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Sentenza 15 maggio 2025
Sentenza 15 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 15/05/2025, n. 2442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 2442 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2025 |
Testo completo
N. 22545/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 22545 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Margherita Salzer in Mestre Venezia, Via Torre
Belfredo 55, (pec: , che la rappresenta ed assiste per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], contumace Controparte_1
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la separazione personale delle parti e 2) Dato atto che i figli ed hanno espresso la Parte_1 Controparte_1 Per_1 Per_2
volontà di continuare a vivere con la madre nella abitazione famigliare assegnare alla ricorrente l'immobile Parte_1
ubicato in Mestre-Venezia, Via Francesco Ferrara 1 interno 3 con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di che egli sarà libero di prelevare a sua semplice richiesta. 3) Controparte_1
Prevedere che contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendano Controparte_1
necessarie nello interesse dei figli e come descritte e dettagliate dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.” Per_1 Per_2
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 la signora espone di aver contratto in data Parte_1
01.09.1990 matrimonio concordatario con il sig. . Controparte_1
I figli della coppia, (n. 09.03.1996) e (n. 12.04.1999), da tempo maggiorenni, non svolgono Per_1 Per_2
alcuna attività lavorativa, non hanno reddito o rendite che consentano loro di essere economicamente autonomi e convivono con i genitori nella casa coniugale sita in Mestre-Venezia, Via Ferrara 1/a, di proprietà esclusiva della sig.ra . Pt_1
La ricorrente riferisce che il venir meno dell'affectio coniugalis è legato ad alcune iniziative poco chiare intraprese dal coniuge, come la sottoscrizione di un contratto di locazione di immobile - cui è seguita una pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al pagamento di euro
10.710,00 per canoni, oltre ad interessi e spese legali quantificate in euro 3.244,00, ed accessori - e il suo coinvolgimento in oscure vicende in relazione alle quali il Tribunale di Venezia, nel procedimento rubricato al n. 2134/2021 R.G. si è pronunciato descrivendo il sig. come ludopatico e coinvolto CP_1
in rapporti di prestiti usurari.
Le condotte del convenuto, oltre ad incidere pesantemente sul bilancio familiare, hanno effetti negativi sui figli ed hanno compromesso in modo irreversibile il legame affettivo fra i coniugi.
2 La sig.ra rappresenta quindi che la convivenza è divenuta intollerabile e non ulteriormente Pt_1
proseguibile. Pertanto, atteso che il sig. non ha nemmeno ritirato la raccomandata inviatagli CP_1
al fine di verificare la sua disponibilità ad una separazione consensuale, la sig.ra si è determinata Pt_1
ad azionare la domandata oggetto del presente giudizio.
Quanto alla propria situazione economica e patrimoniale, la ricorrente precisa di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di e di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, Controparte_2
nella quale i figli hanno manifestato la volontà di continuare a convivere.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, anche in via provvisoria, dichiarare la separazione personale fra i coniugi, assegnare a lei la casa coniugale con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto. Ha chiesto inoltre prevedersi a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% Controparte_1
al pagamento delle spese straordinarie per i figli e secondo il Protocollo in uso al Tribunale Per_1 Per_2
di Venezia. Nulla a titolo di contributo al proprio mantenimento.
*****
All'udienza del 25.03.2025, la ricorrente comparsa personalmente, ha confermato la volontà di non riconciliarsi e ha insistito per il ricorso. Il sig. , non costituito in giudizio, è anch'egli comparso CP_1
personalmente in udienza ed è stato sentito dal Giudice che ha provveduto in via provvisoria come da ricorso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero.
*******
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento. Invero, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è confermata sia dalle allegazioni poste dalla ricorrente a fondamento del ricorso, sia dal comportamento processuale del resistente, il quale ritualmente evocato in giudizio non si è costituito in giudizio, con ciò manifestando il suo disinteresse per le sorti del rapporto coniugale.
3 Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
La ricorrente nulla ha chiesto per il proprio mantenimento, avendo documentato di disporre di redditi propri, né per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, si osserva che il sig. - comparendo personalmente CP_1
in udienza senza essere costituito in giudizio - ha dichiarato di aderire alla domanda formulata dalla ricorrente di contribuirvi nella misura del 50%. Orbene, le dichiarazioni della parte non costituita, comparsa personalmente all'udienza di prima comparizione senza l'assistenza del difensore, in particolare con riguardo ai provvedimenti relativi agli aspetti economico patrimoniali, possono assumere valore esclusivamente come presunzioni ed indizi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c. in unione ad altri elementi probatori, sicché, per esempio, non potrebbe essere riconosciuto valore probatorio di confessione giudiziale alle dichiarazioni rese contra se dal coniuge non assistito dal difensore (Cass.
24.02.2017, n. 4860; Cass. 04.04.2014, n. 7998).
