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Sentenza 6 novembre 2025
Sentenza 6 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Parma, sentenza 06/11/2025, n. 650 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Parma |
| Numero : | 650 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 746/2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 746/2023
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Ugo Lenzi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza BR Lunardi n. 5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Andrea Vischi e Roberta Assenza del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Rucellai & Raffaelli sito in Milano, Via Monte Napoleone,
n. 18;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. – e contestuale istanza cautelare - depositato in data
11.08.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la società e – premettendo di avere lavorato alle Controparte_1
dipendenze di quest'ultima, con mansioni di installatore e montatore di ascensori, a far data dal 09.07.2012, dapprima con contratto di apprendistato professionalizzante e, a far data dal 06.07.2015, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli in data
12.05.2023 e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta alla reintegrazione in servizio del lavoratore nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento al giorno dell'effettiva riammissione nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda rappresentava: a) che, in data 23.12.2015, la società
Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l. (CEAM) acquistava l'80% delle quote sociali della società mentre il rimanente 20% Controparte_1
rimaneva di proprietà del ricorrente (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) che, in data
04.11.2021, il ricorrente cedeva a CEAM anche le proprie, residue, quote sociali della
(doc. 3 bis fasc. parte ricorrente); c) che, dunque, a far data dal 4 Controparte_1
novembre 2021, il 100% delle quote della società convenuta erano detenute dalla società CEAM Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l. (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che al gruppo CEAM facevano capo, oltre alla
[...]
altre 31 società operanti nei settori della progettazione, costruzione e CP_1
manutenzione di ascensori, tappeti mobili e strumenti elevatori in genere (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) che le società soggette al controllo della CEAM, le quali concorrevano, nell'insieme, alla realizzazione dell'unico core business del gruppo
, erano soggette alla medesima amministrazione del personale, alle stesse regole CP_2
sull'etica aziendale ed erano solite scambiarsi tra di loro gli interventi di manutenzione sulla base di criteri di convenienza;
f) che la CEAM, in particolare, si occupava della stipula degli accordi quadro di fornitura per i beni delle società sottoposte, le quali procedevano, quindi, agli acquisti ai prezzi e alle condizioni predeterminate dalla
CEAM; g) che la CEAM, inoltre, gestiva la liquidità della in quanto, Controparte_1
a far data dal 4.11.2021, era stato stabilito che tutte le operazioni economiche venissero effettuate unicamente mediante il conto acceso dalla CEAM presso la banca CP_3
; h) che la CEAM si occupava, altresì, della predisposizione dei bilanci, Controparte_4
della gestione del personale, della tenuta della contabilità e persino della formazione del personale delle società sottoposte, tra cui la (doc. 5 fasc. parte Controparte_1
ricorrente); i) che la CEAM, inoltre, aveva predisposto un call center unico per tutte le società del gruppo , il quale si occupava di assegnare le chiamate della clientela CP_2
in relazione al manutentore che gestiva il numero d'impianto; l) che la CEAM, poi, aveva sottoscritto con le società sottoposte un contratto di rete, denominato “CEAM
PARTNERS IN RETE”, finalizzato a favorire l'aggregazione tra imprese (doc. 6 fasc. parte ricorrente); m) che la società convenuta aveva assegnato al ricorrente, per le finalità del servizio di manutenzione, la vettura furgonata Fiat PUNTO VAN targata
EL060MD; n) di essersi assentato per malattia dal 29.03.2023 al 31.03.2023; n) che il collega , in data 29.03.2023, chiedeva al ricorrente, assente per malattia, di Tes_1
poter ritirare la predetta vettura di servizio;
o) di aver invitato il collega a Tes_1
rilasciare una ricevuta per il ritiro della vettura, com'era avvenuto in passato in ipotesi di ritiro temporaneo delle vetture di servizio (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) che il collega , nella medesima occasione, lamentava la circostanza per cui il ricorrente Tes_1
non avesse lasciato nel furgone di lavoro anche la borsa degli attrezzi abitualmente utilizzata per effettuare gli interventi, borsa che, per espressa previsione del CCNL di riferimento, doveva essere rilasciata solo in caso di licenziamento;
q) che la società convenuta, al rientro del ricorrente in azienda, avvenuto in data 03.04.2023, gli assegnava la vettura Citroen Berlingo DT917KG, immatricolata a furgone ma con cinque posti e col vano vuoto e non attrezzato;
r) che il call center, in data 04.04.2023, comunicava al ricorrente la necessità di provvedere a un intervento non urgente sull'impianto numero E6Y00563, il quale veniva programmato per il 07.04.2023 (doc.
9 fasc. parte ricorrente); s) che il call center, in data 05.04.2023, comunicava al ricorrente un malfunzionamento relativo all'impianto n. EY00843 sito a in via CP_1
Milazzo n. 29 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); t) che, il giorno 7 aprile, il dipendente interveniva sull'impianto di via Milazzo 29, riscontrando una perdita di olio dalla tenuta del pistone idraulico con conseguente perdita di pressione che impediva all'impianto di raggiungere l'ultimo piano;
u) che, stante l'urgenza di rimettere in funzione l'ascensore, e non avendo in dotazione sulla macchina non attrezzata l'olio necessario, rientrava di corsa in sede per rifornirsi del lubrificante di cui, in assenza del magazziniere, prendeva una tolla da 25 kg dal solito posto dove sapeva essere depositato;
v) che, arrivato sul posto, il manutentore rabboccava d'olio l'impianto che ne conteneva a livello circa 120/130 kg, e lo rimetteva in funzione;
z) che, dopo la pausa pranzo, il era contattato telefonicamente dal supervisore, il quale gli Parte_1
chiedeva dove avesse preso l'olio usato per il rabbocco e, saputo che la latta era stata prelevato dal solito luogo di deposito, solo allora informava il che la Parte_1
disposizione del magazzino era stata cambiata e che, in quel luogo, era ora conservato l'olio per argani e non quello idraulico;
aa) di essersi, quindi, offerto di intervenire immediatamente sull'impianto per rimediare all'errore commesso, ma il supervisore gli comunicava di non preoccuparsi e di continuare con gli altri interventi;
bb) che il dipendente continuava così nella esecuzione degli interventi e, sempre il giorno 7 aprile, si recava a fine giornata sull'impianto numero E6Y00563, sito in Via CP_1
Ognibene 16, nel quale doveva recuperare le chiavi in fossa;
cc) che, ivi giunto nel tardo pomeriggio, il ricorrente riscontrava, con riguardo all'impianto n. E6Y00563, la sussistenza di due gravi non conformità, che provvedeva a comunicare tempestivamente al proprio supervisore, , avvisandolo della necessità Persona_1
di eseguire uno “STOP WORK AUTORITHY”, una procedura interna al gruppo CP_2
che avrebbe comportato il blocco immediato dell'impianto (doc.ti 11-13 fasc. parte ricorrente); dd) che il supervisore, in tale circostanza, comunicava al ricorrente di non eseguire alcuno “STOP WORK AUTORITHY” e di terminare il turno regolarmente, in quanto avrebbe provveduto lui stesso a ripristinare l'impianto inviando il collega
; ee) che il ricorrente, al termine della giornata lavorativa del 07.04.2023, Tes_1 veniva convocato presso lo studio dell'amministratore delegato della società convenuta, il quale gli comunicava che sarebbe stato collocato in ferie nelle giornate dall'11 al 14 aprile e nella giornata del 24 aprile;
ff) che, in tale occasione,
l'amministratore delegato ribadiva l'errore commesso dal ricorrente in occasione dell'intervento sull'impianto n. EY00843, chiedendo a quest'ultimo di lasciare la vettura di servizio in azienda;
gg) che l'amministratore delegato si rifiutava di rilasciare una ricevuta della restituzione del mezzo;
hh) che il ricorrente, in data 11.04.2023, inviava alla convenuta una mail offrendosi di realizzare anche personalmente l'intervento di sostituzione dell'olio sull'impianto n. EY00843 nonché di risarcire il danno involontariamente arrecato (doc. 17 fasc. parte ricorrente); ii) di essere riuscito a recuperare, in data 26.04.2023, la propria dash cam dalla vettura di servizio Fiat
PUNTO VAN targata EL060MD, successivamente assegnata al collega;
ll) che Tes_1
la dott.ssa capo delle risorse umane della CEAM, consegnava al Persona_2
ricorrente, in data 26.04.2023, la seguente contestazione disciplinare, contenente tre distinti addebiti: “ln data 7 aprile 2023, Lei segnalava il guasto dell'interruttore "stop" dell'impianto in manutenzione n. E6Y00563 ubicato in Via Ognibene 16 in CP_1
afferente alla zona di Sua competenza, adducendo di non poter effettuare l'intervento di sostituzione del predetto interruttore per la presenza di acqua in fossa e comunicando quindi di aver lasciato l'impianto fermo e di ritornarvi la settimana successiva per effettuare l'intervento in questione. Sta di fatto che il Supervisore
[...]
provvedeva a inviare sul posto il tecnico (reperibile di turno Per_1 Tes_1
n.d.r.) che, una volta giunto sull'impianto dopo la Sua segnalazione, riscontrava non solo l'assenza di acqua in fossa, ma anche la manomissione dell'impianto, in quanto
l'interruttore "stop" risultava "cavallottato", e ciò in grave violazione delle norme di sicurezza. ln questa situazione, il tecnico effettuava pertanto l'intervento di Tes_1
sostituzione dell'interruttore in questione, e ciò anche al fine di evitare disagi al cliente in vista delle festività di Pasqua.» «Inoltre, nella medesima giornata del 7 aprile u.s., con riferimento all'impianto oleodinamico in manutenzione n. E6Y00843 ubicato in via Milazzo 29 in sempre afferente alla zona di Sua competenza, Lei, a seguito CP_1 di chiamata per perdite di olio dal pistone, interveniva sul predetto impianto, rabboccando la centralina con una tanica di olio per argani anziché Olio idraulico, con il conseguente rischio di arrecare gravi danni all'impianto del cliente.» «A ciò si aggiunga che Lei, sempre venerdì 7 aprile 2023, pur essendo in ferie dall'11 al 14 aprile 2023, si rifiutava di lasciare in azienda la borsa attrezzi. Sta di fatto che l'11 aprile 2023, verso le ore 14.00 circa, veniva sorpreso da alcuni colleghi alla guida di un furgone di tale ParmaZanz con indosso una tuta da lavoro recante il logo della
UC AS, società in concorrenza con la nostra e che, nel corso dell'ultimo anno, ci ha sottratto centinaia di impianti in manutenzione. Sta di fatto che Lei, alla vista dei predetti colleghi, ingranava la retromarcia nel tentativo di nascondersi.
Rileviamo infine che Lei veniva visto alla guida di tale furgone anche nella giornata di venerdì 14 aprile u.s. e in particolare alle ore 12,15 circa mentre entrava nella Sua abitazione e successivamente alle ore 18,40 circa nella strada Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco Biagi;
in entrambe le occasioni indossava la predetta tuta di lavoro della UC AS.” (doc. 18 fasc. parte ricorrente); mm) che la società, in tale occasione, pretendeva che il ricorrente restituisse il telefono aziendale, senza consentirgli la portabilità del numero di telefono, di proprietà del lavoratore per espressa previsione contrattuale (doc. 16 fasc. parte ricorrente); nn) di avere richiesto alla società un'audizione personale, tenutasi in data 08.05.2023, nel corso della quale il ricorrente insisteva per l'esibizione delle conversazioni WhatsApp intercorse in data 07.04.2023 con il supervisore nonché delle foto effettuate dal collega in relazione all'intervento effettuato Tes_1
sull'impianto n. E6Y00563 (doc. 19 fasc. parte ricorrente); oo) che la società, in data
12.05.2023, comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 20 fasc. parte ricorrente); pp) di aver infruttuosamente impugnato il predetto provvedimento disciplinare in data 15.05.2023 (doc. 21 fasc. parte ricorrente); qq) di avere altresì richiesto alla società, in data 17.05.2023, la portabilità del numero di telefono aziendale, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro (doc. 16 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, il ricorrente evidenziava preliminarmente che, stante l'unicità del centro d'imputazione di interessi, il datore di lavoro, seppur formalmente rappresentato dalla società era in realtà da considerarsi il Controparte_1
gruppo CEAM-OTIS, con conseguente piena applicabilità della tutela reale e obbligatoria prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.
