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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 22/10/2025, n. 661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 661 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1613 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo NARDINI, con studio in Sant'Omero (TE), via D. Bramante n. 4, come da mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
RM GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico della sede CP_1 di Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1 con l'atto del 13 maggio 2025;
2) In subordine, accertare che l'indebito è frutto di errore dell' in presenza di CP_1 buona fede della ricorrente e dati noti all'Istituto;
3) Annullare integralmente l'atto di accertamento dell'indebito per l'importo di € 5.254,34; 4) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio da distarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte resistente: “perché l'Onorevole G.L. adito, Voglia accertare e dichiarare:
-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale sulla NASPI, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 ha Parte_1 proposto domanda di accertamento negativo della legittimità dell'indebito previdenziale notificato dall' con lettera del 13.05.2025, con la quale è stata chiesta la restituzione CP_1 della somma di €. 5.254,34, a titolo di NASPI percepita in modo indebito dal 26.10.2016 al
30.07.2017 per mancanza dei requisiti di legge.
Sotto il profilo fattuale deduceva quanto segue:
- di aver percepito l'indennità NASpI per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il
30 settembre 2017 per un importo complessivo di euro 5.254,34;
- che in costanza di tale periodo, ha ripreso un'attività lavorativa comunicandolo tempestivamente all' con i mezzi previsti dalla normativa vigente;
CP_1
- di aver lavorato ininterrottamente, dal 26 ottobre 2016 in poi, presso la ditta L.I.A.
Logistica Integrata per le Aziende S.r.l., con rapporto di lavoro regolarmente denunciato tramite e CP_2 CP_3
- che, nonostante ciò, l' ha continuato l'erogazione dell'indennità senza CP_1 interrompere i pagamenti o contestare formalmente alcunché fino all'anno 2025;
- che in data 13 maggio 2025, l' ha notificato una comunicazione di accertamento CP_1 di indebito, per la prima volta, chiedendo la restituzione dell'importo indicato.
A sostegno della domanda ha eccepito la prescrizione estintiva dell'indebito di natura quinquennale, la illegittimità del recupero per buona fede del percettore, per violazione del dovere di controllo dell' e per vizi formali dell'atto di accertamento. CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 22.10.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Come sopra esposto, ha agito in giudizio al fine di contestare Parte_1
l'indebito di € 5.254,34 richiesto dall' , con la comunicazione del 13 maggio 2025, con CP_1 cui l'ente previdenziale chiedeva la restituzione dell'importo versato a titolo di NASpI per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.
Dal tenore dell'avviso di indebito si evince che la ragione dell'indebito risiede nella rioccupazione avvenuta in costanza di percezione NASpI, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Sotto il profilo fattuale risulta che la ricorrente ha percepito la NASpI nel periodo dal
26.10.2016 al 30.07.2017 e che a far data dal 26.10.2016 ha ripreso l'attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.3.2017, quando il rapporto si trasformava a tempo indeterminato.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce genericamente di aver ripreso attività lavorativa durante l'erogazione dell'indennità, comunicandolo tempestivamente all' con CP_1
i mezzi previsti dalla normativa vigente, senza, però, minimamente indicare i riferimenti spazio-temporali di tale comunicazione, né provvedendo alla relativa produzione.
E' stata l' a depositate le due comunicazioni presentate dalla ricorrente in data CP_1
24.2.2017. Con la prima comunicazione è stata comunicata la ripresa di attività lavorativa, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 26.10.2016 al 31.1.2017, con la seconda comunicazione, dello stesso giorno, è stata, invece, comunicata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'1.2.2017 al 31.3.2017.
A far data dal 31.3.2027 il rapporto di lavoro si è poi trasformato a tempo indeterminato.
3. Tanto chiarito, appare utile premettere la cornice normativa di riferimento entro la quale poter inquadrare il caso di specie.
3 L'art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, come noto, prevede la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, declinando, sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.
Nello specifico la predetta disposizione normativa prevede quanto segue:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NaspI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1 previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato
4 non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.”
In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che: il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale 4 ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1); il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs.
n. 22/2015), a condizione che comunichi all' - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il CP_1 reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2); il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all' entro 30 CP_1 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).
Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
5 - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
L'omessa comunicazione nei termini di cui all'art. 9, commi 2 e 3 comporta, dunque, la decadenza dalla fruizione della suddetta indennità.