Tuttavia, resta ferma, ed assume rilevanza ai fini della decisione, la circostanza che il convenuto, non ha contestato quando dedotto dalla ricorrente in merito alla non autosufficienza economica dei figli maggiorenni conviventi con i genitori, né ha smentito, ed anzi ha confermato in udienza – per quanto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese in tale sede debba essere valutata nei termini predetti - che entrambi non lavorano e che hanno problemi di natura personale che ne limitano la socializzazione.
Tanto considerato può essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente di porre a carico del sig.
l'obbligo di provvedere al contributo delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%. CP_1
4 Stante la maggiore età di e non sussistono i presupposti per ulteriori pronunce da parte Per_1 Per_2
del Tribunale.
La natura costitutiva necessaria della pronuncia e l'assenza di contestazioni in ordine al mantenimento dei figli giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e , congiuntisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 01.09.1990, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 64, parte II, serie A, dell'anno 1990;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- dispone il rilascio da parte del sig. , entro il 30.06.2025, della casa coniugale sita in Controparte_1
Mestre-Venezia, Via Francesco Ferrara 1, interno 3, con ogni arredo e corredo, nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra ; Parte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo contribuire nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1
spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli e sulla base del Per_1 Per_2
Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di parte resistente l'altra metà delle spese, liquidate nell'intero in € 49,00 per anticipazioni, oltre € 2.905 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.; nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Venezia, Sezione Seconda Civile, composto dai signori Magistrati: dott.ssa Tania Vettore Presidente rel. ed est. dott. Alessandro Cabianca Giudice dott. Vincenzo Ciliberti Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 22545 del Registro degli affari contenziosi civili dell'anno 2024, promosso da:
(C.F.: ), nata a [...] il [...], ivi residente, Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Maria Margherita Salzer in Mestre Venezia, Via Torre
Belfredo 55, (pec: , che la rappresenta ed assiste per Email_1
procura allegata telematicamente al ricorso introduttivo;
ricorrente contro
, nato a [...] il [...], contumace Controparte_1
resistente con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
1 intervenuto
In punto: separazione giudiziale.
Conclusioni del ricorrente, come da ricorso che di seguito si riproducono: “1) Dichiarare la separazione personale delle parti e 2) Dato atto che i figli ed hanno espresso la Parte_1 Controparte_1 Per_1 Per_2
volontà di continuare a vivere con la madre nella abitazione famigliare assegnare alla ricorrente l'immobile Parte_1
ubicato in Mestre-Venezia, Via Francesco Ferrara 1 interno 3 con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto, eccezion fatta che per gli effetti personali di che egli sarà libero di prelevare a sua semplice richiesta. 3) Controparte_1
Prevedere che contribuisca nella misura del 50% al pagamento delle spese straordinarie che si rendano Controparte_1
necessarie nello interesse dei figli e come descritte e dettagliate dal Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.” Per_1 Per_2
Il pubblico ministero intervenuto ha espresso parere favorevole.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 08.11.2024 la signora espone di aver contratto in data Parte_1
01.09.1990 matrimonio concordatario con il sig. . Controparte_1
I figli della coppia, (n. 09.03.1996) e (n. 12.04.1999), da tempo maggiorenni, non svolgono Per_1 Per_2
alcuna attività lavorativa, non hanno reddito o rendite che consentano loro di essere economicamente autonomi e convivono con i genitori nella casa coniugale sita in Mestre-Venezia, Via Ferrara 1/a, di proprietà esclusiva della sig.ra . Pt_1
La ricorrente riferisce che il venir meno dell'affectio coniugalis è legato ad alcune iniziative poco chiare intraprese dal coniuge, come la sottoscrizione di un contratto di locazione di immobile - cui è seguita una pronuncia giudiziale di risoluzione del contratto per inadempimento, con condanna al pagamento di euro
10.710,00 per canoni, oltre ad interessi e spese legali quantificate in euro 3.244,00, ed accessori - e il suo coinvolgimento in oscure vicende in relazione alle quali il Tribunale di Venezia, nel procedimento rubricato al n. 2134/2021 R.G. si è pronunciato descrivendo il sig. come ludopatico e coinvolto CP_1
in rapporti di prestiti usurari.
Le condotte del convenuto, oltre ad incidere pesantemente sul bilancio familiare, hanno effetti negativi sui figli ed hanno compromesso in modo irreversibile il legame affettivo fra i coniugi.
2 La sig.ra rappresenta quindi che la convivenza è divenuta intollerabile e non ulteriormente Pt_1
proseguibile. Pertanto, atteso che il sig. non ha nemmeno ritirato la raccomandata inviatagli CP_1
al fine di verificare la sua disponibilità ad una separazione consensuale, la sig.ra si è determinata Pt_1
ad azionare la domandata oggetto del presente giudizio.
Quanto alla propria situazione economica e patrimoniale, la ricorrente precisa di svolgere attività lavorativa alle dipendenze di e di essere proprietaria esclusiva della casa coniugale, Controparte_2
nella quale i figli hanno manifestato la volontà di continuare a convivere.
