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Sentenza 22 luglio 2024
Sentenza 22 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 22/07/2024, n. 2150 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2150 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati:
Dott.ssa Marianna Lopiano Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Barbato Giudice
Dott.ssa Silvia Blasi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 1192/2021 R.G., avente ad oggetto: divorzio contenzioso
TRA
, nato a [...] il [...], Parte_1
elettivamente domiciliato in Frattamaggiore, alla via V. Emanuele, 66, presso lo studio degli avv.ti Michele Massimiliano Capasso e Giuseppe Capasso, i quali lo rappresentano e difendono giusta procura in calce al ricorso.
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], ivi elettivamente Controparte_1
domiciliata alla Trav. S. Maria della Neve n.5, presso lo studio dell'avv. Giovanna
Staiano, la quale la rappresenta e difende per procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta.
RESISTENTE
NONCHE'
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Torre
Annunziata.
INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI: All'udienza del 6-3-2024, celebrata nelle forme della trattazione scritta, i difensori delle parti concludevano riportandosi ai rispettivi scritti difensivi e alle richieste ivi contenute.
Il P.M. in data 22-3-2024 ha concluso per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 21.3.2021 chiedeva a questo Parte_1
Tribunale che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa Lubrense l'11.1.1976 con matrimonio nel corso Controparte_1
del quale sono nati tre figli, tutti maggiorenni.
A sostegno della domanda deduceva che fra i coniugi era intervenuta separazione consensuale, omologata dal Tribunale di Torre Annunziata con decreto del 18.10.2005,
e che, sin da allora, avevano vissuto separati, senza alcuna interruzione. Precisava che in sede di separazione era stata disposta l'assegnazione della casa coniugale alla e un assegno di mantenimento a suo carico per quest'ultima pari ad euro CP_1
725,00; aggiungeva che, nel 2017, dopo aver sempre lavorato come imprenditore edile, aveva cessato la propria attività e che, allo stato, percepiva una pensione di euro
700,00. Pertanto, chiedeva di nulla disporre a titolo di assegno divorzile per il coniuge.
nel costituirsi in giudizio, pur non opponendosi alla domanda di Controparte_1
declaratoria di divorzio, chiedeva di confermare le statuizioni di cui all'omologa della separazione, sostenendo di non aver mai lavorato nel corso del matrimonio per dedicarsi alla casa e alla famiglia, di percepire una pensione di euro 600,00 e di convivere con il figlio maggiorenne , disoccupato. Per_1
All'udienza presidenziale del 27.10.2021, esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il Presidente confermava le statuizioni in atto e nominava il Giudice
Istruttore, il quale, assegnati i termini i termini ex art 183, comma 6 cpc, preso atto della mancata articolazione di mezzi di prova, rimetteva la causa in decisione innanzi al Collegio con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. La domanda di divorzio è fondata e va, pertanto, accolta.
Invero si è realizzata la ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) L. 898/1970, così come modificata dall'art. 1 della legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso un lungo lasso di tempo dal 22.9.2005, data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tri- bunale di Torre Annunziata nel procedimento di separazione consensuale conclusosi con decreto di omologa del 18.10.2005.
Entrambe le parti hanno sostenuto che lo stato di separazione è perdurato ininterrotto dalla separazione (avvenuta più di 15 anni fa) e ribadito la volontà di ottenere il divorzio, di tal che deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
3. In ordine ai provvedimenti accessori, va rigettata la domanda di assegno divorzile formulata dalla resistente.
Secondo consolidata giurisprudenza, affermatasi con la sentenza a Sezioni Unite n.
18287/2018, il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Il giudizio dovrà essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto.
Ai fini del riconoscimento o meno dell'assegno divorzile, è dunque necessario l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi, o comunque dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, attraverso l'applicazione degli altri indicatori contenuti nella prima parte dell'art. 5, comma 6, L. 898/1970 (così come modificata dalla L. 74/1987), al fine di stabilire se l'eventuale rilevante disparità della situazione economico-patrimoniale degli ex coniugi all'atto dello scioglimento del vincolo sia dipendente dalle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, in relazione alla durata del rapporto di coniugio. In tale ottica, quindi, la durata è un fattore di cruciale importanza nella valutazione del contributo di ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune e/o del patrimonio dell'altro coniuge, oltre che delle effettive potenzialità professionali e reddituali valutabili alla conclusione della relazione matrimoniale, anche in relazione all'età del coniuge richiedente ed alla conformazione del mercato del lavoro.
