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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/04/2024, n. 1023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1023 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R.G. n. 4031/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4031/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Scala, con studio C.F._1 in Pimonte (NA) alla Piazza Roma n.7, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. CP_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta C.F._2 delibera n. 2023/1801/GP del 17.07.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Aprea, con studio in
AM di AB (NA) alla via G. Cosenza n. 53, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
1 i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 03.10.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
Pimonte in data 27.07.2008, dal quale sono nate due figlie: il 29.11.2009, Per_1 Per_ e , il 15.10.2017, entrambe minori e residenti in [...]; che il lavora presso la con una retribuzione mensile di euro Pt_1 Organizzazione_1
1.474,00 e che la è casalinga;
che la casa coniugale è di proprietà esclusiva CP_1 del padre della le parti hanno rappresentato, altresì, il venir meno CP_1 dell'affectio coniugalis che ha reso intollerabile la vita coniugale. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, e preso atto delle conformi conclusioni del P.M., il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 22.01.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso riportate nelle note di udienza.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse delle figlie minori. In particolare, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo relativo all'affidamento delle figlie minori e alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario;
quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, prevedevano un assegno di mantenimento a carico del in favore delle figlie ed Pt_1 Per_1 Per_
e, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti, ciascun coniuge rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie. Gli stessi, inoltre, dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
2 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
AB (NA) il 02.09.1983 (C.F. ) e nata a C.F._1 CP_1
AM di AB (NA) il 10.10.1984 (C.F. ai C.F._2 seguenti patti e condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, sin dalla sottoscrizione del presente atto;
b) la casa coniugale resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra e CP_1 in essi vivranno le minori;
c) affida in modo condiviso le figlie minori e ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
d) il padre potrà visitare e prelevare le figlie il venerdì dalle ore 13.30 alla domenica fino alle 20.00 ogni quindici giorni (si precisa che il pernottamento avverrà due volte al mese);
e) il padre potrà tenere le figlie con sé, ogni settimana, il giovedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle 20,00, il padre si occuperà di assistere le figlie nello svolgimento dei compiti, di provvedere alla merenda, di accompagnare le figlie alle attività sportive o ludiche frequentate.
f) durante le festività natalizie le minori trascorreranno con il padre alternativamente ciascun anno il periodo dal 23 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio. Le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno e nelle festività civili infra annuali si applicherà il calendario ordinario.
g) Le minori trascorreranno compleanni alternati di anno in anno, con i genitori, le vacanze estive per due periodi di 15 gg ciascuno, per i periodi di vacanze estive non coperti da tali previsioni si applicherà il calendario ordinario. In caso di mancato accordo o disaccordo sui periodi verrà privilegiata la scelta del papà per gli anni pari e quella della madre per gli anni dispari. Più in particolare il padre terrà con sé le bimbe a luglio dal 1 al
15 e ad agosto dal 15 al 31, previa comunicazione alla madre entro il 15 giugno del periodo e del luogo in cui si recheranno le minori;
3 h) in caso di viaggio all'estero sarà necessario il consenso scritto dell'altro genitore;
i) pone a carico di l'obbligo di versare a , a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 500,00 da versare entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base Org_ agli indici costo-vita, oltre al 50% delle spese straordinarie;
j) dà atto che le parti prevedono che l'assegno unico universale è ripartito al 50% tra i genitori;
k) dà atto che e rinunciano CP_1 Parte_1 vicendevolmente ad ogni richiesta di assegno a titolo di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
l) dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto con reciproca soddisfazione alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro; m) dà atto che i coniugi sin d'ora dichiarano di prestare la propria autorizzazione per il rilascio del passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pimonte per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 11, parte II, Serie A Vol. I dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 13.02.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Torre Annunziata
Prima Sezione Civile
Il Tribunale di Torre Annunziata – Prima sezione civile – riunito in Camera di
Consiglio, composto dai magistrati: dott.ssa Marianna Lopiano presidente dott.ssa Maria Rosaria Barbato giudice relatore dott.ssa Raffaella Cappiello giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 4031/2023 R.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su domanda congiunta
TRA
nato a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Scala, con studio C.F._1 in Pimonte (NA) alla Piazza Roma n.7, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
E
, nata a [...] l'[...] (C.F. CP_1
, parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, giusta C.F._2 delibera n. 2023/1801/GP del 17.07.2023 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torre Annunziata, rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaela Aprea, con studio in
AM di AB (NA) alla via G. Cosenza n. 53, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
RICORRENTI
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Torre Annunziata
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: separazione consensuale.
Conclusioni:
1 i ricorrenti hanno chiesto omologare la separazione secondo le condizioni concordate.
Il P.M. in data 03.10.2023 ha espresso parere favorevole alla separazione
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 05.09.2023, i ricorrenti hanno chiesto a questo
Tribunale che fosse omologata la loro separazione personale.
A tal fine hanno premesso di avere contratto matrimonio concordatario celebrato in
Pimonte in data 27.07.2008, dal quale sono nate due figlie: il 29.11.2009, Per_1 Per_ e , il 15.10.2017, entrambe minori e residenti in [...]; che il lavora presso la con una retribuzione mensile di euro Pt_1 Organizzazione_1
1.474,00 e che la è casalinga;
che la casa coniugale è di proprietà esclusiva CP_1 del padre della le parti hanno rappresentato, altresì, il venir meno CP_1 dell'affectio coniugalis che ha reso intollerabile la vita coniugale. All'esito delle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 24.01.2024, preso atto che le parti avevano concordemente dichiarato di non volersi riconciliare, e preso atto delle conformi conclusioni del P.M., il giudice delegato rimetteva la causa al collegio per l'omologa.
