Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/05/2025, n. 3632 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3632 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott.ssa Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 02/04/2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3 comma 10 del d.lgs. 10/10/2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 23665/2022 R.G. vertente
TRA
nato in [...] il [...] (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dall'avv. MAZZA PAOLA, presso il C.F._1 cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., Controparte_1 CP_ elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della Direzione Provinciale di Napoli, Via Alcide De Gasperi 55, rappresentata e difesa dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato in data 23/12/2022, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di essere cittadino ucraino, ha esposto:
- di aver lavorato in Italia, regolarmente dal 01 aprile 2009, come da contratto di soggiorno rilasciato in data 17.09.2008 ed estratto conto previdenziale;
- di essere in possesso di regolare permesso di soggiorno rilasciato dalla
Questura di Napoli fin dal 11.02.2009 e di aver sempre lavorato regolarmente in Italia;
1
Numero_1
- di essere coniugato e di essere titolare, al pari del coniuge, di reddito da pensione straniera così come indicato dai certificati di pensione ucraini prodotti dallo stato ucraino e tradotti in lingua italiana e provvisti di apposita apostilla;
- di aver inoltrato, in data 22.12.2020, domanda n° 2107875700243 presso l' per la percezione di assegno sociale per titolari carta di soggiorno, CP_1
domanda stata rigettata;
- che l'Ente, con provvedimento del 23.12.2020, ha comunicato la “Reiezione del riesame contro il provvedimento di mancato accoglimento della domanda di
Assegno sociale per titolari carta di soggiorno”, per non avere, il ricorrente, la residenza e la dimora effettiva in Italia dal 28.10.2016 al 2.11.2018
- di essere, sin dal momento della presentazione della domanda (22.12.2020), in possesso di tutti i requisiti di legge per ottenere l'assegno sociale, essendo presente sul territorio italiano da oltre 10 anni.
Tanto premesso, parte ricorrente ha chiesto:
“a) accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla corresponsione dell'assegno sociale dalla data della domanda sino all'effettivo soddisfo, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o dalla data successiva che dovesse risultare in corso di causa per la maturazione del diritto sino al soddisfo, per le motivazioni tutte espresse in narrativa;
b) per l'effetto condannare, l' in Controparte_1 persona del suo legale rappresentante ” pro tempore”, al pagamento in favore dell'istante dell'assegno sociale in misura come determinata per legge con decorrenza dalla data della domanda amministrativa , dei ratei maturati e non riscossi dell'assegno sociale oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge dalla data di maturazione del diritto all'effettivo soddisfo;
c) per l'effetto condannare di conseguenza l' Controparte_1
in persona del suo legale rappresentante” pro tempore”, al
[...]
pagamento delle spese e compensi professionali, oltre iva e cpa e 15% per spese generali con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
2 CP_ L' si è costituito, deducendo, in via preliminare, l'improcedibilità della domanda per mancata proposizione del ricorso amministrativo, concludendo, nel merito, per il rigetto del ricorso perché infondato in fatto e in diritto, con vittoria delle spese, diritti ed onorari.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice entro il termine di trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle citate note;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va preliminarmente rilevato che la L. n. 335 del 1995, articolo 3 comma 6, ha introdotto l'assegno sociale (in luogo della preesistente pensione sociale), riservandone il diritto ai soli ai cittadini italiani, residenti in Italia.
Successivamente, la L. n. 40 del 1998, articolo 39, ha disposto al comma 1 che "Gli stranieri titolari della carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno, nonche' i minori iscritti nella loro carta di soggiorno o nel loro permesso di soggiorno, sono equiparati ai cittadini italiani ai fini della fruizione delle provvidenze e delle prestazioni, anche economiche, di assistenza sociale, incluse quelle previste per coloro che sono affetti da morbo di Hansen o da tubercolosi, per i sordomuti, per i ciechi civili, per gli invalidi civili e per gli indigenti". Si e' quindi effettuata la equiparazione tra cittadini italiani residenti in Italia e gli stranieri titolari di carta o di permesso di soggiorno, ai fini del diritto alle prestazioni assistenziali, senza invero richiedere, in aggiunta, il requisito della stabile dimora in Italia, ravvisato come necessario dalla giurisprudenza costituzionale (fra le tante, Corte
Cost. nn. 306 del 2008 e 187 del 2010).
