TRIB
Sentenza 7 settembre 2025
Sentenza 7 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 07/09/2025, n. 1912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1912 |
| Data del deposito : | 7 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6796 del R.G. 2022, avente ad oggetto disconoscimento di paternità,
T R A
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Carmelo Salerno e Giuseppe
Magistro, dai quali è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione,
attrice
E
l'Avv. Francesca Strada, (c.f. ), nella qualità di C.F._2
curatore speciale della minore - nominata con decreto del Tribunale di
Taranto del 4/11/2022 – , nata a [...] il [...] Persona_1
rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Ginosa alla Via Stano n. 6;
convenuta
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_1 C.F._3 convenuto contumace
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_2
Intervenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Taranto e l'Avv. Francesca CP_1
Strada, nella qualità di curatore speciale della figlia minore - Persona_1
nominata con decreto del Tribunale di Taranto del 4/11/2022 –, per sentire accertare e dichiarare che la minore non era figlia di . CP_1
deduceva di aver intrapreso una relazione sentimentale con il Parte_1
sig. dal 2016 al mese di dicembre 2020 e che dalla loro unione, CP_1
in data 13/12/2018 era nata la piccola riconosciuta dal fin dalla Per_1 CP_1
nascita. Successivamente in data 23/06/2022 a seguito di alcuni diverbi intervenuti tra le parti, il sig. , dubitando della propria paternità in CP_1
relazione alla figlia, si sottoponeva unitamente alla minore ad alcuni esami clinici utili ai fini dell'accertamento della paternità, presso l'istituto diagnostico Varelli s.r.l., appurando in tale sede di non essere il padre biologico di Per_1
La minore si è costituita in giudizio, in persona del nominato Persona_1
curatore speciale Avv. Francesca Strada, la quale sostanzialmente aderiva alla domanda di parte attrice.
ritualmente citato non si costituiva in giudizio rimanendo CP_1
contumace. All'udienza del 25.10.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del Dott.
[...]
e precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva Persona_2
rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pm ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda in data
22.04.2025.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che CP_1
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando al merito della controversia, deve innanzitutto darsi atto del radicale mutamento di prospettiva determinato in merito ai presupposti dell'azione di disconoscimento della paternità dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 6.7.2006, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 235, comma 1°, n. 3, del Codice civile
(abrogato dal D. Lgs. 154/13) proprio nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove “tecniche”
alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Il mutato quadro normativo, con la soppressione dell'art. 235 c.c., non fa che recepire l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale affermatosi in materia,
codificando il definitivo superamento delle condizioni di ammissibilità
dell'azione di disconoscimento di paternità, esperibile, in principio, soltanto in presenza di determinate condizioni tipizzate, non suscettibili di interpretazione analogica, ai sensi degli artt. 233 e 235 c.c., ma non escludendo, evidentemente, di poter attribuire rilievo all'accertamento istruttorio dell'intervenuto adulterio nel periodo del concepimento e ad altri elementi di prova, anche presuntivi, quali il rapporto di frequentazione tra il figlio e altro soggetto indicato come il genitore biologico, il versamento di un contributo periodico al mantenimento del figlio, la considerazione sociale del rapporto di filiazione, ecc. Va infatti osservato che le circostanze di fatto riguardanti la sfera intima dei rapporti interpersonali, come quelle concernenti relazioni sentimentali o sessuali, normalmente non sono accertabili mediante prova diretta, bensì soltanto attraverso la prova presuntiva raggiunta mediante la concordanza di indizi probanti, nonché attraverso prove testimoniali che riferiscono circostanze conosciute anche de relato, attraverso i quali si forma,
infine, il quadro probatorio che il giudice di merito può utilizzare nei procedimenti aventi ad oggetto diritti personalissimi attinenti alla sfera intima ed emotiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 19.7.2013, n. 17773).
Nel caso di specie l'avv. Francesca Strada, in qualità di Curatore speciale della minore , costituendosi in giudizio ha aderito sin da subito Persona_1
alla domanda di impugnazione del riconoscimento della paternità avanzata dalla facendone proprie le richieste di parte attrice. Pt_1
La tesi di parte attrice, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario,
ha trovato altresì, inconfutabile accertamento attraverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha accertato, attraverso le opportune indagini immunogenetiche, l'inesistenza del rapporto di discendenza parentale tra e la minore . CP_1 Persona_1
Ed infatti, il consulente tecnico di ufficio, dott. Persona_2
ha potuto affermare con sicurezza assoluta che “Le analisi
[...]
molecolari, effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto
dai campioni appartenenti a , e , CP_1 Persona_1 Parte_1
hanno permesso di stabilire con rigore scientifico che: NON è Persona_1 figlia biologica di . Il profilo genotipico di è CP_1 Persona_1
risultato incompatibile con quello di in 10 polimorfismi CP_1
genetici specifici. Inoltre, è stato calcolato un valore di rapporto di
verosimiglianza estremamente basso, praticamente pari zero (LR = 5,03e-
37). Questo indica che l'ipotesi di paternità attribuita a un individuo diverso
da è miliardi di volte più probabile, dal punto di vista CP_1
biostatistico, rispetto all'ipotesi che il Sig. sia il padre CP_1
biologico di . L'esclusione di paternità è ulteriormente Persona_1
supportata da una probabilità calcolata del 99,99999999%.”
