Sentenza 9 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 09/03/2026, n. 4400 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4400 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04400/2026 REG.PROV.COLL.
N. 08005/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8005 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli Avvocati Herbert Simone e Chiara Tozzoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del Decreto di destituzione dal servizio prot. n. -OMISSIS- del 17 aprile 2025 a firma del Capo f.f. del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria del Ministero della Giustizia trasmesso il 23 aprile 2025;
- della comunicazione prot. n.-OMISSIS-del 18 aprile 2025 della Direzione della Casa Circondariale di
-OMISSIS-, Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria, trasmessa il 23 aprile 2025;
di tutti gli atti del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-;
nonché di tutti gli altri atti connessi, collegati, antecedenti e consequenziali.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 gennaio 2026 il dott. SC EF e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’annullamento degli atti, di cui in epigrafe, allegando a tal fine quanto segue:
- di essere stato assunto alle dipendenze del Ministero della Giustizia quale Agente di Polizia Penitenziaria il 16 settembre 2019, a seguito di concorso pubblico, e di aver prestato servizio presso la Casa Circondariale di -OMISSIS-;
- che in data 20 maggio 2024 la Commissione Medica Ospedaliera di Roma lo giudicava permanentemente non idoneo ai compiti d'istituto e idoneo al transito in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre Amministrazioni dello Stato;
- che in data 26 giugno presentava istanza con cui chiedeva, ai sensi dell'art. 75 del Decreto Legislativo n. 443/92, di poter transitare nei ruoli amministrativi dell’Amministrazione, la quale veniva però respinta (con provvedimento attualmente sub iudice );
- che in data 23 aprile 2025 riceveva la comunicazione prot. n.-OMISSIS-del 18 aprile 2025 della Direzione della Casa Circondariale di -OMISSIS-- Ufficio Segreteria Polizia Penitenziaria, alla quale era accluso il Decreto di destituzione dal servizio n.-OMISSIS- del Provveditorato
dell’Amministrazione Penitenziaria per il Veneto, Emilia-Romagna e Trentino- Alto Adige a
conclusione del procedimento disciplinare n. -OMISSIS-;
- che il procedimento disciplinare si era aperto con la nota di contestazione degli addebiti del 31.10.2024, notificata con prot. n. -OMISSIS-del 6.11.2024 della Direzione della C.C. di -OMISSIS-.
2. Si costituiva in giudizio l’amministrazione resistente in limine litis eccependo l’incompetenza per territorio del T.A.R. Lazio adito, con la seguente argomentazione: “ Giusta la previsione dell’art. 13 c.p.a. “1. Sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni è inderogabilmente competente il tribunale amministrativo regionale nella cui circoscrizione territoriale esse hanno sede. Il tribunale amministrativo regionale è comunque inderogabilmente competente sulle controversie riguardanti provvedimenti, atti, accordi o comportamenti di pubbliche amministrazioni i cui effetti diretti sono limitati all'ambito territoriale della regione in cui il tribunale ha sede. 2. Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.” Sul punto si rende opportuno richiamare oltre che il dato normativo anche il recente intervento dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, ordinanza 13-07-2021, n. 13, che ha avuto modo di ribadire le seguenti coordinate: - il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall'art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell'autorità che ha adottato l'atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell'ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell'efficacia spaziale; - la competenza territoriale è, dunque, determinata in via principale in base alla sede dell'ente che ha emesso l'atto; tale criterio viene integrato (rectius sostituito) da quello ulteriore e speciale correlato all'efficacia del provvedimento amministrativo impugnato e dunque agli effetti diretti dello stesso. In sostanza, il criterio della sede dell'Autorità che ha assunto l'atto impugnato è sostituito da quello dell'efficacia spaziale qualora questa si produca esclusivamente in un solo ambito territoriale. In questo modo si attua il decentramento della competenza territoriale ex art. 125 Cost., secondo una logica di prossimità, che esclude la possibilità, in senso inverso, di riconoscere ipotesi ulteriori di competenza in capo al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, accentrando la competenza territoriale in capo a questo Tribunale al di là delle ipotesi, già numerose, previste dalla legge (art. 13, comma 3, e art. 14 c.p.a.), e in contrasto con l'esigenza, avvertita già dalla relazione di accompagnamento al codice del processo amministrativo, di evitare un eccessivo aggravio per il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma. Tale esigenza di decentramento è alla base anche della disposizione del comma 2 per cui “Per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio.”
Alla luce di tali coordinate va eccepita l'incompetenza territoriale in favore del TAR Veneto, in
quanto l'ultima sede di servizio del ricorrente era nella provincia di -OMISSIS- e l'atto
amministrativo impugnato produce i suoi effetti fuori dalla circoscrizione del Tar Lazio” .
Con successiva memoria parte ricorrente replicava alla suddetta eccezione facendo rilevare quanto segue: “ Come già chiarito nel ricorso, il sig. AC è stato dichiarato permanentemente non idoneo ai compiti di istituto fin dal 20 maggio 2024, data dalla quale ha cessato ogni attività di servizio presso la sede di -OMISSIS-. Questa non era più la sua sede di servizio, né poteva essere più tale. Il criterio dell’ultima sede di servizio, invocato dall’Amministrazione, potrebbe al massimo operare esclusivamente entro il termine di sei mesi dalla cessazione della stessa e non oltre (argomento ex art. 413 c.p.c.). Il richiamo al criterio temporale dei sei mesi, pacificamente elaborato dalla giurisprudenza in materia di competenza territoriale ex art. 413 c.p.c., assume rilievo interpretativo anche nel presente giudizio, in quanto volto a evitare un’irragionevole cristallizzazione della competenza riguardante una sede di servizio ormai cessata.
Nel caso di specie, il decreto di destituzione è stato adottato nell’aprile 2025, quando tale termine risultava ampiamente decorso. Ne consegue che la competenza deve essere individuata in base alla sede generale dell’Amministrazione che ha emanato l’atto impugnato, con conseguente radicamento della giurisdizione presso il TAR Lazio ”.
All’udienza del 14 gennaio 2026 la causa veniva chiamata e trattenuta in decisione.
Ritenuto che la presente controversia rientri appieno nell’ipotesi di cui all’art. 13 comma secondo c.p.a., secondo cui “per le controversie riguardanti pubblici dipendenti è inderogabilmente competente il tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio”, non rilevando nel giudizio amministrativo il richiamo operato dalla parte ricorrente al termine previsto dall’art. 413 c.p.c, atteso che la distribuzione sul tutto il territorio nazionale dei giudizi amministrativi non è fattispecie assimilabile a quella prevista dal citato articolo del codice di procedure civile che disciplina la diversa ipotesi di ripartizione delle controversia tra sezione ordinaria e sezione lavoro nel caso, a sua volta diverso, di trasferimento o cessazione di azienda.
Ritenuto pertanto di dover declinare la propria competenza a favore del T.A.R. Veneto, ove il presente ricorso, nel termine perentorio indicato dall’art. 15 c.p.a., potrà essere riassunto;
Considerato che la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la propria incompetenza territoriale, nei sensi di cui in motivazione, e indica il giudice competente nel T.A.R. Veneto.
Spese di lite compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
CC VO, Presidente
SC EF, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC EF | CC VO |
IL SEGRETARIO