Il lavoratore lamentava, poi, l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data
12.05.2023, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare: a) la tardività e la genericità degli addebiti disciplinari;
b) l'insussistenza dei fatti posti a fondamento di tali addebiti;
c) la sproporzione tra la gravità dei fatti contestati e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
In via cautelare ed urgente,
con decreto inaudita altera parte e successiva udienza per la convalida, ovvero previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla portabilità del proprio numero 348-8074504, ordinare in via cautelare ed urgente, alla resistente (C.F./P.IVA: Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, corrente in 43122 P.IVA_1
– P.zza BR Lunardi n. 5/A, di rilasciare, quale formale intesta-taria, CP_1
autorizzazione alla portabilità del numero 348-8074504 da Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) a nato a [...] [...] (C.F.: P.IVA_1 Parte_1 CP_1
), e, comunque, ordinare al terzo gestore TELECOM ITALIA C.F._1
SPA O TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in VIA
ET EG 1 - 20123 - MI (MI) c.f.: 00488410010 e pec di intestare l'utenza telefonica n.ro 348-8074504 al Email_1
nominativo dell'avente diritto . Parte_1 Nel merito
I) in via principale: accertata e dichiarata per le ragioni tutte esposte in atto l'unicità del centro d'imputazione d'interessi tra la resistente e le altre società soggette alla direzione e controllo della CEAM “Costruzioni Elettromeccaniche AS e
Montacarichi S.r.l.”, legate dal contratto di rete «CEAM PARTNERS IN RETE» iscritto al REGISTRO IMPRESE con REP. N 19342 e reg. n. 15934”,
a) accertata l'insussistenza del fatto addebitato dichiarare la illegittimità, la nullità,
l'annullabilità e, quindi, annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 12 maggio 2023 e per l'effetto:
a.
1 - ordinare la reintegra del dipendente nel posto di lavoro;
a.
2 - dichiarare tenuta e condannare la resistente (C.F./P.IVA: Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, corrente in 43122 P.IVA_1
– P.zza BR Lunardi n. 5/A a risarcire il danno da illegittimo licenziamento CP_1
mediante il pagamento delle mensilità della retribuzione globale di fatto di € 3.994,37,
o quella diversa ritenuta di giustizia, maturate dal licenziamento alla reintegra col minimo di 5 oltre contributi previdenziali come per legge;
II) In via di primo subordine
b) accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
e condannare il datore di lavoro (C.F./P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in numero di 24 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto € 3.994,37 o quella diversa ritenuta di giustizia;
il tutto ferma l'indennità di mancato preavviso anche a titolo di danno, e con salvezza dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.
* * * III) in via di ulteriore subordine,
per la non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse il ricorrere di un unico centro di imputazioni d'interessi e, quindi, che il licenziamento debba essere ricondotto alla disciplina della tutela obbligatoria non superando la società resistente, da sola considerata, i 15 dipendenti, con riserva di gravame, si chiede accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare per giustificato motivo (e tanto meno della giusta causa) voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare tenuto e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 3.994,37 o quella diversa maggiore o, salvo gravame, minore indennità ritenuta di legge e di giustizia oltre l'indennità di preavviso dovuto e non pagato ed i relativi ratei di tredicesima, ferie e permessi maturate e TFR.
In ogni caso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e moratori dalla domanda al saldo.
II) sempre in via principale e nel merito
Accertare e dichiarare tenuta e, quindi, condannare la resistente Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentate pro
[...] P.IVA_1
tempore, corrente in 43122 – P.zza BR Lunardi n. 5/A a reimmettere il CP_1
ricorrente, Signor nel possesso del suo numero telefonico 348- Parte_1
8074504 già utilizzato per l'attività lavorativa.
Con vittoria di compensi e accessori di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 09.10.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 6.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Va preliminarmente evidenziato che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale1, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è, altresì, conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti - così come le questioni sostanziali che, come nella fattispecie in controversia, vengano prospettate in via preliminare - poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione, quindi, significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
In applicazione del suesposto principio, deve essere, dunque, esaminata la questione relativa alla legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore.
2.3. In primo luogo, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”; e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.4. Ciò posto in tema di principi generali sul riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare, appare opportuno prendere le mosse dall'esame delle tre lettere di contestazione disciplinare (cfr. doc. 4 e 4 bis della produzione di parte resistente) poste alla base del licenziamento.
Con missiva del 26 aprile 2023 - consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società convenuta ha contestato in primo luogo al Sig. quanto segue: Parte_1
“In data 7 aprile 2023, Lei segnalava il guasto dell'interruttore “stop” dell'impianto in manutenzione n. E6Y00563 ubicato in Via Ognibene 16 in afferente alla CP_1
zona di Sua competenza, adducendo di non poter effettuare l'intervento di sostituzione del predetto interruttore per la presenza di acqua in fossa e comunicando quindi di aver lasciato l'impianto fermo e di ritornarvi la settimana successiva per effettuare
l'intervento in questione.
Sta di fatto che il Supervisore provvedeva a inviare sul posto il tecnico Persona_1
che, una volta giunto sull'impianto dopo la Sua segnalazione, riscontrava Tes_1
non solo l'assenza di acqua in fossa, ma anche la manomissione dell'impianto, in quanto l'interruttore “stop” risultava “cavallottato”, e ciò in grave violazione delle norme di sicurezza.
In questa situazione, il tecnico effettuava pertanto l'intervento di sostituzione Tes_1
dell'interruttore in questione, e ciò anche al fine di evitare disagi al cliente in vista delle festività di Pasqua”. Venendo al secondo addebito disciplinare, con lettera del 26 aprile 2023 - consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società convenuta ha contestato al Sig. quanto segue: Parte_1
“Inoltre, nella medesima giornata del 7 aprile u.s., con riferimento all'impianto oleodinamico in manutenzione n. E6Y00843 ubicato in via Milazzo 29 in CP_1
sempre afferente alla zona di Sua competenza, Lei, a seguito di chiamata per perdite di olio dal pistone, interveniva sul predetto impianto, rabboccando la centralina con una tanica di olio per argani anziché olio idraulico, con il conseguente rischio di arrecare gravi danni all'impianto del cliente”.
Quanto, infine, al terzo addebito disciplinare, con lettera del 26 aprile 2023 – sempre consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società ha contestato al Sig. quanto segue: Parte_1
“A ciò si aggiunga che Lei, sempre venerdì 7 aprile 2023, pur essendo in ferie dall'11 al 14 aprile 2023, si rifiutava di lasciare in azienda la borsa attrezzi.
Sta di fatto che l'11 aprile 2023, verso le ore 14.00 circa, veniva sorpreso da alcuni colleghi alla guida di un furgone di tale ParmaZanz con indosso una tuta da lavoro recante il logo della UC AS, società in concorrenza con la nostra e che, nel corso dell'ultimo anno, ci ha sottratto centinaia di impianti in manutenzione. Sta di fatto che Lei, alla vista dei predetti colleghi, ingranava la retromarcia nel tentativo di nascondersi.
Rileviamo infine che Lei veniva visto alla guida di tale furgone anche nella giornata di venerdì 14 aprile u.s. e in particolare alle ore 12,15 circa mentre entrava nella Sua abitazione e successivamente alle ore 18,40 circa nella strada Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco Biagi;
in entrambe le occasioni indossava la predetta tuta di lavoro della UC AS”. Dal complessivo esame della lettera di contestazione disciplinare risulta, dunque, che la convenuta ha sostanzialmente imputato al lavoratore una serie di condotta contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.
Avendo riguardo all'ultimo – e più grave – dei fatti contestati al ricorrente, occorre, in particolare, evidenziare che la datrice di lavoro ha mosso al dipendente una serie di addebiti, rilevando:
- che il lavoratore, al termine della giornata lavorativa di venerdì 7 aprile 2023, si è rifiutato di lasciare in azienda la borsa attrezzi sebbene in ferie dall'11 al 14 aprile
2023;
- che, nella giornata dell'11 aprile 2023, e, quindi, durante il periodo di ferie, il medesimo è stato visto alla guida di un furgone della “ParmaZanz” con indosso una tuta da lavoro recante il logo della UC AS, società concorrente della
[...]
CP_1
- che, in tale occasione, il Sig. accortosi della presenza di alcuni colleghi, ha Parte_1
ingranato la retromarcia nel tentativo di nascondersi;
- che, anche nella giornata del 14 aprile 2023, il Sig. è stato visto alla guida Parte_1
di un furgone della “ParmaZanz” con indosso una tuta da lavoro recante il logo della
UC AS (il è stato visto, in particolare, alle ore 12,15 circa, mentre Parte_1
entrava nella sua abitazione e, successivamente, alle ore 18,40 circa, nella strada
Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco
Biagi).
2.5. Pare opportuno rimarcare, per illustrare i motivi del decidere, che il Tribunale ha concentrato l'analisi sulle condotte oggetto della terza contestazione disciplinare, e non sugli altri aspetti presenti nelle due precedenti contestazioni disciplinari e nel provvedimento espulsivo, che sono indubbiamente connotate da profili di minor gravità. Invero, va, sul punto, osservato che la Cassazione civile sez. lav., con sentenza n.
14192/2018, ha affermato che “In materia di licenziamento disciplinare, la
“insussistenza del fatto” di cui all'art. 18 st.lav. novellato si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva. Quanto ora osservato costituisce sviluppo, nel contesto del novellato art. 18, del principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che, solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento” (Cass. 28/07/2017 n. 18836; Cass. 30/05/2014 n. 12195; Cass.
31/10/2013 n.24574; Cass. 14/01/2003 n. 454).
Nel caso di specie, si evince che il nucleo centrale della condotta contestata al ricorrente
è proprio quella oggetto del terzo e ultimo addebito disciplinare, ossia l'aver esercitato in costanza di rapporto, per conto di terzi, attività in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale.
2.6. Orbene, l'istruttoria svolta ha condotto all'accertamento di un quadro del tutto coerente ed univoco rispetto ai fatti posti alla base del licenziamento.
La circostanza relativa allo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa a favore di una società concorrente nella vigenza del rapporto di lavoro è stata, anzitutto, confermata dal teste , tecnico manutentore di escusso come Tes_1 Controparte_1
teste all'udienza del 3 settembre 2024, il quale ha, così, dichiarato: “… Confermo di aver visto il ricorrente sul mezzo menzionato con indosso la maglietta della UC AS, una maglietta di color blu elettrico con un logo giallo (in particolare un triangolo) che abbiamo riconosciuto subito essere riferibile alla predetta società. In questa circostanza, abbiamo visto il ricorrente uscire dalla villa del padre e poi, una volta resosi conto della nostra presenza, fare retromarcia al fine di nascondersi dietro la villa. So che molti nostri ex clienti sono approdati alla società
UC AS”.
Al fine di contestualizzare le riferite circostanze e il disegno anticoncorrenziale attuato dall'odierno ricorrente, giova, anzitutto, evidenziare che la società UC AS – come evincibile per tabulas - è stata costituita, nell'ottobre 2021, dal Sig.
