Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 20/05/2025, n. 381 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 381 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 1968/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA SEZIONE I CIVILE Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati:
1) Dott. Damiano Dazzi - Presidente
2) Dott. Stefano Rago - Giudice
3) Dott. Lorenzo Meoli - Giudice est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G. 1968/2025 vertente tra: TRA
, con l'avv. BAGNI NICOLETTA;
Parte_1 C.F._1
- RICORRENTE E
, con l'avv. FIANDRI Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE E PM PRESSO IL TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA
- INTERVENTORE EX LEGE
PREMESSA
con ricorso congiunto ex art. 473-bis.51 c.p..c, le parti hanno chiesto recepirsi le condizioni tra loro concordate per l'affidamento della prole nonché per gli ulteriori profili economici attinenti al loro mantenimento;
il decreto di fissazione udienza è stato comunicato a mezzo PEC al Pubblico Ministero, il quale è stato così messo in condizione di intervenire nel presente giudizio (Cass. 10894/2005); con provvedimento regolarmente notificato al P.M. a mezzo PEC in pari data, è stato disposto lo svolgimento dell'udienza mediante trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c.; i difensori hanno depositato dichiarazioni sottoscritte personalmente dai ricorrenti con le quali costoro hanno rinunciato a comparire alla udienza, confermando le condizioni di cui al ricorso e chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate;
le parti hanno concordato le condizioni che di seguito si trascrivono: «1) I genitori vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, impegnandosi alla reciproca lealtà e trasparenza nell'interesse del figlio minore Per_1
3) Ai sensi dell'art. 337 sexies comma 2 cc., ciascuno genitore sarà tenuto a comunicare all'altro entro il termine perentorio di trenta giorni l'avvenuto cambiamento di residenza o domicilio con la precisazione che ogni cambiamento di residenza del minore in un comune diverso da quello attuale dovrà essere previamente concordato.
4) La responsabilità genitoriale sarà esercitata da entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter, 3° comma cc e le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla scelta della residenza abituale del figlio saranno assunte di comune accordo tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore. Ciascun genitore potrà assumere le decisioni di ordinaria amministrazione nei periodi in cui avrà il figlio con sé. I genitori concordano che il padre possa sentire direttamente contattandolo Per_1 sul cellulare personale del figlio stesso. Il signor potrà tenere con sé il figlio quando vorrà, previo Controparte_1 accordo con la madre. In caso di disaccordo potrà tenerlo nei seguenti tempi e con le seguenti modalità, salvo gli impegni lavorativi dello stesso, svolgendo lavoro a turno (ciclo continuo) e altri impegni del minore:
- un week end al mese oppure ogni due mesi (a seconda dei turni di lavoro) dal venerdì alle 20 oppure dal sabato all'uscita di scuola fino alle 20,30 della domenica, a seconda dei turni di lavoro;
il padre andrà a prendere il figlio presso la casa della madre ove provvederà a ricondurlo. Durante la permanenza del figlio presso il padre la madre potrà contattare direttamente il figlio che dispone di un cellulare personale
- uno o due giorni infrasettimanali dalle h. 17,00 fino alle 21,00; il padre andrà a prendere il figlio presso la casa della madre ove provvederà a ricondurlo entro le 21,00. I giorni di permanenza del minore con il padre verranno individuati a inizio mese, sulla base di turni di lavoro del signor Durante le vacanze scolastiche il minore, qualora lo CP_1 desideri, potrà pernottare presso il padre anche infrasettimanalmente (salvo gli impegni lavorativi del padre per i turni) ed essere ricondotto presso l'abitazione materna entro le h. 10,00 del giorno dopo.
- tre giorni consecutivi durante le vacanze natalizie ad anni alterni ed in via alternata fra i genitori dal 24 al 26 dicembre, dal 30 dicembre al 1° gennaio, dal 4 gennaio al 6 gennaio, fatti salvi in ogni caso gli impegni lavorativi del padre.