Nel caso di specie, alla luce dei principi giurisprudenziali appena esposti, nella valutazione concreta ed effettiva - affidata al Giudice chiamato a decidere sull'an e sul quantum dell'assegno - dei mezzi adeguati contemplati dalla norma e delle ragioni oggettive (che determinano per il richiedente l'incapacità di procurarseli), l'indagine deve muovere innanzitutto dall'accertamento dell'esistenza della disparità economica tra gli ex coniugi, verificando anche se essa sia ascrivibile ad una precisa scelta dei coniugi di conduzione della vita familiare, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo interno alla famiglia.
Orbene, alla luce di tali principi, la domanda di assegno divorzile formulata da parte resistente deve ritenersi infondata.
Nel caso in esame, il ricorrente ha riferito di percepire una pensione di circa euro
700,00, di aver gestito un'impresa edile nel corso del matrimonio e di aver cessato l'attività nel 2017, mentre la resistente si è sempre occupata della casa e della famiglia, senza mai lavorare. Tale circostanza è stata confermata dalla la quale ha CP_1
altresì dichiarato di percepire una pensione di euro 600,00 e di convivere nella casa coniugale, di proprietà del marito, con il figlio (n. il 22-5-1984), allo stato Per_1
disoccupato.
Il ricorrente ha prodotto CUD degli anni 2017-2018 e 2020 da cui emerge un reddito imponibile di circa euro 11.000,00, mentre nulla ha documentato la resistente, anche se risulta pacifico e non contestato da controparte che la stessa è pensionata. Pertanto, non emergendo alcuna differenza rilevante tra la situazione patrimoniale dell'una e dell'altra parte e, anche a voler valorizzare la componente compensativa della misura in discorso, non avendo la resistente articolato alcun mezzo di prova sui maggior guadagni percepiti dal D'Esposito, il Collegio non può che rigettare la domanda di assegno divorzile avanzata dalla CP_1 A tal proposito va tuttavia sottolineato che non può accogliersi la domanda del ricorrente di far retroagire la non debenza dell'assegno divorzile fino al momento della domanda giudiziale, così legittimando una ripetizione dell'indebito da parte del ricorrente.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza n. 32914/2022, hanno infatti predicato la necessità di operare un bilanciamento tra l'esigenza di legalità e prevedibilità delle decisioni e l'esigenza, di stampo solidaristico, di tutela del soggetto che sia stato riconosciuto parte debole nel rapporto.
In tale ottica, ad avviso della Suprema Corte, non sorge, a favore del coniuge separato o dell'ex coniuge, obbligato o richiesto, il diritto di ripetere le maggiori somme provvisoriamente versate sia se si procede (sotto il profilo dell'an debeatur, al fine di escludere il diritto al contributo e la debenza dell'assegno) ad una rivalutazione, con effetto ex tunc, delle sole condizioni economiche del soggetto richiesto (o obbligato alla prestazione) sia nel caso in cui l'assegno stabilito in sede presidenziale venga rimodulato «al ribasso». Ciò si giustifica in considerazione della tutela di quella solidarietà post-familiare, sottesa in tutta la disciplina relativa alla crisi della famiglia,
e del fatto che non è in discussione, in tali ipotesi, l'esistenza e la permanenza, in giudizio, di un soggetto in condizioni di debolezza economica. Si deve infatti ragionevolmente presumere, in rapporto all'entità della somma di denaro litigiosa, che le maggiori somme (attribuite in via provvisoria o in via definitiva con la sentenza di primo grado), versate medio tempore dal richiesto al richiedente, siano state comunque
(in atto o in potenza) consumate, proprio per fini di sostentamento, dal coniuge debole.
Dunque poiché nel caso di specie il rigetto della domanda di assegno divorzile è dipeso da una mera rivalutazione con efficacia ex tunc della situazione patrimoniale dell'obbligato già esistente e documentata al momento della domanda, gli effetti della pronuncia di rigetto non potranno che decorrere dalla pubblicazione della sentenza.
4. La peculiare materia del giudizio, finalizzato ad un mutamento dello status realizzabile mediante l'intervento dell'organo giurisdizionale induce a disporre la compensazione delle spese di lite.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Massa Lubrense
l'11.1.1976 da (nato a [...] il [...]) e Parte_1
(nata a [...] il [...]) Controparte_1
2. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria, in copia autentica, all'ufficiale di stato civile del predetto comune per la trascrizione,
l'annotazione e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 3 e 10 l. 898/70 e 125 n. 6, 133
n. 2 e 88 n. 7 ord. stato civile (atto n. 2, parte II, del registro degli atti di matrimonio del predetto comune anno 1976);
3. rigetta, con decorrenza dalla presente pronuncia, la domanda di assegno divorzile avanzata da Controparte_1
4. compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Torre Annunziata, nella camera di consiglio del 3-6-2024
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Silvia Blasi Dott.ssa Marianna Lopiano