TRIB
Sentenza 18 maggio 2025
Sentenza 18 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 18/05/2025, n. 490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 490 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Eugenio
Facciolla, all'udienza del 15 5 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2596/2022 R.G. vertente
fra
c.f. rappresentata e difesa dall'Avv. Vito Carella ed Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato nel di lui studio in Potenza, via Isca del Pioppo 94, giusta mandato in atti;
RICORRENTE
, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, dall'Avv. Antonio Controparte_1
Raffaele Pettorruso, e nel di lui studio domiciliato in Lavello via Pascoli 4, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 11.10.2022 e ritualmente notificato, adiva il giudice del lavoro Parte_1
ed esponeva di essere stata nominata commissario di concorso indetto dal Comune di CP_1
nel 2021 per titoli ed esami, per la copertura di due posti di “istruttore direttivo amministrativo- contabile” categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato, e per tale attività
l'Ente le aveva corrisposto compensi in misura inferiore rispetto alla determina di nomina n.91 del
14 aprile 2021 che prevedeva i compensi dei commissari determinati sulla base del DPCM 23 marzo
1995, ma tenuto conto degli aggiornamenti stabiliti nel DPCM 24 aprile 2020; tuttavia l'Ente nel 2022 aveva proceduto alla liquidazione dei compensi tenendo in considerazione solo il DPCM 23 marzo 1995 senza l'ulteriore aggiornamento, e quindi euro 420,73, e non euro 1963,76. Adiva pertanto il giudice chiedendo il riconoscimento del diritto alla liquidazione di euro 1880,00 per le funzioni di commissario descritte, e detratto quanto percepito, ila condanna dell'Ente al pagamento dell'ulteriore somma di euro 1543,03 a titolo di differenza, oltre interessi moratori ex art. 1294 cc e rivalutazione al soddisfo. Con vittoria di spese e onorari di causa.
Si costituiva il chiedendo nel merito il rigetto del ricorso, con vittoria di Controparte_1
spese. Rilevava, in particolare, la legittimità dell'operato dell'Ente in quanto correttamente la liquidazione era avvenuta sulla base proprio del DPCM del 1995 e non del 2020 in quanto non recepito come per legge con regolamento dallo stesso ente, per cui un eventuale ulteriore maggiore esborso avrebbe comportato i rilievi della Corte dei Conti. Chiedeva pertanto il rigetto del ricorso con ogni conseguente statuizione anche in ordine alle spese di lite.
La causa veniva istruita attraverso prova documentale e all'odierna udienza, sulle note scritte delle parti, veniva trattenuta per la decisione e all'esito della camera di consiglio, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, mediante deposito telematico.
2. La domanda merita accoglimento.
Parte ricorrente, premessi i fatti di causa come in premessa, invoca la mancata applicazione della determina 91 del 2021, con la quale il Comune ha incaricato la ricorrente di svolgere CP_1
le funzioni di commissario di concorso, ritenendo la stessa una proposta contrattuale, accettata dalla ricorrente. Detta determina secondo la ricorrente prevede la determinazione dei compensi dei commissari in base al DPCM 23 marzo 1995, ma con gli aggiornamenti del DPCM 24 aprile 2020, e tuttavia, il ha liquidato i compensi sulla base del solo DPCM 23 marzo 1995. CP_1
L'Amministrazione comunale si è costituita fondando le proprie ragioni sul rispetto della normativa,
e sul fatto del mancato recepimento del successivo decreto in quanto inconferente rispetto alla previsione di bilancio, e perché non in regola con le previsioni di spesa del bando, e perché la ricorrente ha accettato le condizioni di nomina.
Dalla disamina degli atti è dato evincersi che la determina di cui trattasi prevede sul punto in discussione che “l'impegno di spesa inerente il compenso da riconoscersi in favore dei componenti la commissione esaminatrice , qualora dovuto, ai sensi del DPCM 23 marzo 1995, verrà effettuato mediante successivo atto formale con imputazione sull'apposito capitolo del bilancio di previsione;
VISTO il DPCM 24 aprile 2020 per l'aggiornamento della misura dei compensi di cui al sopracitato decreto…”.
Come è agevole verificare, pertanto, le argomentazioni spese dall'Ente a contrario non resistono alla previsione della determina;
la previsione di liquidazione dei compensi in base al DPCM del 1995 richiama espressamente l'aggiornamento in base al successivo DPCM del 2020, infatti, intanto perché altrimenti non avrebbe alcun senso richiamare questa norma, né l'Ente spiega il perché del rimando
(DI PRECISARE …VISTO IL DPCM 24 aprile 2020…), e soprattutto perché nessun specifico
“recepimento” avrebbe dovuto effettuare l'Ente in quanto norma successiva di immediata applicazione che prevede in apertura “Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM). (20A04798) (GU Serie Generale n.225 del 10-09-2020)”
…”Considerata la necessita' di aggiornare i compensi per i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a un pubblico impiego…”…”1. Il presente decreto, in applicazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 13, della legge 19 giugno 2019, n. 56, provvede all'aggiornamento della misura dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla vigilanza delle procedure concorsuali indette..”; nonché in quanto l'Ente ha agito nell'ambito di un rapporto di topo privatistico con applicazione delle regole proprie del codice civile e quindi non nell'ambito del diritto pubblico.
Tanto premesso, è pur vero che il DPCM in questione prevede che gli Enti locali “possono recepire” le disposizioni in questione;
tuttavia, proprio l'espressa previsione della determina depone per un recepimento di fatto del DPCM di aggiornamento dei dati, diversamente avrebbe determinato i compensi dei commissari soltanto con riferimento al DPCM 23 marzo 1995, senza alcun riferimento al DPCM 24 aprile 2020. Pertanto, proposto l'incarico, e accettato dalla ricorrente alle condizioni, previsioni e pattuizioni della determina, il rapporto contrattuale intercorso tra l'Ente e la ricorrente si
è perfezionato e, applicate le nuove disposizioni per la determinazione dei compensi ai commissari, corretto risulta il calcolo operato dalla ricorrente sul quantum alla stessa spettante e dovuto dal in misura di complessive euro 1963,76, e detratta la somma già corrisposta di euro 420,73, CP_1
per una differenza ancora dovuta, pari ad euro 1.543,03.
3. Per il principio di soccombenza al rigetto del ricorso consegue la condanna dell'Ente resistente alle spese di lite, liquidate come in dispositivo ex DM 37/2018 e DM 147/2022 in base all'oggetto, al valore e alle fasi della causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 11.10.2022, ogni altra domanda eccezione Parte_1
e deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e per l'effetto dichiara il diritto della ricorrente alle differenze sui compensi spettanti quale Commissario di concorso per titoli ed esami, per la copertura di due posti di
“istruttore direttivo amministrativo-contabile” categoria D, posizione economica D1, a tempo pieno e indeterminato – determina 91 del 2021 del;
Controparte_1
CP_ 2) condanna l resistente in persona del sindaco p.t. al pagamento in favore della ricorrente della somma di euro 1543,03 oltre interessi e rivalutazione monetaria;
3) condanna il in persona del Sindaco p.t. al pagamento in favore della Controparte_1
ricorrente della somma di euro 1314,00 per spese e onorari di causa, oltre Iva e CPA se dovuti.
Potenza lì 15 maggio 2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla