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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/11/2025, n. 570 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 570 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1662/2022 promossa da
C.F. e P.IVA , con sede legale in Lecco, Via Marinai Parte_1 P.IVA_1
d'Italia 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Massimiliano Russo con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via
C. Hajech, 10;
ATTORE contro
P.IVA , C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 con sede in Canzo (CO), Via Gajum 29/C, in persona del titolare Sig. con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv.ti Arveno Fumagalli e Marcello Di Sclafani e con elezione di domicilio presso il loro studio in Oggiono, via Lazzaretto n. 44;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 9.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di seguito riportate: pagina 1 di 11 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, nel merito: accertare il grave inadempimento di Controparte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto con in data 25.06.2018 e la relativa offerta commerciale del 14.06.2018, ovvero in ogni Controparte_2 caso, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti di e per l'effetto Parte_1 condannare l'odierna parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati nell'importo complessivo di Euro 50.000,00=, di cui euro 12.000,00=, quale voce di costo sostenuta per l'assunzione del Sig.
euro 4.250,00= quale voce di costo sostenuta per l'attività commerciale (rete vendita e Per_1 promozione prodotto) ed il restante importo a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante
(mancata conclusione contratti con i propri clienti), ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- in via istruttoria: Si chiede ammettersi le istanze istruttorie articolate (e non ammesse), a prova diretta ed a prova contraria, con le memorie depositate ex art. 183 co. 6 c.p.c.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice per le domande svolte nei confronti del sig. in forza del contratto di appalto stipulato tra CP_1
e , oggetto della cessione in favore della società attrice, non CP_2 CP_2 CP_1 accettata ex art. 1406 c.c.
Nel merito: nel caso di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, accertato l'adempimento del sig. alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto CP_1 oggetto del presente giudizio, nonché l'esecuzione delle ulteriori attività porre il credito del convenuto in compensazione con le somme eventualmente accertate in concreto in favore della società attrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.08.2022, conveniva in Parte_1 giudizio l'impresa individuale affinché venisse accertato il grave Controparte_1 CP_1 inadempimento della convenuta in relazione al contratto di appalto stipulato con e Controparte_2 conseguentemente dichiarata la risoluzione del medesimo contratto d'appalto, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto incassato a titolo di acconto, pari a € 4.800,00, oltre al risarcimento del danno quantificato nell'importo complessivo di € 50.000,00. Esponeva parte attrice di pagina 2 di 11 agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società nei confronti Controparte_2 della convenuta, incaricata della progettazione e realizzazione di un programma per la teleassistenza tramite l'ausilio di Smart Glasses, nonché della creazione della relativa applicazione per la videoconferenza e di una WebApp. Deduce l'attrice che il progetto veniva diviso in varie fasi di avanzamento: la prima di prototipazione (progetto base) e la seconda di avanzamento (progetto avanzato). La convenuta formulava una prima offerta in data 9.4.2018 (doc. 7 fascicolo attoreo) preventivando un costo di € 15.800,00 oltre IVA per la realizzazione del progetto “Smart Glass” con collaudo, test e assistenza per il primo anno. Successivamente, in data 14.6.2018 l'offerta veniva riformulata nei termini seguenti: € 10.000,00 oltre IVA per la realizzazione del progetto “Smart Glass” con collaudo e test, € 2.400,00 oltre IVA per l'assistenza per il primo anno dalla messa in produzione ed euro 1.800,00 oltre IVA per hosting dedicato su macchina virtuale (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo). Le parti, quindi, concordavano per l'accettazione del preventivo limitatamente alla prima fase, al prezzo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA e sottoscrivevano in data 25.6.2018 il relativo contratto di appalto, con indicazione del termine del 3.9.2018 per la consegna della versione beta del software e del
31.12.2018 per la consegna della versione definitiva. In data 18.6.2018 Parte_1 versava alla convenuta € 2.440,00 a titolo di acconto per l'avvio del progetto (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo). Sostiene parte attrice che, alla scadenza del primo termine, la convenuta, per sua stessa ammissione, fosse in ritardo per la consegna, e che il software presentasse diversi difetti, ammessi dallo stesso . A causa di tali ritardi, l'attrice lamenta di aver subito perdite di clientela con CP_1 conseguente danni per perdita di fatturato e di immagine. Nonostante le parti avessero successivamente pattuito nuovi termini per la consegna del software e l'apporto del signor assunto Persona_2 appositamente da per coadiuvare , la convenuta non portava a Parte_1 CP_1 termine quanto promesso.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 [...]
rispetto alla domanda dedotta in giudizio e, in via principale, contestando nel Parte_1 merito la pretesa attorea, sostenendo di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che i ritardi erano sorti a causa delle richieste di implementazione del software da parte dell'attrice, esulanti dall'oggetto del contratto originario e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l'esistenza di un controcredito da porsi in compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a Parte_1
[...]
Stante l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, l'attrice precisava nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1 di agire sia quale cessionaria del credito, “ma anche come diretta pagina 3 di 11 danneggiata rispetto alla condotta di e del suo titolare pro tempore e alla responsabilità di CP_1 quest'ultima eventualmente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c” e pertanto modificava la propria domanda, come formulata nelle conclusioni sopra richiamate.
Con ordinanza del 22.2.2024 il Giudice effettuava un tentativo di conciliazione conclusosi negativamente. Espletata l'istruttoria orale, con ordinanza del 29.4.2024 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al dott. il seguente incarico: “descriva il Persona_3 software in tutte le sue caratteristiche;
dica se lo stesso sia o meno utilizzabile dall'acquirente nella versione base e/o nelle successive implementazioni. In caso di risposta negativa ne specifichi le ragioni;
esperisca tra le parti un serio tentativo di conciliazione”. Il TU depositava l'elaborato finale in data 2.12.2024.
Le parti precisavano infine le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Partendo dall'esame delle eccezioni sollevate in via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da parte convenuta con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto.
