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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 11/11/2025, n. 2514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2514 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 867/2024
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Venera Cosima Nicita ed Emanuele
Calderone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
AN RA e SA OA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 14 febbraio 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2023 0001578965 000, notificato il 16 gennaio
2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 3.182,74 a titolo di contributi per l'anno di riferimento 2022. CP_1
Contestava la sussistenza del presupposto oggettivo della pretesa contributiva, rilevando di avere cessato l'attività in data 20 novembre 2012.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione, venisse dichiarato nullo, inefficace ed inesistente l'atto opposto e comunque non dovuto il presunto credito;
instava per le spese di lite, da CP_1 distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che controparte aveva proposto analogo ricorso, CP_1 contrassegnato con numero di ruolo 430/2023 pendente dinanzi a questo Tribunale, relativo ad opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall' per la contribuzione relativa alla CP_1 iscrizione nella gestione coltivatori diretti per l'anno 2020 e ne chiedeva la riunione.
Rilevava che le circostanze rappresentate dal relativamente all'asserita cessazione Parte_1 dell'attività agricola, non erano mai state portate a conoscenza dell' al quale, peraltro, non CP_1 solo non era mai stata presentata alcuna istanza di cancellazione, ma neppure era stata trasmessa alcuna comunicazione sulla procedura “Comunica”, nè sul Cassetto Bidirezionale, destinata ad influire sull'obbligazione contributiva.
Osservava che in mancanza della corretta domanda di cancellazione, gli archivi informatici dell' registravano automaticamente una situazione debitoria a carico del contribuente. CP_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con provvedimento del 21 giugno 2024 veniva rigettata l'istanza di riunione.
4.- L'udienza del 10 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
5.- Nel merito, il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59820230001578965000, con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 3.182,74 per contributi a titolo di Gestione agricola – Lavoratori autonomi ed associati, per l'anno 2022.
Come emerge dalla visura, l'impresa è stata cancellata in data 7 marzo Parte_1
2013.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 44 comma 8 e comma 8bis del D.L. 269/2003 convertito dalla L.24 novembre 2003, n. 326 “ A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis.
Per le finalità di cui al comma 8, il integra la modulistica in Controparte_2 uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti….”. Nel caso di specie, risulta dalla visura che il ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione alla Camera di Commercio (cfr. sent n. 2235/2025 e n. 2279/2025 Tribunale di
Messina, Sez. Lav.); ne consegue che la pretesa contributiva oggetto dell'atto opposto non è dovuta dal ricorrente.
6.- In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59820230001578965000, che va annullato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n.
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59820230001578965000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 di , delle spese giudiziali che si liquidano in € 1310,00 oltre € 43,00 a Parte_1 titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa OS AN, ha pronunciato, in esito all'udienza del 10 novembre 2025, a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
Nella controversia iscritta al n. R.G. 867/2024
TRA
, C.F. rappresentato e difeso, Parte_1 CodiceFiscale_1 congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati Venera Cosima Nicita ed Emanuele
Calderone, giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli Avvocati
AN RA e SA OA
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso avviso di addebito
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1.- Con ricorso, depositato in data 14 febbraio 2024, proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 598 2023 0001578965 000, notificato il 16 gennaio
2024, con cui gli era stato richiesto il pagamento della somma di € 3.182,74 a titolo di contributi per l'anno di riferimento 2022. CP_1
Contestava la sussistenza del presupposto oggettivo della pretesa contributiva, rilevando di avere cessato l'attività in data 20 novembre 2012.
Chiedeva, pertanto, che, previa sospensione, venisse dichiarato nullo, inefficace ed inesistente l'atto opposto e comunque non dovuto il presunto credito;
instava per le spese di lite, da CP_1 distrarre in favore dei procuratori antistatari. 2.- L' , costituendosi in giudizio, rilevava che controparte aveva proposto analogo ricorso, CP_1 contrassegnato con numero di ruolo 430/2023 pendente dinanzi a questo Tribunale, relativo ad opposizione avverso l'avviso di addebito emesso dall' per la contribuzione relativa alla CP_1 iscrizione nella gestione coltivatori diretti per l'anno 2020 e ne chiedeva la riunione.
Rilevava che le circostanze rappresentate dal relativamente all'asserita cessazione Parte_1 dell'attività agricola, non erano mai state portate a conoscenza dell' al quale, peraltro, non CP_1 solo non era mai stata presentata alcuna istanza di cancellazione, ma neppure era stata trasmessa alcuna comunicazione sulla procedura “Comunica”, nè sul Cassetto Bidirezionale, destinata ad influire sull'obbligazione contributiva.
Osservava che in mancanza della corretta domanda di cancellazione, gli archivi informatici dell' registravano automaticamente una situazione debitoria a carico del contribuente. CP_1
Chiedevano, pertanto, il rigetto del ricorso, con vittoria di spese e compensi.
3.- Con provvedimento del 21 giugno 2024 veniva rigettata l'istanza di riunione.
4.- L'udienza del 10 novembre 2025 veniva sostituita ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c. dal deposito di note scritte e, in esito al loro deposito, la causa viene decisa.
5.- Nel merito, il ricorrente propone opposizione avverso l'avviso di addebito n.
59820230001578965000, con cui gli è stato richiesto il pagamento della somma di € 3.182,74 per contributi a titolo di Gestione agricola – Lavoratori autonomi ed associati, per l'anno 2022.
Come emerge dalla visura, l'impresa è stata cancellata in data 7 marzo Parte_1
2013.
Al riguardo, va rilevato che ai sensi dell'art. 44 comma 8 e comma 8bis del D.L. 269/2003 convertito dalla L.24 novembre 2003, n. 326 “ A decorrere dal 1° gennaio 2006 le domande di iscrizione e annotazione nel registro delle imprese e nel REA presentate alle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dalle imprese artigiane, nonché da quelle esercenti attività commerciali di cui all'articolo 1, commi 202 e seguenti, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
8-bis.
Per le finalità di cui al comma 8, il integra la modulistica in Controparte_2 uso con gli elementi indispensabili per l'attivazione automatica dell'iscrizione agli enti previdenziali, secondo le indicazioni da essi fornite. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, attraverso il loro sistema informatico, trasmettono agli enti previdenziali le risultanze delle nuove iscrizioni, nonché le cancellazioni e le variazioni relative ai soggetti tenuti all'obbligo contributivo, secondo modalità di trasmissione dei dati concordate dalle parti….”. Nel caso di specie, risulta dalla visura che il ricorrente aveva presentato domanda di cancellazione alla Camera di Commercio (cfr. sent n. 2235/2025 e n. 2279/2025 Tribunale di
Messina, Sez. Lav.); ne consegue che la pretesa contributiva oggetto dell'atto opposto non è dovuta dal ricorrente.
6.- In ragione di quanto esposto, va dunque dichiarata l'illegittimità dell'avviso di addebito n.
59820230001578965000, che va annullato.
7.- Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo ex DM 10 marzo 2014, n.
55, applicando i minimi previsti, tenuto conto della semplicità della controversia.
P.Q.M.
Definitivamente pronunziando, così provvede:
a) dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 59820230001578965000, che annulla;
b) condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore CP_1 di , delle spese giudiziali che si liquidano in € 1310,00 oltre € 43,00 a Parte_1 titolo di c.u., iva, cpa e rimborso spese generali da distrarre in favore dei procuratori antistatari;
Messina, 11 novembre 2025
Il Giudice del Lavoro
OS AN