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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Milano, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 67 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Milano |
| Numero : | 67 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 67/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5181/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249037646583000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220039151817000 IVA-ALIQUOTE 2017
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058062235000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1509/2025 depositato il
09/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su quattro cartelle esattoriali, 06820220039151817000, notificata il 7/11/2022 portante iscrizioni per € 27.846,46, 06820230004122740000 notificata il 22/02/2023 portante iscrizioni per € 1.304,32,
06820230058062235000 notificata il 5/05/2023 portante iscrizioni per € 89,76 e 06820230071950973000 notificata il 26/06/2023 portante iscrizioni per €7 86,45.
Unitamente alla intimazione, parte ricorrente ha impugnato le cartelle. 068 2022 0039 1518 17000 e
06820230058062235000 sostenendone la nullità, nel primo caso per decadenza ai sensi dell'art. 25 d.p.r.
602/73 e nel secondo, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Precisa parte ricorrente che, nel primo caso, essendo stata emessa a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2017, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Rilevato che, la dichiarazione per l'IVA 2017 è stata presentata nel 2018, nel caso in specie il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento era il 31 dicembre del 2021, mentre la cartella è stata notificata in data 7.11.2022 e per l'effetto è da ritenersi maturato il termine di decadenza.
Per quanto attiene invece all'altra cartella esattoriale, avente ad oggetto il pagamento della tassa auto per l'anno d'imposta 2018, rileva parte ricorrente che la notifica è avvenuta in data 5 maggio 2023 e per l'effetto il credito è prescritto.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 2 Milano la quale ha precisato che l'atto impugnato si riferisce a 4 cartelle esattoriali, due sole delle quali sono state impugnate: la n. 06820220039151817000, notificata in data 07/11/2022, importo di € 27.846,46 e la cartella n. 06820230058062235000, notificata in data
05/05/2023, importo di € 89,76.
Evidenzia, in primo luogo, la DP 2 la propria carenza di legittimazione passiva per i crediti vantati da altri enti, segnatamente quello portato dalla cartella n. 06820230058062235000, relativa al ruolo emesso da
Regione Lombardia - Ufficio tassa automobilistica regionale.
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992, atteso che la cartella non è mai stata oggetto di autonoma impugnazione e l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione della cartella. Rileva ancora l'Ufficio che non risultano eccepiti vizi di notifica né viene eccepito alcun vizio proprio dell'atto impugnato, visti gli unici due motivi di ricorso proposti, diretti a contestare solamente la pretesa tributaria di cui alla sottostante cartella già menzionata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
In punto di merito rileva l'Ufficio che l'assunto della ricorrente in ordine alla maturata decadenza è infondato perché non tiene conto della normativa emergenziale, in forza della quale i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento scaturenti da liquidazione automatica e riferiti al periodo di imposta 2017 risultano prorogati al 31 dicembre 2023 per effetto di quanto disposto dall'art. 68, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
e dall'art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Rileva la non contestazione degli importi portati dalle altre due cartelle di pagamento non impugnate e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituta Agenzia Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante la corretta notifica delle cartelle, anche alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22108/2024, pubblicata in data
05/08/2024, secondo cui: “[…] per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Contesta poi la fondatezza della eccepita decadenza ex art, 25 DPR 602/73, precisando che la cartella di pagamento n. 06820220039151817000 notificata in data 7/11/2022 è relativa al ruolo n. 2022/252439 emesso dall'ente convenuto in giudizio, reso esecutivo in data 22/08/2022, consegnato all'agente della riscossione in data 25/09/2022, a seguito delle liquidazioni periodiche IVA anno 2017; la cartella di pagamento n.
06820230058062235000 notificata in data 5/05/2023 è relativa al ruolo n. 2023/004502 emesso dall'ente non convenuto in giudizio, reso esecutivo in data 9/02/2023, consegnato all'agente della riscossione in data
10/03/2023, per tassa automobilistica anno 2018.
Ribadisce nel merito la legittimità delle pretese portate dall'atto impugnato e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la regione Lombardia, chiamata in causa dalla Agenzia Società_1, rilevando la infondatezza delle censure mosse dalla parte privata ed ha preliminarmente chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del disposto del nuovo comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n°
546/1992 che stabilisce che, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti (art. 1, comma
1 lett. d), del D. Lgs. n° 220/2023). Rileva ancora che la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820230058062235000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, alla ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stata notificata, un'ingiunzione di pagamento il 27.11.2021 all'indirizzo Email_5 Email_6, come rilevata dal sito INI PEC, relativa al veicolo targato Targa_1, per tassa automobilistica anno d'imposta 2018; in particolare, la citata ingiunzione è stata consegnata, non pagata e non impugnata nel termine di 60 giorni e, quindi, definitiva, ingiunzione in ogni caso notificata nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2018 era il
31/12/2021 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto, invece, alla cartella e all'intimazione di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, evidenzia la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti alla fase esecutiva. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che l'intimazione impugnata si fonda su quattro cartelle esattoriali, due sole delle quali sono state impugnate, di talché è legittima per quanto attiene alle pretese portate dalle cartelle non impugnate.
