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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/12/2025, n. 656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 656 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1938/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), quale esercente la potestà genitoriale Parte_1 C.F._1 sul minore rappresentata e difesa dall'avv. DI GERONIMO Persona_1
FEDERICA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, – quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore – conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l per ivi sentir Persona_1 CP_1 accertare e dichiarare che il minore è persona disabile in condizioni di gravità Persona_1 ex art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 nonché minore in possesso dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra diversa data individuata dal nominando CTU.
Il presente giudizio veniva instaurato in seguito alla conclusione, con esito negativo, del giudizio di ATP instaurato dalla stessa nei confronti dell finalizzato a conseguire i su Pt_1 CP_1 indicati benefici di legge in favore del proprio figlio minore d'età. Il CTU nominato in quel procedimento, dottor , aveva, infatti, negato che il fosse Persona_2 Persona_1 minore con diritto all'indennità di frequenza e che lo stesso fosse soggetto disabile in condizione di gravità. Non condividendo le conclusioni in quella sede rassegnate dal consulente – in quanto,
a suo dire, non rispondenti al quadro clinico affliggente il minore - presentate le contestazioni ex art. 445 comma IV c.p.c., nei termini di legge la introduceva il presente giudizio di Pt_1 merito.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale, di contro, sottolineava la genuinità e CP_1 la correttezza dei giudizi espressi dal CTU nel corso del giudizio cautelare opponendosi, pertanto, al rinnovo della consulenza essendo meritevoli di conferma le risultanze di quella già espletata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e nominata CTU la dottoressa la quale depositava il proprio Persona_3 elaborato peritale nei termini concessi, la causa perveniva a decisione all'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU, dottoressa dopo aver effettuato la visita del minore e Persona_3 Persona_1 dopo aver attentamente esaminato e scandagliato la documentazione sanitaria versata in atti, ha riscontrato che lo stesso è affetto da “Disturbo Aspecifico degli Apprendimenti (ICD 10: F 90.0) con particolare compromissione delle abilità di calcolo in Funzionamento Intellettivo limite associato a difficoltà attentive e Disturbo ansioso-depressivo”. Lo stesso consulente ha rilevato che “Dalla storia clinico-documentale in atti e da quanto obiettivato in sede di OP pare evidente che le condizioni cliniche del minore fossero, già all'epoca della visita presso la Per_1
Commissione, tali da poter individuare la sussistenza di requisiti idonei per la concessione dell'indennità di frequenza. La storia clinica risale al Maggio 2021 allorquando la madre accompagnava il proprio figlio ad un primo consulto neuropsichiatrico per riferite somatizzazioni durante la frequenza scolastica e nello svolgimento delle consegne e per riferite difficoltà attentive da parte delle insegnanti, seppur con parziale risoluzione del quadro clinico durante la DAD. La madre riferiva inoltre una condotta di dipendenza dai videogiochi”.
Il CTU ha sottolineato – nell'effettuazione delle proprie valutazioni medico-legali – l'importanza della relazione NPI del Marzo 2024 successiva alla visita della Commissione ma contestuale alla stesura della bozza peritale in ATP ove viene effettuata la diagnosi di “Disturbo Aspecifico degli
Apprendimenti (ICD 10: F 90.0) con particolare compromissione delle abilità di calcolo in
Funzionamento Intellettivo limite associato a difficoltà attentive e Disturbo ansioso-depressivo meritevole di approfondimento clinico-diagnostico”. In tale documento, come osservato dal
CTU, viene registrata la persistenza di difficoltà attentive e nella comprensione del testo, oltre che nell'area logico-matematica meritevole in ambito scolastico di adozione delle misure compensative e dispensative (Lg 170/2010 e D. Lgs 5669/2021) al fine di garantire una piena inclusione scolastica e di porre il ragazzo nelle condizioni necessarie per conseguire i migliori successi formativi, evitando ripercussioni sull'autostima e sulla motivazione all'apprendimento.