Occorre sul punto prendere le mosse dal consolidato orientamento di questa Corte, che distingue tra cessione di contratto e cessione di credito, individuando i conseguenti effetti che da esse discendono.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, quest'ultimo acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06//07/2018, Cass. 10 febbraio 2020 n. 3034, Cass. n. 776 del 1967).
Si è, al riguardo, precisato che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. cod. civ., si verifica una sostituzione nella figura di parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità pagina 4 di 11 del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto.
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di “creditore”; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che, come detto, non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario.
Partendo da tale premessa, secondo l'impostazione della sopracitata giurisprudenza deve reputarsi che, per effetto della cessione del credito dalla alla solo la Controparte_2 Parte_1 prima avrebbe potuto proporre l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di cui si discute. Ne discende che l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto della legittimazione attiva dell'attrice a richiedere la risoluzione del contratto, merita accoglimento.
Ammissibile risulta invece la domanda risarcitoria formulata da in qualità di Parte_1 cessionaria di in virtù della cessione del credito prodotta sub doc. 2 fascicolo parte Controparte_2 attrice, che pertanto si configura come domanda risarcitoria a fronte di inadempimento contrattuale.
Parimenti ammissibile risulta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio e non quale cessionaria di seppur soltanto con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Controparte_2
Sull'argomento, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 12310 del 15.6.2015, hanno definitivamente risolto la controversia circa il binomio mutatio-emendatio libelli, ampliando notevolmente i margini di ammissibilità dell'emendatio, possibile purché la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Le Sezioni Unite hanno invero stabilito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.” Secondo tale arresto giurisprudenziale, si riscontrerebbe una mutatio libelli, soltanto laddove “(…) si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata pagina 5 di 11 su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (…). Ne discende che, nel delineare l'ambito delle modificazioni ammissibili della domanda, deve essere privilegiata la soluzione che consenta al processo di recepire la vicenda sostanziale nella sua completezza, atteso che “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda, come modificata, più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”, nonchè di evitare la reiterazione dei giudizi in ordine alla medesima lite.
Nel caso di specie, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena delineato, si deve dunque ritenere ammissibile la modifica della domanda attorea operata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1, trattandosi di domanda risarcitoria comunque connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
La domanda formulata da in proprio ex art. 2043 c.c. risulta infondata nel Controparte_3 merito, non avendo parte attrice fornito adeguata prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta della parte convenuta né dell'elemento soggettivo della colpa in capo a quest'ultima. In ogni caso parte attrice non ha documentato gli esborsi sostenuti in relazione alle spese di cui ha chiesto ristoro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La domanda risarcitoria formulata da in qualità di cessionaria di Controparte_3 CP_2 da inadempimento contrattuale risulta fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si
[...] espongono.
Nel caso che qui occupa occorre anzitutto rilevare che all'esito della perizia dell'Ing. dalle cui Per_3 risultanze non è lecito discostarsi in quanto del tutto condivisibili e scevre da vizi logici e tecnici, è emerso con tutta evidenza che il software oggetto di causa non potesse “essere ritenuto fruibile dall'utilizzatore finale”, stanti le numerose criticità emerse in sede di perizia.
Il TU ha invero rilevato che:
1. Gli smart glasses (principale strumento da utilizzare nel software oggetto di causa) non sono risultati funzionanti nonostante gli innumerevoli tentativi effettuati durante le attività peritali (ivi compreso il caricamento dell'applicativo Aumentha che ha comportato l'utilizzo di un escamotage per scavalcare i controlli di sicurezza): non è stato infatti possibile connettersi al portale web tramite gli stessi. Non è risultato compatibile e funzionante neppure il tablet messo a disposizione del TU (i cui requisiti soddisfacevano le richieste di ). È risultato funzionante CP_1 un solo dispositivo (Samsung Galaxy A52), fornito dal sig. , che, peraltro, non CP_1 rispondeva ai requisiti definiti dallo stesso (versione del firmware Android superiore a quella richiesta pagina 6 di 11 – cfr Allegato 4);
2. Non tutti gli strumenti di interazione con il dispositivo remoto (previsti dal contratto “base”) funzionano o sono disponibili. A puro titolo esemplificativo: la funzione
“puntatore”, per essere operativa, deve essere avviata successivamente a un'altra funzione (es. disegno) e la funzione di invio messaggi non è presente;
3. La connessione verso il server web non sempre viene instaurata ed è necessario effettuare diversi tentativi prima di poter accedere alla condivisione per l'assistenza remota. Inoltre, la connessione non è stata possibile con altri dispositivi oltre allo smartphone Samsung Galaxy A52 fornito dal sig. ;
4. Complessità di messa in CP_1 opera: per poter rendere operativo il software (portale web) si è resa necessaria una notevole quantità di tempo, modifiche manuali alle configurazioni server nonché il reperimento dei moduli necessari al di fuori di quanto prodotto da e depositato agli atti (es. modulo “Kurento”). Inoltre, molte CP_1 implementazioni sono state fatte a discapito delle best practices di sicurezza (autorizzazioni globali sui file, disattivazione firewall, etc.). Anche il database con le credenziali degli utenti è “in chiaro” (sono visibili le password) esponendo il fruitore al rischio di data breach.
Partendo da tale premessa, l'attrice lamenta un danno quantificato nell'importo complessivo di Euro
50.000,00, di cui: euro 12.000,00 (doc. 19 fascicolo parte attrice), quale voce di costo sostenuta per l'assunzione del Signor euro 4.250,00 quale voce di costo sostenuta per l'attività commerciale Per_1
(rete vendita e promozione prodotto) ed il restante importo a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante (mancata conclusione contratti con i propri clienti). Allega l'attrice di aver poi sostenuto spese per complessivi € 7.350,00 per la partecipazione alla fiera “Fastner” tenutasi in data 26-27.09.2018 al fine di testare l'interesse del pubblico rispetto al progetto di teleassistenza (doc. 20 parte attrice); spese per lo sviluppo della rete commerciale per € 4.514,00 (doc. 21) ed € 1.451,93 (doc. 22), nonchè di essersi trovata esposta a richieste risarcitorie avanzate dal commerciale dell'azienda (doc. 24), e di aver subito un danno da perdita di clientela (doc. 25).