- 15 giorni anche non consecutivi durante le vacanze estive. Il periodo di vacanza del minore con ciascun genitore dovrà essere concordato entro il mese di maggio di ciascun anno;
in mancanza di accordo ciascun genitore deciderà ad anni alterni, specificando fin da ora che negli anni pari deciderà la madre in quelli dispari il padre. I genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi previamente il luogo di vacanza in cui condurranno il figlio nonché a fornire i relativi recapiti del luogo di destinazione e si danno reciprocamente atto che ogni viaggio all'estero del minore dovrà essere previamente concordato e autorizzato per iscritto dall'altro genitore: l'eventuale diniego dovrà essere motivato. Nell'ipotesi in cui un genitore abbia la necessità di recarsi all'estero per motivi di famiglia o di lavoro, si impegna a comunicarlo tempestivamente all'altro genitore affinchè quest'ultimo possa organizzare l'accoglimento del minore per il tempo del viaggio dell'altro. 5) Il signor corrisponderà a fare tempo dal dicembre 2024 alla Controparte_1 signora a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, la Parte_1 somma mensile di € 300,00 (trecento/00). annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, somma che dovrà essere versata entro il giorno 20 di ogni mese a mezzo bonifico sul C/C indicato dalla signora Pt_1
I genitori convengono che l'assegno unico previsto dal D.lgs. 29.12.2021 n. 230 e comunque qualsiasi contributo a esso equivalente spetterà nella misura del 100% alla signora il sig. pertanto si impegna sin da ora, a Parte_1 Controparte_1 semplice richiesta, a rilasciare la necessaria autorizzazione e/o documentazione utile per tale fine. I genitori concordano che eventuali bonus percepiti per il figlio minore saranno impiegati per le spese dello stesso. Le spese straordinarie da sostenersi nell'interesse del figlio minore e riguardanti la salute, la cura, l'istruzione e l'educazione dello stesso e previste dal Protocollo adottato dal Tribunale di Reggio Emilia in data 13 giugno 2023, da intendersi qui integralmente richiamato ed allegato nonché sottoscritto dalle parti, di cui le parti dichiarano quindi di avere ricevuto copia, graveranno sui genitori in ragione del 50% ciascuno. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.) dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
la mancanza di risposta o il semplice diniego non motivato sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idoneo giustificativo di pagamento entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il giorno 20 del mese successivo all'esibizione. 6) Il signor verserà alla signora la somma di euro Controparte_1 Parte_1
7000,00 (settemila/00) a titolo di contributo al mantenimento, sia ordinario che per spese straordinarie dovuto per il figlio e non corrisposto dall'ottobre 2019 al novembre 2024; il versamento avverrà in unica soluzione contestualmente alla sottoscrizione del presente atto. Ad avvenuto ricevimento di tale importo nessuna ulteriore somma sarà dovuta dal signor alla signora per i titoli sopra indicati, compreso Controparte_1 Parte_1 ogni onere correlato accessorio e per il periodo sopra indicato (ottobre 2019-novembre 2024). 7) Ciascuna delle parti sosterrà le spese per la propria difesa e assistenza legale.»;
Ritenuto che: tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, anzi, paiono adeguate a garantire alla prole l'accesso ad una effettiva bigenitorialità; anche i profili economici dell'accordo risultano idonei, nel contemperamento delle rispettive posizioni, ad assicurare alla prole condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione;
le condizioni concordate tra i genitori sono rispondenti all'interesse della prole e che l'accordo va, pertanto, interamente recepito;
non vi è luogo a provvedere sulle spese di lite, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
dispone in conformità alle condizioni concordate tra le parti nel ricorso congiunto così come sopra trascritte. Nulla per le spese.
Si comunichi alle parti.
Così deciso in Reggio Emilia, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile, in data 20/05/2025 .
IL GIUDICE REL. Lorenzo Meoli
IL PRESIDENTE
Damiano Dazzi