Dunque, l'ausiliario del giudice, dopo aver rilevato che “In risultano compromessi i Per_1 domini della comunicazione, della cura della persona, della vita sociale e di relazione e dell'istruzione, tenuto conto anche del funzionamento intellettivo”, ha concluso affermando che
“lo stesso – in quanto affetto da disturbo delle abilità scolastiche e da un quadro ansioso- depressivo – può essere considerato minore portatore di Handicap ai sensi della L. 104/92 (art. 1) nonché minore invalido ai sensi della L. 118/71 art. 2”. A tali conclusioni il CTU è giunto rappresentando che “il quadro globale del ragazzo risulta caratterizzato da un funzionamento intellettivo ai limiti inferiori della norma unito ad altri aspetti meritevoli di attenzione e cura quali la discalculia, i deficit attentivi e gli aspetti di ansia che nel loro complesso e sinergicamente determinano a carico del Minore uno status di svantaggio rispetto ai coetanei”.
Ha, inoltre, precisato che tali condizioni devono considerarsi sussistenti sin dalla data della domanda amministrativa (29.05.2023).
Ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente in quanto logiche, coerenti e immuni da vizi logici. Con un adeguato iter motivazionale, infatti, il CTU ha ricostruito la storia clinica del minore, vagliando attentamente ogni documento sanitario che lo riguarda;
e, proprio in ragione degli elementi emergenti da detti documenti, il CTU è giunto alle conclusioni sopra indicate.
Dunque, in accoglimento del ricorso, il minore va dichiarato persona Persona_1 disabile ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 nonché soggetto in possesso dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di frequenza con decorrenza – per entrambi i benefici – dalla data della domanda amministrativa.
Circa l'oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo di un elemento della fattispecie costituiva di talchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio – economici (Cass. Nn. 17787/2020; 27010/2018; 9755/2019). Trattasi, dunque, di un giudizio di mero accertamento la cui pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva – nella specie il requisito sanitario - per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale risultando da esso avulso il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ne consegue che il giudice adito con ricorso presentato in seguito alla formulazione di contestazioni delle conclusioni rassegnate in sede di ATP, può limitarsi ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, essendo rimesso il diritto alla prestazione alla verifica circa la contestuale sussistenza dei requisiti socio-economici dalla legge previsti;
verifica effettuata dall' prima di procedere all'erogazione della prestazione. CP_1
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'integrale accoglimento del ricorso, l' va CP_1 condannato alla loro rifusione in favore della . Pt_1
Va, altresì, condannato alla rifusione delle spese del procedimento di ATP in ragione del fatto che il CTU del presente giudizio ha ritenuto errate le valutazioni espresse dalla Commissione medica dell' in sede amministrativa risultando, già all'epoca, la sussistenza in capo al CP_1 minore delle condizioni legittimanti l'accoglimento di entrambe le domande formulate.
Restano, infine, a carico dell le spese di entrambe le consulenze mediche già liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1938/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accerta e dichiara che è minore in condizioni di disabilità ex art. 3 Persona_1 comma 3 legge n. 104/1992 nonché minore invalido con diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente – e per essa del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il procedimento di ATP n. 625/2024 R.G.L. in € 1.200 e per il presente giudizio in € 2.300, oltre – su ciascuna somma – IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU del presente giudizio e del CP_1 procedimento di ATP iscritto al n. 625/2024 R.G.L., già liquidate con separati decreto.
Così deciso in Pescara in data 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria AT, all'esito dell'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), quale esercente la potestà genitoriale Parte_1 C.F._1 sul minore rappresentata e difesa dall'avv. DI GERONIMO Persona_1
FEDERICA, giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DEL SORDO ROBERTA, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria.
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 445 bis comma VI c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, – quale esercente la potestà genitoriale sul Parte_1 minore – conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l per ivi sentir Persona_1 CP_1 accertare e dichiarare che il minore è persona disabile in condizioni di gravità Persona_1 ex art. 3 comma 3 della Legge n. 104/1992 nonché minore in possesso dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di frequenza ex art. 1 L. 289/90 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa o da altra diversa data individuata dal nominando CTU.