L'attrice lamenta, quindi, di aver patito un danno patrimoniale, articolando la propria richiesta risarcitoria in entrambe le sue componenti: quella del danno emergente, intesa come la perdita patrimoniale subita e quella del lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Rispetto ai suddetti esborsi, tuttavia, l'attrice, come detto, ha fornito solo in parte la prova di un collegamento diretto ed immediato degli stessi alla condotta inadempiente della convenuta.
Analizzando invero le singole voci di danno va precisato che:
- quanto alle spese relative alla fiera “Fastner” (doc. 20 parte attrice), pari complessivamente ad €
7.350, non è stata fornita la prova dei relativi esborsi né del fatto che dette spese siano riferibili esclusivamente alla promozione del software oggetto di causa;
pagina 7 di 11 - quanto agli importi di cui alla fattura n. 23/2018 (cfr. doc. 21 parte attrice), pari complessivamente ad € 4.514, indicanti la dicitura “Sviluppo Sito internet www.aumentha.it” e “Sviluppo grafico
Logo e materiale pubblicitario”, non risulta agli atti la prova dell'effettivo avvenuto esborso;
- quanto alla fattura n. 4/2019 (cfr. doc. 22 parte attrice) relativa alle presunte spese sostenute dall'attrice per lo sviluppo della rete commerciale, non vi è prova che gli esborsi abbiano effettivamente riguardato il software oggetto di causa, riportando il documento una generica dicitura “Compensi per segnalazione clientela” e pertanto tali spese non meritano riconoscimento;
- quanto all'esborso pari ad € 12.000,00 richiesto dall'attrice per l'assunzione del signor Per_1 dall'istruttoria orale e dalla documentazione depositata dall'attrice (contratto di lavoro ed alcune buste paga) non è emerso che l'aggravio di costi dedotti dall'attrice sia collegato all'attività della convenuta. Va infatti precisato che lo stesso nel corso della sua escussione testimoniale, Per_1 rispetto all'affiancamento a , ha dichiarato che “non si è trattato propriamente di un CP_1 affiancamento, mi è stato chiesto di guardare che cosa avesse fatto perché la consegna era in ritardo. Mi hanno mandato una cartella contenente molti file, in pratica un software. Dovevo esaminarla per capirne il contenuto e se funzionasse o meno. Preciso che non ci sono riuscito perché non ero neanche preparato per una cosa del genere, che non rientrava tra le mie mansioni ed era altamente specifica” ed inoltre: “io ero incaricato di sviluppare un'applicazione parallela che usava tecnologie simili, anche se era un progetto completamente diverso. Io sono entrato nell'azienda come programmatore senza una mansione precisa, all'inizio, per i primi due o tre mesi.
Io poi mi sono occupato dell'applicazione che poi è stata nominata Aumenta Architect.” Ed infine
“Il mio capo mi ha chiesto di guardare il software di perché c'erano dei problemi di CP_1 funzionamento, ma poi anche lui ha chiesto di lasciare perdere perché non potevo aiutarlo” (cfr verbale d'udienza del 13.2.2024).
Per quanto concerne poi il risarcimento del danno da lucro cessante, esso non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi, da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve, invero, al riguardo, una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass. n. 5616/ 2018).
Nel caso di specie, il danno da presunto mancato guadagno lamentato dall'attrice risulta meramente ipotetico ed assolutamente incerto nella sua quantificazione. Invero, con riferimento allo scambio di corrispondenza contenuto nei docc. 24 e 25, si rileva che non sia stata fornita piena prova a sostegno dell'effettivo quantum del danno subito, limitandosi l'attrice a dedurre una perdita di occasioni commerciali relativamente alla società Tramev srl, senza tuttavia dimostrarne concretamente l'effettiva pagina 8 di 11 diminuzione, ovvero che un profitto si sarebbe effettivamente e con alta probabilità concretizzato Né tale prova può essere desunta dall'escussione del teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Preciso che nessun ordine è stato mai effettuato, né prima né dopo la prova che si è tenuta nell'ottobre
2018. Ci siamo dovuti fermare lì, perché il software non dava i riscontri che avevamo richiesto” (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023).
È comunque emerso, dall'esame del complessivo quadro istruttorio a disposizione e dell'istruttoria orale espletata, che abbia impiegato tempo, energie e risorse in vista della Controparte_2 realizzazione del software, soprattutto per l'attività preliminare di sviluppo del sito internet Aumentha e per l'attività divulgativa e dimostrativa, poi rivelatasi inutile in ragione del malfunzionamento dello stesso. Lo stesso nelle proprie difese ammette la propria partecipazione alla fiera Fastner, ove CP_1
è pacificamente avvenuta la dimostrazione dell'utilizzo del software.
Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso di specie si ritengono sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Come noto, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è ammesso quando vi è la prova di un pregiudizio risarcibile subito dal danneggiato, ma risulta impossibile o estremamente difficoltosa la prova dell'entità del danno. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione equitativa “presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. n. 20889/2016).
Va inoltre precisato che il potere di liquidare il danno in via equitativa, costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (ex multis Cass. 29 aprile 2022, n. 13515;
Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20990).
Con riguardo al caso in esame, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, si ritiene ammissibile il ricorso alla liquidazione equitativa del danno. pagina 9 di 11 A parte convenuta era richiesta la creazione del software “Aumentha” quantomeno fino alla fase di prototipazione (progetto base), quantificata nell'offerta datata 14.6.2018 in € 10.000,00 oltre IVA;
tuttavia il malfunzionamento di detto software è emerso con palmare evidenza non solo dalle risultanze della TU, al cui esito il programma è risultato totalmente infruibile dall'utilizzatore finale, ma parzialmente anche dalle risultanze istruttorie e documentali, nonchè sulla base delle stesse dichiarazioni dei signor , che in diverse occasioni (cfr. docc. 12, 13 parte attrice) ha ammesso i CP_1 ritardi nella consegna del software, dovuti a varie problematiche di programmazione.