4. Venendo al caso di specie, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di indebito ex articolo 2033 c.c., deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento. Infatti, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica (Cass. 2287/2004). Dunque, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt.
2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass.
16612/2008).
Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione del 12.01.2021 n. 284 citata dal ricorrente in sede di note di udienza, non ha alcuna attinenza con i fatti di causa, riguardando una domanda di accertamento della società di fatto. Mentre della pronuncia del 12.9.2022 n.
26817 della Corte di Cassazione non risulta riscontro alcuno.
Peraltro, più di recente è stato affermato che la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l"accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Cassazione civile sez. lav., 25/04/2025, n.10917. Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla di previdenza e assistenza Controparte_4 dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Trattandosi di prescrizione decennale la stessa non appare, dunque, meritevole di accoglimento, non essendo nel caso di specie decorsa, essendo l'ultimo pagamento avvenuto nel 2017.
Allo stesso modo, non merita accoglimento il motivo di contestazione con cui si eccepisce il vizio formale dell'atto di accertamento, considerato che, da un lato, non trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo, e che dall'altro lato, nel
6 caso di specie risulta immediatamente evincibile la motivazione del recupero, rappresentato dalla rioccupazione non compatibile con la permanenza del diritto alla Naspi.
Nel merito la domanda appare del tutto infondata, non avendo la ricorrente comunicato per tempo l'inizio della prestazione lavorativa, essendo previsto il termine di 30 giorni quale requisito a pena di decadenza della prestazione stessa.
In base al combinato disposto degli artt. 9 comma 2 e 11 lettera b) D.Lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza - ex art. 2966 cod. civ. - è la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, come prevede la lettera dell'art. 9 comma2. Si tratta di interpretazione del tutto coerente con la natura stessa della decadenza prevista dalle norme richiamate, la quale mira a rimuovere l'incertezza circa la compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di una concomitante attività lavorativa in un tempo ragionevolmente breve (cfr. Cass. 374/2025 ed anche ordinanza
846/2024). CP_ Appare chiaro che l'onere di comunicazione all' delle vicende lavorative del soggetto interessato condizioni il diritto alla prestazione e il suo inadempimento costituisca causa ostativa del diritto alla prestazione ovvero ne determina la decadenza. Ciò in quanto nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 22/2015 il rapporto tra l'aspirante beneficiario e/o percettore di NASPI è contraddistinto da un dovere di buona fede e diligenza.
Diversamente si legittimerebbero situazioni di reticenza e/o omissione a danno delle risorse pubbliche e, quindi, dell'intera collettività (cfr., in tal senso, Trib. Salerno n.
1359/2018).
Del resto, la decadenza dal diritto prevista quale sanzione in caso di omessa CP_ comunicazione tempestiva dei redditi presunti assolve alla funzione di consentire all' di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente, a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) D.lgs del 4.3.2015 n. 22, necessario presupposto del diritto di percepire la indennità.
Ne consegue che le considerazioni sulla buona fede del percipiente non possono assumere rilievo, atteso che è la stessa ricorrente ad aver omesso di assolvere al suo onere di collaborazione nei confronti dell' , trasmettendo la comunicazione circa la propria CP_1 rioccupazione a distanza di circa quattro mesi dall'inizio della prestazione lavorativa.
7 Da ultimo, non è irrilevante considerare che la durata effettiva del contratto di lavoro subordinato – come si desume dal Modello UNILAV – è stata dal 26.10.2016 al 31.12.2018 e che il reddito conseguito dalla ricorrente, per il nuovo rapporto di lavoro, è superiore al tetto previsto dalla legge, come risulta dalla documentazione fiscale prodotta dall' . CP_1
Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, peraltro, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav.,
10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n.
264 del 2004).
La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033
c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, si ritiene rilevante sottolineare che, a fronte del versamento della indennità NASpI, per il periodo dal 26/10/2016 al 30/09/2017, per un importo complessivo di euro 5.254,34, la ricorrente ha comunicato la propria rioccupazione solo in data 24.2.2017, nonostante il rapporto di lavoro subordinato fosse stato instaurato sin dal 26/10/2016 (e proseguito senza soluzione di continuità), sicchè, oltre ad integrarsi la decadenza previste ex lege, in ragione del mancato rispetto del termine di
30 giorni, tale circostanza assume rilievo, in senso negativo, anche sotto il profilo della buona fede dedotta.