Il presente giudizio veniva instaurato in seguito alla conclusione, con esito negativo, del giudizio di ATP instaurato dalla stessa nei confronti dell finalizzato a conseguire i su Pt_1 CP_1 indicati benefici di legge in favore del proprio figlio minore d'età. Il CTU nominato in quel procedimento, dottor , aveva, infatti, negato che il fosse Persona_2 Persona_1 minore con diritto all'indennità di frequenza e che lo stesso fosse soggetto disabile in condizione di gravità. Non condividendo le conclusioni in quella sede rassegnate dal consulente – in quanto,
a suo dire, non rispondenti al quadro clinico affliggente il minore - presentate le contestazioni ex art. 445 comma IV c.p.c., nei termini di legge la introduceva il presente giudizio di Pt_1 merito.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l' , il quale, di contro, sottolineava la genuinità e CP_1 la correttezza dei giudizi espressi dal CTU nel corso del giudizio cautelare opponendosi, pertanto, al rinnovo della consulenza essendo meritevoli di conferma le risultanze di quella già espletata.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti, disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio e nominata CTU la dottoressa la quale depositava il proprio Persona_3 elaborato peritale nei termini concessi, la causa perveniva a decisione all'udienza del 3.12.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Il CTU, dottoressa dopo aver effettuato la visita del minore e Persona_3 Persona_1 dopo aver attentamente esaminato e scandagliato la documentazione sanitaria versata in atti, ha riscontrato che lo stesso è affetto da “Disturbo Aspecifico degli Apprendimenti (ICD 10: F 90.0) con particolare compromissione delle abilità di calcolo in Funzionamento Intellettivo limite associato a difficoltà attentive e Disturbo ansioso-depressivo”. Lo stesso consulente ha rilevato che “Dalla storia clinico-documentale in atti e da quanto obiettivato in sede di OP pare evidente che le condizioni cliniche del minore fossero, già all'epoca della visita presso la Per_1
Commissione, tali da poter individuare la sussistenza di requisiti idonei per la concessione dell'indennità di frequenza. La storia clinica risale al Maggio 2021 allorquando la madre accompagnava il proprio figlio ad un primo consulto neuropsichiatrico per riferite somatizzazioni durante la frequenza scolastica e nello svolgimento delle consegne e per riferite difficoltà attentive da parte delle insegnanti, seppur con parziale risoluzione del quadro clinico durante la DAD. La madre riferiva inoltre una condotta di dipendenza dai videogiochi”.
Il CTU ha sottolineato – nell'effettuazione delle proprie valutazioni medico-legali – l'importanza della relazione NPI del Marzo 2024 successiva alla visita della Commissione ma contestuale alla stesura della bozza peritale in ATP ove viene effettuata la diagnosi di “Disturbo Aspecifico degli
Apprendimenti (ICD 10: F 90.0) con particolare compromissione delle abilità di calcolo in
Funzionamento Intellettivo limite associato a difficoltà attentive e Disturbo ansioso-depressivo meritevole di approfondimento clinico-diagnostico”. In tale documento, come osservato dal
CTU, viene registrata la persistenza di difficoltà attentive e nella comprensione del testo, oltre che nell'area logico-matematica meritevole in ambito scolastico di adozione delle misure compensative e dispensative (Lg 170/2010 e D. Lgs 5669/2021) al fine di garantire una piena inclusione scolastica e di porre il ragazzo nelle condizioni necessarie per conseguire i migliori successi formativi, evitando ripercussioni sull'autostima e sulla motivazione all'apprendimento.
Dunque, l'ausiliario del giudice, dopo aver rilevato che “In risultano compromessi i Per_1 domini della comunicazione, della cura della persona, della vita sociale e di relazione e dell'istruzione, tenuto conto anche del funzionamento intellettivo”, ha concluso affermando che
“lo stesso – in quanto affetto da disturbo delle abilità scolastiche e da un quadro ansioso- depressivo – può essere considerato minore portatore di Handicap ai sensi della L. 104/92 (art. 1) nonché minore invalido ai sensi della L. 118/71 art. 2”. A tali conclusioni il CTU è giunto rappresentando che “il quadro globale del ragazzo risulta caratterizzato da un funzionamento intellettivo ai limiti inferiori della norma unito ad altri aspetti meritevoli di attenzione e cura quali la discalculia, i deficit attentivi e gli aspetti di ansia che nel loro complesso e sinergicamente determinano a carico del Minore uno status di svantaggio rispetto ai coetanei”.