Sulla scorta di quanto sin qui esposto nonché all'esito della consulenza tecnica d'ufficio esperita, la domanda di disconoscimento della paternità va accolta, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle opportune annotazioni.
La natura della controversia e l'interesse dell'attrice alla pronunzia giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
La sentenza, una volta passata in giudicato, sarà annotata nell'atto di nascita dell'attrice ai sensi dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono da porre a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale accoglie la domanda proposta con ricorso da nei Parte_1
confronti di e , in persona del curatore speciale CP_1 Persona_1
Avv. Francesca Strada, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto, e conseguentemente così provvede: 1) accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], non è Persona_1
figlia di , nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone che, nell'atto di nascita relativo a , sia attribuito Persona_1
alla medesima, in luogo e invece del cognome ”, il cognome CP_1
; Pt_1
3) ordina all'Ufficiale di stato civile competente di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di
[...]
ai sensi dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R. Per_1
3.11.2000 n. 396;
4) pone le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice.
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 03.09.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Patrizia G. Nigri Dott.Martino Casavola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile in composizione collegiale,
riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Martino Casavola Presidente
Dott.ssa Patrizia G. Nigri Giudice est.
Dott.ssa Anna Carbonara Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 6796 del R.G. 2022, avente ad oggetto disconoscimento di paternità,
T R A
, nata a [...] il [...] (c.f. ), Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso gli Avv.ti Carmelo Salerno e Giuseppe
Magistro, dai quali è rappresentata e difesa per procura in calce all'atto di citazione,
attrice
E
l'Avv. Francesca Strada, (c.f. ), nella qualità di C.F._2
curatore speciale della minore - nominata con decreto del Tribunale di
Taranto del 4/11/2022 – , nata a [...] il [...] Persona_1
rappresentata e difesa in proprio ed elettivamente domiciliata presso il proprio studio sito in Ginosa alla Via Stano n. 6;
convenuta
E
, nato a [...] il [...] (c.f. ); CP_1 C.F._3 convenuto contumace
NONCHE'
il presso il Tribunale di Taranto, Controparte_2
Intervenuto
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Taranto e l'Avv. Francesca CP_1
Strada, nella qualità di curatore speciale della figlia minore - Persona_1
nominata con decreto del Tribunale di Taranto del 4/11/2022 –, per sentire accertare e dichiarare che la minore non era figlia di . CP_1
deduceva di aver intrapreso una relazione sentimentale con il Parte_1
sig. dal 2016 al mese di dicembre 2020 e che dalla loro unione, CP_1
in data 13/12/2018 era nata la piccola riconosciuta dal fin dalla Per_1 CP_1
nascita. Successivamente in data 23/06/2022 a seguito di alcuni diverbi intervenuti tra le parti, il sig. , dubitando della propria paternità in CP_1
relazione alla figlia, si sottoponeva unitamente alla minore ad alcuni esami clinici utili ai fini dell'accertamento della paternità, presso l'istituto diagnostico Varelli s.r.l., appurando in tale sede di non essere il padre biologico di Per_1
La minore si è costituita in giudizio, in persona del nominato Persona_1
curatore speciale Avv. Francesca Strada, la quale sostanzialmente aderiva alla domanda di parte attrice.
ritualmente citato non si costituiva in giudizio rimanendo CP_1
contumace. All'udienza del 25.10.2023 venivano concessi i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.. Espletata la consulenza tecnica d'ufficio a mezzo del Dott.
[...]
e precisate le conclusioni dalle parti, la causa veniva Persona_2
rimessa al Collegio per la decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
Il Pm ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda in data
22.04.2025.
********
Preliminarmente deve essere dichiarata la contumacia di , che CP_1
nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione non ha inteso costituirsi in giudizio.
