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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/11/2025, n. 4290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4290 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4466/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to D'ALESSANDRO SALVATORE giusta procura Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti n. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024 a rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – art. 3 c. 3 l. n. 104/92 – accertamento dello stato di inabilità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 11 maggio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 25 novembre 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
1 ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile e riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP.
In particolare premesso che , sottoposta a visita medica da parte dei Sanitari della Parte_1
Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Catania ha richiesto ATP onde verificare la ricorrenza dei requisiti funzionali al riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità e inabile al 100%; che in quella sede la consulente d'ufficio “in base al contenuto della domanda, valutava la perizianda un soggetto con riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) e portatrice di handicap in situazione di non gravità”; ha quindi concluso nel senso che tale giudizio si presta ad essere sostanzialmente confermato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetta da: “Esiti di sleeve gastrectomy, di asportazione adenoma ipofisario, di crollo vertebrale D12 e di frattura della caviglia destra in soggetto obeso (IMC 35,17) e osteoporotico affetto da spondilo-poliartropatia, scoliosi sinistro convessa del rachide lombare, DM di tipo II ID, artrite psoriasica, MGUS ed ipertensione arteriosa”.
2 Utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 7105 (Apparato Endocrino) – Obesità con complicanze artosiche 31-40%;
• Cod. 9303 (patologia Immunitaria) Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 50%;
• Cod. 9312 (Patologia immunitaria) Gammapatia monoclonale
• Cod. 9309 (Apparato endocrino) diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41- 50%;
• • Cod. 6441 (Apparato cardiocircolatorio) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca LIEVE (I classe NYHA) 21-30%;
• Cod. 9322 (Patologia neoplastica) neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%; preso atto delle summenzionate voci tabellari che, anche secondo criterio analogico includono tutte le patologie patite dal ricorrente ed assegnando un valore mediano per le patologie a carico dell'apparato endocrino e cardiocircolatorio, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., ha ritenuto possibile considerare un quadro invalidante pari al 90%.
Inoltre, ha poi rappresentato che il quadro patologico patito dalla ricorrente non dà diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92, atteso che le patologie accertate non riducono l'autonomia personale della stessa tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
I summenzionati requisiti sopra indicati devono essere riconosciuti dalla data della domanda amministrativa e non risultano suscettibili di revisione, in considerazione del fatto che le patologie da cui è affetto il ricorrente presentano carattere cronico e ingravescente, e non sono, secondo la scienza medica attuale, suscettibili di evoluzione favorevole né sotto il profilo clinico né sotto quello funzionale.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Non scalfiscono le suddette conclusioni le osservazioni formulate da parte ricorrente che non depongono nel senso prospettato a fronte delle esaurienti argomentazioni del CTU, dott. non Per_2 segnatamente confutate punto per punto.
Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione dell'esito della lite ed in assenza di dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di CTU, considerata l'opinabilità e l'alea del giudizio.
3 Seguono invece la soccombenza le spese afferenti il giudizio di opposizione, insistendo parte infondatamente, a fronte di due conformi consulenze tecniche.
Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€ 1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale € 2.250,50.
Le spese di C.T.U. restano definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 4466/2025 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso e conferma le conclusioni già raggiunte in sede di ATP;
compensa le spese processuali tra le parti relative alla fase di atp;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite della fase di opposizione ad ATP che liquida complessivamente in favore dell' in misura pari ad € 2.250,50 oltre rimborso spese generali al CP_1
15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 29 novembre 2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa AU RE
4
In nome del Popolo Italiano
T R I B U N A L E D I C A T A N I A
Sezione Lavoro
La giudice del lavoro del Tribunale di Catania dott.ssa AU RE, a seguito dell'udienza del 25 novembre 2025, trattata secondo le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 4466/2025 promossa da
, rappr. e dif. dall'avv.to D'ALESSANDRO SALVATORE giusta procura Parte_1 in atti;
ricorrente contro
, rappr. e dif. dall'avv.to TOMASELLI PIER LUIGI, in forza di procura generale alle liti n. CP_1
37875/7313 del 22.3.2024 a rogito del notaio di Fiumicino (RM); Persona_1 resistente
Avente ad oggetto: opposizione ad ATP – art. 3 c. 3 l. n. 104/92 – accertamento dello stato di inabilità
Parte ricorrente concludeva come da note autorizzate.