[...]
ex dipendente della società convenuta con mansioni di tecnico manutentore, Per_3
dimessosi con decorrenza dal 1° settembre 2021 (doc. 7 fasc. parte resistente).
Sempre in tale ottica, preme rilevare che – come confermato dal teste - molti dei Tes_1
clienti precedentemente gestiti dalla società contestualmente Controparte_1
alle circostanze fattuali delle quali si è dato conto, sono approdati alla predetta società concorrente.
Ad ulteriore conferma dell'attività anticoncorrenziale programmata e posta in essere dal Sig. ai danni della datrice di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, Parte_1
occorre evidenziare che – dalle risultanze dell'indagine investigativa condotta da un'agenzia investigativa incaricata dalla società convenuta al fine di accertare eventuali violazioni ad opera del proprio dipendente – è, altresì, emerso che, in data 4 ottobre
2023, e, dunque, in epoca successiva al licenziamento, il ricorrente, in compagnia del
Sig. è stato avvistato effettuare un'attività di manutenzione Persona_3
sull'impianto E6Y01749 presso Condominio Cristallo, Via Cassio Parmense, 3, in il cui contratto con la era stato oggetto di disdetta in tronco CP_1 Controparte_1
nel giugno 2023 (doc. 9 e doc. 10).
In tale occasione, è, altresì, emerso: - che, nel garage del condominio in questione, sono entrati praticamente in contemporanea il ricorrente (il quale conduceva il furgone con il logo AZ alla guida del quale era stato sorpreso nelle giornate oggetto di contestazione) e il Sig.
(il quale era, invece, alla guida di furgone con il logo della UC Per_3
AS);
- che, successivamente, e sono stati visti allontanarsi alla guida di Parte_1 Per_3
tali mezzi una volta terminato l'intervento (doc. 9 fasc. parte resistente).
Sul punto, giova preliminarmente osservare come – secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante – il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato, invero, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare, in primo luogo, che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie.
Occorre, peraltro, precisare che, qualora – come nel caso che ci occupa – esse siano corroborate da ulteriori riscontri, le stesse acquistano pieno valore probatorio.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio della relazione investigativa prodotta dalla parte convenuta, occorre rilevare come le risultanze acquisite comprovino – avendo riguardo allo standard epistemologico proprio del processo civile (ossia della preponderanza dell'evidenza) - che il lavoratore, nella vigenza del rapporto lavorativo con la abbia lavorato, per conto di terzi, in concorrenza con Controparte_1
l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale.
2.7. Le dichiarazioni testimoniali – unitamente agli elementi documentali versati in atti e dei quali si è dato conto – attestano inequivocabilmente la materialità delle condotte addebitate all'odierno ricorrente, e, in particolare, il coinvolgimento attivo e diretto del medesimo nella predisposizione e attuazione di un piano concorrenziale in violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza cui era tenuto in qualità di dipendente.
A riguardo, occorre evidenziare che la società convenuta – oltre a provare l'effettiva realizzazione, ad opera di delle condotte addebitate – ha, altresì, dimostrato Parte_1
documentalmente la coincidenza dell'attività imprenditoriale esercitata dalle due società (la società convenuta e la neocostituita UC AS Servizi S.r.l.).
Come, invero, risultante dall'oggetto sociale indicato in visura, quest'ultima società opera nel medesimo settore della convenuta, svolgendo attività del tutto equiparabili quali “la vendita, la manutenzione, la riparazione ed il montaggio di ascensori, montacarichi, impianti mobili e/o scorrevoli, scale mobili e qualsivoglia altra tipologia di impianto di trasporto verticale” (cfr. doc. 7 fasc. parte resistente). È stato, dunque, provato per tabulas dalla società convenuta che i beni ed i servizi commercializzati dalla società UC AS Servizi risultano perfettamente sovrapponibili a quelli prodotti ed erogati dalla convenuta e, dunque, risultano suscettibili di inserirsi nel medesimo settore merceologico di riferimento.
Tra le due società, dunque, è astrattamente rinvenibile un rapporto di concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività; rapporto in relazione al quale la comunanza di clientela è data, non già dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Provata la materialità dei fatti contestati, è, altresì, pacifica la rilevanza disciplinare degli stessi.
A riguardo, in punto di diritto, deve, anzitutto, osservarsi che la normativa rilevante in relazione alla presente fattispecie è unicamente quella dettata dall'art. 2105 c.c., non avendo le parti dedotto l'avvenuta stipulazione di un patto di non concorrenza post- contrattuale ai sensi dell'art. 2125 c.c.
L'art. 2105 c.c., rubricato “Obbligo di fedeltà”, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
L'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato si sostanzia, dunque, in un duplice divieto, quello di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro (obbligo di non concorrenza) e quello di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio (obbligo di riservatezza), entrambi specificazione dei canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. civ. n. 14176/2009), e, comunque riconducibili alla categoria dei c.d. obblighi di protezione, vale a dire a quelli che gravano sulle parti dei rapporti obbligatori per la tutela di interessi della controparte (nella fattispecie: quello alla capacità di concorrenza dell'impresa e alla sua posizione di mercato) distinti, ma correlati, con l'esecuzione delle prestazioni principali.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata fornita una lettura estensiva della norma, nel senso che, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il divieto di divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o il farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., poiché il prestatore deve astenersi dal compiere, non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno (Cass. civ. n.
2474/2008; Cass. civ. n. 3793/2017, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che si era impossessato di documenti aziendali riservati senza procedere all'uso o alla successiva divulgazione al concorrente perché impedito dall'immediato intervento del datore di lavoro).
In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, al fine di stabilire se il lavoratore abbia violato il dovere di fedeltà del dipendente - il quale si sostanzia, secondo la Corte di cassazione, “nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività” -, occorre tenere a mente che nella sfera di tale dovere rientra il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c." Cass.,
n. 2239/2017. A rilevare è, dunque, la medesimezza del “settore produttivo o commerciale”, da traguardare con riguardo all'analisi del mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o, comunque, parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato.
Detto altrimenti, perché una certa attività possa dirsi in violazione dell'art. 2105 c.c. in quanto lesiva degli interessi datoriali, non è necessario che essa sia attualmente e concretamente dannosa, dovendosi avere riguardo alla più semplice potenzialità lesiva:
“il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c.” (Cass., n. 2239/2017).
A fronte di questi presupposti, deve ritenersi, dunque, che la condotta tenuta dal
– il quale, come detto, nella vigenza del rapporto lavorativo con la convenuta, Parte_1
ha prestato attività a favore di una società concorrente della datrice di lavoro, verosimilmente favorendo, altresì, un'attività di sviamento della clientela – integri, all'evidenza, una violazione dell'art. 2105 c.c.
2.8. Accertato, quindi, che il fatto addebitato è sussistente sotto il profilo materiale e rilevante sul piano disciplinare, occorre verificare se le sanzioni comminate siano proporzionali rispetto alla gravità dei fatti commessi.
A riguardo, giova precisare che il principio di proporzionalità costituisce un canone fondamentale posto a presidio del legittimo esercizio del potere disciplinare affinché la reazione sia adeguata alla rilevanza della infrazione;
se, invero, l'interesse sotteso alla titolarità del potere disciplinare è il ripristino dell'ordine violato, allora il suo esercizio non potrà che essere commisurato alla gravità di tale violazione e, quindi, alla concreta infrazione addebitata al dipendente.
Ciò, si evince dallo stesso art. 2106 c.c., che non disegna il potere disciplinare come incondizionato, ma lo affida all'articolazione e alla graduazione che ne farà la contrattazione collettiva, limitandosi a stabilire il criterio che deve presiedere questa articolazione, e, cioè, il criterio di proporzionalità fra illecito disciplinare e reazione dell'ordinamento, ossia la sanzione. Criterio che, dunque, va sempre tenuto presente perché idoneo a determinare, a certe condizioni, il cattivo esercizio del potere disciplinare e, quindi, la conseguente invalidità della sanzione disciplinare irrogata in violazione di esso.
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione - cui questo Giudice ritiene di dover aderire -, ha affermato che gli obblighi di fedeltà e diligenza, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale e diligente comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi, non solo dai comportamenti espressamente vietati dagli articoli 2105 e 2104 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (ex multis, Cass.
10.12.2008 n. 29008).
La legittimità del recesso sussiste ogniqualvolta sussista il fatto materiale sorretto dall'elemento intenzionale, individuato, in astratto, nella coscienza e nella volontà della condotta tenuta nonché dell'evento di danno consequenziale (anche nella forma, più lieve, del dolo eventuale, ossia dell'accettazione del rischio): la deliberata decisione, cioè, di assumere una condotta che possa tradursi in un pregiudizio anche solo eventuale per parte datoriale consente la facoltà di recesso in tutti quei casi nei quali la gravità dell'inadempimento mini la fiducia del datore di lavoro in guisa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, indipendentemente dal danno economico verificatosi o dall'intento di arrecarlo nello specifico (dolo specifico).
Anche di recente, è stato rimarcato che “in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione, non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale e non, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti” (Cass.
25.6.2015 n. 13168).
Sicché, come ancora recentemente ribadito (cfr. Cass.
5.7.2016 n. 13676), la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di “negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario”, dovendo il giudice valutare: da un lato, la “gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta”, per stabilire se l'inadempimento alla prestazione, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. 18.9.2012 n. 15654; Cass.
2.3.2011 n. 5095;
Cass. 13.12.2010 n. 25144).
Rileva, quindi, ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (cfr. Cass. 16.10.2015 n. 21017; Cass.
4.3.2013 n. 5280; Cass. 13.2.2012
n. 2013). È, dunque, rimessa al giudice la valutazione relativa alla gravità della condotta contestata al lavoratore e/o alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso. Come ha affermato, anche di recente, la Corte di Cassazione, infatti,
“Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non già sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile, sez. VI, 21 maggio 2018 n. 12431).
È chiaro, dunque, che - quand'anche il CCNL testualmente (ma non è questo il caso di specie) prevedesse norme generiche, di dubbia ermeneusi o di troppo ampia dizione - esse andrebbero lette nel senso di ritenere applicabile la sanzione conservativa soltanto in quei i casi in cui la grave negligenza non sia tale da ledere il vincolo fiduciario o da costituire grave inadempimento con potenziale danno all'azienda, consentendo la prosecuzione inalterata del rapporto;
laddove, per contro, ci si trovi dinanzi a un comportamento negligente del lavoratore tale da determinare la rottura del suddetto vincolo fiduciario e che renda manifesto il disinteresse alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, non può certamente negarsi al datore il suo diritto di recedere.
Questo aspetto, pertanto, resta valutabile dal giudice di merito nei termini sopra precisati dalla Corte di Cassazione.
Orbene, ad avviso della scrivente, la condotta concorrenziale attiva e dolosamente compiuta dal dipendente, risulta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento dei propri compiti da parte del lavoratore, avendo determinato una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario insito nella qualifica professionale e nelle mansioni assegnate.
In particolare, in ordine alla gravità dell'inadempimento contrattuale, è sufficiente rilevare come il comportamento addebitato al lavoratore denoti la consapevole violazione di una obbligazione contrattuale, con connotato di gravità; ciò, avuto riguardo, in relazione allo specifico profilo professionale del lavoratore, sotto il profilo soggettivo, al dolo dello stesso che ha scientemente posto in essere, nella vigenza del rapporto di lavoro, un'attività concorrenziale ai danni di parte datoriale nonché di verosimile sviamento della clientela a favore di una società operante nel medesimo settore merceologico del datore di lavoro, e, sotto il profilo oggettivo, alle conseguenze pregiudizievoli di tale condotta per la datrice di lavoro, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo del danno all'immagine.