Prendendo come punto di riferimento l'importo pattuito nel contratto di appalto originario per la fase di prototipazione del software di € 10.000,00 (di cui € 4.000 oltre iva versati a titolo di acconto), considerata l'attività svolta dalla società in vista della realizzazione del software nei limiti in cui può ritenersi raggiunta la prova, con particolare riferimento allo sviluppo del sito internet Aumentha nonché all'attività promozionale nel contesto della fiera Fastner, si stima equo quantificare il risarcimento da erogarsi in favore dell'attrice nella somma di € 6.000,00 per il danno patrimoniale subito.
Tale importo tiene conto della funzione della liquidazione equitativa del risarcimento, che presuppone l'esame di tutte le circostanze di fatto della fattispecie concreta, nonché del principio generale secondo cui il ristoro del danno per equivalente mai può costituire strumento di arricchimento del patrimonio del danneggiato, dovendo mirare a ricostituire la situazione patrimoniale ante verificazione dell'evento dannoso. L'equità, invero, “deve intendersi nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale” (Cass., n. 19211/15).
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta risulta infondata. Parte convenuta ha opposto il riconoscimento di un
contro
-credito, quantificato in € 26.700,00, da porre in compensazione al credito richiesto dall'attrice, che avrebbe richiesto a , secondo la versione fornita da quest'ultima, CP_1 numerose attività ulteriori di implementazione del software, non contemplate nell'originario contratto di appalto. Tale domanda non può tuttavia trovare accoglimento, basandosi su mere allegazioni generiche e difettando in merito la prova sia dell'an (ossia del fatto che l'attrice abbia effettivamente richiesto alla convenuta tali attività) sia del quantum (avendo la convenuta meramente addotto di aver svolto tali ultronee attività senza versare in atti alcuna documentazione o prova a suffragio).
Data la soccombenza prevalente della convenuta, si condanna la a Controparte_1 rimborsare all'attrice la metà delle spese di lite, calcolate in base al decisum, liquidate già in tale quota ai sensi del DM 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, compensando la restante metà.
PQM
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di sulla domanda di Parte_1 risoluzione del contratto di appalto intercorrente tra le parti;
- in accoglimento parziale della domanda avanzata da in qualità di cessionaria Parte_1 di condanna al risarcimento del danno da Controparte_2 Controparte_1 inadempimento contrattuale, che liquida in via equitativa in € 6.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a la quota della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che si liquida (già in tale quota) in € 2.500,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa la restante quota delle spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Lecco, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
pagina 11 di 11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Lecco
Sezione Prima Civile
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Marta Paganini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1662/2022 promossa da
C.F. e P.IVA , con sede legale in Lecco, Via Marinai Parte_1 P.IVA_1
d'Italia 15, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig. , con il Parte_2 patrocinio dell'avv. Massimiliano Russo con elezione di domicilio presso il suo studio in Milano, Via
C. Hajech, 10;
ATTORE contro
P.IVA , C.F. , Controparte_1 P.IVA_2 C.F._1 con sede in Canzo (CO), Via Gajum 29/C, in persona del titolare Sig. con il Controparte_1 patrocinio dell'Avv.ti Arveno Fumagalli e Marcello Di Sclafani e con elezione di domicilio presso il loro studio in Oggiono, via Lazzaretto n. 44;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 9.6.2025 assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
e di seguito riportate: pagina 1 di 11 PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE
In via principale
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, così giudicare:
- in via principale, nel merito: accertare il grave inadempimento di Controparte_1 per i motivi di cui in narrativa e, per l'effetto, dichiarare risolto il contratto di appalto sottoscritto con in data 25.06.2018 e la relativa offerta commerciale del 14.06.2018, ovvero in ogni Controparte_2 caso, accertare la responsabilità ex art. 2043 c.c. nei confronti di e per l'effetto Parte_1 condannare l'odierna parte convenuta al risarcimento dei danni quantificati nell'importo complessivo di Euro 50.000,00=, di cui euro 12.000,00=, quale voce di costo sostenuta per l'assunzione del Sig.
euro 4.250,00= quale voce di costo sostenuta per l'attività commerciale (rete vendita e Per_1 promozione prodotto) ed il restante importo a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante
(mancata conclusione contratti con i propri clienti), ovvero al pagamento della diversa, maggiore o minore somma che dovesse risultare di giustizia in corso di causa;
- in via istruttoria: Si chiede ammettersi le istanze istruttorie articolate (e non ammesse), a prova diretta ed a prova contraria, con le memorie depositate ex art. 183 co. 6 c.p.c.
- in ogni caso con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI PER LA CONVENUTA
In via preliminare: accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della società attrice per le domande svolte nei confronti del sig. in forza del contratto di appalto stipulato tra CP_1
e , oggetto della cessione in favore della società attrice, non CP_2 CP_2 CP_1 accettata ex art. 1406 c.c.