La domanda va pertanto rigettata.
8 4. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo i criteri di cui al
DM n. 147/2022 come da dispositivo (scaglione 0,01 ed € 5.200 senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1613/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, nella misura di € CP_1
1769,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 22/10/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1 residente a [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Matteo NARDINI, con studio in Sant'Omero (TE), via D. Bramante n. 4, come da mandato in atti
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1 legale rappresentante pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avv.
RM GAMBINO (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_2
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_1 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico della sede CP_1 di Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
1 Parte ricorrente “1) Accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale del credito vantato dall' CP_1 con l'atto del 13 maggio 2025;
2) In subordine, accertare che l'indebito è frutto di errore dell' in presenza di CP_1 buona fede della ricorrente e dati noti all'Istituto;
3) Annullare integralmente l'atto di accertamento dell'indebito per l'importo di € 5.254,34; 4) Condannare l' al pagamento delle spese di giudizio da distarsi in favore del CP_1 sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”
Parte resistente: “perché l'Onorevole G.L. adito, Voglia accertare e dichiarare:
-a) la infondatezza della proposta domanda di accertamento negativo dell'indebito previdenziale sulla NASPI, con ogni consequenziale pronuncia di legge, anche in ordine al pagamento delle spese processuali”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex art. 442 c.p.c. depositato in data 25.7.2025 ha Parte_1 proposto domanda di accertamento negativo della legittimità dell'indebito previdenziale notificato dall' con lettera del 13.05.2025, con la quale è stata chiesta la restituzione CP_1 della somma di €. 5.254,34, a titolo di NASPI percepita in modo indebito dal 26.10.2016 al
30.07.2017 per mancanza dei requisiti di legge.
Sotto il profilo fattuale deduceva quanto segue:
- di aver percepito l'indennità NASpI per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il
30 settembre 2017 per un importo complessivo di euro 5.254,34;
- che in costanza di tale periodo, ha ripreso un'attività lavorativa comunicandolo tempestivamente all' con i mezzi previsti dalla normativa vigente;
CP_1
- di aver lavorato ininterrottamente, dal 26 ottobre 2016 in poi, presso la ditta L.I.A.
Logistica Integrata per le Aziende S.r.l., con rapporto di lavoro regolarmente denunciato tramite e CP_2 CP_3
- che, nonostante ciò, l' ha continuato l'erogazione dell'indennità senza CP_1 interrompere i pagamenti o contestare formalmente alcunché fino all'anno 2025;
- che in data 13 maggio 2025, l' ha notificato una comunicazione di accertamento CP_1 di indebito, per la prima volta, chiedendo la restituzione dell'importo indicato.
A sostegno della domanda ha eccepito la prescrizione estintiva dell'indebito di natura quinquennale, la illegittimità del recupero per buona fede del percettore, per violazione del dovere di controllo dell' e per vizi formali dell'atto di accertamento. CP_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' contestando il fondamento della domanda e CP_1 chiedendone il rigetto.
2 1.3. Così radicatosi il contraddittorio, la causa è stata istruita mediante produzione documentale e fissata per la discussione all'udienza del 22.10.2025.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta regolarmente comunicato alle parti, le stesse hanno depositato rispettive note insistendo nelle conclusioni rassegnate.
2. Come sopra esposto, ha agito in giudizio al fine di contestare Parte_1
l'indebito di € 5.254,34 richiesto dall' , con la comunicazione del 13 maggio 2025, con CP_1 cui l'ente previdenziale chiedeva la restituzione dell'importo versato a titolo di NASpI per il periodo compreso tra il 26 ottobre 2016 e il 30 settembre 2017.
Dal tenore dell'avviso di indebito si evince che la ragione dell'indebito risiede nella rioccupazione avvenuta in costanza di percezione NASpI, al di fuori dei casi previsti dalla legge.
Sotto il profilo fattuale risulta che la ricorrente ha percepito la NASpI nel periodo dal
26.10.2016 al 30.07.2017 e che a far data dal 26.10.2016 ha ripreso l'attività lavorativa in forza di contratto di lavoro a tempo determinato fino al 31.3.2017, quando il rapporto si trasformava a tempo indeterminato.