La L. 23 dicembre 2000, n. 388, articolo 80, comma 19, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)", ha subordinato il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarita' della carta di soggiorno (ora permesso di soggiorno
3 UE per soggiornanti di lungo periodo); ha disposto che "ai sensi del Decreto
Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 41 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero),
l'assegno sociale e le provvidenze economiche che costituiscono diritti soggettivi in base alla legislazione vigente in materia di servizi sociali sono concessi, alle condizioni previste dalla legislazione medesima, agli stranieri che siano titolari di carta di soggiorno".
La carta di soggiorno e' stata sostituita dal permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (id est, soggiornanti da almeno cinque anni), di cui al
Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 9, come sostituito dal Decreto
Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3, articolo 1 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo), e ha, quindi, assunto la denominazione di "permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo", a seguito della modifica in tal senso apportata alla rubrica del
Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 9, dalla disposizione finale di cui al
Decreto Legislativo 13 febbraio 2014, n. 12, articolo 3 (Attuazione della direttiva
2011/51/UE, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale).
Il Decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, articolo 20, comma 10 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria), convertito, con modificazioni, nella L. 6 agosto 2008, n. 133, ha stabilito che "a decorrere dal 1° gennaio 2009,
l'assegno sociale di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335, articolo 3, comma 6, e' corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno 10 anni nel territorio nazionale".
Il legislatore del 2008, a decorrere dal 2009, ha fissato, per gli "aventi diritto", un oggettivo criterio di radicamento temporale al territorio, sintetizzato dal soggiorno legale, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale. Peraltro, anche in riferimento alla disciplina anteriore alla predetta riscrittura degli elementi costitutivi dell'assegno sociale, il tema e la necessita' del radicamento territoriale per l'aspirante al beneficio erano comunque emersi sia per la peculiare prestazione in cui si risolve l'assegno sociale sia quanto al soggiorno legale in Italia dello straniero extracomunitario aspirante alla prestazione.
Ed infatti, la suprema Corte, con la sentenza n. 24981 del 6 dicembre 2016, ha affermato (in continuita' con principi enunciati da Cass. n. 22261 del 30 ottobre 2015
e, in precedenza, da Cass. n. 10460 del 2013) che "in tema di corresponsione dell'assegno sociale di cui alla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6, non e' irragionevole la previsione di cui alla L. 28 dicembre 2000, n. 388, articolo 80
4 comma 1, applicabile ratione temporis, che subordina il godimento per gli stranieri legalmente residenti in Italia alla titolarita' della carta di soggiorno, indicativa del radicamento sul territorio, trattandosi di emolumento che prescinde dallo stato di invalidita' e, pertanto, non investe la tutela di condizioni minime di salute o gravi situazioni di urgenza" (v. pure Cass. n. 3521 del 2014).
Tale principio ha trovato conferma anche alla luce della coeva ordinanza della Corte costituzionale, n. 180 del 2016, che, nel riaffrontare la questione di legittimita' costituzionale della L. n. 388 del 2000, citato articolo 80, comma 19, "nella parte in cui subordina al requisito della titolarita' della carta di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato da almeno dieci anni, del beneficio dell'assegno sociale previsto dalla L. n. 335 del 1995, articolo 3, comma 6 e successive integrazioni", ha rilevato e ribadito che la L. 6 agosto 2008, n. 133, articolo 1, comma 1, appare comunque indicativo dell'orizzonte entro il quale il legislatore ha ritenuto di disporre in una materia del tutto singolare come questa dell'assegno sociale, dal momento che il nuovo e più ampio limite temporale richiesto ai fini della concessione del beneficio risulta riferito non solo ai cittadini extracomunitari ma anche a quelli dei Paesi UE e financo - stando allo stretto tenore letterale della norma - agli stessi cittadini italiani
(Corte Cost. n. 197 del 2013).
Il Giudice delle leggi aveva già escluso la violazione dei principi enunciati dall'articolo 14 della CEDU e dall'articolo 1 del Protocollo addizionale alla
Convenzione stessa, in quanto "da un lato, non risulterebbe evocabile alcun elemento di discriminazione tra cittadini extracomunitari, a seconda che risultino o no titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, e, dall'altro lato, neppure sussisterebbe una disparità di trattamento tra cittadini stranieri e italiani, posto che il requisito temporale del soggiorno riguarderebbe tutti i potenziali fruitori del beneficio" (Corte Cost. n. 197 del 2013 cit.).