Nel merito: nel caso di rigetto dell'eccezione di carenza di legittimazione attiva della società attrice, accertato l'adempimento del sig. alle proprie obbligazioni derivanti dal contratto di appalto CP_1 oggetto del presente giudizio, nonché l'esecuzione delle ulteriori attività porre il credito del convenuto in compensazione con le somme eventualmente accertate in concreto in favore della società attrice.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 01.08.2022, conveniva in Parte_1 giudizio l'impresa individuale affinché venisse accertato il grave Controparte_1 CP_1 inadempimento della convenuta in relazione al contratto di appalto stipulato con e Controparte_2 conseguentemente dichiarata la risoluzione del medesimo contratto d'appalto, con condanna della convenuta alla restituzione di quanto incassato a titolo di acconto, pari a € 4.800,00, oltre al risarcimento del danno quantificato nell'importo complessivo di € 50.000,00. Esponeva parte attrice di pagina 2 di 11 agire quale cessionaria del credito originariamente vantato dalla società nei confronti Controparte_2 della convenuta, incaricata della progettazione e realizzazione di un programma per la teleassistenza tramite l'ausilio di Smart Glasses, nonché della creazione della relativa applicazione per la videoconferenza e di una WebApp. Deduce l'attrice che il progetto veniva diviso in varie fasi di avanzamento: la prima di prototipazione (progetto base) e la seconda di avanzamento (progetto avanzato). La convenuta formulava una prima offerta in data 9.4.2018 (doc. 7 fascicolo attoreo) preventivando un costo di € 15.800,00 oltre IVA per la realizzazione del progetto “Smart Glass” con collaudo, test e assistenza per il primo anno. Successivamente, in data 14.6.2018 l'offerta veniva riformulata nei termini seguenti: € 10.000,00 oltre IVA per la realizzazione del progetto “Smart Glass” con collaudo e test, € 2.400,00 oltre IVA per l'assistenza per il primo anno dalla messa in produzione ed euro 1.800,00 oltre IVA per hosting dedicato su macchina virtuale (cfr. doc. 8 fascicolo attoreo). Le parti, quindi, concordavano per l'accettazione del preventivo limitatamente alla prima fase, al prezzo complessivo di € 10.000,00 oltre IVA e sottoscrivevano in data 25.6.2018 il relativo contratto di appalto, con indicazione del termine del 3.9.2018 per la consegna della versione beta del software e del
31.12.2018 per la consegna della versione definitiva. In data 18.6.2018 Parte_1 versava alla convenuta € 2.440,00 a titolo di acconto per l'avvio del progetto (cfr. doc. 11 fascicolo attoreo). Sostiene parte attrice che, alla scadenza del primo termine, la convenuta, per sua stessa ammissione, fosse in ritardo per la consegna, e che il software presentasse diversi difetti, ammessi dallo stesso . A causa di tali ritardi, l'attrice lamenta di aver subito perdite di clientela con CP_1 conseguente danni per perdita di fatturato e di immagine. Nonostante le parti avessero successivamente pattuito nuovi termini per la consegna del software e l'apporto del signor assunto Persona_2 appositamente da per coadiuvare , la convenuta non portava a Parte_1 CP_1 termine quanto promesso.
Con comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata, si costituiva in giudizio
[...]
eccependo preliminarmente la carenza di legittimazione attiva di Controparte_1 [...]
rispetto alla domanda dedotta in giudizio e, in via principale, contestando nel Parte_1 merito la pretesa attorea, sostenendo di aver adempiuto alle obbligazioni contrattuali e che i ritardi erano sorti a causa delle richieste di implementazione del software da parte dell'attrice, esulanti dall'oggetto del contratto originario e chiedendo in via riconvenzionale accertarsi l'esistenza di un controcredito da porsi in compensazione con quanto eventualmente riconosciuto a Parte_1
[...]
Stante l'eccezione preliminare formulata dalla convenuta, l'attrice precisava nella propria memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1 di agire sia quale cessionaria del credito, “ma anche come diretta pagina 3 di 11 danneggiata rispetto alla condotta di e del suo titolare pro tempore e alla responsabilità di CP_1 quest'ultima eventualmente anche ai sensi dell'art. 2043 c.c” e pertanto modificava la propria domanda, come formulata nelle conclusioni sopra richiamate.
Con ordinanza del 22.2.2024 il Giudice effettuava un tentativo di conciliazione conclusosi negativamente. Espletata l'istruttoria orale, con ordinanza del 29.4.2024 il Giudice disponeva consulenza tecnica d'ufficio, conferendo al dott. il seguente incarico: “descriva il Persona_3 software in tutte le sue caratteristiche;
dica se lo stesso sia o meno utilizzabile dall'acquirente nella versione base e/o nelle successive implementazioni. In caso di risposta negativa ne specifichi le ragioni;
esperisca tra le parti un serio tentativo di conciliazione”. Il TU depositava l'elaborato finale in data 2.12.2024.
Le parti precisavano infine le conclusioni mediante trattazione scritta nei termini sopra riportati.
Partendo dall'esame delle eccezioni sollevate in via preliminare, va accolta l'eccezione di difetto di legittimazione attiva formulata da parte convenuta con riferimento alla domanda di risoluzione del contratto.
Occorre sul punto prendere le mosse dal consolidato orientamento di questa Corte, che distingue tra cessione di contratto e cessione di credito, individuando i conseguenti effetti che da esse discendono.
Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza di legittimità, “mentre la cessione del contratto opera il trasferimento dal cedente al cessionario, con il consenso dell'altro contraente, dell'intera posizione contrattuale, con tutti i diritti e gli obblighi ad essa relativi, la cessione del credito ha un effetto più circoscritto, in quanto è limitata al solo diritto di credito derivato al cedente da un precedente contratto e produce, inoltre, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità di esso, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio, che è trasferito al cessionario. Dei diritti derivanti dal contratto, quest'ultimo acquista soltanto quelli rivolti alla realizzazione del credito ceduto, e cioè, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni dirette all'adempimento della prestazione. Non gli sono, invece, trasferite le azioni inerenti alla essenza del precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, poiché esse afferiscono alla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito. (In applicazione del principio la S.C. ha escluso la legittimazione del cessionario del diritto di credito risarcitorio derivante da precedente contratto di appalto ad esercitare l'azione di risoluzione per inadempimento di tale contratto)” (Cass.
Sez. 3, Sentenza n. 17727 del 06//07/2018, Cass. 10 febbraio 2020 n. 3034, Cass. n. 776 del 1967).
Si è, al riguardo, precisato che nella cessione del contratto, disciplinata dagli artt. 1406 e ss. cod. civ., si verifica una sostituzione nella figura di parte di un contratto a prestazioni corrispettive non ancora eseguite;
sostituzione che è totale, in quanto il cedente viene completamente estromesso dalla titolarità pagina 4 di 11 del rapporto, che, invece, viene conseguita dal cessionario, il quale sarà l'unico legittimato a ricevere la prestazione e ad avvalersi dei rimedi contrattuali, in quanto tenuto a sua volta ad eseguire una prestazione a favore del contraente ceduto.