Ha, inoltre, precisato che tali condizioni devono considerarsi sussistenti sin dalla data della domanda amministrativa (29.05.2023).
Ritiene questo giudice di aderire alle conclusioni rassegnate dal consulente in quanto logiche, coerenti e immuni da vizi logici. Con un adeguato iter motivazionale, infatti, il CTU ha ricostruito la storia clinica del minore, vagliando attentamente ogni documento sanitario che lo riguarda;
e, proprio in ragione degli elementi emergenti da detti documenti, il CTU è giunto alle conclusioni sopra indicate.
Dunque, in accoglimento del ricorso, il minore va dichiarato persona Persona_1 disabile ex art. 3 comma 3 Legge n. 104/1992 nonché soggetto in possesso dei requisiti di legge per poter fruire dell'indennità di frequenza con decorrenza – per entrambi i benefici – dalla data della domanda amministrativa.
Circa l'oggetto del presente giudizio, la Suprema Corte ha in più occasioni affermato che “In tema di accertamento del diritto a prestazioni previdenziali ed assistenziali di invalidità, la pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all'art. 445 bis ultimo comma c.p.c., ha ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, dunque, solo di un elemento della fattispecie costituiva di talchè quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, essendo essa destinata a sopravvenire solo in esito ad accertamenti relativi agli ulteriori requisiti socio – economici (Cass. Nn. 17787/2020; 27010/2018; 9755/2019). Trattasi, dunque, di un giudizio di mero accertamento la cui pronuncia è, per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva – nella specie il requisito sanitario - per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale risultando da esso avulso il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo.
Ne consegue che il giudice adito con ricorso presentato in seguito alla formulazione di contestazioni delle conclusioni rassegnate in sede di ATP, può limitarsi ad accertare la sussistenza del requisito sanitario, essendo rimesso il diritto alla prestazione alla verifica circa la contestuale sussistenza dei requisiti socio-economici dalla legge previsti;
verifica effettuata dall' prima di procedere all'erogazione della prestazione. CP_1
Per quanto concerne le spese di lite, considerato l'integrale accoglimento del ricorso, l' va CP_1 condannato alla loro rifusione in favore della . Pt_1
Va, altresì, condannato alla rifusione delle spese del procedimento di ATP in ragione del fatto che il CTU del presente giudizio ha ritenuto errate le valutazioni espresse dalla Commissione medica dell' in sede amministrativa risultando, già all'epoca, la sussistenza in capo al CP_1 minore delle condizioni legittimanti l'accoglimento di entrambe le domande formulate.
Restano, infine, a carico dell le spese di entrambe le consulenze mediche già liquidate con CP_1 separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 1938/2024 R.G.L., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide: accerta e dichiara che è minore in condizioni di disabilità ex art. 3 Persona_1 comma 3 legge n. 104/1992 nonché minore invalido con diritto all'indennità di frequenza ex art. 1 legge n. 289/1990 con decorrenza dalla data della domanda amministrativa;
condanna l' alla rifusione in favore della ricorrente – e per essa del procuratore dichiaratosi CP_1 antistatario ex art. 93 c.p.c. – delle spese del doppio grado di giudizio che liquida per il procedimento di ATP n. 625/2024 R.G.L. in € 1.200 e per il presente giudizio in € 2.300, oltre – su ciascuna somma – IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15% come per legge;
pone in via definitiva a carico dell le spese di CTU del presente giudizio e del CP_1 procedimento di ATP iscritto al n. 625/2024 R.G.L., già liquidate con separati decreto.
Così deciso in Pescara in data 3.12.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria AT