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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 09/10/2025, n. 4196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4196 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Palermo
Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3271/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dagli avv.ti
Parte_1
IA ID e NA RI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
NO MA, NC PA UB e OB EL.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'8/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate in ricorso.
1 Rigetta, altresì, la domanda di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in € 919,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere Controparte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, per il periodo dall'1/09/2007 al 31/05/2022, inquadrata, da ultimo, al livello B3 del C.C.N.L.
“AIOP Personale non medico dipendente” con mansioni di O.S.S., esponeva di avere regolarmente percepito, sin dall'inizio del rapporto e sino all'anno 2017, il premio di incentivazione previsto dall'art. 65 del C.C.N.L. citato, pari ad € 450,00 annui, e lamentava che la società convenuta aveva invece omesso di erogare il detto emolumento per gli anni 2018, 2019 e 2020, per la complessiva somma pari ad €
1.350,00.
Chiedeva, pertanto, di “condannare la (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, per i P.IVA_1
titoli di cui in premessa, la somma di € 1.350,00 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare effettivamente dovuta.
Il tutto da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal giorno di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, esponendo di avere provveduto al pagamento di siffatte spettanze in data
22/12/2022, ossia in data antecedente all'introduzione del presente procedimento;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con le note depositate in data 26/06/2025, la parte ricorrente riconosceva di avere ricevuto il pagamento dei premi di incentivazione richiesti e dichiarava di
2 rinunciare agli atti del giudizio, con atto debitamente sottoscritto dalla stessa e autenticato dal procuratore (cfr. all. 1 alle note del 26/06/2025).
Con le note depositate il 17/07/2025, la parte resistente dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente.
Con le successive note depositate il 10/09/2025, la parte ricorrente chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre la parte convenuta con le note depositate in pari data insisteva nella condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve, preliminarmente, rilevarsi come la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla ricorrente in data 26/06/2025, in assenza di accettazione da parte della società resistente, non può determinare l'estinzione del giudizio, così come disposto dall'art. 306, comma 1, c.p.c., il quale richiede appunto l'atto di accettazione “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”.
Ciò posto, va osservato come risulti pacifica la circostanza afferente all'avvenuto pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma chiesta in ricorso, per i titoli ivi indicati.
In ordine alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della detta somma deve dunque ritenersi che sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e conseguentemente cessata la materia del contendere.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una
3 situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
Deve tuttavia vagliarsi il merito del ricorso ai fini di una decisione in ordine alle spese processuali, che seguono il principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sul punto, va osservato come, a fronte della pretesa azionata dalla ricorrente, avente ad oggetto il pagamento del premio di incentivazione per gli anni
2018, 2019 e 2020, parte convenuta ha dedotto di avere corrisposto tali emolumenti in data 22/12/2022, ossia in data antecedente all'introduzione del presente giudizio, dimostrandone il pagamento mediante apposita distinta di bonifico (cfr. all. 2 in memoria di costituzione), quest'ultimo riconosciuto dalla ricorrente nelle more del giudizio con le successive note del 26/02/2025.
Le allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento, in data antecedente al deposito del ricorso, dei premi di incentivazione per gli anni 2018,
2019 e 2020, unitamente alla documentazione comprovante siffatta circostanza, non può che condurre a ritenere infondata nel merito la domanda attorea.
Priva di pregio appare, infatti, la deduzione attorea per cui la società medesima avrebbe dovuto altresì informare la ricorrente circa l'avvenuto pagamento al fine di evitare la proposizione del giudizio, gravando piuttosto su quest'ultima l'onere di effettuare un'attenta verifica del pagamento prima di procedere processualmente.
Pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) nonché una riduzione del 30% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, vanno poste a carico della ricorrente.
Non può invece essere accolta la domanda di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la stessa presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno per la stessa, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità
4 processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così
Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9/10/2025.
IL GIUDICE
RA LI
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Sezione Lavoro N° _____________________
Reg. Sent. Lav.
Cron. ______________
N° __________ Reg. Gen. Lav. REPUBBLICA ITALIANA
F.A. _________________ IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa RA LI nella causa civile Addì _____________
iscritta al n° 3271/2024 R.G.L., promossa Rilasciata spedizione in forma esecutiva all'Avv.
D A
______________________ rappresentata e difesa dagli avv.ti
Parte_1
IA ID e NA RI.
Per ___________________
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale Controparte_1
rappresentante pro-tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti
NO MA, NC PA UB e OB EL.
Il Cancelliere
- resistente -
All'esito dell'udienza dell'8/10/2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito nel fascicolo telematico la seguente
S E N T E N Z A
Completa di dispositivo e motivazione
D I S P O S I T I V O
Dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle domande formulate in ricorso.
1 Rigetta, altresì, la domanda di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della società convenuta che liquida in € 919,00, oltre spese generali, Iva e c.p.a. come per legge.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 4/03/2024, la ricorrente indicata in epigrafe conveniva in giudizio la e, avendo premesso di avere Controparte_1
prestato attività lavorativa alle dipendenze di quest'ultima, per il periodo dall'1/09/2007 al 31/05/2022, inquadrata, da ultimo, al livello B3 del C.C.N.L.