Tanto premesso, la ricorrente ha chiesto, anche in via provvisoria, dichiarare la separazione personale fra i coniugi, assegnare a lei la casa coniugale con ogni arredo e corredo e quanto in essa contenuto. Ha chiesto inoltre prevedersi a carico del sig. l'obbligo di contribuire nella misura del 50% Controparte_1
al pagamento delle spese straordinarie per i figli e secondo il Protocollo in uso al Tribunale Per_1 Per_2
di Venezia. Nulla a titolo di contributo al proprio mantenimento.
*****
All'udienza del 25.03.2025, la ricorrente comparsa personalmente, ha confermato la volontà di non riconciliarsi e ha insistito per il ricorso. Il sig. , non costituito in giudizio, è anch'egli comparso CP_1
personalmente in udienza ed è stato sentito dal Giudice che ha provveduto in via provvisoria come da ricorso e ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, previa acquisizione delle conclusioni del
Pubblico Ministero.
*******
La domanda di separazione personale dei coniugi proposta dalla ricorrente è fondata e deve trovare accoglimento. Invero, l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza è confermata sia dalle allegazioni poste dalla ricorrente a fondamento del ricorso, sia dal comportamento processuale del resistente, il quale ritualmente evocato in giudizio non si è costituito in giudizio, con ciò manifestando il suo disinteresse per le sorti del rapporto coniugale.
3 Ai sensi dell'art. 151 c.c. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità della convivenza oggettivamente apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura del rapporto coniugale dipendere dalla condizione di disaffezione e di distacco spirituale di una sola delle parti, verificabile in base a fatti obiettivi, come la presentazione stessa del ricorso ed il successivo comportamento processuale (e, in particolare alle negative risultanze del tentativo di conciliazione), dovendosi ritenere in tali evenienze, venuto meno quel principio del consenso che, con la riforma attuata dalla legge 19 maggio 1975, n. 151, caratterizza ogni vicenda del rapporto coniugale.
La ricorrente nulla ha chiesto per il proprio mantenimento, avendo documentato di disporre di redditi propri, né per il mantenimento ordinario dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti.
Quanto alle spese straordinarie per i figli, si osserva che il sig. - comparendo personalmente CP_1
in udienza senza essere costituito in giudizio - ha dichiarato di aderire alla domanda formulata dalla ricorrente di contribuirvi nella misura del 50%. Orbene, le dichiarazioni della parte non costituita, comparsa personalmente all'udienza di prima comparizione senza l'assistenza del difensore, in particolare con riguardo ai provvedimenti relativi agli aspetti economico patrimoniali, possono assumere valore esclusivamente come presunzioni ed indizi liberamente valutabili dal giudice ex art. 116 c.p.c. in unione ad altri elementi probatori, sicché, per esempio, non potrebbe essere riconosciuto valore probatorio di confessione giudiziale alle dichiarazioni rese contra se dal coniuge non assistito dal difensore (Cass.
24.02.2017, n. 4860; Cass. 04.04.2014, n. 7998).
Tuttavia, resta ferma, ed assume rilevanza ai fini della decisione, la circostanza che il convenuto, non ha contestato quando dedotto dalla ricorrente in merito alla non autosufficienza economica dei figli maggiorenni conviventi con i genitori, né ha smentito, ed anzi ha confermato in udienza – per quanto la rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese in tale sede debba essere valutata nei termini predetti - che entrambi non lavorano e che hanno problemi di natura personale che ne limitano la socializzazione.
Tanto considerato può essere accolta la domanda formulata dalla ricorrente di porre a carico del sig.
l'obbligo di provvedere al contributo delle spese straordinarie per i figli nella misura del 50%. CP_1
4 Stante la maggiore età di e non sussistono i presupposti per ulteriori pronunce da parte Per_1 Per_2
del Tribunale.
La natura costitutiva necessaria della pronuncia e l'assenza di contestazioni in ordine al mantenimento dei figli giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia, Seconda Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando, visti gli artt. 158 cod. civ. e 473 bis 51 cod. proc. civ., così provvede:
- dichiara la separazione personale fra e , congiuntisi in matrimonio in Parte_1 Controparte_1
data 01.09.1990, trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di Venezia al n. 64, parte II, serie A, dell'anno 1990;
- Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune predetto l'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio, al suo passaggio in giudicato;
- dispone il rilascio da parte del sig. , entro il 30.06.2025, della casa coniugale sita in Controparte_1
Mestre-Venezia, Via Francesco Ferrara 1, interno 3, con ogni arredo e corredo, nella piena ed esclusiva disponibilità della sig.ra ; Parte_1
- pone a carico del sig. l'obbligo contribuire nella misura del 50% al pagamento delle Controparte_1
spese straordinarie che si rendano necessarie nell'interesse dei figli e sulla base del Per_1 Per_2
Protocollo in uso al Tribunale di Venezia.
- compensa per metà le spese di lite e pone a carico di parte resistente l'altra metà delle spese, liquidate nell'intero in € 49,00 per anticipazioni, oltre € 2.905 per compenso professionale, oltre rimborso forfettario nella misura del 15%, iva e c.p.a.; nulla sulle spese.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 15.05.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Tania Vettore
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