Nella cessione del credito, invece, disciplinata dagli artt. 1260 e ss. cod. civ., il trasferimento, anche se il credito nasce da contratto, ha per oggetto solo il credito in quanto tale, e la sostituzione riguarda unicamente la posizione di “creditore”; ne consegue che il cessionario del credito, non essendo anche parte del contratto costitutivo del credito stesso, non può avvalersi di poteri connessi a tale posizione di parte, e quindi essere legittimato a proporre l'azione di risoluzione del contratto;
ed invero, riconoscere siffatta legittimazione al cessionario, che, come detto, non si inserisce in quel rapporto sinallagmatico che giustifica l'esperibilità dell'azione di risoluzione, significa consentirgli una indebita ingerenza nella sfera giuridica del cedente, il quale invece, nonostante la cessione, è sempre parte del contratto originario.
Partendo da tale premessa, secondo l'impostazione della sopracitata giurisprudenza deve reputarsi che, per effetto della cessione del credito dalla alla solo la Controparte_2 Parte_1 prima avrebbe potuto proporre l'azione di risoluzione per inadempimento del contratto di appalto di cui si discute. Ne discende che l'eccezione sollevata da parte convenuta di difetto della legittimazione attiva dell'attrice a richiedere la risoluzione del contratto, merita accoglimento.
Ammissibile risulta invece la domanda risarcitoria formulata da in qualità di Parte_1 cessionaria di in virtù della cessione del credito prodotta sub doc. 2 fascicolo parte Controparte_2 attrice, che pertanto si configura come domanda risarcitoria a fronte di inadempimento contrattuale.
Parimenti ammissibile risulta la domanda risarcitoria formulata dall'attrice in proprio e non quale cessionaria di seppur soltanto con la memoria n. 1 ex art. 183 co. 6 c.p.c.. Controparte_2
Sull'argomento, le Sezioni Unite della Suprema Corte, con la pronuncia n. 12310 del 15.6.2015, hanno definitivamente risolto la controversia circa il binomio mutatio-emendatio libelli, ampliando notevolmente i margini di ammissibilità dell'emendatio, possibile purché la domanda, così modificata, risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio. Le Sezioni Unite hanno invero stabilito che “la modificazione della domanda ammessa a norma dell'art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa (petitum e causa petendi), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.” Secondo tale arresto giurisprudenziale, si riscontrerebbe una mutatio libelli, soltanto laddove “(…) si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un petitum diverso e più ampio oppure una causa petendi fondata pagina 5 di 11 su situazioni giuridiche non prospettate prima, ed in particolare su di un fatto costitutivo differente, così ponendo al giudice un nuovo tema d'indagine e spostando i termini della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo (…). Ne discende che, nel delineare l'ambito delle modificazioni ammissibili della domanda, deve essere privilegiata la soluzione che consenta al processo di recepire la vicenda sostanziale nella sua completezza, atteso che “l'attore, implicitamente rinunciando alla precedente domanda, mostra chiaramente di ritenere la domanda, come modificata, più rispondente ai propri interessi e desiderata rispetto alla vicenda sostanziale ed esistenziale dedotta in giudizio”, nonchè di evitare la reiterazione dei giudizi in ordine alla medesima lite.
Nel caso di specie, alla luce dell'orientamento giurisprudenziale appena delineato, si deve dunque ritenere ammissibile la modifica della domanda attorea operata in sede di memoria ex art. 183 c.p.c. comma 6 n. 1, trattandosi di domanda risarcitoria comunque connessa alla vicenda sostanziale già dedotta in giudizio.
La domanda formulata da in proprio ex art. 2043 c.c. risulta infondata nel Controparte_3 merito, non avendo parte attrice fornito adeguata prova del nesso di causalità tra i danni lamentati e la condotta della parte convenuta né dell'elemento soggettivo della colpa in capo a quest'ultima. In ogni caso parte attrice non ha documentato gli esborsi sostenuti in relazione alle spese di cui ha chiesto ristoro a titolo di risarcimento del danno patrimoniale.
La domanda risarcitoria formulata da in qualità di cessionaria di Controparte_3 CP_2 da inadempimento contrattuale risulta fondata nei limiti e per le ragioni che di seguito si
[...] espongono.
Nel caso che qui occupa occorre anzitutto rilevare che all'esito della perizia dell'Ing. dalle cui Per_3 risultanze non è lecito discostarsi in quanto del tutto condivisibili e scevre da vizi logici e tecnici, è emerso con tutta evidenza che il software oggetto di causa non potesse “essere ritenuto fruibile dall'utilizzatore finale”, stanti le numerose criticità emerse in sede di perizia.
Il TU ha invero rilevato che:
1. Gli smart glasses (principale strumento da utilizzare nel software oggetto di causa) non sono risultati funzionanti nonostante gli innumerevoli tentativi effettuati durante le attività peritali (ivi compreso il caricamento dell'applicativo Aumentha che ha comportato l'utilizzo di un escamotage per scavalcare i controlli di sicurezza): non è stato infatti possibile connettersi al portale web tramite gli stessi. Non è risultato compatibile e funzionante neppure il tablet messo a disposizione del TU (i cui requisiti soddisfacevano le richieste di ). È risultato funzionante CP_1 un solo dispositivo (Samsung Galaxy A52), fornito dal sig. , che, peraltro, non CP_1 rispondeva ai requisiti definiti dallo stesso (versione del firmware Android superiore a quella richiesta pagina 6 di 11 – cfr Allegato 4);
2. Non tutti gli strumenti di interazione con il dispositivo remoto (previsti dal contratto “base”) funzionano o sono disponibili. A puro titolo esemplificativo: la funzione
“puntatore”, per essere operativa, deve essere avviata successivamente a un'altra funzione (es. disegno) e la funzione di invio messaggi non è presente;
3. La connessione verso il server web non sempre viene instaurata ed è necessario effettuare diversi tentativi prima di poter accedere alla condivisione per l'assistenza remota. Inoltre, la connessione non è stata possibile con altri dispositivi oltre allo smartphone Samsung Galaxy A52 fornito dal sig. ;
4. Complessità di messa in CP_1 opera: per poter rendere operativo il software (portale web) si è resa necessaria una notevole quantità di tempo, modifiche manuali alle configurazioni server nonché il reperimento dei moduli necessari al di fuori di quanto prodotto da e depositato agli atti (es. modulo “Kurento”). Inoltre, molte CP_1 implementazioni sono state fatte a discapito delle best practices di sicurezza (autorizzazioni globali sui file, disattivazione firewall, etc.). Anche il database con le credenziali degli utenti è “in chiaro” (sono visibili le password) esponendo il fruitore al rischio di data breach.