Nel ricorso introduttivo la ricorrente deduce genericamente di aver ripreso attività lavorativa durante l'erogazione dell'indennità, comunicandolo tempestivamente all' con CP_1
i mezzi previsti dalla normativa vigente, senza, però, minimamente indicare i riferimenti spazio-temporali di tale comunicazione, né provvedendo alla relativa produzione.
E' stata l' a depositate le due comunicazioni presentate dalla ricorrente in data CP_1
24.2.2017. Con la prima comunicazione è stata comunicata la ripresa di attività lavorativa, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, dal 26.10.2016 al 31.1.2017, con la seconda comunicazione, dello stesso giorno, è stata, invece, comunicata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, dall'1.2.2017 al 31.3.2017.
A far data dal 31.3.2027 il rapporto di lavoro si è poi trasformato a tempo indeterminato.
3. Tanto chiarito, appare utile premettere la cornice normativa di riferimento entro la quale poter inquadrare il caso di specie.
3 L'art. 9 del d.lgs. 4 marzo 2015 n. 22, come noto, prevede la compatibilità dell'indennità di disoccupazione NASpI con il rapporto di lavoro subordinato, declinando, sulla base del reddito annuo percepito dal lavoratore e della durata del rapporto di lavoro, gli istituti della sospensione, del cumulo e della decadenza.
Nello specifico la predetta disposizione normativa prevede quanto segue:
“1. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale decade dalla prestazione, salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a sei mesi. In tale caso la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro. La contribuzione versata durante il periodo di sospensione è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
2. Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce la NASpI instauri un rapporto di lavoro subordinato il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dall'inizio dell'attività il reddito annuo CP_1 previsto e che il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato con contratto di somministrazione, l'utilizzatore, siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NaspI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti. La contribuzione versata è utile ai fini di cui agli articoli 3 e 5.
3. Il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale che cessi da uno dei detti rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa, o di risoluzione consensuale intervenuta nell'ambito della procedura di cui all'articolo
7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dall'articolo 1, comma 40, della legge
n. 92 del 2012, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'articolo 13 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ha diritto, ricorrendo tutti gli altri requisiti, di percepire la NASpI, ridotta nei termini di cui all'articolo 10, a condizione che comunichi all entro trenta giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo CP_1 previsto.
4. La contribuzione relativa all'assicurazione generale obbligatoria per
l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti versata in relazione all'attività di lavoro subordinato
4 non dà luogo ad accrediti contributivi ed è riversata integralmente alla Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 1989.”
In particolare, con riferimento alla compatibilità con il lavoro subordinato, la normativa dispone che: il lavoratore che, durante il periodo di percezione della NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia superiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale, decade dalla prestazione, ad eccezione del caso in cui la durata del rapporto di lavoro non sia superiore a 6 mesi. In tale 4 ipotesi, la prestazione è sospesa d'ufficio per la durata del rapporto di lavoro (art. 9, comma 1); il lavoratore che, durante il periodo in cui percepisce la NASpI, instauri un rapporto di lavoro subordinato, il cui reddito annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da imposizione, conserva il diritto alla prestazione ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs.
n. 22/2015), a condizione che comunichi all' - entro 30 giorni dall'inizio dell'attività - il CP_1 reddito annuo previsto e che il datore di lavoro o l'utilizzatore (in caso di somministrazione) siano diversi dal datore di lavoro o dall'utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla NASpI e non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo, oppure assetti proprietari sostanzialmente coincidenti (art. 9, comma 2); il lavoratore titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato part-time che cessi da uno dei rapporti a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o di risoluzione consensuale, e il cui reddito corrisponda a un'imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti ai sensi dell'art. 13 del Testo Unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917), ha diritto - ricorrendo tutti gli altri requisiti - a percepire la NASpI ridotta (nei termini di cui all'art. 10 del D.Lgs. n. 22/2015), a condizione che comunichi all' entro 30 CP_1 giorni dalla domanda di prestazione il reddito annuo previsto (art. 9, comma 3).
Da ultimo, va evidenziato che il lavoratore decade dalla fruizione della NASpI nei seguenti casi (art. 11):
- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di un'attività lavorativa subordinata senza provvedere alle comunicazioni di cui all'art. 9, commi 2 e 3;
- inizio di un'attività lavorativa in forma autonoma o di impresa individuale senza provvedere alla comunicazione di cui all'art. 10, comma 1;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
5 - acquisizione del diritto all'assegno ordinario di invalidità, salvo il diritto del lavoratore di optare per la NASpI.