In conclusione, la condotta addebitata all'odierno ricorrente – oltre a rappresentare attività concorrenziale – integra indubbiamente una giusta causa di licenziamento, essendo stato violato l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.
In conclusione, le condotta addebitate all'odierno ricorrente sono palesemente incompatibili con il vincolo fiduciario che deve sussistere in qualunque rapporto di lavoro.
Si considera, perciò, legittima la scelta della società convenuta di usufruire del recesso unilaterale del rapporto di lavoro previsto dall'art. 2119 c.c., venendo alla luce una violazione imputabile al dipendente talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto stesso, essendo venuto meno l'essenziale elemento fiduciario tra le parti.
2.9. Il licenziamento, oltre che essere giustificato per la sussistenza e rilevanza dei fatti contestati, non risulta neppure inficiato dai vizi formali denunciati dal ricorrente.
Questi ha assunto, anzitutto, la tardività della contestazione.
A riguardo, giova ricordare che il concetto di tempestività della contestazione ha valore relativo, nel senso che risulta condizionato dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dei fatti poi addebitati e risulta garantita nel caso in cui si constati che non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa.
Nella fattispecie, va rammentato che la lettera di contestazione - relativa a fatti occorsi, rispettivamente, in data 7 aprile 2023, 11 aprile 2023 e 14 aprile 2023 - è stata consegnata, a mani, in data 26 aprile 2023, e, dunque, a distanza di neanche 20 giorni dall'accadimento degli stessi. A ciò va aggiunto che, dalle puntuali difese offerte dal dipendente, va esclusa ogni compromissione del diritto di difesa.
Sulla base di una complessiva valutazione degli elementi di cui sopra, si ritiene, dunque, che il tempo trascorso non vada considerato eccessivo e tale da ledere il bene giuridico al quale il requisito della tempestività è preordinato.
Sotto un secondo profilo, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, peraltro omettendo di specificare gli elementi che parte datoriale avrebbe omesso di specificare.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dal lavoratore, dalla semplice lettura della lettera di contestazione, è possibile ricostruire con esattezza le condotte contestate all'odierno ricorrente.
Del resto, è stato autorevolmente affermato che la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
In altri termini, la precisione con cui deve essere effettuata la contestazione non deve evidentemente essere la stessa di un capo d'imputazione in un procedimento penale, essendo sufficiente l'individuazione del fatto nella sua materialità, in modo da consentire al lavoratore di fornire le proprie giustificazioni, anche se l'episodio non viene puntualmente definito in tutti i suoi elementi di contorno.
Inoltre, occorre considerare che, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. nr. 9590 del
18/4/2018). Ebbene, nel caso di specie, tanto in sede di giustificazioni, quanto nella presente sede, il lavoratore ha mostrato di aver compreso appieno le condotte al medesimo contestate, articolando compiute – ancorché infondate – argomentazioni difensive.
Non ricorre, quindi, una concreta lesione del diritto di difesa causata dalla genericità della contestazione, dal momento che, nel caso di specie, non vi è stata difficoltà nella ricostruzione del fatto che sia ridondata in una lesione del diritto di difesa.
2.10. Tutte le valutazioni che precedono valgono ad assorbire le censure formulate nei confronti del licenziamento impugnato, con conseguente reiezione delle domande relative.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro in euro 11.327,00, quanto alla fase di merito, ed in Euro 4.227,00, quanto alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna , alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_2
della società convenuta, spese che si liquidano, per compensi professionali quanto alla fase di merito, in euro 11.327,00, e, quanto alla fase cautelare, in euro 4.227,00, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Parma, il giorno 6 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla questione relativa alla dedotta ricorrenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la società convenuta e le altre società soggette alla direzione e Controparte_1 controllo della CEAM “Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l.”, legate dal contratto di rete «CEAM PARTNERS IN RETE».
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
Sezione Lavoro
Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice del lavoro, nella persona del giudice designato per la trattazione, dott.ssa Ilaria Zampieri, nella causa iscritta al n. 746/2023
RG., promossa da:
, (C.F. ), rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1
giusta procura allegata al ricorso, dall'Avv.to Ugo Lenzi del Foro di Bologna, ed elettivamente domiciliato presso il relativo domicilio digitale;
RICORRENTE contro
(P.IVA ), con sede legale in Controparte_1 P.IVA_1 CP_1
Piazza BR Lunardi n. 5/A, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura alle liti allegata alla memoria difensiva, dagli
Avv.ti Andrea Vischi e Roberta Assenza del Foro di Milano, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio Rucellai & Raffaelli sito in Milano, Via Monte Napoleone,
n. 18;
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Svolgimento del giudizio - Motivi della decisione
1. Lo svolgimento del processo.
1.1. Con ricorso ex art. 414 c.p.c. – e contestuale istanza cautelare - depositato in data
11.08.2023 e ritualmente notificato, conveniva in giudizio Parte_1
la società e – premettendo di avere lavorato alle Controparte_1
dipendenze di quest'ultima, con mansioni di installatore e montatore di ascensori, a far data dal 09.07.2012, dapprima con contratto di apprendistato professionalizzante e, a far data dal 06.07.2015, con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato – chiedeva dichiararsi l'illegittimità del licenziamento per giusta causa irrogatogli in data
12.05.2023 e, per l'effetto, condannarsi la società convenuta alla reintegrazione in servizio del lavoratore nonché al pagamento delle retribuzioni maturate dal licenziamento al giorno dell'effettiva riammissione nonché alla regolarizzazione contributiva, con vittoria delle spese di lite.
A fondamento della domanda rappresentava: a) che, in data 23.12.2015, la società
Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l. (CEAM) acquistava l'80% delle quote sociali della società mentre il rimanente 20% Controparte_1
rimaneva di proprietà del ricorrente (doc. 3 fasc. parte ricorrente); b) che, in data
04.11.2021, il ricorrente cedeva a CEAM anche le proprie, residue, quote sociali della
(doc. 3 bis fasc. parte ricorrente); c) che, dunque, a far data dal 4 Controparte_1
novembre 2021, il 100% delle quote della società convenuta erano detenute dalla società CEAM Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l. (doc. 4 fasc. parte ricorrente); d) che al gruppo CEAM facevano capo, oltre alla
[...]
altre 31 società operanti nei settori della progettazione, costruzione e CP_1
manutenzione di ascensori, tappeti mobili e strumenti elevatori in genere (doc. 4 fasc. parte ricorrente); e) che le società soggette al controllo della CEAM, le quali concorrevano, nell'insieme, alla realizzazione dell'unico core business del gruppo
, erano soggette alla medesima amministrazione del personale, alle stesse regole CP_2
sull'etica aziendale ed erano solite scambiarsi tra di loro gli interventi di manutenzione sulla base di criteri di convenienza;
f) che la CEAM, in particolare, si occupava della stipula degli accordi quadro di fornitura per i beni delle società sottoposte, le quali procedevano, quindi, agli acquisti ai prezzi e alle condizioni predeterminate dalla
CEAM; g) che la CEAM, inoltre, gestiva la liquidità della in quanto, Controparte_1
a far data dal 4.11.2021, era stato stabilito che tutte le operazioni economiche venissero effettuate unicamente mediante il conto acceso dalla CEAM presso la banca CP_3
; h) che la CEAM si occupava, altresì, della predisposizione dei bilanci, Controparte_4
della gestione del personale, della tenuta della contabilità e persino della formazione del personale delle società sottoposte, tra cui la (doc. 5 fasc. parte Controparte_1
ricorrente); i) che la CEAM, inoltre, aveva predisposto un call center unico per tutte le società del gruppo , il quale si occupava di assegnare le chiamate della clientela CP_2
in relazione al manutentore che gestiva il numero d'impianto; l) che la CEAM, poi, aveva sottoscritto con le società sottoposte un contratto di rete, denominato “CEAM
PARTNERS IN RETE”, finalizzato a favorire l'aggregazione tra imprese (doc. 6 fasc. parte ricorrente); m) che la società convenuta aveva assegnato al ricorrente, per le finalità del servizio di manutenzione, la vettura furgonata Fiat PUNTO VAN targata
EL060MD; n) di essersi assentato per malattia dal 29.03.2023 al 31.03.2023; n) che il collega , in data 29.03.2023, chiedeva al ricorrente, assente per malattia, di Tes_1
poter ritirare la predetta vettura di servizio;
o) di aver invitato il collega a Tes_1
rilasciare una ricevuta per il ritiro della vettura, com'era avvenuto in passato in ipotesi di ritiro temporaneo delle vetture di servizio (doc. 8 fasc. parte ricorrente); p) che il collega , nella medesima occasione, lamentava la circostanza per cui il ricorrente Tes_1
non avesse lasciato nel furgone di lavoro anche la borsa degli attrezzi abitualmente utilizzata per effettuare gli interventi, borsa che, per espressa previsione del CCNL di riferimento, doveva essere rilasciata solo in caso di licenziamento;
q) che la società convenuta, al rientro del ricorrente in azienda, avvenuto in data 03.04.2023, gli assegnava la vettura Citroen Berlingo DT917KG, immatricolata a furgone ma con cinque posti e col vano vuoto e non attrezzato;
r) che il call center, in data 04.04.2023, comunicava al ricorrente la necessità di provvedere a un intervento non urgente sull'impianto numero E6Y00563, il quale veniva programmato per il 07.04.2023 (doc.
9 fasc. parte ricorrente); s) che il call center, in data 05.04.2023, comunicava al ricorrente un malfunzionamento relativo all'impianto n. EY00843 sito a in via CP_1
Milazzo n. 29 (doc. 10 fasc. parte ricorrente); t) che, il giorno 7 aprile, il dipendente interveniva sull'impianto di via Milazzo 29, riscontrando una perdita di olio dalla tenuta del pistone idraulico con conseguente perdita di pressione che impediva all'impianto di raggiungere l'ultimo piano;
u) che, stante l'urgenza di rimettere in funzione l'ascensore, e non avendo in dotazione sulla macchina non attrezzata l'olio necessario, rientrava di corsa in sede per rifornirsi del lubrificante di cui, in assenza del magazziniere, prendeva una tolla da 25 kg dal solito posto dove sapeva essere depositato;
v) che, arrivato sul posto, il manutentore rabboccava d'olio l'impianto che ne conteneva a livello circa 120/130 kg, e lo rimetteva in funzione;
z) che, dopo la pausa pranzo, il era contattato telefonicamente dal supervisore, il quale gli Parte_1
chiedeva dove avesse preso l'olio usato per il rabbocco e, saputo che la latta era stata prelevato dal solito luogo di deposito, solo allora informava il che la Parte_1
disposizione del magazzino era stata cambiata e che, in quel luogo, era ora conservato l'olio per argani e non quello idraulico;
aa) di essersi, quindi, offerto di intervenire immediatamente sull'impianto per rimediare all'errore commesso, ma il supervisore gli comunicava di non preoccuparsi e di continuare con gli altri interventi;
bb) che il dipendente continuava così nella esecuzione degli interventi e, sempre il giorno 7 aprile, si recava a fine giornata sull'impianto numero E6Y00563, sito in Via CP_1
Ognibene 16, nel quale doveva recuperare le chiavi in fossa;
cc) che, ivi giunto nel tardo pomeriggio, il ricorrente riscontrava, con riguardo all'impianto n. E6Y00563, la sussistenza di due gravi non conformità, che provvedeva a comunicare tempestivamente al proprio supervisore, , avvisandolo della necessità Persona_1
di eseguire uno “STOP WORK AUTORITHY”, una procedura interna al gruppo CP_2
che avrebbe comportato il blocco immediato dell'impianto (doc.ti 11-13 fasc. parte ricorrente); dd) che il supervisore, in tale circostanza, comunicava al ricorrente di non eseguire alcuno “STOP WORK AUTORITHY” e di terminare il turno regolarmente, in quanto avrebbe provveduto lui stesso a ripristinare l'impianto inviando il collega
; ee) che il ricorrente, al termine della giornata lavorativa del 07.04.2023, Tes_1 veniva convocato presso lo studio dell'amministratore delegato della società convenuta, il quale gli comunicava che sarebbe stato collocato in ferie nelle giornate dall'11 al 14 aprile e nella giornata del 24 aprile;
ff) che, in tale occasione,
l'amministratore delegato ribadiva l'errore commesso dal ricorrente in occasione dell'intervento sull'impianto n. EY00843, chiedendo a quest'ultimo di lasciare la vettura di servizio in azienda;
gg) che l'amministratore delegato si rifiutava di rilasciare una ricevuta della restituzione del mezzo;
hh) che il ricorrente, in data 11.04.2023, inviava alla convenuta una mail offrendosi di realizzare anche personalmente l'intervento di sostituzione dell'olio sull'impianto n. EY00843 nonché di risarcire il danno involontariamente arrecato (doc. 17 fasc. parte ricorrente); ii) di essere riuscito a recuperare, in data 26.04.2023, la propria dash cam dalla vettura di servizio Fiat
PUNTO VAN targata EL060MD, successivamente assegnata al collega;
ll) che Tes_1
la dott.ssa capo delle risorse umane della CEAM, consegnava al Persona_2
ricorrente, in data 26.04.2023, la seguente contestazione disciplinare, contenente tre distinti addebiti: “ln data 7 aprile 2023, Lei segnalava il guasto dell'interruttore "stop" dell'impianto in manutenzione n. E6Y00563 ubicato in Via Ognibene 16 in CP_1
afferente alla zona di Sua competenza, adducendo di non poter effettuare l'intervento di sostituzione del predetto interruttore per la presenza di acqua in fossa e comunicando quindi di aver lasciato l'impianto fermo e di ritornarvi la settimana successiva per effettuare l'intervento in questione. Sta di fatto che il Supervisore
[...]