In fatto e in diritto
Parte ricorrente con atto del 11 maggio 2025 ha proposto opposizione ex art. 445 bis c.p.c. avverso le conclusioni della C.T.U. disposta nella pregressa fase sommaria.
Si è costituito l' eccependo l'infondatezza del ricorso oltre che la sua inammissibilità. CP_2
All'esito della udienza del 25 novembre 2025 trattata nei termini e secondo le modalità dell'art. 127 ter c.p.c. la causa, istruita mediante nuova C.T.U., è stata trattenuta per la decisione e viene definita nei termini che seguono.
Preliminarmente verificata l'ammissibilità e tempestività dell'opposizione, nel merito, il ricorso è infondato.
Oggetto del presente giudizio è costituito dall'opposizione all'accertamento sanitario eseguito dal
C.T.U. nominato nella pregressa fase ex art. 445 bis c.p.c.
Va subito premesso – sì come già ripetutamente dall'Ufficio ribadito in modo conforme – che con riguardo alla eccezione formulata dall' in merito alla ricorrenza dei requisiti diversi da quello CP_1 sanitario, che l'accertamento tecnico preventivo ha come suo esclusivo oggetto la verifica della
1 ricorrenza del requisito sanitario necessario per la prestazione assistenziale richiesta e così anche la fase di opposizione.
In tal senso si è espressa la giurisprudenza di legittimità condivisa da questo giudice che, ribadendo come il procedimento per ATP abbia ad oggetto soltanto l'accertamento del requisito sanitario, ha osservato, con riferimento alla fase dell'opposizione, quanto segue: “se invece una delle parti contesti le conclusioni del CTU, si apre un procedimento contenzioso, con onere della parte dissenziente di proporre ricorso al giudice, in un termine perentorio, un ricorso in cui, a pena di inammissibilità, deve specificare i motivi della contestazione. Si svolge così una nuova fase contenziosa, ancora limitata
“solo” alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente)” (Cass. civ., sez. lav., n. 6084/2014).
Va, ancora, rilevato che ai sensi del 6° comma dell'art. 445 bis c.p.c. la parte che abbia contestato le conclusioni formulate dal CTU a seguito di accertamento tecnico preventivo, deve, nell'opposizione, specificare, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione.
Ciò posto, esaminato il ricorso in opposizione, si consideri che il CTU ha negato la sussistenza dei requisiti sanitari richiesti per la provvidenza reclamata da parte ricorrente (pensione di invalidità civile e riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità).
Nella presente fase la parte ricorrente ha insistito per il riconoscimento del proprio diritto contestando le risultanze della consulenza espletata in prima fase.
Il consulente tecnico d'ufficio nominato in sede di opposizione, con relazione immune da vizi logici e giuridici e congruamente motivata, ha riconosciuto la correttezza delle valutazioni svolte in sede di
ATP.
In particolare premesso che , sottoposta a visita medica da parte dei Sanitari della Parte_1
Commissione Medica per l'Accertamento degli Stati di Invalidità Civile di Catania ha richiesto ATP onde verificare la ricorrenza dei requisiti funzionali al riconoscimento dello status di portatrice di handicap in situazione di gravità e inabile al 100%; che in quella sede la consulente d'ufficio “in base al contenuto della domanda, valutava la perizianda un soggetto con riduzione permanente della sua capacità lavorativa nella misura dell'85% (ottantacinque per cento) e portatrice di handicap in situazione di non gravità”; ha quindi concluso nel senso che tale giudizio si presta ad essere sostanzialmente confermato atteso che la ricorrente allo stato di questi accertamenti medico-legali, risulta essere affetta da: “Esiti di sleeve gastrectomy, di asportazione adenoma ipofisario, di crollo vertebrale D12 e di frattura della caviglia destra in soggetto obeso (IMC 35,17) e osteoporotico affetto da spondilo-poliartropatia, scoliosi sinistro convessa del rachide lombare, DM di tipo II ID, artrite psoriasica, MGUS ed ipertensione arteriosa”.
