Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 07/04/2025, n. 166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 166 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1832/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
Composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE.
Dott. Niccolo' Bencini GIUDICE
Dott. Veronica Zanin GIUDICE REL. ED EST
Ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 1832/2024 promossa da: nato a [...] in data [...], c.f. Parte_1
, e residente in [...], elettivamente domiciliato in C.F._1
Borgomanero, corso Garibaldi n. 130, presso lo studio dell'avv. ELISA CALDERARA, dalla quale
è rappresentato e difeso, giusta procura in atti;
- RICORRENTE –
E
, nata a [...] in data [...], c.f. Controparte_1
, residente in [...], elettivamente domiciliata in C.F._2
Omegna, via Mazzini n. 66-68, presso lo studio dell'avv. SILVIA PAGANESSI, dalla quale è rappresentata e difesa, giusta procura in atti;
- RICORRENTE -
e con l'intervento del Pubblico Ministero
- INTERVENUTO -
avente ad oggetto: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni dei ricorrenti
“1) disporre l'affidamento condiviso della figlia minore;
Per_1
2) assegnare la casa coniugale di Bogogno (No), via Battisti 11, con tutti gli arredi che la compongono al signor presso il quale sarà collocata la figlia minore , Parte_1 Per_1 che sarà (vista la differenza reddituale) dallo stesso mantenuta in via esclusiva;
il padre sosterrà, sempre in via esclusiva, le spese straordinarie delle prole, come da linee guida del Tribunale di
Novara;
3) le decisioni di maggiore interesse della minore relative all'istruzione,
Per_1
4) la signora potrà tenere con sè la bambina tutte le mattine, a Controparte_1 settimane alterne quando il padre lavorerà con il turno 6.00-14.00: la mamma potrà presentarsi a casa alle 7,30 e accompagnare la bambina a scuola;
se la bambina avrà un luogo idoneo in cui dormire potrà stare con la mamma il mercoledì pomeriggio dall'uscita da scuola sino alla mattina quando la mamma avrà l'onere di accompagnarla a scuola, se nel breve periodo la bambina non avrà uno spazio congruo per dormire, la mamma potrà riaccompagnarla entro le ore 20,15 dello stesso mercoledì. La mamma potrà tenere la bambina due weekend alternati dal sabato mattina ore
9,00 sino alla domenica sera quando la signora dovrà riaccompagnarla entro le ore 20,15 a casa del padre, se nel breve periodo la bambina non avrà uno spazio congruo per dormire, la mamma potrà riaccompagnarla entro le ore 20,15 del sabato e riprenderla la domenica mattina alle 9,00 per poi riaccompagnarla entro le ore 20,15 a casa del padre. Se preferisce la signora potrà CP_1 sempre accompagnare la bambina a casa del padre anche entro le ore 19.00.
Le festività si propone che vengano equamente divise tra i genitori. Resta salvo il possibile accordo dei coniugi per modificare il diritto di visita in funzione dei desideri della bambina e delle sue necessità, previo accordo tra i genitori;
5) la bambina sarà anche fiscalmente a carico del padre al 100% e lui beneficerà dell'assegno unico così pure come dei permessi di lavoro ex L 104, e/o di ogni altro beneficio economico che la legge gli consentirà, sono da ritenersi comprese le spettanze sino ad oggi maturate ex L 104 non ancora effettivamente percepite dalla famiglia;
la madre si impegna a firmare tutto quanto occorrer possa;
6) il padre si assumerà l'onere di presentare le domande per l'insegnante di sostegno a scuola a partire dall'anno scolastico 2024/2025;
7) il signor acconsente alla cessione gratuita dell'autovettura Alfa Romea Gulietta Parte_1 targata Ed639PJ alla signora , a patto che lei si assuma le spese del trapasso, Controparte_1 nonché l'elettrodomestico BY Vorwerk, le pentole AMC ed il Folletto Vorwerk, oltre agli effetti personali;
alla luce di ciò, e sotto la sopra indicata condizione, il sig. si impegna a Parte_1 trasferire alla sig. la predetta autovettura gratuitamente, impegnandosi sin da ora a CP_1 sottoscrivere quanto dovesse servire per il trapasso del mezzo;
l'assicurazione della predetta autovettura verrà pagata sino a settembre dal sig. Pt_1
8) entrambi i genitori si impegnano a non far intromettere gli ascendenti nelle decisioni relative alla figlia e a far sì che non venga mai discreditata, specie alla presenza della minore, l'altra figura genitoriale;
9) le spese del presente procedimento sono integralmente compensate tra le parti e le parti rinunciano ad ogni altra eventuale ulteriore pretesa tra di loro vigente.”.
Conclusioni del P.M.
“conclude per l'accoglimento del ricorso.”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
e sono genitori di , nata in [...]_1 Controparte_1 Per_1
08/07/2016 a Borgomanero.
Pag. 2 di 3 Con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. essi hanno adito il Tribunale al fine di ottenere, stante la cessazione della loro convivenza, la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti della figlia minore e portatrice di handicap.
Con le note di trattazione scritta depositate in sostituzione della comparizione dinanzi al Giudice relatore ricorrenti hanno confermato le condizioni concordate inerenti alla prole, ai rapporti economici e alla regolamentazione di ulteriori rapporti patrimoniali riportate in epigrafe.
Ritiene il Tribunale che la domanda possa essere accolta.
Alla luce di quanto allegato e documentato, l'accordo delle parti, rispetto al quale il PM in sede non ha sollevato rilievi, non appare contrario a norme imperative o di ordine pubblico ed è rispondente agli interessi della minore.
Come richiesto dai ricorrenti, le spese di lite andranno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta congiuntamente da
, con l'intervento del Pubblico Ministero, così Parte_1 Controparte_1 provvede:
1) omologa le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici, che devono intendersi qui trascritte, e provvede in conformità ad esse;
2) prende atto degli ulteriori accordi diretti a regolare i rapporti patrimoniali delle parti;
3) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione civile del Tribunale di NOVARA in data
28/3/2025
IL PRESIDENTE
Dott. Andrea Ghinetti
IL GIUDICE REL. ED EST.
Dott.ssa Veronica Zanin
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