Articolo 212 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 211Articolo 208
Versione
6 maggio 1952
Art. 212.
(Tariffe)


Le tariffe e le altre norme per le operazioni di ormeggio e di disormeggio sono, per ciascun porto, stabilite dal capo del compartimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente