanza R.G.A. n. 653/2025 depositato il 06/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.a.s.u. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Centro Operativo Di Pescara
elettivamente domiciliato presso Email_2
Relativo a:
- sentenza n. 67/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Secondo grado ABRUZZO sez. 6 e pubblicata il 11/02/2025
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IMPOSTA SOST. 2021 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
come in atti e da discussione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società di diritto francese Ricorrente_1 S.A.S.U. -sulla premessa che il Centro Operativo di Pescara (COP) aveva opposto il silenzio - rifiuto alla sua istanza di rimborso delle imposte che aveva pagato nel
2013, sulla plusvalenza derivante dalla cessione di quote da lei detenute in tre società italiane- ha chiesto il rimborso di quelle imposte.
La CTP ha respinto il ricorso, mentre la CTR ha accolto l'appello della società francese, ed ha quindi ordinato farsi luogo al rimborso.
Contro la decisione è poi insorto il COP, ed il relativo processo pende attualmente in Cassazione.
Alla luce di tali premesse, dunque, Ricorrente_1 ha avanzato richiesta di ottemperanza alla sentenza di appello, ex art. 70 del d. lgs. 546\1992.
Il COP, per parte sua, ha eccepito l'inammissibilità di quel ricorso, per non essere stato preceduto da un atto di messa in mora, una volta che la sentenza di appello gli era stata notificata all'unico, ed esplicitato fine, di far decorrere il termine breve per l'impugnazione; di seguito, tuttavia, ha proceduto al rimborso, ed ha quindi chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
La società francese ha contestato l'eccepita inammissibilità del ricorso, deducendo che la notifica della sentenza produceva, automaticamente, anche l'effetto di mettere in mora del COP, al fine del pagamento delle somme che la sentenza d'appello aveva ritenuto essere dovute;
ha dato atto dell'avvenuto pagamento del capitale, ma ha lamentato che gl'interessi erano stati calcolati in misura inferiore a quella dovuta.
Più in particolare, ha aderito alla tesi dell'Ufficio, secondo cui il criterio di calcolo degl'interessi era quello indicato dall'art. 44 del D.P.R. 602\1973: in base al quale maturano al compimento di ogni semestre intero, escluso il primo;
ma ha contestato la loro decorrenza, che secondo l'Ufficio principiava dalla data
(19\1\2022) in cui era stata presentata, a suo tempo, l'istanza di rimborso;
mentre secondo essa contribuente dovevano essere calcolati dalla data (25\6\2021) di pagamento delle imposte.
Questa Corte ha aderito alla tesi della ricorrente, ed ha quindi ritenuto che gl'interessi maturassero dalla data del pagamento, e non da quella, successiva, di messa in mora.
L'Ufficio ha quindi provveduto a pagare anche la differenza, ma neppure tale somma -almeno in un primo tempo- è stata ritenuta sufficiente dalla società francese, che pretendeva il pagamento anche degl'interessi maturati nell'ultimo lasso temporale, che aveva avuto durata inferiore al semestre: ma il
COP ha fatto presente che l'art. 44 del D.P.R. 602\1973 stabilisce che gl'interessi siano dovuti soltanto per i “semestri interi, escluso il primo”: per cui nessun interesse era dovuto per quell'ultimo lasso temporale, di durata inferiore al semestre.
Dell'esattezza di tale tesi si è infine persuasa anche la ricorrente, che ha perciò aderito alla richiesta di declaratoria di cessata la materia del contendere.
E tuttavia, ha chiesto il rimborso delle spese, ribadendo che l'Ufficio avrebbe dovuto fare luogo al rimborso subito dopo avere ricevuto la notifica della sentenza d'appello, ad onta del fatto che fosse stata notificata all'esplicitato fine di far decorrere il termine breve per il ricorso in Cassazione.
Il COP ha chiesto che le spese fossero invece compensate, negando che da quella notifica fosse possibile evincere la volontà della parte di ottenere, immediatamente, il rimborso delle somme dovute, sulla base di una sentenza dotata soltanto di provvisoria esecutività.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di tali premesse, dunque, questa Corte rileva che va dichiarata cessata la materia del contendere;
mentre in relazione alle spese del giudizio occorre considerare che la provvisoria eseguibilità delle sentenze di condanna conferisce alla parte vincitrice un mero diritto potestativo, a chiedere il pagamento immediato delle somme che quella sentenza ha ritenuto essere dovute.
Facoltà di cui la parte può avvalersi, ma che di solito, per comune esperienza, evita di far valere, al fine di non essere poi costretta a restituire quelle stesse somme, maggiorate degl'interessi, ove mai la sentenza fosse poi riformata nei successivi gradi del giudizio.
Di conseguenza, dal fatto che la società francese abbia proceduto alla notifica della sentenza di appello, non può evincersi, automaticamente, la volontà di ottenere il pagamento delle somme dovute, specialmente se si consideri che, per quanto detto, quella notifica era stata eseguita all'esplicitato fine di far decorrere il termine breve per l'impugnazione.
Per cui deve escludersi che il COP abbia dato causa al presente giudizio di ottemperanza tenendo un comportamento omissivo.
L'Ufficio, anzi, pur avendo eccepito (per le ragioni fin qui esposte) l'inammissibilità del ricorso, ha poi fatto luogo al rimborso in tempi brevissimi;
ed ha pure corrisposto tempestivamente gli ulteriori interessi che questa Corte aveva ritenuto essere dovuti.
Per cui pare opportuno compensare le spese del giudizio, tenuto anche conto dell'erroneità della tesi che era stata in un primo tempo sostenuta dalla ricorrente, secondo cui gli interessi erano dovuti anche per lassi temporali inferiori al semestre.
P.Q.M.
dichiara cessata la materia del contendere, compensando le spese del giudizio di ottemperanza.