In particolare, le parti con note congiunte di udienza depositate in data 22.01.2024, ribadivano la volontà di non conciliarsi e concludevano chiedendo omologarsi la separazione alle condizioni di cui al ricorso riportate nelle note di udienza.
2. La domanda è fondata.
Le circostanze addotte dalle parti e l'insistenza nella domanda stessa da parte di entrambi i coniugi confermano la sopravvenuta incompatibilità della convivenza tra le parti.
Sulle conclusioni conformi del P.M., il Collegio ritiene che la separazione possa essere omologata ai patti e alle condizioni concordate tra le parti, che non contrastano con norme inderogabili e sono conformi all'interesse delle figlie minori. In particolare, le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo relativo all'affidamento delle figlie minori e alla disciplina del diritto di visita del genitore non collocatario;
quanto alle condizioni patrimoniali della separazione, prevedevano un assegno di mantenimento a carico del in favore delle figlie ed Pt_1 Per_1 Per_
e, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti, ciascun coniuge rinunziava a qualsivoglia assegno di mantenimento e/o altro contributo economico da parte dell'altro, accettando, reciprocamente, le operate rinunzie. Gli stessi, inoltre, dichiaravano di avere bonariamente definito e transatto ogni altra questione di carattere economico-patrimoniale, nessuna esclusa, tra i medesimi pendente e, per l'effetto, di non avere reciprocamente nulla altro a pretendere, per qualsivoglia titolo, ragione o causale, nessuna esclusa.
2 3. Trattandosi di procedura camerale in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine alle stesse.
P.Q.M.
Il tribunale, sul ricorso proposto congiuntamente da e Parte_1 [...]
così provvede: CP_1
A. omologa la separazione dei coniugi nato a [...] Parte_1
AB (NA) il 02.09.1983 (C.F. ) e nata a C.F._1 CP_1
AM di AB (NA) il 10.10.1984 (C.F. ai C.F._2 seguenti patti e condizioni:
a) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi ciascuno di fissare la propria residenza, sin dalla sottoscrizione del presente atto;
b) la casa coniugale resterà nella esclusiva disponibilità della Sig.ra e CP_1 in essi vivranno le minori;
c) affida in modo condiviso le figlie minori e ad entrambi i Per_1 genitori, con collocazione preferenziale presso la madre;
d) il padre potrà visitare e prelevare le figlie il venerdì dalle ore 13.30 alla domenica fino alle 20.00 ogni quindici giorni (si precisa che il pernottamento avverrà due volte al mese);
e) il padre potrà tenere le figlie con sé, ogni settimana, il giovedì e il venerdì dalle ore 17.00 alle 20,00, il padre si occuperà di assistere le figlie nello svolgimento dei compiti, di provvedere alla merenda, di accompagnare le figlie alle attività sportive o ludiche frequentate.
f) durante le festività natalizie le minori trascorreranno con il padre alternativamente ciascun anno il periodo dal 23 Dicembre al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 7 Gennaio. Le vacanze pasquali alternativamente di anno in anno e nelle festività civili infra annuali si applicherà il calendario ordinario.
g) Le minori trascorreranno compleanni alternati di anno in anno, con i genitori, le vacanze estive per due periodi di 15 gg ciascuno, per i periodi di vacanze estive non coperti da tali previsioni si applicherà il calendario ordinario. In caso di mancato accordo o disaccordo sui periodi verrà privilegiata la scelta del papà per gli anni pari e quella della madre per gli anni dispari. Più in particolare il padre terrà con sé le bimbe a luglio dal 1 al
15 e ad agosto dal 15 al 31, previa comunicazione alla madre entro il 15 giugno del periodo e del luogo in cui si recheranno le minori;
3 h) in caso di viaggio all'estero sarà necessario il consenso scritto dell'altro genitore;
i) pone a carico di l'obbligo di versare a , a Parte_1 CP_1 titolo di mantenimento delle figlie minori, la somma di euro 500,00 da versare entro il giorno 05 di ogni mese e da rivalutarsi annualmente in base Org_ agli indici costo-vita, oltre al 50% delle spese straordinarie;
j) dà atto che le parti prevedono che l'assegno unico universale è ripartito al 50% tra i genitori;
k) dà atto che e rinunciano CP_1 Parte_1 vicendevolmente ad ogni richiesta di assegno a titolo di mantenimento, dichiarando di essere economicamente autosufficienti;
l) dà atto che i coniugi dichiarano di aver già provveduto con reciproca soddisfazione alla divisione amichevole di ogni bene posseduto in comunione e di non aver nulla più a pretendere l'uno dall'altro; m) dà atto che i coniugi sin d'ora dichiarano di prestare la propria autorizzazione per il rilascio del passaporto.
B. ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato Civile del Comune di Pimonte per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lettera d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento stato Civile) (atto n. 11, parte II, Serie A Vol. I dei registri di matrimonio dell'anno 2008);
C. nulla sulle spese.
Torre Annunziata, camera di consiglio del 13.02.2024
Il Giudice estensore Il Presidente
dott.ssa Maria Rosaria Barbato dott.ssa Marianna Lopiano
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