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Sentenza 27 febbraio 2026
Sentenza 27 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 27/02/2026, n. 32 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 32 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 32/2026
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000341921801 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno presente.
Resistente/Appellato: Si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 01/09/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, in qualità di socia illimitatamente responsabile della Società_1 sas in liquidazione, impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento n. 061 2025 0000 341921, notificatale in data 05/06/2025, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, per la presentazione del modello 770/2022, per l'anno di imposta 2021. Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base di un unico motivo: 1) Nullità della cartella per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Livorno.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, replicando alle argomentazioni di parte ricorrente. In particolare evidenzia che nel caso in esame, è stata, in effetti, compilata la “ComUnica” per la variazione di indirizzo fiscale ed è stata inoltrata alla Camera di Commercio, tuttavia, non essendo stato spuntato il flag che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente (allegato n. 4 Distinta Gta e n. 5 protocollo GTA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
La società aveva cessato ogni attività presso la sede di Marciana e veniva posta in liquidazione con trasferimento della sede legale in Indirizzo_1, con atto del notaio Nominativo_1 del 16/07/2021 [Cfr.All.4] e iscritto in data 05/08/2021 al n. 554 Serie 1T. Il modello 770/2022 veniva presentato in data 27/10/2022 [Cfr.All.3] a Montecatini Terme, per cui la sede competente era ormai
Pistoia da oltre 15 mesi.
Con l'ordinanza n. 21635 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cardine in materia di riscossione coattiva: la nullità della cartella di pagamento emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente.
La competenza, radicata nel domicilio fiscale del contribuente, non è una mera formalità procedurale, ma un requisito di validità dell'atto, posto a presidio del diritto di difesa e dei principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, confermando che l'unificazione della riscossione sotto un unico ente nazionale non ha scalfito la rilevanza delle articolazioni territoriali e delle relative, inderogabili, sfere di competenza. Inoltre nel caso di cui si discute vi è a monte anche l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché operata dall'Agenzia di Livorno, anziché dall'Agenzia di Pistoia competente perché come già visto il mod 770 da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo è stato presentato all'Agenzia delle Entrate di Pistoia. Territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale della società.
Le spese devono essere compensate. Ciò in considerazione del fatto che la società ricorrente pur avendo compilata la “ComUnica” per la variazione di indirizzo fiscale ed avendola inoltrata alla Camera di
Commercio, tuttavia, non avendo spuntato il flag che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente resistente che senza colpa ha iscritto a ruolo la somma richiesta con l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte in funzione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 27/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 26/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
FUGACCI PIERLUIGI, Giudice monocratico in data 26/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 205/2025 depositato il 02/09/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 06120250000341921801 IRPEF-ALTRO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Nessuno presente.
Resistente/Appellato: Si rimette agli atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato il 01/09/2025, la Sig.ra Ricorrente_1, in qualità di socia illimitatamente responsabile della Società_1 sas in liquidazione, impugna nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, la cartella di pagamento n. 061 2025 0000 341921, notificatale in data 05/06/2025, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36 bis del DPR 600/1973, per la presentazione del modello 770/2022, per l'anno di imposta 2021. Con tempestivo ricorso è stato impugnato il predetto atto sulla base di un unico motivo: 1) Nullità della cartella per incompetenza territoriale dell'Agenzia delle Entrate e carenza di potere dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione di Livorno.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate di Livorno, replicando alle argomentazioni di parte ricorrente. In particolare evidenzia che nel caso in esame, è stata, in effetti, compilata la “ComUnica” per la variazione di indirizzo fiscale ed è stata inoltrata alla Camera di Commercio, tuttavia, non essendo stato spuntato il flag che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente (allegato n. 4 Distinta Gta e n. 5 protocollo GTA).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giudice esaminati gli atti di causa ritiene il ricorso fondato e in quanto tale meritevole di accoglimento.
La società aveva cessato ogni attività presso la sede di Marciana e veniva posta in liquidazione con trasferimento della sede legale in Indirizzo_1, con atto del notaio Nominativo_1 del 16/07/2021 [Cfr.All.4] e iscritto in data 05/08/2021 al n. 554 Serie 1T. Il modello 770/2022 veniva presentato in data 27/10/2022 [Cfr.All.3] a Montecatini Terme, per cui la sede competente era ormai
Pistoia da oltre 15 mesi.
Con l'ordinanza n. 21635 del 28 luglio 2025, la Corte di Cassazione ribadisce con fermezza un principio cardine in materia di riscossione coattiva: la nullità della cartella di pagamento emessa da un Agente della riscossione territorialmente incompetente.
La competenza, radicata nel domicilio fiscale del contribuente, non è una mera formalità procedurale, ma un requisito di validità dell'atto, posto a presidio del diritto di difesa e dei principi di efficienza e buon andamento dell'azione amministrativa.
La pronuncia si inserisce in un solco giurisprudenziale consolidato, confermando che l'unificazione della riscossione sotto un unico ente nazionale non ha scalfito la rilevanza delle articolazioni territoriali e delle relative, inderogabili, sfere di competenza. Inoltre nel caso di cui si discute vi è a monte anche l'illegittimità dell'iscrizione a ruolo perché operata dall'Agenzia di Livorno, anziché dall'Agenzia di Pistoia competente perché come già visto il mod 770 da cui è scaturita l'iscrizione a ruolo è stato presentato all'Agenzia delle Entrate di Pistoia. Territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale della società.
Le spese devono essere compensate. Ciò in considerazione del fatto che la società ricorrente pur avendo compilata la “ComUnica” per la variazione di indirizzo fiscale ed avendola inoltrata alla Camera di
Commercio, tuttavia, non avendo spuntato il flag che individuava tra gli altri destinatari anche Agenzia delle Entrate, tale modifica non è pervenuta all'ente resistente che senza colpa ha iscritto a ruolo la somma richiesta con l'atto impugnato.
P.Q.M.
La Corte in funzione monocratica accoglie il ricorso. Spese compensate.