Sentenza 15 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rovigo, sentenza 15/03/2025, n. 94 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rovigo |
| Numero : | 94 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 188/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rovigo
SEZIONE CIVILE riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati dott.ssa Paola Di Francesco - presidente – dott.ssa Federica Abiuso - giudice relatore - dott. Nicola Del Vecchio - giudice - ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa n. 188/2024 R.G. promossa con ricorso congiunto da
C.F.: , in proprio ex art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata come in atti
RICORRENTE
e da
C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Pierluigi Parte_2 C.F._2
Incao, elettivamente domiciliato come in atti
RICORRENTE con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI Per i ricorrenti
“1. Pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto in Rovigo presso Comune di
Rovigo il 19.9.2019 e con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo al n. 47, anno 2009, parte I, ordinando all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Rovigo, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza;
2. Il figlio , maggiorenne, fisserà la residenza ove riterrà opportuno.
3. Persona_1
[...]
rimane in proprietà della stessa e ivi ella rimarrà a risiedere.
4. Il sig. Parte_1 Pt_2
, a titolo di contributo al mantenimento per il figlio , corrisponderà
[...] Persona_1
direttamente al figlio la somma di euro 200,00 entro il giorno 10 (dieci) di ogni Persona_1
mese, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, oltre alla quota di 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse del figlio, come di seguito indicate: A) spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che non le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro:- spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e pre scuola);spese parascolastiche (pre-scuola e dopo scuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei;
centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e idonei);- spese mediche sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci con esclusione di quelli da banco se non specificatamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN;
B) spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: (sia sull'entità che sull'opportunità e/o necessità delle stesse)- spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni);- spese parascolastiche (centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola, ivi compresi corsi di lingua straniera o di informatica);- spese medico sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN); - spese ludiche, sportive, vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto motorino;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
- corsi artistici quali danza, musica, pittura ed altro. In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione l'eventuale dissenso;
in difetto il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta. Il genitore che effettuerà la spesa avrà cura di fare emettere il documento fiscale a nome del figlio. Entrambi i genitori porteranno in detrazione le spese straordinarie sostenute per i figli in misura del 50% ciascuno.6) Nulla a titoli di mantenimento per i coniugi essendo economicamente indipendenti.7) Spese legali compensate”.
Motivi della decisione Con ricorso depositato in data 15.1.2025, i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio dagli stessi contratto in Rovigo in data il 19.9.2019, atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo al n. 47, anno 2009, parte I.
Le parti hanno allegato che dall'unione è nato in data [...] il figlio , convivente con Per_1
la madre, maggiorenne ma non economicamente indipendente, deducendo di essersi separati consensualmente con ricorso congiunto definito con sentenza n. 104/2024 di questo tribunale pubblicata in data 29.5.2024, a seguito di trattazione scritta dell'udienza presidenziale fissata per la data del 29.5.2024, evidenziando di non avere ripreso la convivenza, né di essersi riconciliati da allora.
Sotto il profilo economico la ha dichiarato redditi per un importo annuo medio di euro Parte_1
30.000,00, il un reddito di euro 21.000,00 circa. Per_1
I ricorrenti hanno previsto che il versi direttamente al figlio l'importo mensile di € 200,00 a Per_1
titolo di assegno di mantenimento ed il 50% alle spese straordinarie da effettuarsi nel suo interesse.
Con decreto del 17.1.2025 il presidente ha nominato il giudice delegato e, preso atto della volontà espressa dei coniugi di non volersi riconciliare, ha fissato l'udienza di comparizione delle parti per la data del 14 marzo 2025, disponendone la trattazione scritta come da conforme richiesta dei ricorrenti.
Ricevute le note di trattazione cartolare dell'udienza, il Giudice delegato ha rimesso la causa al
Collegio per la decisione.
Sulla scorta dei documenti prodotti in giudizio dalle parti, nonché tenuto conto della comune volontà dei coniugi di giungere all'odierna pronuncia, ritiene il collegio che sussistano i presupposti di cui agli artt. 2 e 3 n. 2) lett. b) l. 898/1970 per la declaratoria di scioglimento del matrimonio, atteso che i coniugi, la cui separazione personale è stata dichiarata con sentenza 104/2024 di questo tribunale non hanno ripreso la convivenza dalla data dell'udienza presidenziale del 29.5.2024, con conseguente definitiva cessazione della comunione materiale e spirituale tra gli stessi.
Nulla osta, pertanto, all'accoglimento della domanda nè al recepimento delle condizioni convenute dalle parti
Le spese del procedimento si dichiarano interamente compensate tra le parti.
p.q.m.
definitivamente decidendo nella causa n. 188/2025 R.G. promossa da e Parte_1
, con l'intervento del pubblico ministero, Parte_2
- dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato Rovigo il 19.9.2019 e con atto trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Rovigo al n. 47, anno 2009, parte I;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 10 L. 898/1970; - recepisce le condizioni sopra indicate da intendersi qui integralmente trascritte.
- spese di lite interamente compensate.
Rovigo, camera di consiglio del 14.03.2025
Il Presidente
Dott.ssa Paola Di Francesco
Il Giudice delegato
Dott.ssa Federica Abiuso