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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 05/12/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1784/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1784/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FILOMENA SOLE, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA CAPRIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, con atto del 6.10.25, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 16.7.2025 (iscritto a ruolo il 17.7.2025), e Parte_1 [...] esponevano che: avevano contratto matrimonio concordatario in data 10.9.2000 e CP_1 dalla loro unione era nato, il 10.7.2006, un solo figlio, ; da tempo è venuto Persona_1
1 meno l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di incomprensioni caratteriali;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente onde evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) il figlio-comunque maggiorenne- ha scelto di vivere in maniera stabile presso la casa coniugale sita in Torrioni alla via Casale Bosco
n.9; 3) l'appartamento sede coniugale, resterà nell'esclusivo godimento del marito che vi continuerà ad abitare;
4) la moglie ha già provveduto a spostare la propria residenza in altro alloggio, sito nel comune di Torriono, alla via Casale Bosco, n. 6; 5) i separandi, essendo entrambi economicamente indipendenti, rinunciano, reciprocamente al contributo al mantenimento;
6) il marito continuerà a pagare, fino all'estinzione, le rate del mutuo ottenuto per la ristrutturazione della casa, pari ad € 300,00 mensili, nonché la rata del prestito ottenuto per prestazioni odontoiatriche a favore del figlio, pari ad € 100,00 mensili;
7) la moglie provvederà a pagare il premio polizza vita-di cui è beneficiaria- con versamenti mensili di € 150,00 ; 8) coniugi hanno concordato che l'assegno unico universale per il figlio maggiorenne sarà ripartito al 50% tra i genitori”. Persona_1
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 3, parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 2000);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torrioni per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
- dott.ssa Maria Ilaria Romano Presidente est.
- dott. Aldo De Luca Giudice
- dott. Leonardo Papaleo Giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al R.G. n. 1784/2025, avente ad oggetto: separazione consensuale
TRA
, nato in [...] il [...] c.f. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FILOMENA SOLE, presso il cui studio C.F._1 risulta elettivamente domiciliato;
RICORRENTE
E
, nata ad [...] il [...], c.f. , Controparte_1 C.F._2 rappresentata e difesa dall'Avv. TERESA CAPRIO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
RESISTENTE
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI: come da atti di causa e note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11.11.2025, il P.M. in sede, con atto del 6.10.25, ha espresso parere favorevole.
FATTO
Con ricorso del 16.7.2025 (iscritto a ruolo il 17.7.2025), e Parte_1 [...] esponevano che: avevano contratto matrimonio concordatario in data 10.9.2000 e CP_1 dalla loro unione era nato, il 10.7.2006, un solo figlio, ; da tempo è venuto Persona_1
1 meno l'affectio maritalis, sino a rendere impossibile la convivenza coniugale, a causa di incomprensioni caratteriali;
conseguentemente i coniugi decidevano di separarsi consensualmente onde evitare l'ulteriore deterioramento dei rapporti familiari.
Tanto premesso, i ricorrenti chiedevano omologarsi la separazione consensuale alle condizioni di seguito indicate:
“1) I coniugi vivranno separati, fissando la propria residenza ovunque e dovunque credano, nel mutuo e civile reciproco rispetto;
2) il figlio-comunque maggiorenne- ha scelto di vivere in maniera stabile presso la casa coniugale sita in Torrioni alla via Casale Bosco
n.9; 3) l'appartamento sede coniugale, resterà nell'esclusivo godimento del marito che vi continuerà ad abitare;
4) la moglie ha già provveduto a spostare la propria residenza in altro alloggio, sito nel comune di Torriono, alla via Casale Bosco, n. 6; 5) i separandi, essendo entrambi economicamente indipendenti, rinunciano, reciprocamente al contributo al mantenimento;
6) il marito continuerà a pagare, fino all'estinzione, le rate del mutuo ottenuto per la ristrutturazione della casa, pari ad € 300,00 mensili, nonché la rata del prestito ottenuto per prestazioni odontoiatriche a favore del figlio, pari ad € 100,00 mensili;
7) la moglie provvederà a pagare il premio polizza vita-di cui è beneficiaria- con versamenti mensili di € 150,00 ; 8) coniugi hanno concordato che l'assegno unico universale per il figlio maggiorenne sarà ripartito al 50% tra i genitori”. Persona_1
Successivamente, le parti depositavano le note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza fissata l'11.11.2025, con le quali insistevano nelle conclusioni già rassegnate.
Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto ed acquisito il parere favorevole del P.M. in sede, tratteneva la causa in decisione.
La domanda di separazione è fondata e, pertanto, va accolta.
Le parti hanno congiuntamente rappresentato l'insorgenza di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c..
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, si precisa che il Tribunale pone a fondamento della presente pronuncia solo quelli che riguardano le materie relative al giudizio in oggetto
(affidamento dei figli, poteri di visita, assegni di mantenimento e assegnazione della casa familiare), mentre di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, prende meramente atto.
Ciò posto, si osserva che le suddette statuizioni non sono contrarie a norme imperative e, dunque, possono essere recepite nella presente decisione.
2 Trattandosi di procedura su istanza congiunta, nulla deve disporsi in ordine al regime delle spese che rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, disattesa ogni altra istanza, eccezione, deduzione, così provvede:
I. pronunzia la separazione personale dei coniugi , c.f. Parte_1
e , c.f. (atto C.F._1 Controparte_1 C.F._2
n. 3, parte II, Reg. Atti di Matrimonio anno 2000);
II. omologa le condizioni necessarie riportate in parte motiva;
III. prende atto delle ulteriori condizioni;
IV. dispone che, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c., la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Torrioni per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui D.P.R
3.11.2000 n. 396
V. nulla sulle spese.
Così deciso in Benevento, nella camera di consiglio del 2.12.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Maria Ilaria Romano
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