Per quanto attiene alla cartella 06820220039151817000, portante iscrizioni relative alla liquidazione della dichiarazione periodica IVA 2017, la stessa è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
7.11.2022 e, quindi, tempestivamente in considerazione della vigenza della normativa emergenziale e delle proroghe dei termini ivi disposte.
Per quanto attiene invece alla cartella portate iscrizioni a titolo di tassa automobilistica, la documentazione versata in atti dalla Regione Lombardia, prova inconfutabilmente che, anteriormente alla cartella esattoriale, precisamente in data 27.11.2021 è stata notifica una ingiunzione di pagamento, all'indirizzo PEC Ricorrente_1. Email_7, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, con conseguente tempestività della notifica degli atti successivi.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 a favore di ciascun ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 a favore di ciascun ufficio resistente.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MILANO Sezione 13, riunita in udienza il 07/04/2025 alle ore 15:00 con la seguente composizione collegiale:
FA PIETRO VINCENZO, Presidente e Relatore
CLERICI MAURO, Giudice
CRISAFULLI GIUSEPPA, Giudice
in data 07/04/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 5181/2024 depositato il 18/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Milano
elettivamente domiciliato presso Email_3
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4 Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 06820249037646583000 IVA-ALIQUOTE 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820220039151817000 IVA-ALIQUOTE 2017
proposto da
Ricorrente_1 E C. S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lombardia
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Milano
elettivamente domiciliato presso Email_4
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06820230058062235000 BOLLO 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1509/2025 depositato il
09/04/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con tempestivo ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria, la parte in epigrafe ha impugnato un'intimazione di pagamento fondata su quattro cartelle esattoriali, 06820220039151817000, notificata il 7/11/2022 portante iscrizioni per € 27.846,46, 06820230004122740000 notificata il 22/02/2023 portante iscrizioni per € 1.304,32,
06820230058062235000 notificata il 5/05/2023 portante iscrizioni per € 89,76 e 06820230071950973000 notificata il 26/06/2023 portante iscrizioni per €7 86,45.
Unitamente alla intimazione, parte ricorrente ha impugnato le cartelle. 068 2022 0039 1518 17000 e
06820230058062235000 sostenendone la nullità, nel primo caso per decadenza ai sensi dell'art. 25 d.p.r.
602/73 e nel secondo, per intervenuta prescrizione della pretesa tributaria.
Precisa parte ricorrente che, nel primo caso, essendo stata emessa a seguito di un controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2017, la cartella avrebbe dovuto essere notificata entro e non oltre il 31 dicembre del terzo anno successivo alla presentazione della dichiarazione.
Rilevato che, la dichiarazione per l'IVA 2017 è stata presentata nel 2018, nel caso in specie il termine ultimo per la notifica della cartella di pagamento era il 31 dicembre del 2021, mentre la cartella è stata notificata in data 7.11.2022 e per l'effetto è da ritenersi maturato il termine di decadenza.
Per quanto attiene invece all'altra cartella esattoriale, avente ad oggetto il pagamento della tassa auto per l'anno d'imposta 2018, rileva parte ricorrente che la notifica è avvenuta in data 5 maggio 2023 e per l'effetto il credito è prescritto.
Conclude parte ricorrente chiedendo l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese competenze ed onorari di lite.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate DP 2 Milano la quale ha precisato che l'atto impugnato si riferisce a 4 cartelle esattoriali, due sole delle quali sono state impugnate: la n. 06820220039151817000, notificata in data 07/11/2022, importo di € 27.846,46 e la cartella n. 06820230058062235000, notificata in data
05/05/2023, importo di € 89,76.
Evidenzia, in primo luogo, la DP 2 la propria carenza di legittimazione passiva per i crediti vantati da altri enti, segnatamente quello portato dalla cartella n. 06820230058062235000, relativa al ruolo emesso da
Regione Lombardia - Ufficio tassa automobilistica regionale.
In via preliminare eccepisce l'inammissibilità del ricorso ex art. 19 e 21 del D.lgs. n. 546/1992, atteso che la cartella non è mai stata oggetto di autonoma impugnazione e l'eccezione di decadenza avrebbe dovuto essere proposta in sede di impugnazione della cartella. Rileva ancora l'Ufficio che non risultano eccepiti vizi di notifica né viene eccepito alcun vizio proprio dell'atto impugnato, visti gli unici due motivi di ricorso proposti, diretti a contestare solamente la pretesa tributaria di cui alla sottostante cartella già menzionata, con conseguente inammissibilità del ricorso.
In punto di merito rileva l'Ufficio che l'assunto della ricorrente in ordine alla maturata decadenza è infondato perché non tiene conto della normativa emergenziale, in forza della quale i termini di decadenza per la notifica delle cartelle di pagamento scaturenti da liquidazione automatica e riferiti al periodo di imposta 2017 risultano prorogati al 31 dicembre 2023 per effetto di quanto disposto dall'art. 68, d.l. 17 marzo 2020, n. 18
e dall'art. 12, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 159.