L'omessa comunicazione nei termini di cui all'art. 9, commi 2 e 3 comporta, dunque, la decadenza dalla fruizione della suddetta indennità.
4. Venendo al caso di specie, quanto all'eccezione di prescrizione sollevata da parte ricorrente, deve rilevarsi che, nelle ipotesi di indebito ex articolo 2033 c.c., deve applicarsi la prescrizione decennale decorrente dalla data del pagamento. Infatti, il momento iniziale di decorrenza del termine di prescrizione va individuato in quello in cui, a seguito dell'altrui condotta, si verifica la lesione concreta della sfera giuridica (Cass. 2287/2004). Dunque, in tema di azione di ripetizione, l'indebito oggettivo opera non solo quando l'originaria causa di pagamento sia venuta meno, ma anche quando essa manchi fin dall'origine; ai sensi degli artt.
2033 e 2935 cod. civ., la prescrizione del diritto di restituzione dell'indebito oggettivo decorre dal giorno del pagamento e può dal titolare essere interrotta secondo la disciplina generale di cui all'art. 2943 cod. civ. anche mediante atti diversi dalla domanda giudiziale (Cass.
16612/2008).
Al riguardo, la sentenza della Corte di Cassazione del 12.01.2021 n. 284 citata dal ricorrente in sede di note di udienza, non ha alcuna attinenza con i fatti di causa, riguardando una domanda di accertamento della società di fatto. Mentre della pronuncia del 12.9.2022 n.
26817 della Corte di Cassazione non risulta riscontro alcuno.
Peraltro, più di recente è stato affermato che la ripetizione di somme indebitamente pagate con cadenza periodica non ha, a sua volta, carattere periodico, atteso che l"accipiens è tenuto a restituirle in unica soluzione e non a rate, con la conseguenza che il diritto al rimborso di tali importi non è soggetto al termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c., ma all'ordinario termine decennale, decorrente dalle date dei singoli pagamenti. (Cassazione civile sez. lav., 25/04/2025, n.10917. Fattispecie relativa alla domanda di restituzione delle ritenute operate dalla di previdenza e assistenza Controparte_4 dei dottori commercialisti a titolo di contributo di solidarietà sulla pensione di vecchiaia).
Trattandosi di prescrizione decennale la stessa non appare, dunque, meritevole di accoglimento, non essendo nel caso di specie decorsa, essendo l'ultimo pagamento avvenuto nel 2017.
Allo stesso modo, non merita accoglimento il motivo di contestazione con cui si eccepisce il vizio formale dell'atto di accertamento, considerato che, da un lato, non trovano applicazione le norme in materia di procedimento amministrativo, e che dall'altro lato, nel
6 caso di specie risulta immediatamente evincibile la motivazione del recupero, rappresentato dalla rioccupazione non compatibile con la permanenza del diritto alla Naspi.
Nel merito la domanda appare del tutto infondata, non avendo la ricorrente comunicato per tempo l'inizio della prestazione lavorativa, essendo previsto il termine di 30 giorni quale requisito a pena di decadenza della prestazione stessa.
In base al combinato disposto degli artt. 9 comma 2 e 11 lettera b) D.Lgs. 22/2015, ad impedire la decadenza - ex art. 2966 cod. civ. - è la comunicazione del reddito annuo previsto ma a condizione che avvenga entro trenta giorni dall'inizio dell'attività, come prevede la lettera dell'art. 9 comma2. Si tratta di interpretazione del tutto coerente con la natura stessa della decadenza prevista dalle norme richiamate, la quale mira a rimuovere l'incertezza circa la compatibilità della prestazione NASpI con lo svolgimento di una concomitante attività lavorativa in un tempo ragionevolmente breve (cfr. Cass. 374/2025 ed anche ordinanza
846/2024). CP_ Appare chiaro che l'onere di comunicazione all' delle vicende lavorative del soggetto interessato condizioni il diritto alla prestazione e il suo inadempimento costituisca causa ostativa del diritto alla prestazione ovvero ne determina la decadenza. Ciò in quanto nel nuovo assetto delineato dal d.lgs. n. 22/2015 il rapporto tra l'aspirante beneficiario e/o percettore di NASPI è contraddistinto da un dovere di buona fede e diligenza.
