Art. 2.
Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.
Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.
Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.
Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti piu' fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sara' concesso al consorzio e sara' determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.
Sono ammessi a beneficiare dei contributi previsti dall'art. 1 coloro che abbiano interesse alla ricostituzione dell'azienda.
Agli affittuari, ai mezzadri, ai coloni, ai compartecipanti, che ne facciano documentata richiesta, saranno direttamente corrisposti i contributi di loro spettanza.
Ai conduttori non proprietari, ai mezzadri e coloni che abbiano eseguito nel fondo migliorie, previste dal contratto con il proprietario o riconosciute dalla legge, spettera' il contributo per il ripristino delle opere di miglioria, alle quali abbiano provveduto.
Qualora le opere di ripristino e di ricostruzione di cui all'art. 1, riguardanti piu' fondi, vengano eseguite da consorzi di proprietari, comunque esistenti o costituiti a questo scopo, il contributo sara' concesso al consorzio e sara' determinato per singole aziende, avuto riguardo alla loro ampiezza e alla quota di spesa ammessa a ciascuna riferibile.