Il limite della stabile permanenza (per dieci anni) sul territorio nazionale come requisito per ottenere il riconoscimento del predetto beneficio era pure stato ravvisato come adottato, piuttosto che sulla base di una scelta di tipo meramente "restrittivo", sul presupposto, per tutti "gli aventi diritto", di un livello di radicamento più intenso e continuo rispetto alla mera presenza legale nel territorio dello Stato e, del resto, in esatta corrispondenza alla previsione del termine legale di soggiorno richiesto per il conseguimento della cittadinanza italiana, a norma della L. 5 febbraio 1992, n. 91, articolo 9, comma 1, lettera f), (Nuove norme sulla cittadinanza) (Corte Cost. n. 197 del 2013 cit.).
La giurisprudenza costituzionale, sempre in tema di misure di assistenza sociale da garantire ai cittadini extracomunitari in possesso di titoli validi di soggiorno ma non della carta di soggiorno, ora permesso di lungo soggiorno, ha precisato la necessità
5 che, fermi gli ulteriori presupposti richiesti per la fruizione delle misure di assistenza sociale, "nell'ottica della più compatibile integrazione sociale e della prevista equiparazione, per scopi assistenziali, tra cittadini e stranieri extracomunitari, di cui al Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286, articolo 41 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero) - il soggiorno di questi ultimi risulti, oltre che regolare, non episodico ne' occasionale" (Corte Cost. n. 230 del 2015).
La recente sentenza della Corte Costituzionale, n. 50 del 2019 ha nuovamente affrontato i dubbi di legittimità costituzionale della L. n. 388 del 2000, articolo 80, comma 19, nella parte in cui subordina il diritto a percepire l'assegno sociale, per gli stranieri extracomunitari, alla titolarità della carta di soggiorno (ora permesso di lungo soggiorno) e ha ritenuto il soddisfacimento di tale condizione per il solo straniero extracomunitario non irragionevole in virtu' del fatto che l'assegno sociale è misura che, rivolgendosi a chiunque abbia compiuto 65 anni di età, persegue finalità peculiari e diverse rispetto a quelle proprie delle misure di assistenza legate a specifiche esigenze di tutela sociale della persona che non tollerano discriminazioni, come nel caso delle invalidità psicofisiche.
In tale sentenza è stato affermato che "Tali persone ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società
(articolo 4 Cost.)".
In quest'ottica la Corte ha precisato che il riferimento agli "aventi diritto" presuppone la ricorrenza, in capo a questi ultimi, di tutti i requisiti espressamente previsti dalla legge, tra i quali la titolarità del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, cui si aggiunge la condizione del soggiorno continuativo per almeno dieci anni.
Il Giudice delle leggi ha richiamato la giurisprudenza costituzionale che aveva già chiarito che "entro i limiti consentiti dall'articolo 11 della direttiva 25 novembre
2003, n. 2003/109/CE (Direttiva del Consiglio relativa allo status di cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo), cui ha conferito attuazione il Decreto
Legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 (...), e comunque nel rispetto dei diritti fondamentali dell'individuo assicurati dalla Costituzione e dalla normativa internazionale, il legislatore (può) riservare talune prestazioni assistenziali ai soli cittadini e alle persone ad essi equiparate soggiornanti in Italia, il cui status vale di per se' a generare un adeguato nesso tra la partecipazione alla organizzazione politica, economica e sociale della Repubblica, e l'erogazione della provvidenza" (sentenza n. 222 del
2013).
6 Ha ribadito che la Costituzione impone di preservare l'uguaglianza nell'accesso all'assistenza sociale tra cittadini italiani e comunitari da un lato, e cittadini extracomunitari dall'altro, soltanto con riguardo a servizi e prestazioni che, nella soddisfazione di "un bisogno primario dell'individuo che non tollera un distinguo correlato al radicamento territoriale" (sentenza n. 222 del 2013), riflettano il godimento dei diritti inviolabili della persona.
Ha delineato il beneficio dell'assegno sociale non già come componente dell'assistenza sociale (che l'articolo 38 Cost., comma 1, riserva al "cittadino"), ma come necessario strumento di garanzia di un diritto inviolabile della persona (articolo
2 Cost.) e ha ancora una volta ricordato che per la limitatezza delle risorse disponibili, al di là del confine invalicabile appena indicato, rientra dunque nella discrezionalità del legislatore graduare con criteri restrittivi, o financo di esclusione,
l'accesso dello straniero extracomunitario a provvidenze ulteriori. Per esse, laddove è la cittadinanza stessa, italiana o comunitaria, a presupporre e giustificare l'erogazione della prestazione ai membri della comunità, viceversa ben può il legislatore esigere in capo al cittadino extracomunitario ulteriori requisiti, non manifestamente irragionevoli, che ne comprovino un inserimento stabile e attivo;
in tal modo, le provvidenze divengono il corollario dello stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo.