provvedeva a inviare sul posto il tecnico (reperibile di turno Per_1 Tes_1
n.d.r.) che, una volta giunto sull'impianto dopo la Sua segnalazione, riscontrava non solo l'assenza di acqua in fossa, ma anche la manomissione dell'impianto, in quanto
l'interruttore "stop" risultava "cavallottato", e ciò in grave violazione delle norme di sicurezza. ln questa situazione, il tecnico effettuava pertanto l'intervento di Tes_1
sostituzione dell'interruttore in questione, e ciò anche al fine di evitare disagi al cliente in vista delle festività di Pasqua.» «Inoltre, nella medesima giornata del 7 aprile u.s., con riferimento all'impianto oleodinamico in manutenzione n. E6Y00843 ubicato in via Milazzo 29 in sempre afferente alla zona di Sua competenza, Lei, a seguito CP_1 di chiamata per perdite di olio dal pistone, interveniva sul predetto impianto, rabboccando la centralina con una tanica di olio per argani anziché Olio idraulico, con il conseguente rischio di arrecare gravi danni all'impianto del cliente.» «A ciò si aggiunga che Lei, sempre venerdì 7 aprile 2023, pur essendo in ferie dall'11 al 14 aprile 2023, si rifiutava di lasciare in azienda la borsa attrezzi. Sta di fatto che l'11 aprile 2023, verso le ore 14.00 circa, veniva sorpreso da alcuni colleghi alla guida di un furgone di tale ParmaZanz con indosso una tuta da lavoro recante il logo della
UC AS, società in concorrenza con la nostra e che, nel corso dell'ultimo anno, ci ha sottratto centinaia di impianti in manutenzione. Sta di fatto che Lei, alla vista dei predetti colleghi, ingranava la retromarcia nel tentativo di nascondersi.
Rileviamo infine che Lei veniva visto alla guida di tale furgone anche nella giornata di venerdì 14 aprile u.s. e in particolare alle ore 12,15 circa mentre entrava nella Sua abitazione e successivamente alle ore 18,40 circa nella strada Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco Biagi;
in entrambe le occasioni indossava la predetta tuta di lavoro della UC AS.” (doc. 18 fasc. parte ricorrente); mm) che la società, in tale occasione, pretendeva che il ricorrente restituisse il telefono aziendale, senza consentirgli la portabilità del numero di telefono, di proprietà del lavoratore per espressa previsione contrattuale (doc. 16 fasc. parte ricorrente); nn) di avere richiesto alla società un'audizione personale, tenutasi in data 08.05.2023, nel corso della quale il ricorrente insisteva per l'esibizione delle conversazioni WhatsApp intercorse in data 07.04.2023 con il supervisore nonché delle foto effettuate dal collega in relazione all'intervento effettuato Tes_1
sull'impianto n. E6Y00563 (doc. 19 fasc. parte ricorrente); oo) che la società, in data
12.05.2023, comunicava al ricorrente il licenziamento per giusta causa (doc. 20 fasc. parte ricorrente); pp) di aver infruttuosamente impugnato il predetto provvedimento disciplinare in data 15.05.2023 (doc. 21 fasc. parte ricorrente); qq) di avere altresì richiesto alla società, in data 17.05.2023, la portabilità del numero di telefono aziendale, senza, tuttavia, ottenere alcun riscontro (doc. 16 fasc. parte ricorrente). Poste tali premesse fattuali, il ricorrente evidenziava preliminarmente che, stante l'unicità del centro d'imputazione di interessi, il datore di lavoro, seppur formalmente rappresentato dalla società era in realtà da considerarsi il Controparte_1
gruppo CEAM-OTIS, con conseguente piena applicabilità della tutela reale e obbligatoria prevista dall'art. 18 della L. n. 300/1970.
Il lavoratore lamentava, poi, l'illegittimità del licenziamento irrogatogli in data
12.05.2023, svolgendo una serie di doglianze ed evidenziando, in particolare: a) la tardività e la genericità degli addebiti disciplinari;
b) l'insussistenza dei fatti posti a fondamento di tali addebiti;
c) la sproporzione tra la gravità dei fatti contestati e la misura della sanzione disciplinare in concreto comminata.
Tanto premesso ed esposto, parte ricorrente instava per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis rejectis,
In via cautelare ed urgente,
con decreto inaudita altera parte e successiva udienza per la convalida, ovvero previa fissazione di udienza per la comparizione delle parti, accertato e dichiarato il diritto del ricorrente alla portabilità del proprio numero 348-8074504, ordinare in via cautelare ed urgente, alla resistente (C.F./P.IVA: Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, corrente in 43122 P.IVA_1
– P.zza BR Lunardi n. 5/A, di rilasciare, quale formale intesta-taria, CP_1
autorizzazione alla portabilità del numero 348-8074504 da Controparte_1
(C.F./P.IVA: ) a nato a [...] [...] (C.F.: P.IVA_1 Parte_1 CP_1
), e, comunque, ordinare al terzo gestore TELECOM ITALIA C.F._1
SPA O TIM S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore corrente in VIA
ET EG 1 - 20123 - MI (MI) c.f.: 00488410010 e pec di intestare l'utenza telefonica n.ro 348-8074504 al Email_1
nominativo dell'avente diritto . Parte_1 Nel merito
I) in via principale: accertata e dichiarata per le ragioni tutte esposte in atto l'unicità del centro d'imputazione d'interessi tra la resistente e le altre società soggette alla direzione e controllo della CEAM “Costruzioni Elettromeccaniche AS e
Montacarichi S.r.l.”, legate dal contratto di rete «CEAM PARTNERS IN RETE» iscritto al REGISTRO IMPRESE con REP. N 19342 e reg. n. 15934”,
a) accertata l'insussistenza del fatto addebitato dichiarare la illegittimità, la nullità,
l'annullabilità e, quindi, annullare il licenziamento intimato al ricorrente con lettera in data 12 maggio 2023 e per l'effetto:
a.
1 - ordinare la reintegra del dipendente nel posto di lavoro;
a.
2 - dichiarare tenuta e condannare la resistente (C.F./P.IVA: Controparte_1
) in persona del suo legale rappresentate pro tempore, corrente in 43122 P.IVA_1
– P.zza BR Lunardi n. 5/A a risarcire il danno da illegittimo licenziamento CP_1
mediante il pagamento delle mensilità della retribuzione globale di fatto di € 3.994,37,
o quella diversa ritenuta di giustizia, maturate dal licenziamento alla reintegra col minimo di 5 oltre contributi previdenziali come per legge;
II) In via di primo subordine
b) accertato che non ricorrono gli estremi della giusta causa addotti dal datore di lavoro, dichiarare risolto il rapporto di lavoro con effetto dalla data del licenziamento
e condannare il datore di lavoro (C.F./P.IVA: ) Controparte_1 P.IVA_1
in persona del suo legale rappresentate pro tempore, al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva in numero di 24 ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto € 3.994,37 o quella diversa ritenuta di giustizia;
il tutto ferma l'indennità di mancato preavviso anche a titolo di danno, e con salvezza dell'opzione per l'indennità sostitutiva della reintegra.
* * * III) in via di ulteriore subordine,
per la non creduta ipotesi che l'Ill.mo Tribunale adito non ritenesse il ricorrere di un unico centro di imputazioni d'interessi e, quindi, che il licenziamento debba essere ricondotto alla disciplina della tutela obbligatoria non superando la società resistente, da sola considerata, i 15 dipendenti, con riserva di gravame, si chiede accertato e dichiarato che non ricorrono gli estremi del licenziamento disciplinare per giustificato motivo (e tanto meno della giusta causa) voglia l'Ill.mo Tribunale adito dichiarare tenuto e condannare in persona del legale rappresentante pro Controparte_5
tempore, a riassumere il ricorrente entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli un'indennità di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto di € 3.994,37 o quella diversa maggiore o, salvo gravame, minore indennità ritenuta di legge e di giustizia oltre l'indennità di preavviso dovuto e non pagato ed i relativi ratei di tredicesima, ferie e permessi maturate e TFR.
In ogni caso oltre a rivalutazione monetaria ed interessi legali dal dovuto e moratori dalla domanda al saldo.
II) sempre in via principale e nel merito
Accertare e dichiarare tenuta e, quindi, condannare la resistente Controparte_1
(C.F./P.IVA: ), in persona del suo legale rappresentate pro
[...] P.IVA_1
tempore, corrente in 43122 – P.zza BR Lunardi n. 5/A a reimmettere il CP_1
ricorrente, Signor nel possesso del suo numero telefonico 348- Parte_1
8074504 già utilizzato per l'attività lavorativa.
Con vittoria di compensi e accessori di legge”.
1.2. Con memoria difensiva depositata in data 09.10.2023 si costituiva in giudizio contestando la fondatezza delle deduzioni attoree ed Controparte_1
instando per la reiezione del ricorso.
1.3. Fallito il tentativo di bonaria composizione della lite, la causa veniva istruita sulla scorta della documentazione versata in atti dalle parti nonché delle risultanze dell'istruttoria orale.
1.4. All'udienza del 6.11.2025, il Giudice decideva la causa sulle conclusioni rassegnate dai procuratori delle parti negli scritti difensivi, dando lettura del dispositivo della sentenza nonché delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ex art. 429 c.p.c..
2. Motivi della decisione.
2.1. Il ricorso è infondato e deve essere, dunque, rigettato per le motivazioni di seguito indicate.
2.2. Va preliminarmente evidenziato che l'esame di tutte le questioni prospettate dalle parti, pur dedotte in via principale1, non risulta necessario quando la domanda può essere decisa sulla base della soluzione di una questione a carattere assorbente, in forza del criterio della c.d. “ragione più liquida”.