“AIOP Personale non medico dipendente” con mansioni di O.S.S., esponeva di avere regolarmente percepito, sin dall'inizio del rapporto e sino all'anno 2017, il premio di incentivazione previsto dall'art. 65 del C.C.N.L. citato, pari ad € 450,00 annui, e lamentava che la società convenuta aveva invece omesso di erogare il detto emolumento per gli anni 2018, 2019 e 2020, per la complessiva somma pari ad €
1.350,00.
Chiedeva, pertanto, di “condannare la (C.F. Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare alla ricorrente, per i P.IVA_1
titoli di cui in premessa, la somma di € 1.350,00 o la maggiore o minore somma che dovesse risultare effettivamente dovuta.
Il tutto da maggiorarsi della rivalutazione monetaria e degli interessi al tasso legale dal giorno di maturazione di ogni singolo diritto sino al soddisfo”.
Ritualmente instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio la società convenuta, esponendo di avere provveduto al pagamento di siffatte spettanze in data
22/12/2022, ossia in data antecedente all'introduzione del presente procedimento;
chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art. 96 c.p.c.
Con le note depositate in data 26/06/2025, la parte ricorrente riconosceva di avere ricevuto il pagamento dei premi di incentivazione richiesti e dichiarava di
2 rinunciare agli atti del giudizio, con atto debitamente sottoscritto dalla stessa e autenticato dal procuratore (cfr. all. 1 alle note del 26/06/2025).
Con le note depositate il 17/07/2025, la parte resistente dichiarava di non accettare la rinuncia agli atti formulata dalla ricorrente.
Con le successive note depositate il 10/09/2025, la parte ricorrente chiedeva di dichiararsi cessata la materia del contendere, mentre la parte convenuta con le note depositate in pari data insisteva nella condanna di controparte al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
La causa, in assenza di attività istruttoria, è stata decisa.
Deve, preliminarmente, rilevarsi come la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla ricorrente in data 26/06/2025, in assenza di accettazione da parte della società resistente, non può determinare l'estinzione del giudizio, così come disposto dall'art. 306, comma 1, c.p.c., il quale richiede appunto l'atto di accettazione “Il processo si estingue per rinuncia agli atti del giudizio quando questa è accettata dalle parti costituite che potrebbero aver interesse alla prosecuzione. L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”.
Ciò posto, va osservato come risulti pacifica la circostanza afferente all'avvenuto pagamento, in favore della parte ricorrente, della somma chiesta in ricorso, per i titoli ivi indicati.
In ordine alla domanda di condanna della convenuta al pagamento della detta somma deve dunque ritenersi che sia venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, e conseguentemente cessata la materia del contendere.
Ed invero, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il Giudice, può, in qualsiasi stato e grado del processo, dare atto d'ufficio della cessazione della materia del contendere intervenuta nel corso del giudizio, se ne riscontri i presupposti, e cioè se risulti ritualmente acquisita o concordemente ammessa una situazione dalla quale emerga che è venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti, a ciò non ostando la perdurante esistenza di una
3 situazione di conflittualità in ordine alle spese, dovendo il giudice provvedere sulle stesse secondo il principio della soccombenza virtuale.
Deve tuttavia vagliarsi il merito del ricorso ai fini di una decisione in ordine alle spese processuali, che seguono il principio della soccombenza virtuale.
Ebbene, sul punto, va osservato come, a fronte della pretesa azionata dalla ricorrente, avente ad oggetto il pagamento del premio di incentivazione per gli anni
2018, 2019 e 2020, parte convenuta ha dedotto di avere corrisposto tali emolumenti in data 22/12/2022, ossia in data antecedente all'introduzione del presente giudizio, dimostrandone il pagamento mediante apposita distinta di bonifico (cfr. all. 2 in memoria di costituzione), quest'ultimo riconosciuto dalla ricorrente nelle more del giudizio con le successive note del 26/02/2025.
Le allegazioni della parte convenuta in ordine all'avvenuto pagamento, in data antecedente al deposito del ricorso, dei premi di incentivazione per gli anni 2018,
2019 e 2020, unitamente alla documentazione comprovante siffatta circostanza, non può che condurre a ritenere infondata nel merito la domanda attorea.
Priva di pregio appare, infatti, la deduzione attorea per cui la società medesima avrebbe dovuto altresì informare la ricorrente circa l'avvenuto pagamento al fine di evitare la proposizione del giudizio, gravando piuttosto su quest'ultima l'onere di effettuare un'attenta verifica del pagamento prima di procedere processualmente.
Pertanto le spese di lite, liquidate come in dispositivo applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (da € 1.101,00 a € 5.200,00) nonché una riduzione del 30% in ragione dell'assenza di questioni di fatto e di diritto, vanno poste a carico della ricorrente.
Non può invece essere accolta la domanda di parte convenuta avente ad oggetto la condanna della ricorrente al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c., giacché la stessa presuppone l'allegazione e la prova in ordine all'esistenza e la consistenza di un qualsiasi danno per la stessa, dovendosi condividere sul punto l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “La liquidazione del danno da responsabilità
4 processuale aggravata, ex art. 96 c.p.c., ancorché possa effettuarsi anche d'ufficio, postula pur sempre la prova gravante sulla parte che chiede il risarcimento sia dell'an che del "quantum debeatur", o almeno la concreta desumibilità di detti elementi dagli atti di causa”, così
Cassazione civile, sez. I, 9 settembre 2004, n. 18169), prova che nella specie non è stata fornita.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo, 9/10/2025.
IL GIUDICE
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