2 Utilizzate le seguenti voci tabellari per l'invalidità civile (DM 5/02/92) in riferimento alla patologia riconosciuta e certificata, secondo criterio di analogia:
• Cod. 7105 (Apparato Endocrino) – Obesità con complicanze artosiche 31-40%;
• Cod. 9303 (patologia Immunitaria) Artrite reumatoide con cronicizzazione delle manifestazioni 50%;
• Cod. 9312 (Patologia immunitaria) Gammapatia monoclonale
• Cod. 9309 (Apparato endocrino) diabete mellito tipo 1° o 2° con complicanze micro macroangiopatiche con manifestazioni cliniche di medio grado (classe III) 41- 50%;
• • Cod. 6441 (Apparato cardiocircolatorio) Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca LIEVE (I classe NYHA) 21-30%;
• Cod. 9322 (Patologia neoplastica) neoplasia a prognosi favorevole con modesta compromissione funzionale 11%; preso atto delle summenzionate voci tabellari che, anche secondo criterio analogico includono tutte le patologie patite dal ricorrente ed assegnando un valore mediano per le patologie a carico dell'apparato endocrino e cardiocircolatorio, nonché sulla scorta dell'obiettività emersa nel corso delle oo.pp., ha ritenuto possibile considerare un quadro invalidante pari al 90%.
Inoltre, ha poi rappresentato che il quadro patologico patito dalla ricorrente non dà diritto al riconoscimento del comma 3 (Connotazione di gravità) dell'art. 3 della L. 104/92, atteso che le patologie accertate non riducono l'autonomia personale della stessa tali da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione.
I summenzionati requisiti sopra indicati devono essere riconosciuti dalla data della domanda amministrativa e non risultano suscettibili di revisione, in considerazione del fatto che le patologie da cui è affetto il ricorrente presentano carattere cronico e ingravescente, e non sono, secondo la scienza medica attuale, suscettibili di evoluzione favorevole né sotto il profilo clinico né sotto quello funzionale.
Le conclusioni cui è giunto il C.T.U. appaiono del tutto condivisibili, perché correttamente motivate, frutto di esame scrupoloso della fattispecie in scrutinio.
Non scalfiscono le suddette conclusioni le osservazioni formulate da parte ricorrente che non depongono nel senso prospettato a fronte delle esaurienti argomentazioni del CTU, dott. non Per_2 segnatamente confutate punto per punto.
Il ricorso va pertanto respinto.
In ragione dell'esito della lite ed in assenza di dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, ricorrono giuste ragioni per compensare le spese di CTU, considerata l'opinabilità e l'alea del giudizio.
3 Seguono invece la soccombenza le spese afferenti il giudizio di opposizione, insistendo parte infondatamente, a fronte di due conformi consulenze tecniche.
Muovendo dalla tabella numero 4 (cause di previdenza), i valori minimi sono pari ad € 2.250,50, determinati diminuendo del 50% i valori medi di cui alle voci fase di studio (€ 885,00), fase introduttiva (€ 740,00) e fase decisionale (€ 1925,00) e del 70% (come consentito dalla norma sopra riportata) il valore medio relativo alla voce fase istruttoria (€ 1585,00). Si ha così che, applicando i valori minimi, vanno liquidati per il procedimento di opposizione ad ATP € 442,50 per la fase di studio, € 370,00 per la fase introduttiva, € 475,50 per la fase istruttoria ed € 962,50 per la fase decisionale: in totale € 2.250,50.
Le spese di C.T.U. restano definitivamente a carico della parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, nel procedimento in epigrafe indicato, iscritto al n. 4466/2025 R.G.L., così statuisce: rigetta il ricorso e conferma le conclusioni già raggiunte in sede di ATP;
compensa le spese processuali tra le parti relative alla fase di atp;
condanna parte ricorrente a rifondere le spese di lite della fase di opposizione ad ATP che liquida complessivamente in favore dell' in misura pari ad € 2.250,50 oltre rimborso spese generali al CP_1
15%, CPA e IVA come per legge;
pone definitivamente a carico della parte ricorrente le spese tanto della consulenza tecnica espletata nel corso dell'accertamento tecnico preventivo, quanto della consulenza tecnica espletata in questo giudizio, liquidate con separati decreti di pari data.
Così deciso in Catania il 29 novembre 2025
La Giudice del Lavoro
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