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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VII, sentenza 17/02/2026, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 277/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3534/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 53 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10256 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5260/3/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro, dalla società Ricorrente_1 s.r.l., avverso l'ingiunzione di pagamento di cui in epigrafe, relativa all'omesso versamento della TARI, annualità 2018.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società, invocando l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituita la controparte, instando per il rigetto del gravame.
Sennonché, a seguito di vari rinvii, su richiesta delle parti, per poter addivenire ad una definizione bonaria della lite, esse parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo conciliativo.
All'esito della camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, a fronte del riscontro del perfezionamento della fattispecie conciliativa, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti, come peraltro espressamente convenuto dalle parti in sede transattiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore ND NO
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 7, riunita in udienza il
12/02/2026 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
PAGANO ANDREA, Presidente e Relatore
BERARDI ANTONIO MARIA, Giudice
CEFALO VINCENZO, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3534/2024 depositato il 20/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Gioia Tauro - Via Trento 53 89013 Gioia Tauro RC
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5260/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 3 e pubblicata il 17/07/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 10256 TARI 2014 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: non presente
Resistente/Appellato: non presente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 5260/3/24 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Reggio Calabria ha rigettato il ricorso proposto, nei confronti dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Gioia Tauro, dalla società Ricorrente_1 s.r.l., avverso l'ingiunzione di pagamento di cui in epigrafe, relativa all'omesso versamento della TARI, annualità 2018.
Avverso tale pronuncia ha proposto appello la società, invocando l'integrale riforma della sentenza gravata.
Si è costituita la controparte, instando per il rigetto del gravame.
Sennonché, a seguito di vari rinvii, su richiesta delle parti, per poter addivenire ad una definizione bonaria della lite, esse parti hanno comunicato di aver raggiunto un accordo conciliativo.
All'esito della camera di consiglio odierna, il giudizio è stato quindi introitato in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Orbene, a fronte del riscontro del perfezionamento della fattispecie conciliativa, non può che dichiararsi cessata la materia del contendere, ai sensi dell'art. 48 d.lgs. 546/92, con compensazione delle spese dei due gradi di giudizio tra le parti, come peraltro espressamente convenuto dalle parti in sede transattiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere per intervenuta conciliazione.
Spese compensate.
Così deciso in Reggio Calabria, il 12 febbraio 2026
Il Presidente estensore ND NO