Partendo da tale premessa, l'attrice lamenta un danno quantificato nell'importo complessivo di Euro
50.000,00, di cui: euro 12.000,00 (doc. 19 fascicolo parte attrice), quale voce di costo sostenuta per l'assunzione del Signor euro 4.250,00 quale voce di costo sostenuta per l'attività commerciale Per_1
(rete vendita e promozione prodotto) ed il restante importo a titolo di risarcimento dei danni da lucro cessante (mancata conclusione contratti con i propri clienti). Allega l'attrice di aver poi sostenuto spese per complessivi € 7.350,00 per la partecipazione alla fiera “Fastner” tenutasi in data 26-27.09.2018 al fine di testare l'interesse del pubblico rispetto al progetto di teleassistenza (doc. 20 parte attrice); spese per lo sviluppo della rete commerciale per € 4.514,00 (doc. 21) ed € 1.451,93 (doc. 22), nonchè di essersi trovata esposta a richieste risarcitorie avanzate dal commerciale dell'azienda (doc. 24), e di aver subito un danno da perdita di clientela (doc. 25).
L'attrice lamenta, quindi, di aver patito un danno patrimoniale, articolando la propria richiesta risarcitoria in entrambe le sue componenti: quella del danno emergente, intesa come la perdita patrimoniale subita e quella del lucro cessante, vale a dire il mancato guadagno, ossia il profitto che il soggetto avrebbe ottenuto senza il verificarsi dell'evento dannoso.
Rispetto ai suddetti esborsi, tuttavia, l'attrice, come detto, ha fornito solo in parte la prova di un collegamento diretto ed immediato degli stessi alla condotta inadempiente della convenuta.
Analizzando invero le singole voci di danno va precisato che:
- quanto alle spese relative alla fiera “Fastner” (doc. 20 parte attrice), pari complessivamente ad €
7.350, non è stata fornita la prova dei relativi esborsi né del fatto che dette spese siano riferibili esclusivamente alla promozione del software oggetto di causa;
pagina 7 di 11 - quanto agli importi di cui alla fattura n. 23/2018 (cfr. doc. 21 parte attrice), pari complessivamente ad € 4.514, indicanti la dicitura “Sviluppo Sito internet www.aumentha.it” e “Sviluppo grafico
Logo e materiale pubblicitario”, non risulta agli atti la prova dell'effettivo avvenuto esborso;
- quanto alla fattura n. 4/2019 (cfr. doc. 22 parte attrice) relativa alle presunte spese sostenute dall'attrice per lo sviluppo della rete commerciale, non vi è prova che gli esborsi abbiano effettivamente riguardato il software oggetto di causa, riportando il documento una generica dicitura “Compensi per segnalazione clientela” e pertanto tali spese non meritano riconoscimento;
- quanto all'esborso pari ad € 12.000,00 richiesto dall'attrice per l'assunzione del signor Per_1 dall'istruttoria orale e dalla documentazione depositata dall'attrice (contratto di lavoro ed alcune buste paga) non è emerso che l'aggravio di costi dedotti dall'attrice sia collegato all'attività della convenuta. Va infatti precisato che lo stesso nel corso della sua escussione testimoniale, Per_1 rispetto all'affiancamento a , ha dichiarato che “non si è trattato propriamente di un CP_1 affiancamento, mi è stato chiesto di guardare che cosa avesse fatto perché la consegna era in ritardo. Mi hanno mandato una cartella contenente molti file, in pratica un software. Dovevo esaminarla per capirne il contenuto e se funzionasse o meno. Preciso che non ci sono riuscito perché non ero neanche preparato per una cosa del genere, che non rientrava tra le mie mansioni ed era altamente specifica” ed inoltre: “io ero incaricato di sviluppare un'applicazione parallela che usava tecnologie simili, anche se era un progetto completamente diverso. Io sono entrato nell'azienda come programmatore senza una mansione precisa, all'inizio, per i primi due o tre mesi.
Io poi mi sono occupato dell'applicazione che poi è stata nominata Aumenta Architect.” Ed infine
“Il mio capo mi ha chiesto di guardare il software di perché c'erano dei problemi di CP_1 funzionamento, ma poi anche lui ha chiesto di lasciare perdere perché non potevo aiutarlo” (cfr verbale d'udienza del 13.2.2024).
Per quanto concerne poi il risarcimento del danno da lucro cessante, esso non può essere riconosciuto automaticamente, ma esige la prova dell'esistenza di elementi oggettivi e certi, da cui desumere l'esistenza di un pregiudizio economicamente valutabile;
serve, invero, al riguardo, una prova rigorosa, in quanto il giudice deve procedere alla liquidazione di tale voce di danno sulla base di una valutazione probabilistica e non in termini di mera possibilità (Cass. n. 5616/ 2018).
Nel caso di specie, il danno da presunto mancato guadagno lamentato dall'attrice risulta meramente ipotetico ed assolutamente incerto nella sua quantificazione. Invero, con riferimento allo scambio di corrispondenza contenuto nei docc. 24 e 25, si rileva che non sia stata fornita piena prova a sostegno dell'effettivo quantum del danno subito, limitandosi l'attrice a dedurre una perdita di occasioni commerciali relativamente alla società Tramev srl, senza tuttavia dimostrarne concretamente l'effettiva pagina 8 di 11 diminuzione, ovvero che un profitto si sarebbe effettivamente e con alta probabilità concretizzato Né tale prova può essere desunta dall'escussione del teste , il quale ha dichiarato: Testimone_1
“Preciso che nessun ordine è stato mai effettuato, né prima né dopo la prova che si è tenuta nell'ottobre
2018. Ci siamo dovuti fermare lì, perché il software non dava i riscontri che avevamo richiesto” (cfr. verbale d'udienza del 28.11.2023).