Il principio (dottrinario e ormai anche) giurisprudenziale della decisione secondo la c.d. “ragione più liquida”, che consente al giudice di non rispettare rigorosamente l'ordine logico delle questioni da trattare (art. 276 c.p.c.), ove sia più rapido ed agevole risolvere la controversia in base ad una questione che - pur se logicamente subordinata ad altre - sia più evidente e più rapidamente risolvibile, è stato ritenuto pienamente rispondente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate, ed è, altresì, conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli
(così, Cass. SU n. 24883 del 9.10.08). Ne consegue che il giudice, ove sussistano cause che impongono di disattendere il ricorso, è esentato, in applicazione del principio della c.d. ragione più liquida, dall'esaminare le questioni processuali concernenti la regolarità del contraddittorio o quelle che riguardano l'esercizio di attività defensionali delle parti - così come le questioni sostanziali che, come nella fattispecie in controversia, vengano prospettate in via preliminare - poiché, se anche i relativi adempimenti fossero necessari, la loro effettuazione sarebbe ininfluente e lesiva del principio della ragionevole durata del processo (così, da ultimo, Cass. 10839/2019).
Maggiore liquidità della questione, quindi, significa che, nell'ipotesi di rigetto della domanda, occorre dare priorità alla ragione più evidente, più pronta, più piana, che conduca ad una decisione, indipendentemente dal fatto che essa riguardi il rito o il merito (cfr. Trib. Milano sent. n. 2895 del 21.05.20).
In applicazione del suesposto principio, deve essere, dunque, esaminata la questione relativa alla legittimità del licenziamento irrogato al lavoratore.
2.3. In primo luogo, deve premettersi che, vertendosi in tema di licenziamento disciplinare, trovano applicazione i principi affermati dalla Corte di Cassazione con orientamento costante, secondo cui “In tema di licenziamento, l'art. 5 della L. n. 604 del 1966 pone inderogabilmente a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo, sicché il giudice non può avvalersi del criterio empirico della vicinanza alla fonte di prova, il cui uso è consentito solo quando sia necessario dirimere un'eventuale sovrapposizione tra fatti costitutivi e fatti estintivi, impeditivi o modificativi, oppure quando, assolto l'onere probatorio dalla parte che ne sia onerata, sia l'altra a dover dimostrare, per prossimità alla suddetta fonte, fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte” (cfr.
Cass., Sez. Lav., n. 7830/18 e n. 17108/16); in questi termini, anche la più recente decisione della Suprema Corte n. 113/2020.
In altri termini, secondo il consolidato orientamento del Giudice di Legittimità, sulla base di quanto previsto dall'articolo 5 della L. n. 604 del 1966, grava sul datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza del fatto contestato al dipendente e posto alla base del licenziamento impugnato, ricadendo sul lavoratore solo l'onere della prova in senso contrario, ossia di provare, ad esempio, una diversa dinamica dei fatti contestati o “fatti idonei ad inficiare la portata di quelli dimostrati dalla controparte”; e, ciò, quindi, sempre nel presupposto che il datore di lavoro abbia già assolto l'onere della prova che su di esso gravava.
2.4. Ciò posto in tema di principi generali sul riparto dell'onere probatorio nel licenziamento disciplinare, appare opportuno prendere le mosse dall'esame delle tre lettere di contestazione disciplinare (cfr. doc. 4 e 4 bis della produzione di parte resistente) poste alla base del licenziamento.
Con missiva del 26 aprile 2023 - consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società convenuta ha contestato in primo luogo al Sig. quanto segue: Parte_1
“In data 7 aprile 2023, Lei segnalava il guasto dell'interruttore “stop” dell'impianto in manutenzione n. E6Y00563 ubicato in Via Ognibene 16 in afferente alla CP_1
zona di Sua competenza, adducendo di non poter effettuare l'intervento di sostituzione del predetto interruttore per la presenza di acqua in fossa e comunicando quindi di aver lasciato l'impianto fermo e di ritornarvi la settimana successiva per effettuare
l'intervento in questione.
Sta di fatto che il Supervisore provvedeva a inviare sul posto il tecnico Persona_1
che, una volta giunto sull'impianto dopo la Sua segnalazione, riscontrava Tes_1
non solo l'assenza di acqua in fossa, ma anche la manomissione dell'impianto, in quanto l'interruttore “stop” risultava “cavallottato”, e ciò in grave violazione delle norme di sicurezza.
In questa situazione, il tecnico effettuava pertanto l'intervento di sostituzione Tes_1
dell'interruttore in questione, e ciò anche al fine di evitare disagi al cliente in vista delle festività di Pasqua”. Venendo al secondo addebito disciplinare, con lettera del 26 aprile 2023 - consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società convenuta ha contestato al Sig. quanto segue: Parte_1
“Inoltre, nella medesima giornata del 7 aprile u.s., con riferimento all'impianto oleodinamico in manutenzione n. E6Y00843 ubicato in via Milazzo 29 in CP_1
sempre afferente alla zona di Sua competenza, Lei, a seguito di chiamata per perdite di olio dal pistone, interveniva sul predetto impianto, rabboccando la centralina con una tanica di olio per argani anziché olio idraulico, con il conseguente rischio di arrecare gravi danni all'impianto del cliente”.
Quanto, infine, al terzo addebito disciplinare, con lettera del 26 aprile 2023 – sempre consegnata al lavoratore in pari data e inviatagli in data 27 aprile 2023 tramite raccomandata a/r - la società ha contestato al Sig. quanto segue: Parte_1
“A ciò si aggiunga che Lei, sempre venerdì 7 aprile 2023, pur essendo in ferie dall'11 al 14 aprile 2023, si rifiutava di lasciare in azienda la borsa attrezzi.
Sta di fatto che l'11 aprile 2023, verso le ore 14.00 circa, veniva sorpreso da alcuni colleghi alla guida di un furgone di tale ParmaZanz con indosso una tuta da lavoro recante il logo della UC AS, società in concorrenza con la nostra e che, nel corso dell'ultimo anno, ci ha sottratto centinaia di impianti in manutenzione. Sta di fatto che Lei, alla vista dei predetti colleghi, ingranava la retromarcia nel tentativo di nascondersi.
Rileviamo infine che Lei veniva visto alla guida di tale furgone anche nella giornata di venerdì 14 aprile u.s. e in particolare alle ore 12,15 circa mentre entrava nella Sua abitazione e successivamente alle ore 18,40 circa nella strada Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco Biagi;
in entrambe le occasioni indossava la predetta tuta di lavoro della UC AS”. Dal complessivo esame della lettera di contestazione disciplinare risulta, dunque, che la convenuta ha sostanzialmente imputato al lavoratore una serie di condotta contrarie ai doveri di diligenza e fedeltà di cui agli articoli 2104 e 2105 c.c.
Avendo riguardo all'ultimo – e più grave – dei fatti contestati al ricorrente, occorre, in particolare, evidenziare che la datrice di lavoro ha mosso al dipendente una serie di addebiti, rilevando:
- che il lavoratore, al termine della giornata lavorativa di venerdì 7 aprile 2023, si è rifiutato di lasciare in azienda la borsa attrezzi sebbene in ferie dall'11 al 14 aprile
2023;
- che, nella giornata dell'11 aprile 2023, e, quindi, durante il periodo di ferie, il medesimo è stato visto alla guida di un furgone della “ParmaZanz” con indosso una tuta da lavoro recante il logo della UC AS, società concorrente della
[...]
CP_1
- che, in tale occasione, il Sig. accortosi della presenza di alcuni colleghi, ha Parte_1
ingranato la retromarcia nel tentativo di nascondersi;
- che, anche nella giornata del 14 aprile 2023, il Sig. è stato visto alla guida Parte_1
di un furgone della “ParmaZanz” con indosso una tuta da lavoro recante il logo della
UC AS (il è stato visto, in particolare, alle ore 12,15 circa, mentre Parte_1
entrava nella sua abitazione e, successivamente, alle ore 18,40 circa, nella strada
Traversetolo in direzione rotatoria prosecuzione strada Traversetolo e Via Marco
Biagi).
2.5. Pare opportuno rimarcare, per illustrare i motivi del decidere, che il Tribunale ha concentrato l'analisi sulle condotte oggetto della terza contestazione disciplinare, e non sugli altri aspetti presenti nelle due precedenti contestazioni disciplinari e nel provvedimento espulsivo, che sono indubbiamente connotate da profili di minor gravità. Invero, va, sul punto, osservato che la Cassazione civile sez. lav., con sentenza n.
14192/2018, ha affermato che “In materia di licenziamento disciplinare, la
“insussistenza del fatto” di cui all'art. 18 st.lav. novellato si configura, ove la contestazione abbia avuto ad oggetto una pluralità di addebiti o un'unica articolata condotta, solo qualora, sul piano fattuale, possa escludersi la realizzazione di un nucleo minimo di condotta - fra i fatti oggetto di contestazione - di per sé solo astrattamente idoneo a giustificare la sanzione espulsiva. Quanto ora osservato costituisce sviluppo, nel contesto del novellato art. 18, del principio ripetutamente affermato dalla costante giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, qualora il licenziamento sia intimato per giusta causa, consistente non in un fatto singolo ma in una pluralità di fatti, ciascuno di essi autonomamente costituisce una base idonea per giustificare la sanzione, a meno che colui che ne abbia interesse non provi che, solo presi in considerazione congiuntamente, per la loro gravità complessiva, essi sono tali da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;
ne consegue che, salvo questo specifico caso, ove nel giudizio di merito emerga l'infondatezza di uno o più degli addebiti contestati, gli addebiti residui conservano la loro astratta idoneità a giustificare il licenziamento” (Cass. 28/07/2017 n. 18836; Cass. 30/05/2014 n. 12195; Cass.
31/10/2013 n.24574; Cass. 14/01/2003 n. 454).
Nel caso di specie, si evince che il nucleo centrale della condotta contestata al ricorrente
è proprio quella oggetto del terzo e ultimo addebito disciplinare, ossia l'aver esercitato in costanza di rapporto, per conto di terzi, attività in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale.
2.6. Orbene, l'istruttoria svolta ha condotto all'accertamento di un quadro del tutto coerente ed univoco rispetto ai fatti posti alla base del licenziamento.
La circostanza relativa allo svolgimento, da parte del ricorrente, di attività lavorativa a favore di una società concorrente nella vigenza del rapporto di lavoro è stata, anzitutto, confermata dal teste , tecnico manutentore di escusso come Tes_1 Controparte_1
teste all'udienza del 3 settembre 2024, il quale ha, così, dichiarato: “… Confermo di aver visto il ricorrente sul mezzo menzionato con indosso la maglietta della UC AS, una maglietta di color blu elettrico con un logo giallo (in particolare un triangolo) che abbiamo riconosciuto subito essere riferibile alla predetta società. In questa circostanza, abbiamo visto il ricorrente uscire dalla villa del padre e poi, una volta resosi conto della nostra presenza, fare retromarcia al fine di nascondersi dietro la villa. So che molti nostri ex clienti sono approdati alla società
UC AS”.
Al fine di contestualizzare le riferite circostanze e il disegno anticoncorrenziale attuato dall'odierno ricorrente, giova, anzitutto, evidenziare che la società UC AS – come evincibile per tabulas - è stata costituita, nell'ottobre 2021, dal Sig.
[...]
ex dipendente della società convenuta con mansioni di tecnico manutentore, Per_3
dimessosi con decorrenza dal 1° settembre 2021 (doc. 7 fasc. parte resistente).
Sempre in tale ottica, preme rilevare che – come confermato dal teste - molti dei Tes_1
clienti precedentemente gestiti dalla società contestualmente Controparte_1
alle circostanze fattuali delle quali si è dato conto, sono approdati alla predetta società concorrente.