Diversamente si legittimerebbero situazioni di reticenza e/o omissione a danno delle risorse pubbliche e, quindi, dell'intera collettività (cfr., in tal senso, Trib. Salerno n.
1359/2018).
Del resto, la decadenza dal diritto prevista quale sanzione in caso di omessa CP_ comunicazione tempestiva dei redditi presunti assolve alla funzione di consentire all' di verificare la sussistenza o meno dello stato di disoccupazione, costituente, a norma dell'art. 3 co. 1 lett. a) D.lgs del 4.3.2015 n. 22, necessario presupposto del diritto di percepire la indennità.
Ne consegue che le considerazioni sulla buona fede del percipiente non possono assumere rilievo, atteso che è la stessa ricorrente ad aver omesso di assolvere al suo onere di collaborazione nei confronti dell' , trasmettendo la comunicazione circa la propria CP_1 rioccupazione a distanza di circa quattro mesi dall'inizio della prestazione lavorativa.
7 Da ultimo, non è irrilevante considerare che la durata effettiva del contratto di lavoro subordinato – come si desume dal Modello UNILAV – è stata dal 26.10.2016 al 31.12.2018 e che il reddito conseguito dalla ricorrente, per il nuovo rapporto di lavoro, è superiore al tetto previsto dalla legge, come risulta dalla documentazione fiscale prodotta dall' . CP_1
Rispetto alla prestazione dedotta in causa, non operano, peraltro, le regole di settore dettate dalla legge per l'indebito previdenziale pensionistico (art. 52, comma 2, della legge 9 marzo 1989, n. 88, come modificato dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412), che si configurano come una disciplina eccezionale, insuscettibile di applicazione analogica oltre il perimetro tracciato dal legislatore (Cass., sez. lav., 19 aprile 2021, n. 10274).
Alla fattispecie controversa neppure si attagliano i principi vigenti nel sottosistema dell'indebito assistenziale, che, in consonanza con il precetto dell'art. 38 Cost., escludono l'incondizionata ripetibilità in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, ove a quest'ultimo non possa essere imputata l'erogazione indebita (Cass., sez. lav.,
10 agosto 2022, n. 24617, in linea con le affermazioni di Corte costituzionale, ordinanza n.
264 del 2004).
La Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'Impiego (NASpI) è una prestazione previdenziale non pensionistica, cosicché la ripetizione di somme indebitamente versate a tale titolo non soggiace alle regole dettate per l'indebito previdenziale pensionistico né a quelle dettate per l'indebito assistenziale, ma alla disciplina generale di cui all'art. 2033
c.c., la quale deve applicarsi tenendo conto delle indicazioni ermeneutiche delineate dalla
Corte costituzionale nella sentenza n. 8 del 2023, in modo tale che l'azione di recupero dell'indebito avvenga secondo principi di gradualità e di proporzione, senza al contempo vanificare il diritto alla ripetizione nel suo nucleo essenziale.
Applicando tali principi al caso di specie, come sopra esposto, si ritiene rilevante sottolineare che, a fronte del versamento della indennità NASpI, per il periodo dal 26/10/2016 al 30/09/2017, per un importo complessivo di euro 5.254,34, la ricorrente ha comunicato la propria rioccupazione solo in data 24.2.2017, nonostante il rapporto di lavoro subordinato fosse stato instaurato sin dal 26/10/2016 (e proseguito senza soluzione di continuità), sicchè, oltre ad integrarsi la decadenza previste ex lege, in ragione del mancato rispetto del termine di
30 giorni, tale circostanza assume rilievo, in senso negativo, anche sotto il profilo della buona fede dedotta.
La domanda va pertanto rigettata.
8 4. Le spese di lite sono poste a carico della parte ricorrente secondo i criteri di cui al
DM n. 147/2022 come da dispositivo (scaglione 0,01 ed € 5.200 senza fase istruttoria).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 1613/2025 così provvede:
• rigetta il ricorso;
• condanna la parte ricorrente a rimborsare all' le spese di lite, nella misura di € CP_1
1769,00 per onorari oltre rimborso spese, IVA e CPA come per legge.
Teramo, 22.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
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