Rileva la non contestazione degli importi portati dalle altre due cartelle di pagamento non impugnate e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è costituta Agenzia Entrate Riscossione che ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità del ricorso per tardività ai sensi del combinato disposto degli artt. 19 e 21 del D.lgs. 546/92, stante la corretta notifica delle cartelle, anche alla luce dell'Ordinanza della Corte di Cassazione n. 22108/2024, pubblicata in data
05/08/2024, secondo cui: “[…] per costante orientamento di questa Corte, in tema di contenzioso tributario, qualsiasi eccezione relativa a un atto impositivo divenuto definitivo, come quella di prescrizione del credito fiscale maturato precedentemente alla notifica di tale atto, è assolutamente preclusa, secondo il fermo principio della non impugnabilità se non per vizi propri di un atto successivo ad altro divenuto definitivo perché rimasto incontestato”.
Contesta poi la fondatezza della eccepita decadenza ex art, 25 DPR 602/73, precisando che la cartella di pagamento n. 06820220039151817000 notificata in data 7/11/2022 è relativa al ruolo n. 2022/252439 emesso dall'ente convenuto in giudizio, reso esecutivo in data 22/08/2022, consegnato all'agente della riscossione in data 25/09/2022, a seguito delle liquidazioni periodiche IVA anno 2017; la cartella di pagamento n.
06820230058062235000 notificata in data 5/05/2023 è relativa al ruolo n. 2023/004502 emesso dall'ente non convenuto in giudizio, reso esecutivo in data 9/02/2023, consegnato all'agente della riscossione in data
10/03/2023, per tassa automobilistica anno 2018.
Ribadisce nel merito la legittimità delle pretese portate dall'atto impugnato e conclude chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Si è altresì costituita la regione Lombardia, chiamata in causa dalla Agenzia Società_1, rilevando la infondatezza delle censure mosse dalla parte privata ed ha preliminarmente chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del disposto del nuovo comma 6 bis dell'art. 14 del D. Lgs. n°
546/1992 che stabilisce che, per i giudizi instaurati con ricorso notificato dal 5 gennaio 2024, in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso deve essere proposto nei confronti di entrambi i soggetti (art. 1, comma
1 lett. d), del D. Lgs. n° 220/2023). Rileva ancora che la cartella di pagamento, quando faccia seguito a un avviso di accertamento/ingiunzione, si esaurisce in un'intimazione di pagamento della somma dovuta in base all'avviso e non Banca_1 un nuovo ed autonomo atto impositivo per cui essa resta sindacabile innanzi al giudice per vizi propri, con esclusione di qualsiasi questione attinente all'accertamento/ingiunzione.
Precedentemente alla cartella esattoriale n. 06820230058062235000, notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, alla ricorrente, da parte di Regione Lombardia, è stata notificata, un'ingiunzione di pagamento il 27.11.2021 all'indirizzo Email_5 Email_6, come rilevata dal sito INI PEC, relativa al veicolo targato Targa_1, per tassa automobilistica anno d'imposta 2018; in particolare, la citata ingiunzione è stata consegnata, non pagata e non impugnata nel termine di 60 giorni e, quindi, definitiva, ingiunzione in ogni caso notificata nei termini tenuto conto che il termine per il recupero per l'anno d'imposta 2018 era il
31/12/2021 ai sensi dell'art. 94 della l.r. n. 10/2003 (entro il 31 dicembre del terzo anno successivo all'ultimo giorno utile per il pagamento del tributo).
Quanto, invece, alla cartella e all'intimazione di pagamento emessa e notificata dall'Agenzia delle Entrate
Riscossione, evidenzia la propria carenza di legittimazione passiva in relazione alle doglianze attinenti alla fase esecutiva. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso il ricorso, con vittoria delle spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio, letti gli atti ed esaminati i documenti di causa, rileva preliminarmente che l'intimazione impugnata si fonda su quattro cartelle esattoriali, due sole delle quali sono state impugnate, di talché è legittima per quanto attiene alle pretese portate dalle cartelle non impugnate.
Per quanto attiene alla cartella 06820220039151817000, portante iscrizioni relative alla liquidazione della dichiarazione periodica IVA 2017, la stessa è stata notificata a mezzo posta elettronica certificata in data
7.11.2022 e, quindi, tempestivamente in considerazione della vigenza della normativa emergenziale e delle proroghe dei termini ivi disposte.
Per quanto attiene invece alla cartella portate iscrizioni a titolo di tassa automobilistica, la documentazione versata in atti dalla Regione Lombardia, prova inconfutabilmente che, anteriormente alla cartella esattoriale, precisamente in data 27.11.2021 è stata notifica una ingiunzione di pagamento, all'indirizzo PEC Ricorrente_1. Email_7, atto idoneo ad interrompere il termine di prescrizione, con conseguente tempestività della notifica degli atti successivi.
Il ricorso va quindi rigettato e, quanto alle spese di lite, in ossequio al principio della soccombenza, vanno poste a carico della parte ricorrente nella misura di euro 1.000,00 a favore di ciascun ufficio resistente.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 a favore di ciascun ufficio resistente.