Ad ulteriore conferma dell'attività anticoncorrenziale programmata e posta in essere dal Sig. ai danni della datrice di lavoro in costanza di rapporto di lavoro, Parte_1
occorre evidenziare che – dalle risultanze dell'indagine investigativa condotta da un'agenzia investigativa incaricata dalla società convenuta al fine di accertare eventuali violazioni ad opera del proprio dipendente – è, altresì, emerso che, in data 4 ottobre
2023, e, dunque, in epoca successiva al licenziamento, il ricorrente, in compagnia del
Sig. è stato avvistato effettuare un'attività di manutenzione Persona_3
sull'impianto E6Y01749 presso Condominio Cristallo, Via Cassio Parmense, 3, in il cui contratto con la era stato oggetto di disdetta in tronco CP_1 Controparte_1
nel giugno 2023 (doc. 9 e doc. 10).
In tale occasione, è, altresì, emerso: - che, nel garage del condominio in questione, sono entrati praticamente in contemporanea il ricorrente (il quale conduceva il furgone con il logo AZ alla guida del quale era stato sorpreso nelle giornate oggetto di contestazione) e il Sig.
(il quale era, invece, alla guida di furgone con il logo della UC Per_3
AS);
- che, successivamente, e sono stati visti allontanarsi alla guida di Parte_1 Per_3
tali mezzi una volta terminato l'intervento (doc. 9 fasc. parte resistente).
Sul punto, giova preliminarmente osservare come – secondo l'orientamento giurisprudenziale dominante – il rapporto investigativo non abbia di per sé valore probatorio pieno dei fatti che vengono narrati: i documenti formati dall'investigatore privato, invero, possono essere qualificati come “scritti provenienti da un terzo”, appartenenti al novero delle prove c.d. “atipiche”.
Quanto alla loro valenza probatoria, sia la dottrina che la giurisprudenza maggioritaria, attribuiscono a questo tipo di prova il valore di presunzione semplice ex art. 2729 c.c.
o di argomento di prova (cfr. in tale senso Cass. Civ. n. 18131/2004, Cass. Civ n.
12763/2000, Cass. Civ. n. 8/2000, Cass. n. 4821/1999).
Recentemente (Cass. Sentenza n. 17392 del 01/09/2015) si è statuito che
“Nell'ordinamento processuale vigente manca una norma di chiusura sulla tassatività tipologica dei mezzi di prova, sicché il giudice può legittimamente porre a base del proprio convincimento anche prove cd. atipiche, quali le dichiarazioni scritte provenienti da terzi, della cui utilizzazione fornisca adeguata motivazione e che siano idonee ad offrire elementi di giudizio sufficienti, non smentiti dal raffronto critico con le altre risultanze istruttorie, senza che ne derivi la violazione del principio di cui all'art. 101 c.p.c., atteso che, sebbene raccolte al di fuori del processo, il contraddittorio si instaura con la produzione in giudizio”.
Fatta questa indispensabile premessa, occorre precisare, in primo luogo, che non si ravvisa – nel nostro ordinamento – un principio generale in forza del quale la c.d. prova atipica (di natura intrinsecamente indiziaria) debba necessariamente essere corroborata da una concordante prova piena: così ragionando, invero, si finirebbe per elidere in radice ogni valore probatorio alle prove indiziare, le quali sarebbero quindi totalmente inutili nel processo, mentre, al contrario, la consolidata e costante richiamata giurisprudenza di legittimità ritiene possano formare il convincimento del giudice, in assenza di elementi di raffronto critico emergenti da altre risultanze istruttorie.
Occorre, peraltro, precisare che, qualora – come nel caso che ci occupa – esse siano corroborate da ulteriori riscontri, le stesse acquistano pieno valore probatorio.
Tanto premesso in ordine al valore probatorio della relazione investigativa prodotta dalla parte convenuta, occorre rilevare come le risultanze acquisite comprovino – avendo riguardo allo standard epistemologico proprio del processo civile (ossia della preponderanza dell'evidenza) - che il lavoratore, nella vigenza del rapporto lavorativo con la abbia lavorato, per conto di terzi, in concorrenza con Controparte_1
l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale.
2.7. Le dichiarazioni testimoniali – unitamente agli elementi documentali versati in atti e dei quali si è dato conto – attestano inequivocabilmente la materialità delle condotte addebitate all'odierno ricorrente, e, in particolare, il coinvolgimento attivo e diretto del medesimo nella predisposizione e attuazione di un piano concorrenziale in violazione degli obblighi di fedeltà e non concorrenza cui era tenuto in qualità di dipendente.
A riguardo, occorre evidenziare che la società convenuta – oltre a provare l'effettiva realizzazione, ad opera di delle condotte addebitate – ha, altresì, dimostrato Parte_1
documentalmente la coincidenza dell'attività imprenditoriale esercitata dalle due società (la società convenuta e la neocostituita UC AS Servizi S.r.l.).
Come, invero, risultante dall'oggetto sociale indicato in visura, quest'ultima società opera nel medesimo settore della convenuta, svolgendo attività del tutto equiparabili quali “la vendita, la manutenzione, la riparazione ed il montaggio di ascensori, montacarichi, impianti mobili e/o scorrevoli, scale mobili e qualsivoglia altra tipologia di impianto di trasporto verticale” (cfr. doc. 7 fasc. parte resistente). È stato, dunque, provato per tabulas dalla società convenuta che i beni ed i servizi commercializzati dalla società UC AS Servizi risultano perfettamente sovrapponibili a quelli prodotti ed erogati dalla convenuta e, dunque, risultano suscettibili di inserirsi nel medesimo settore merceologico di riferimento.
Tra le due società, dunque, è astrattamente rinvenibile un rapporto di concorrenza, derivante dal contemporaneo esercizio di una medesima attività; rapporto in relazione al quale la comunanza di clientela è data, non già dall'identità soggettiva degli acquirenti dei prodotti, ma dall'insieme dei consumatori che sentono il medesimo bisogno di mercato e, pertanto, si rivolgono a tutti i prodotti, uguali ovvero affini o succedanei a quelli posti in commercio dall'imprenditore che lamenta la concorrenza, che sono in grado di soddisfare quel bisogno.
Provata la materialità dei fatti contestati, è, altresì, pacifica la rilevanza disciplinare degli stessi.
A riguardo, in punto di diritto, deve, anzitutto, osservarsi che la normativa rilevante in relazione alla presente fattispecie è unicamente quella dettata dall'art. 2105 c.c., non avendo le parti dedotto l'avvenuta stipulazione di un patto di non concorrenza post- contrattuale ai sensi dell'art. 2125 c.c.
L'art. 2105 c.c., rubricato “Obbligo di fedeltà”, stabilisce che: “Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con
l'imprenditore, né divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.
L'obbligo di fedeltà del prestatore di lavoro subordinato si sostanzia, dunque, in un duplice divieto, quello di trattare affari in concorrenza con il datore di lavoro (obbligo di non concorrenza) e quello di divulgare notizie attinenti all'organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o di farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio (obbligo di riservatezza), entrambi specificazione dei canoni generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (Cass. civ. n. 14176/2009), e, comunque riconducibili alla categoria dei c.d. obblighi di protezione, vale a dire a quelli che gravano sulle parti dei rapporti obbligatori per la tutela di interessi della controparte (nella fattispecie: quello alla capacità di concorrenza dell'impresa e alla sua posizione di mercato) distinti, ma correlati, con l'esecuzione delle prestazioni principali.
Nella giurisprudenza della Corte di Cassazione è stata fornita una lettura estensiva della norma, nel senso che, sebbene l'art. 2105 c.c. richiami espressamente, oltre al divieto di concorrenza, solo il divieto di divulgare notizie attinenti alla organizzazione e ai metodi di produzione dell'impresa o il farne uso in modo da poter arrecare ad essa pregiudizio, la non ricorrenza di tutti gli elementi costitutivi delle fattispecie delineate dal legislatore non è sufficiente a fare escludere la violazione dell'obbligo di fedeltà ex art. 2105 c.c., poiché il prestatore deve astenersi dal compiere, non solo gli atti espressamente vietati, ma anche quelli che, per la loro natura e per le possibili conseguenze, risultino in contrasto con i doveri connessi al suo inserimento nella compagine aziendale, ivi compresa la mera preordinazione di attività contraria agli interessi del datore di lavoro, potenzialmente produttiva di danno (Cass. civ. n.
2474/2008; Cass. civ. n. 3793/2017, che ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa intimato al dipendente che si era impossessato di documenti aziendali riservati senza procedere all'uso o alla successiva divulgazione al concorrente perché impedito dall'immediato intervento del datore di lavoro).
In coerenza con tali coordinate ermeneutiche, al fine di stabilire se il lavoratore abbia violato il dovere di fedeltà del dipendente - il quale si sostanzia, secondo la Corte di cassazione, “nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività” -, occorre tenere a mente che nella sfera di tale dovere rientra il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c." Cass.,
n. 2239/2017. A rilevare è, dunque, la medesimezza del “settore produttivo o commerciale”, da traguardare con riguardo all'analisi del mercato nelle sue oggettive strutture, ove convergano domande e offerte di beni o servizi identici o, comunque, parimenti idonei a soddisfare le esigenze della clientela del medesimo mercato.
Detto altrimenti, perché una certa attività possa dirsi in violazione dell'art. 2105 c.c. in quanto lesiva degli interessi datoriali, non è necessario che essa sia attualmente e concretamente dannosa, dovendosi avere riguardo alla più semplice potenzialità lesiva:
“il dovere di fedeltà sancito dall'art. 2105 c.c. si sostanzia nell'obbligo del lavoratore di astenersi da attività contrarie agli interessi del datore di lavoro, tali dovendosi considerare anche quelle che, sebbene non attualmente produttive di danno, siano dotate di potenziale lesività: rientra, pertanto, nella sfera di tale dovere il divieto di trattare affari per conto proprio o di terzi in concorrenza con l'imprenditore nel medesimo settore produttivo o commerciale, senza che rilevi la idoneità, o meno, di tale comportamento ai fini della sussistenza della concorrenza sleale a termini degli artt. 2592, 2593 e 2598 c.c.” (Cass., n. 2239/2017).
A fronte di questi presupposti, deve ritenersi, dunque, che la condotta tenuta dal
– il quale, come detto, nella vigenza del rapporto lavorativo con la convenuta, Parte_1
ha prestato attività a favore di una società concorrente della datrice di lavoro, verosimilmente favorendo, altresì, un'attività di sviamento della clientela – integri, all'evidenza, una violazione dell'art. 2105 c.c.
2.8. Accertato, quindi, che il fatto addebitato è sussistente sotto il profilo materiale e rilevante sul piano disciplinare, occorre verificare se le sanzioni comminate siano proporzionali rispetto alla gravità dei fatti commessi.
A riguardo, giova precisare che il principio di proporzionalità costituisce un canone fondamentale posto a presidio del legittimo esercizio del potere disciplinare affinché la reazione sia adeguata alla rilevanza della infrazione;
se, invero, l'interesse sotteso alla titolarità del potere disciplinare è il ripristino dell'ordine violato, allora il suo esercizio non potrà che essere commisurato alla gravità di tale violazione e, quindi, alla concreta infrazione addebitata al dipendente.
Ciò, si evince dallo stesso art. 2106 c.c., che non disegna il potere disciplinare come incondizionato, ma lo affida all'articolazione e alla graduazione che ne farà la contrattazione collettiva, limitandosi a stabilire il criterio che deve presiedere questa articolazione, e, cioè, il criterio di proporzionalità fra illecito disciplinare e reazione dell'ordinamento, ossia la sanzione. Criterio che, dunque, va sempre tenuto presente perché idoneo a determinare, a certe condizioni, il cattivo esercizio del potere disciplinare e, quindi, la conseguente invalidità della sanzione disciplinare irrogata in violazione di esso.
