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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. III, sentenza 27/01/2026, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 593/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1654/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019693817000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2942/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29620250019693817000, relativa a ritenute IRPEF anno 2021, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Palermo.
La ricorrente deduceva l'incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione, evidenziando che la società ha sede legale in Aragona (AG) sin dal 2006 e che, pertanto, l'atto avrebbe dovuto essere emesso dall'Agente territorialmente competente per la provincia di Agrigento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva contestando l'eccezione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla competenza territoriale dell'Agente della riscossione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione – da ultimo Cass. n. 4400/2023 – ha affermato che:
la competenza territoriale dell'Agente della riscossione è determinata dal domicilio fiscale del contribuente;
è illegittimo l'atto emesso da un agente operante in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del debitore;
la ratio risiede nelle esigenze di vicinanza, efficienza e corretto svolgimento del rapporto esattoriale.
Nel caso di specie:
la società ricorrente ha sede in Aragona (AG) dal 2006;
l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agente della riscossione di Palermo;
non risulta alcuna delega ex art. 46 DPR 602/1973 all'agente territorialmente competente.
Ne consegue che la cartella è stata emessa in violazione del criterio territoriale, con conseguente illegittimità dell'atto.
2. Irrilevanza delle difese di AdER
Le argomentazioni della resistente, fondate sull'unicità dell'Agente della riscossione e sull'abrogazione futura dell'art. 46 DPR 602/1973, non possono essere condivise.
La Cassazione ha chiarito che la soppressione del sistema concessorio non elimina il criterio territoriale;
la competenza resta ancorata al domicilio fiscale del contribuente al momento dell'iscrizione a ruolo;
l'incompetenza territoriale non è un mero vizio formale, ma incide sulla legittimità dell'atto.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate - Riscossione - Palermo alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in € 600,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Difensore_1. Dispone il rimborso del C.U. pari a € 120,00. Palermo, 26.11.25 IL PRESIDENTE
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 3, riunita in udienza il 26/11/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LO MANTO VINCENZA, Presidente
IPPOLITO SANTO, Relatore
LICASTRO MARIA, Giudice
in data 26/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1654/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29620250019693817000 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2942/2025 depositato il
28/11/2025 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Difensore_1, impugnava la cartella di pagamento n. 29620250019693817000, relativa a ritenute IRPEF anno 2021, notificata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sede di Palermo.
La ricorrente deduceva l'incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione, evidenziando che la società ha sede legale in Aragona (AG) sin dal 2006 e che, pertanto, l'atto avrebbe dovuto essere emesso dall'Agente territorialmente competente per la provincia di Agrigento.
L'Agenzia delle Entrate – Riscossione si costituiva contestando l'eccezione e chiedendo il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
1. Sulla competenza territoriale dell'Agente della riscossione
La giurisprudenza della Corte di Cassazione – da ultimo Cass. n. 4400/2023 – ha affermato che:
la competenza territoriale dell'Agente della riscossione è determinata dal domicilio fiscale del contribuente;
è illegittimo l'atto emesso da un agente operante in un ambito territoriale diverso da quello del domicilio fiscale del debitore;
la ratio risiede nelle esigenze di vicinanza, efficienza e corretto svolgimento del rapporto esattoriale.
Nel caso di specie:
la società ricorrente ha sede in Aragona (AG) dal 2006;
l'atto impugnato è stato emesso e notificato dall'Agente della riscossione di Palermo;
non risulta alcuna delega ex art. 46 DPR 602/1973 all'agente territorialmente competente.
Ne consegue che la cartella è stata emessa in violazione del criterio territoriale, con conseguente illegittimità dell'atto.
2. Irrilevanza delle difese di AdER
Le argomentazioni della resistente, fondate sull'unicità dell'Agente della riscossione e sull'abrogazione futura dell'art. 46 DPR 602/1973, non possono essere condivise.
La Cassazione ha chiarito che la soppressione del sistema concessorio non elimina il criterio territoriale;
la competenza resta ancorata al domicilio fiscale del contribuente al momento dell'iscrizione a ruolo;
l'incompetenza territoriale non è un mero vizio formale, ma incide sulla legittimità dell'atto.
Pertanto, l'atto impugnato deve essere annullato. Pertanto il ricorso è fondato e va accolto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia Entrate - Riscossione - Palermo alle spese del giudizio che liquida a favore della parte ricorrente in € 600,00 oltre accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore dichiaratosi antistatario Avv. Difensore_1. Dispone il rimborso del C.U. pari a € 120,00. Palermo, 26.11.25 IL PRESIDENTE