Ha poi chiarito che "la titolarità del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, diversamente dalla mera residenza legale in Italia, è subordinata a requisiti (la produzione di un reddito;
la disponibilità di un alloggio;
la conoscenza della lingua italiana: art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998) che sono in sé indici non irragionevoli di una simile partecipazione. Essa, perciò, rappresenta l'attribuzione di un peculiare status che comporta diritti aggiuntivi rispetto al solo permesso di soggiorno;
infatti, consente (art. 9, comma 12, del d.lgs. n. 286 del 1998) di entrare in Italia senza visto, di svolgervi qualsiasi attività lavorativa autonoma o subordinata, di accedere ai servizi e alle prestazioni della pubblica amministrazione in materia sanitaria, scolastica, sociale e previdenziale, e di partecipare alla vita pubblica locale. Il permesso di cui all'art. 9 del d.lgs. n. 286 del 1998, che ha durata indeterminata, consente l'inclusione dello straniero nella comunità nazionale ben distinguendo il relativo status dalla provvisorietà in cui resta confinato il titolare di permesso di soggiorno di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 286 del 1998”.
Il Giudice delle leggi, con la recente decisione, ha pertanto ritenuto non discriminatorio ne' manifestamente irragionevole che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo sia il presupposto per godere di una provvidenza economica, quale l'assegno sociale, che si rivolge a chi abbia compiuto 65 anni di
7 età, trattandosi di persone che ottengono infatti, alle soglie dell'uscita dal mondo del lavoro, un sostegno da parte della collettività nella quale hanno operato (non a caso il legislatore esige in capo al cittadino stesso una residenza almeno decennale in Italia), che è anche un corrispettivo solidaristico per quanto doverosamente offerto al progresso materiale o spirituale della società (articolo 4 Cost.). È risultata così confermata la discrezionalità del legislatore nel riconoscere una prestazione economica al solo straniero, indigente e privo di pensione, il cui stabile inserimento nella comunità lo ha reso meritevole dello stesso sussidio concesso al cittadino italiano.
Per la Corte costituzionale sotto nessun profilo, pertanto, può ritenersi violato l'articolo 3 Cost., con riferimento a quegli stranieri che, invece, tale status non hanno e “Neppure è convincente il rilievo, secondo il quale sarebbe manifestamente irragionevole subordinare il conseguimento dell'assegno sociale al possesso del permesso UE per soggiornanti di lungo periodo, posto che quest'ultimo viene ottenuto solo se si ha un reddito di importo pari all'assegno sociale stesso. Non è infatti detto che lo straniero, una volta conseguito il permesso di soggiorno di lunga durata, che è di regola permanente (art. 8 della direttiva 2003/109/CE), sia poi in grado di preservare le condizioni economiche che glielo hanno consentito. In tali casi, la vocazione solidaristica dell'assegno sociale torna a manifestarsi, in quanto esso soccorre chi, nonostante l'ingresso stabile nella collettività nazionale, sia poi incorso in difficoltà che ne hanno determinato l'indigenza. È di tutta evidenza che l'assegno sociale, in questi casi, presuppone la perdita di quel reddito la cui esistenza aveva concorso al perfezionamento dei requisiti per l'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Ha ritenuto, inoltre, non violato l'articolo 117 Cost., comma 1, in relazione all'articolo 14 CEDU, essendo non discriminatorio, per le ragioni enunciate, il criterio adottato quanto alla parificazione dei cittadini stranieri a quelli italiani in una prestazione di welfare sganciata dallo status lavorativo. Continua la sentenza n. 50:
"Come si è detto, l'assegno sociale per chi abbia 65 anni (che dal 1° gennaio 2019 spetta a coloro che abbiano raggiunto l'età di 67 anni) è una prestazione sociale riservata a coloro che, privi di reddito adeguato e di pensione, abbiano raggiunto un'età in linea di massima non più idonea alla ricerca di un'attività lavorativa e che mantengano comunque la effettiva residenza in Italia;
tale prestazione è pertanto legittimamente riservata ai cittadini italiani, ai cittadini europei e ai cittadini extracomunitari solo se titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo”.