Come noto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione - cui questo Giudice ritiene di dover aderire -, ha affermato che gli obblighi di fedeltà e diligenza, la cui violazione può rilevare come giusta causa di licenziamento, si sostanzia nell'obbligo di un leale e diligente comportamento del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e va collegato con le regole di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c.; il lavoratore, pertanto, deve astenersi, non solo dai comportamenti espressamente vietati dagli articoli 2105 e 2104 c.c., ma anche da tutti quelli che, per la loro natura e le loro conseguenze, appaiono in contrasto con i doveri connessi all'inserimento del lavoratore nella struttura e nell'organizzazione dell'impresa o creano situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi dell'impresa stessa o sono idonei, comunque, a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto stesso (ex multis, Cass.
10.12.2008 n. 29008).
La legittimità del recesso sussiste ogniqualvolta sussista il fatto materiale sorretto dall'elemento intenzionale, individuato, in astratto, nella coscienza e nella volontà della condotta tenuta nonché dell'evento di danno consequenziale (anche nella forma, più lieve, del dolo eventuale, ossia dell'accettazione del rischio): la deliberata decisione, cioè, di assumere una condotta che possa tradursi in un pregiudizio anche solo eventuale per parte datoriale consente la facoltà di recesso in tutti quei casi nei quali la gravità dell'inadempimento mini la fiducia del datore di lavoro in guisa tale da non consentire la prosecuzione del rapporto, indipendentemente dal danno economico verificatosi o dall'intento di arrecarlo nello specifico (dolo specifico).
Anche di recente, è stato rimarcato che “in caso di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo soggettivo, ai fini della valutazione della proporzionalità tra fatto addebitato e recesso, viene in considerazione, non già l'assenza o la speciale tenuità del danno patrimoniale e non, ma la ripercussione sul rapporto di lavoro di una condotta suscettibile di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, in quanto sintomatica di un certo atteggiarsi del dipendente rispetto agli obblighi assunti” (Cass.
25.6.2015 n. 13168).
Sicché, come ancora recentemente ribadito (cfr. Cass.
5.7.2016 n. 13676), la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di “negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario”, dovendo il giudice valutare: da un lato, la “gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale;
dall'altro, la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta”, per stabilire se l'inadempimento alla prestazione, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale in concreto da giustificare la massima sanzione disciplinare (cfr. Cass. 18.9.2012 n. 15654; Cass.
2.3.2011 n. 5095;
Cass. 13.12.2010 n. 25144).
Rileva, quindi, ogni condotta che, per la sua gravità, possa scuotere la fiducia del datore di lavoro e far ritenere la continuazione del rapporto pregiudizievole agli scopi aziendali, essendo determinante, in tal senso, la potenziale influenza del comportamento del lavoratore, suscettibile, per le concrete modalità e il contesto di riferimento, di porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento, denotando scarsa inclinazione all'attuazione degli obblighi in conformità a diligenza, buona fede e correttezza (cfr. Cass. 16.10.2015 n. 21017; Cass.
4.3.2013 n. 5280; Cass. 13.2.2012
n. 2013). È, dunque, rimessa al giudice la valutazione relativa alla gravità della condotta contestata al lavoratore e/o alla sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario che caratterizza il rapporto di lavoro subordinato, tenuto conto di tutte le circostanze concrete del caso. Come ha affermato, anche di recente, la Corte di Cassazione, infatti,
“Spetta al giudice di merito valutare la congruità della sanzione espulsiva, non già sulla base di una valutazione astratta del fatto addebitato, ma tenendo conto di ogni aspetto concreto della vicenda processuale che, alla luce di un apprezzamento unitario e sistematico, risulti sintomatico della sua gravità rispetto ad un'utile prosecuzione del rapporto di lavoro” (Cassazione civile, sez. VI, 21 maggio 2018 n. 12431).
È chiaro, dunque, che - quand'anche il CCNL testualmente (ma non è questo il caso di specie) prevedesse norme generiche, di dubbia ermeneusi o di troppo ampia dizione - esse andrebbero lette nel senso di ritenere applicabile la sanzione conservativa soltanto in quei i casi in cui la grave negligenza non sia tale da ledere il vincolo fiduciario o da costituire grave inadempimento con potenziale danno all'azienda, consentendo la prosecuzione inalterata del rapporto;
laddove, per contro, ci si trovi dinanzi a un comportamento negligente del lavoratore tale da determinare la rottura del suddetto vincolo fiduciario e che renda manifesto il disinteresse alla corretta esecuzione del rapporto di lavoro, non può certamente negarsi al datore il suo diritto di recedere.
Questo aspetto, pertanto, resta valutabile dal giudice di merito nei termini sopra precisati dalla Corte di Cassazione.
Orbene, ad avviso della scrivente, la condotta concorrenziale attiva e dolosamente compiuta dal dipendente, risulta idonea a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento dei propri compiti da parte del lavoratore, avendo determinato una lesione irrimediabile del vincolo fiduciario insito nella qualifica professionale e nelle mansioni assegnate.
In particolare, in ordine alla gravità dell'inadempimento contrattuale, è sufficiente rilevare come il comportamento addebitato al lavoratore denoti la consapevole violazione di una obbligazione contrattuale, con connotato di gravità; ciò, avuto riguardo, in relazione allo specifico profilo professionale del lavoratore, sotto il profilo soggettivo, al dolo dello stesso che ha scientemente posto in essere, nella vigenza del rapporto di lavoro, un'attività concorrenziale ai danni di parte datoriale nonché di verosimile sviamento della clientela a favore di una società operante nel medesimo settore merceologico del datore di lavoro, e, sotto il profilo oggettivo, alle conseguenze pregiudizievoli di tale condotta per la datrice di lavoro, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo del danno all'immagine.
In conclusione, la condotta addebitata all'odierno ricorrente – oltre a rappresentare attività concorrenziale – integra indubbiamente una giusta causa di licenziamento, essendo stato violato l'obbligo di fedeltà di cui all'art. 2105 c.c.
In conclusione, le condotta addebitate all'odierno ricorrente sono palesemente incompatibili con il vincolo fiduciario che deve sussistere in qualunque rapporto di lavoro.
Si considera, perciò, legittima la scelta della società convenuta di usufruire del recesso unilaterale del rapporto di lavoro previsto dall'art. 2119 c.c., venendo alla luce una violazione imputabile al dipendente talmente grave da impedire la prosecuzione del rapporto stesso, essendo venuto meno l'essenziale elemento fiduciario tra le parti.
2.9. Il licenziamento, oltre che essere giustificato per la sussistenza e rilevanza dei fatti contestati, non risulta neppure inficiato dai vizi formali denunciati dal ricorrente.
Questi ha assunto, anzitutto, la tardività della contestazione.
A riguardo, giova ricordare che il concetto di tempestività della contestazione ha valore relativo, nel senso che risulta condizionato dal momento in cui il datore di lavoro ha avuto conoscenza dei fatti poi addebitati e risulta garantita nel caso in cui si constati che non vi è stata alcuna compromissione del diritto di difesa.
Nella fattispecie, va rammentato che la lettera di contestazione - relativa a fatti occorsi, rispettivamente, in data 7 aprile 2023, 11 aprile 2023 e 14 aprile 2023 - è stata consegnata, a mani, in data 26 aprile 2023, e, dunque, a distanza di neanche 20 giorni dall'accadimento degli stessi. A ciò va aggiunto che, dalle puntuali difese offerte dal dipendente, va esclusa ogni compromissione del diritto di difesa.
Sulla base di una complessiva valutazione degli elementi di cui sopra, si ritiene, dunque, che il tempo trascorso non vada considerato eccessivo e tale da ledere il bene giuridico al quale il requisito della tempestività è preordinato.
Sotto un secondo profilo, parte ricorrente ha lamentato la violazione del principio di specificità della contestazione disciplinare, peraltro omettendo di specificare gli elementi che parte datoriale avrebbe omesso di specificare.
A riguardo, occorre preliminarmente evidenziare che, contrariamente a quanto asserito dal lavoratore, dalla semplice lettura della lettera di contestazione, è possibile ricostruire con esattezza le condotte contestate all'odierno ricorrente.
Del resto, è stato autorevolmente affermato che la previa contestazione dell'addebito, necessaria nei licenziamenti qualificabili come disciplinari, ha lo scopo di consentire al lavoratore l'immediata difesa e deve conseguentemente rivestire il carattere della specificità, che è integrato quando sono fornite le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti nei quali il datore di lavoro abbia ravvisato infrazioni disciplinari o comunque comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
In altri termini, la precisione con cui deve essere effettuata la contestazione non deve evidentemente essere la stessa di un capo d'imputazione in un procedimento penale, essendo sufficiente l'individuazione del fatto nella sua materialità, in modo da consentire al lavoratore di fornire le proprie giustificazioni, anche se l'episodio non viene puntualmente definito in tutti i suoi elementi di contorno.
Inoltre, occorre considerare che, per ritenere integrata la violazione del principio di specificità è necessario che si sia verificata una concreta lesione del diritto di difesa del lavoratore e la difesa esercitata in sede di giustificazioni è un elemento concretamente valutabile per ritenere provata la non genericità della contestazione (Cass. nr. 9590 del
18/4/2018). Ebbene, nel caso di specie, tanto in sede di giustificazioni, quanto nella presente sede, il lavoratore ha mostrato di aver compreso appieno le condotte al medesimo contestate, articolando compiute – ancorché infondate – argomentazioni difensive.
Non ricorre, quindi, una concreta lesione del diritto di difesa causata dalla genericità della contestazione, dal momento che, nel caso di specie, non vi è stata difficoltà nella ricostruzione del fatto che sia ridondata in una lesione del diritto di difesa.
2.10. Tutte le valutazioni che precedono valgono ad assorbire le censure formulate nei confronti del licenziamento impugnato, con conseguente reiezione delle domande relative.
3. Le spese di lite.
Le spese del presente giudizio - liquidate nella misura di cui in dispositivo - seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e vanno, dunque, poste a carico di parte ricorrente.
Si precisa che sono determinate tenuto conto: 1) delle fasi nelle quali si è articolato il presente giudizio;
2) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata;
3) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare; 4) delle condizioni soggettive del cliente;
5) dei risultati conseguiti;
6) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014, nel loro valore medio (per controversie in materia di lavoro di valore indeterminabile e complessità media): nel caso di specie, all'esito del bilanciamento operato da questo giudice tra i criteri suddetti, si ritiene che l'importo delle spese di lite vada quantificato in Euro in euro 11.327,00, quanto alla fase di merito, ed in Euro 4.227,00, quanto alla fase cautelare.
P.Q.M.
Il Tribunale di Parma - Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Ilaria
Zampieri, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa o assorbita ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Rigetta il ricorso.
2. Condanna , alla rifusione delle spese di lite a favore Parte_2
della società convenuta, spese che si liquidano, per compensi professionali quanto alla fase di merito, in euro 11.327,00, e, quanto alla fase cautelare, in euro 4.227,00, il tutto oltre IVA, CPA e spese generali.
Così deciso in Parma, il giorno 6 novembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Ilaria Zampieri
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Ci si riferisce alla questione relativa alla dedotta ricorrenza di un centro unico di imputazione di interessi tra la società convenuta e le altre società soggette alla direzione e Controparte_1 controllo della CEAM “Costruzioni Elettromeccaniche AS e Montacarichi S.r.l.”, legate dal contratto di rete «CEAM PARTNERS IN RETE».