Ciò premesso quanto al fatto, passando al merito della controversia, deve innanzitutto darsi atto del radicale mutamento di prospettiva determinato in merito ai presupposti dell'azione di disconoscimento della paternità dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n. 266 del 6.7.2006, la quale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 235, comma 1°, n. 3, del Codice civile
(abrogato dal D. Lgs. 154/13) proprio nella parte in cui, ai fini dell'azione di disconoscimento della paternità, subordinava l'esame delle prove “tecniche”
alla previa dimostrazione dell'adulterio della moglie. Il mutato quadro normativo, con la soppressione dell'art. 235 c.c., non fa che recepire l'orientamento giurisprudenziale e dottrinale affermatosi in materia,
codificando il definitivo superamento delle condizioni di ammissibilità
dell'azione di disconoscimento di paternità, esperibile, in principio, soltanto in presenza di determinate condizioni tipizzate, non suscettibili di interpretazione analogica, ai sensi degli artt. 233 e 235 c.c., ma non escludendo, evidentemente, di poter attribuire rilievo all'accertamento istruttorio dell'intervenuto adulterio nel periodo del concepimento e ad altri elementi di prova, anche presuntivi, quali il rapporto di frequentazione tra il figlio e altro soggetto indicato come il genitore biologico, il versamento di un contributo periodico al mantenimento del figlio, la considerazione sociale del rapporto di filiazione, ecc. Va infatti osservato che le circostanze di fatto riguardanti la sfera intima dei rapporti interpersonali, come quelle concernenti relazioni sentimentali o sessuali, normalmente non sono accertabili mediante prova diretta, bensì soltanto attraverso la prova presuntiva raggiunta mediante la concordanza di indizi probanti, nonché attraverso prove testimoniali che riferiscono circostanze conosciute anche de relato, attraverso i quali si forma,
infine, il quadro probatorio che il giudice di merito può utilizzare nei procedimenti aventi ad oggetto diritti personalissimi attinenti alla sfera intima ed emotiva (cfr. Cass. civ. Sez. I, 19.7.2013, n. 17773).
Nel caso di specie l'avv. Francesca Strada, in qualità di Curatore speciale della minore , costituendosi in giudizio ha aderito sin da subito Persona_1
alla domanda di impugnazione del riconoscimento della paternità avanzata dalla facendone proprie le richieste di parte attrice. Pt_1
La tesi di parte attrice, in assenza di elementi di giudizio di segno contrario,
ha trovato altresì, inconfutabile accertamento attraverso la consulenza tecnica d'ufficio espletata nel corso del giudizio, la quale ha accertato, attraverso le opportune indagini immunogenetiche, l'inesistenza del rapporto di discendenza parentale tra e la minore . CP_1 Persona_1
Ed infatti, il consulente tecnico di ufficio, dott. Persona_2
ha potuto affermare con sicurezza assoluta che “Le analisi
[...]
molecolari, effettuate attraverso lo studio dei polimorfismi del DNA estratto
dai campioni appartenenti a , e , CP_1 Persona_1 Parte_1
hanno permesso di stabilire con rigore scientifico che: NON è Persona_1 figlia biologica di . Il profilo genotipico di è CP_1 Persona_1
risultato incompatibile con quello di in 10 polimorfismi CP_1
genetici specifici. Inoltre, è stato calcolato un valore di rapporto di
verosimiglianza estremamente basso, praticamente pari zero (LR = 5,03e-
37). Questo indica che l'ipotesi di paternità attribuita a un individuo diverso
da è miliardi di volte più probabile, dal punto di vista CP_1
biostatistico, rispetto all'ipotesi che il Sig. sia il padre CP_1
biologico di . L'esclusione di paternità è ulteriormente Persona_1
supportata da una probabilità calcolata del 99,99999999%.”
Sulla scorta di quanto sin qui esposto nonché all'esito della consulenza tecnica d'ufficio esperita, la domanda di disconoscimento della paternità va accolta, con conseguente ordine all'ufficiale di stato civile competente di procedere alle opportune annotazioni.
La natura della controversia e l'interesse dell'attrice alla pronunzia giustificano la integrale compensazione delle spese del giudizio.
La sentenza, una volta passata in giudicato, sarà annotata nell'atto di nascita dell'attrice ai sensi dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R.
3.11.2000 n. 396.
Le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, sono da porre a carico di parte attrice.
P.Q.M.
il Tribunale accoglie la domanda proposta con ricorso da nei Parte_1
confronti di e , in persona del curatore speciale CP_1 Persona_1
Avv. Francesca Strada, con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Taranto, e conseguentemente così provvede: 1) accerta e dichiara che , nata a [...] il [...], non è Persona_1
figlia di , nato a [...] il [...]; CP_1
2) dispone che, nell'atto di nascita relativo a , sia attribuito Persona_1
alla medesima, in luogo e invece del cognome ”, il cognome CP_1
; Pt_1
3) ordina all'Ufficiale di stato civile competente di annotare questa sentenza, una volta passata in giudicato, nell'atto di nascita di
[...]
ai sensi dell'art. 49 primo comma lettere o) e p) del D.P.R. Per_1
3.11.2000 n. 396;
4) pone le spese della CTU, liquidate con separato provvedimento, a carico di parte attrice.
5) compensa fra le parti le spese del giudizio.
Così deciso il 03.09.2025 nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Taranto.
Il Giudice est. Il Presidente Dott.ssa Patrizia G. Nigri Dott.Martino Casavola