Infine, il Giudice delle leggi ha ricordato che, nella giurisprudenza della Corte costituzionale, l'elemento di discrimine basato sulla cittadinanza è stato ritenuto in contrasto con l'articolo 3 Cost. e con lo stesso divieto di discriminazione, formulato
8 dall'articolo 14 CEDU, solo con riguardo a prestazioni destinate al soddisfacimento di bisogni primari e volte alla "garanzia per la stessa sopravvivenza del soggetto"
(sentenza n. 187 del 2010) o comunque destinate alla tutela della salute e al sostentamento connesso all'invalidità (sentenza n. 230 del 2015), di volta in volta con specifico riguardo alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità, all'indennità per ciechi e per sordi e all'indennità di accompagnamento (sentenze n.
230 e n. 22 del 2015, n. 40 del 2013, n. 329 del 2011, n. 187 del 2010, n. 11 del 2009
e n. 306 del 2008) e l'assegno sociale non è equiparabile a tali prestazioni.
In definitiva, il Giudice delle leggi ha ribadito che il legislatore può legittimamente prevedere specifiche condizioni per il godimento delle prestazioni assistenziali eccedenti i bisogni primari della persona, purché' tali condizioni non siano manifestamente irragionevoli ne' intrinsecamente discriminatorie, com'è appunto nella specie la considerazione dell'inserimento socio-giuridico del cittadino extracomunitario nel contesto nazionale, come certificata dal permesso di soggiorno
UE di lungo periodo, al quale l'ordinamento fa conseguire il riconoscimento di peculiari situazioni giuridiche che equiparano il cittadino extracomunitario - a determinati fini - ai cittadini italiani e comunitari (Corte Cost. n. 50 del 2019 cit.).
Pertanto, il requisito della continuità della permanenza sul territorio nazionale richiesto non solo allo straniero lungo soggiornante, ma anche al cittadino italiano (in tal senso anche Ord. n. 197/2013 Corte Cost.) è da ritenersi aggiuntivo rispetto alla titolarità del permesso di soggiorno e non puo' essere configurato come un limite alla libertà di circolazione di cui all'articolo 16 Cost., comma 2, ed agli articoli 21 e 45 del T.F.E.U. (ex articoli 18 e 39 del Trattato della Comunità Europea), non contenendo alcun divieto violativo della libera scelta del singolo ed anche in considerazione del fatto che la continuità della permanenza va valutata, avuto riguardo all'ampiezza dell'arco temporale previsto dalla norma, come indicativa di un radicamento con il territorio da non identificare con la assoluta costante ed ininterrotta permanenza del soggetto, appunto, sul territorio nazionale.
2. Alla luce di tali considerazioni va risolta la lite, discutendo le parti del requisito della residenza effettiva e della continuità della presenza della ricorrente nel territorio nazionale. CP_
3. L' ha difatti ha invocato il parere del Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali, che al fine di individuare i criteri utili alla verifica del requisito del soggiorno continuativo di dieci anni nel territorio dello Stato italiano, ha precisato che trova applicazione in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,
n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Tale
9 norma stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi
e comprovati motivi”.
4. Premesso che l'articolo 20, comma 10, del decreto-legge n. 112/2008, nell'introdurre il requisito del soggiorno legale e continuativo per almeno 10 anni in Italia non ha fornito alcun criterio sulle modalità di verifica della continuità del soggiorno e non ha individuato le ipotesi in cui la stessa debba considerarsi interrotta a seguito di permanenza all'estero del soggetto CP_ interessato, l' - su parere conforme del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali – ha ritenuto con la nuova circolare n. 131/2022 di applicare in via analogica, attesa la medesima ratio, l'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”, relativo al rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
La norma richiamata stabilisce che “le assenze dello straniero dal territorio nazionale non interrompono la durata del periodo di cui al comma 1 [5 anni] e sono incluse nel computo del medesimo periodo quando sono inferiori a sei mesi consecutivi e non superano complessivamente dieci mesi nel quinquennio, salvo che detta interruzione sia dipesa dalla necessità di adempiere agli obblighi militari, da gravi e documentati motivi di salute ovvero da altri gravi e comprovati motivi”. CP_
5. Occorre richiamare anche il criterio individuato dallo stesso nella circolare 131 del 2022, secondo cui “nell'ipotesi di documentazione insufficiente, l'attività di verifica del periodo di permanenza continuativa in
Italia potrà essere integrata mediante la consultazione: - degli archivi dell' (ad esempio, presenza di contributi relativi a un rapporto di CP_1 lavoro che fanno presumere, oltre alla legalità del soggiorno, anche la continuità della permanenza, eventuali comunicazioni obbligatorie di instaurazione di rapporto di lavoro); - di altra documentazione oltre a quella allegata alla domanda (ad esempio, copia dei contratti di utenze in Italia, ecc.); - dei dati provenienti dall'Anagrafe comunale, anche tramite richieste di accertamento anagrafico presso i Comuni.
