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Sentenza 31 luglio 2025
Sentenza 31 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 31/07/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 31 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Connecticut (USA), il 3.10.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Aprigliano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Fabio Filzi n. 41;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
Ferrazzano (CB), successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America, con vittoria di spese.
pagina 1 di 5 Si è costituito il chiedendo: in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
in via subordinata, la compensazione delle spese di lite;
nel merito, ha evidenziato: la carenza di interesse ad agire in ragione della mancanza di prova di aver adito l'Amministrazione competente, di aver avviato il procedimento amministrativo e di aver atteso lo spirare del termine di 730 giorni;
la mancanza di prova della linea di discendenza da avo italiano, in ragione del deposito del solo atto di nascita dell'ascendente, non contenente alcun accertamento della sua cittadinanza italiana.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 15 luglio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1) Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n.
362/1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24
Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai
pagina 2 di 5 decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (Cass. Civ. SSUU 28873/2008).
2) Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022): nel caso di specie, la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva e la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
3) Nel merito
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
Ferrazzano (CB), successivamente emigrato in negli Stati Uniti d'America, con vittoria di spese.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierna ricorrente è compiutamente documentata.
pagina 3 di 5 Ed invero la parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio allegando l'atto di nascita del sig. (nato il [...] a [...]) unitamente Persona_1 agli ulteriori certificati di nascita dei discendenti, sino all'odierna ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a mere difese, prive di documentazione a supporto - .
La ricorrente ha, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al d'Italia a Parte_2
Los Angeles (Stati Uniti d'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per la parte ricorrente, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione emerge che non vi siano stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché la ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale d'Italia a Los Angeles (Stati Uniti d'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini pagina 4 di 5 l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alle difese delle parti e ai motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Claudia Carissimi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 342/2025 promossa ex art. 281 decies
c.p.c. da:
(C.F. ), nata a [...] – Parte_1 C.F._1
Connecticut (USA), il 3.10.1986, rappresentata e difesa dall'Avv. Salvatore
Aprigliano, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Milano, via Fabio Filzi n. 41;
Ricorrente contro
(C.F. , in persona del pro Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Campobasso, presso i cui uffici è domiciliato;
Convenuto
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
Interventore ex lege
Oggetto: domanda di cittadinanza
Conclusioni: le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
Ferrazzano (CB), successivamente emigrato negli Stati Uniti d'America, con vittoria di spese.
pagina 1 di 5 Si è costituito il chiedendo: in via principale, la declaratoria di Controparte_1 inammissibilità del ricorso per difetto delle condizioni dell'azione, o comunque, il rigetto nel merito per infondatezza della domanda;
in via subordinata, la compensazione delle spese di lite;
nel merito, ha evidenziato: la carenza di interesse ad agire in ragione della mancanza di prova di aver adito l'Amministrazione competente, di aver avviato il procedimento amministrativo e di aver atteso lo spirare del termine di 730 giorni;
la mancanza di prova della linea di discendenza da avo italiano, in ragione del deposito del solo atto di nascita dell'ascendente, non contenente alcun accertamento della sua cittadinanza italiana.
La causa è stata istruita in via documentale e discussa all'udienza del 15 luglio
2025, celebrata in forma cartolare, previo deposito di note scritte autorizzate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni riportandosi a quelle rassegnate nei rispettivi scritti difensivi, chiedendone l'integrale accoglimento.
***
La domanda è fondata e deve essere accolta.
1) Sulla mancata instaurazione del procedimento amministrativo
L'eccezione sollevata dalla parte convenuta si rivela infondata e deve essere respinta: il mancato decorso del termine di 730 giorni previsto dall'art. 3 del DPR n.
362/1994, entro cui la PA può decidere, è irrilevante in quanto, in difetto di espressa previsione legislativa, non può ritenersi che il decorso di tale termine sia previsto a pena di improcedibilità, atteso che le sanzioni processuali e, in particolare, quelle restrittive del diritto di azione costituzionalmente tutelato (24
Cost.) non sono suscettibili di applicazione analogica. In altri termini, non è possibile creare in via giurisprudenziale cause di inammissibilità ovvero improcedibilità che non siano espressamente previste dalla legge. Ed ancora, “in via generale, la giurisprudenza ha escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del
2008)” (Tribunale Firenze, 17.01.2023). Ed ancora, “il diritto alla cittadinanza […] è tutelabile immediatamente e incondizionatamente, indipendentemente da qualsiasi procedura amministrativa”, non essendo prevista “né dalla legge n. 91/1992, né dai
pagina 2 di 5 decreti attuativi, alcuna obbligatorietà di presentare previamente una domanda amministrativa per il riconoscimento dell'acquisto della cittadinanza ex lege”
(Tribunale Genova, sent. 802/2025). È stato dunque escluso che tale domanda costituisca una condizione di procedibilità dell'azione giudiziaria, richiamandosi espressamente il principio del “doppio binario”, secondo cui “l'assenza di certificazione amministrativa non può precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto” (Cass. Civ. SSUU 28873/2008).
2) Sulla carenza di prova: genericità dell'eccezione
Parimenti infondata è l'eccezione di mancanza di prova dei fatti posti a fondamento della domanda.
Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, “nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale
L. n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione, la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva” (Cass. Civ. SSUU 25317/2022 e 25318/2022): nel caso di specie, la documentazione posta a corredo della domanda si rivela completa ed esaustiva e la parte convenuta non ha fornito la necessaria prova contraria.
3) Nel merito
La ricorrente chiede che venga dichiarato il suo status di cittadina italiana in virtù della discendenza da , cittadino italiano nato il [...] a Persona_1
Ferrazzano (CB), successivamente emigrato in negli Stati Uniti d'America, con vittoria di spese.
La domanda è fondata e va accolta.
La linea di discendenza che conduce dall'avo italiano all'odierna ricorrente è compiutamente documentata.
pagina 3 di 5 Ed invero la parte ricorrente ha adempiuto all'onere probatorio allegando l'atto di nascita del sig. (nato il [...] a [...]) unitamente Persona_1 agli ulteriori certificati di nascita dei discendenti, sino all'odierna ricorrente.
La parte convenuta è venuta meno all'onere probatorio non avendo depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano – essendosi limitata a mere difese, prive di documentazione a supporto - .
La ricorrente ha, inoltre, allegato copia dei tentativi di invio delle domande di riconoscimento della cittadinanza italiana inviate al d'Italia a Parte_2
Los Angeles (Stati Uniti d'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza - mediante procedura online dai quali è possibile evincere l'impossibilità, per la parte ricorrente, di addivenire ad un incontro con l'autorità consolare.
Dall'esame della documentazione emerge che non vi siano stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta
Costituzionale.
Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della
Costituzione Italiana.
In linea di principio pertanto la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Senonché la ricorrente ha dato prova di avere tentato di presentare domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana presso il sito online del Consolato
Generale d'Italia a Los Angeles (Stati Uniti d'America) - territorialmente competente per la rispettiva residenza -, dimostrando l'impossibilità di ottenere nei termini pagina 4 di 5 l'accoglimento della stessa. Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate, avuto riguardo alle difese delle parti e ai motivi della decisione.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in accoglimento della domanda
- dichiara che la ricorrente è cittadina italiana;
- ordina al , e per esso all' ufficiale dello stato civile Controparte_1 competente, di procedere alle iscrizioni trascrizioni e annotazioni di legge nei registri dello stato civile della cittadinanza della persona indicata, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Campobasso, 31 luglio 2025.
Il Giudice
Dott.ssa Claudia Carissimi
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