È comunque emerso, dall'esame del complessivo quadro istruttorio a disposizione e dell'istruttoria orale espletata, che abbia impiegato tempo, energie e risorse in vista della Controparte_2 realizzazione del software, soprattutto per l'attività preliminare di sviluppo del sito internet Aumentha e per l'attività divulgativa e dimostrativa, poi rivelatasi inutile in ragione del malfunzionamento dello stesso. Lo stesso nelle proprie difese ammette la propria partecipazione alla fiera Fastner, ove CP_1
è pacificamente avvenuta la dimostrazione dell'utilizzo del software.
Alla luce delle superiori considerazioni, nel caso di specie si ritengono sussistenti i presupposti per procedere alla liquidazione del danno in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c..
Come noto, per consolidato orientamento della giurisprudenza, il ricorso alla liquidazione equitativa del danno è ammesso quando vi è la prova di un pregiudizio risarcibile subito dal danneggiato, ma risulta impossibile o estremamente difficoltosa la prova dell'entità del danno. Al riguardo, la Suprema Corte ha chiarito che la liquidazione equitativa “presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata - per consentire al giudice il concreto esercizio di tale potere, la cui sola funzione è di colmare le lacune insuperabili ai fini della precisa determinazione del danno stesso - dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno e di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre” (Cass. n. 20889/2016).
Va inoltre precisato che il potere di liquidare il danno in via equitativa, costituisce espressione del più generale potere di cui all'art. 115 cod. proc. civ. ed il suo esercizio rientra nella discrezionalità del giudice di merito, senza necessità della richiesta di parte, dando luogo ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa, con l'unico limite di non potere surrogare il mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza (ex multis Cass. 29 aprile 2022, n. 13515;
Cass. 22 febbraio 2018, n. 4310; Cass. 12 ottobre 2011, n. 20990).
Con riguardo al caso in esame, alla luce dei principi giurisprudenziali sopra enunciati, si ritiene ammissibile il ricorso alla liquidazione equitativa del danno. pagina 9 di 11 A parte convenuta era richiesta la creazione del software “Aumentha” quantomeno fino alla fase di prototipazione (progetto base), quantificata nell'offerta datata 14.6.2018 in € 10.000,00 oltre IVA;
tuttavia il malfunzionamento di detto software è emerso con palmare evidenza non solo dalle risultanze della TU, al cui esito il programma è risultato totalmente infruibile dall'utilizzatore finale, ma parzialmente anche dalle risultanze istruttorie e documentali, nonchè sulla base delle stesse dichiarazioni dei signor , che in diverse occasioni (cfr. docc. 12, 13 parte attrice) ha ammesso i CP_1 ritardi nella consegna del software, dovuti a varie problematiche di programmazione.
Prendendo come punto di riferimento l'importo pattuito nel contratto di appalto originario per la fase di prototipazione del software di € 10.000,00 (di cui € 4.000 oltre iva versati a titolo di acconto), considerata l'attività svolta dalla società in vista della realizzazione del software nei limiti in cui può ritenersi raggiunta la prova, con particolare riferimento allo sviluppo del sito internet Aumentha nonché all'attività promozionale nel contesto della fiera Fastner, si stima equo quantificare il risarcimento da erogarsi in favore dell'attrice nella somma di € 6.000,00 per il danno patrimoniale subito.
Tale importo tiene conto della funzione della liquidazione equitativa del risarcimento, che presuppone l'esame di tutte le circostanze di fatto della fattispecie concreta, nonché del principio generale secondo cui il ristoro del danno per equivalente mai può costituire strumento di arricchimento del patrimonio del danneggiato, dovendo mirare a ricostituire la situazione patrimoniale ante verificazione dell'evento dannoso. L'equità, invero, “deve intendersi nel significato di adeguatezza e di proporzione, assolvendo alla fondamentale funzione di garantire l'intima coerenza dell'ordinamento, assicurando che casi uguali non siano trattati in modo diseguale” (Cass., n. 19211/15).
La domanda riconvenzionale formulata dalla convenuta risulta infondata. Parte convenuta ha opposto il riconoscimento di un
contro
-credito, quantificato in € 26.700,00, da porre in compensazione al credito richiesto dall'attrice, che avrebbe richiesto a , secondo la versione fornita da quest'ultima, CP_1 numerose attività ulteriori di implementazione del software, non contemplate nell'originario contratto di appalto. Tale domanda non può tuttavia trovare accoglimento, basandosi su mere allegazioni generiche e difettando in merito la prova sia dell'an (ossia del fatto che l'attrice abbia effettivamente richiesto alla convenuta tali attività) sia del quantum (avendo la convenuta meramente addotto di aver svolto tali ultronee attività senza versare in atti alcuna documentazione o prova a suffragio).
Data la soccombenza prevalente della convenuta, si condanna la a Controparte_1 rimborsare all'attrice la metà delle spese di lite, calcolate in base al decisum, liquidate già in tale quota ai sensi del DM 147/2022 nella misura indicata in dispositivo, compensando la restante metà.
PQM
pagina 10 di 11 Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara il difetto di legittimazione attiva di sulla domanda di Parte_1 risoluzione del contratto di appalto intercorrente tra le parti;
- in accoglimento parziale della domanda avanzata da in qualità di cessionaria Parte_1 di condanna al risarcimento del danno da Controparte_2 Controparte_1 inadempimento contrattuale, che liquida in via equitativa in € 6.000,00, oltre interessi legali dal deposito della presente sentenza al saldo;
- rigetta ogni altra domanda;
- condanna a rifondere a la quota della Controparte_1 Parte_1 metà delle spese di lite, che si liquida (già in tale quota) in € 2.500,00, oltre al 15% per rimborso spese forfettarie, IVA e cpa come per legge;
compensa la restante quota delle spese di lite tra le parti;
- pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico di Controparte_1
Lecco, 20.11.2025
Il Giudice
Dott.ssa Marta Paganini
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