Resta fermo, in ogni caso, che il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, una volta conseguito, costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. Pertanto, qualora sussista continuità delle
10 date di rilascio di due permessi di soggiorno di lungo periodo, il requisito del soggiorno legale e continuativo di 10 anni deve ritenersi soddisfatto, così come previsto anche dalla circolare n. 105 del 2 dicembre 2008. Si precisa, infine, che deve ritenersi provato il requisito del soggiorno continuativo nel caso in cui il cittadino straniero alleghi alla domanda di assegno sociale o inoltri alla Struttura territorialmente competente l'attestazione rilasciata dalla Questura, da cui CP_1 risulti che è regolarmente soggiornante sul territorio nazionale da almeno dieci anni”.
6. Tali criteri, dunque, possono essere applicati anche al caso di specie.
7. La documentazione versata in atti comprova l'effettività della presenza in
Italia.
8. In primo luogo, si osserva che il riconoscimento del permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo in data 21.2.2014 costituisce elemento probatorio del soggiorno legale continuativo in Italia per 5 anni. È pacifico, inoltre, che il ricorrente ha ottenuto il permesso regolare di soggiorno dal 2009
e l'assenza di una residenza ufficiale nel periodo ottobre 2016 al 2.11.2018 risulta compensata dalla sussistenza di un contratto di lavoro per l'anno 2016 e dal versamento di contributi sino al giugno 2017 e dalla successiva fruizione della Naspi.
9. La parte ricorrente ha anche depositato il biglietto aereo con partenza da
Napoli del 21.09.2018 a Lvov Ucraina (EE) ritorno del 12.10.2018 da VO
Ucraina (EE) a Napoli ( doc. n.0 7), nonché il certificato di residenza dal
02.11.2018 ad oggi certificato di residenza che attesta la presenza dell'istante sul territorio italiano, provando così di fatto la presenza per dieci anni in maniera continuativa dell'istante sul territorio italiano (doc. n. 08 ; doc. 09 ).
10. Deve, quindi, ritenersi che la stabile permanenza sussiste anche in caso di temporaneo allontanamento sempre che la persona vi ritorni quando possibile e vi mantenga il centro delle proprie relazioni familiari e sociali (Cass. n.
17397 del 2016); il radicamento territoriale, infatti, non si identifica con la assoluta, costante ed ininterrotta permanenza sul territorio nazionale (Cass.
16989/2019).
11. Secondo pacifica giurisprudenza, del resto, la certificazione anagrafica in ordine al luogo di residenza ha valore di presunzione semplice, superabile dalla prova contraria (Cass. n. 9373/2014). ( cfr.: Trib. Napoli, n. 1046/2024 pubbl. il 12/02/2024).
12. Dimostrata la continuita' della presenza della ricorrente nel territorio nazionale e attesa la pacifica ricorrenza degli altri requisiti (permesso ex carta di soggiorno, reddito, età), va, pertanto, dichiarato il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dal 1.8.2021 (primo giorno del mese successivo alla
11 CP_ presentazione della domanda) e, per l'effetto, condannato l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo. Va precisato che l' CP_1 non ha contestato gli ulteriori requisiti di legge, né risulta fondata l'eccezione CP_ di improcedibilità in quanto l ha respinto il reclamo del ricorrente. CP_
1. Le spese di lite seguono la soccombenza dell' nella misura liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa
Martina Brizzi, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza e deduzione disattesa, così provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente all'assegno sociale dalla data della domanda CP_ del 22.12.2020 e, per l'effetto, condanna l' al pagamento dei ratei maturati, oltre interessi legali da portarsi in detrazione del maggior danno da svalutazione monetaria con decorrenza dal 120° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa, e per i ratei successivi, dalla data di maturazione dei medesimi, sino al soddisfo;
CP_
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €
2.000,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
Si comunichi.
Napoli, il 2/4/2025 - 09/05/2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 09/05/2025 in
Cancelleria in quanto il pc di ufficio ha subito un improvviso guasto il 14 marzo
2025, che ha reso impossibile lo studio degli atti dalla consolle (che è installata solo nel pc di ufficio) per dieci giorni circa
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